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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1055/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1055/2021 R. Gen. Aff Cont., in materia di Responsabilità extracontrattuale - Morte c.c. pendente:
TRA Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
NO (NA) alla via Barone Rocco Galdieri n. 2, c.f. , C.F._1 iure proprio (padre ), il sig. , nato a [...] il Parte_2
20.05.1980 e residente in [...], c.f.
, iure proprio (zio), il sig. , C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f. , iure proprio (zio), C.F._3 CP_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla
[...] via Paolo Borsellino n. 61, c.f. , iure proprio (zio), C.F._4
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 residente a[...], c.f. , iure proprio C.F._5
(zio), la sig.ra nata a [...] il Parte_4
24.09.1968 ed ivi residente a[...], c.f. iure C.F._6 proprio (zia), tutti prossimi congiunti del sig. , nato Persona_1 ad Aversa (CE) il 15.01.1985 e residente in [...], c.f. , deceduto in data 05.06.2018, elett.te domiciliati in C.F._7
Napoli alla Via L.S. Cagnazzi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Vassallo, c.f. che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce C.F._8 all'atto introduttivo;
-Parte Attrice- CONTRO con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_3
Marocchesa n. 14 (iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso, C.F. e P.IVA n. ), quale impresa designata per la Regione P.IVA_1 P.IVA_2
Campania dal Fondo di Garanzia Vittima della Strada ai sensi dell'art. 286 Codice dell'Assicurazioni Private (D.L.T 7.9.2005 n.209), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. , Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Magaldi (C.F. ;) C.F._9 giusta procura alle liti del 18 dicembre 2014 di rep. Notaio in Treviso Giovanni
n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
P.IVA
Rep. n. 186905/Racc. n. e con questi elettivamente Controparte_6 domiciliata in Napoli, alla P.zza Carità n. 32;
-Parte Convenuta- E
, residente in [...], Sant'Antimo (NA) CP_7
-parte convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.06.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Con ricorso inizialmente proposto ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.01.21 e notificato in data 17.2.21, i sig.ri Parte_5 Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
e convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli Nord
[...] Parte_4 le , n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_8 sinistri a carico del F.G.V.S. per la Regione Campania e onde CP_7 ottenere il risarcimento dei danni subiti, in proprio e quali eredi del de cuius deceduto in data 05.06.2018. Persona_1
All'uopo rappresentavano che il giorno 29.05.2018, verso le ore 22.00, il sig.
alla guida di un ciclomotore LEM, mentre percorreva il Persona_1
Corso Carlo AL in NO (NA) con direzione Piazza Umberto I, dall'opposto senso di marcia proveniva il veicolo RE CL tg. DA321NM, di colore grigio, di proprietà del sig. marciante in direzione UM CP_7
EV, il quale giunto all'altezza del civico 100, in un tratto rettilineo, invadeva l'opposto senso di marcia e si portava nella corsia di marcia percorsa dal sig.
a bordo del ciclomotore LEM. Per_1
Deducevano gli odierni ricorrenti che la deviazione della RE CL nella corsia di marcia del LEM era improvvisa e repentina al punto da non concedere al la possibilità di tentare manovra eversiva e nemmeno di frenare;
Per_1 Cont pertanto che la RE CL investiva frontalmente il ciclomotore e per la violenza dell'urto il ciclomotore LEM, dopo essere rovinato al suolo, prendeva fuoco a causa dell'esplosione del serbatoio di carburante e le fiamme avvolgevano il malcapitato sig. Persona_1
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Rilevavano che sul luogo del sinistro si trovava a transitare una pattuglia dei Carabinieri che interveniva immediatamente, riuscendo a domare le fiamme che avvolgevano il sig. ed allertava i soccorsi. Altresì che gli agenti Per_1 intervenuti redigevano verbale dell'accaduto ed accertavano che il veicolo RE CL tg. DA321NM circolava sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, per cui provvedevano al sequestro del mezzo, accertavano inoltre che il conducente, sig. , guidava senza patente per esser stata revocata e che lo stesso CP_7 si era posto alla guida in evidente stato di ebrezza. Giungeva sul posto un'ambulanza che provvedeva a condurre in codice rosso il Persona_1 presso il P.S. della A.O.R.N. Cardarelli di Napoli il quale veniva immediatamente ricoverato in terapia intensiva. Lamentavano che il avendo Persona_1 riportato dolorosissime ustioni sulla quasi totalità del corpo (90%), nonostante le cure ricevute, in data 05.06.2018, dopo 7 giorni di agonia, decedeva. A seguito del decesso del sig. la Procura della Repubblica presso il Per_1
Tribunale di Napoli Nord provvedeva ad aprire un fascicolo d'ufficio a carico del sig. per omicidio colposo. Le indagini preliminari si concludevano con CP_7 il provvedimento di rinvio a giudizio del sig. e nel corso delle CP_7 indagini preliminari veniva disposta consulenza tecnica, affidata all'ing.
[...]
il quale, dopo attento e scrupoloso esame dei veicoli coinvolti, del Per_2 luogo del sinistro, del verbale di intervento, così relazionava: “E' evidente che la responsabilità della causazione del sinistro è da addebitare al conducente del veicolo RE CL, ossia il sig. in quanto, invadeva l'opposto senso di marcia impattando il CP_7 Contr ciclomotore .” . Deducevano altresì che veniva eseguito esame autoptico dal prof. Per_3 sulla salma del sig. , nelle cui conclusioni si affermava;
“L'esame
[...] Per_1 necroscopico, preceduto dall'esame esterno del cadavere non lascia dubbi sulla causa del decesso, dovuto alle condizioni di shock terminale da ricondursi alla vasta superficie corporea interessata da ustioni prevalentemente di III grado”. Rivendicavano gli istanti aver da sempre avuto un rapporto di grande affetto e di strettissima confidenza con il defunto, all'uopo precisavano che non passava giorno senza che il sig. passasse a far visita ai genitori. E Persona_1 proprio per lo stretto legame con gli stessi, anche da sposato aveva voluto continuare a vivere a NO per essergli sempre vicino. Altresì strettissimo rivendicavano essere anche il rapporto con gli zii, di giovane età, che amava come fratelli, tutti residenti a [...], con i quali era solito uscire a cena ed a passeggio, e con i quali intratteneva numerose conversazioni telefoniche e scambio di messaggi sui social. Tanto premesso, tenuto contro che ai sensi dell'art. 283 e ss d.lgs 209/05, i danni cagionati da veicoli scoperti da polizza assicurativa vengono risarciti dal Fondo Garanzia Vittime delle Strada, inviavano alla compagnia nella dispiegata qualità, messa in mora con racc.a.r, ma eccepivano che tuttavia la detta compagnia di assicurazione ometteva di mettere il massimale a disposizione degli eredi e non provvedeva a formulare offerta risarcitoria nonostante documentalmente e n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
giudizialmente accertata la responsabilità del la scopertura assicurativa CP_7 del veicolo investitore e la causa del decesso. Inutilmente esperita altresì la procedura di mediazione assistita, citavano l'Impresa nella dispiegata qualità e il responsabile civile, in epigrafe indicati, a comparire innanzi l'intestato Tribunale, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la procedibilità, proponibilità e fondatezza della domanda; - accertare che il veicolo tg. DA321NM alla data del 29/05/2018 circolava sprovvisto di copertura assicurativa ed accertare che il sinistro in narrativa è da attribuire esclusivamente alla responsabilità del sig.
-per l'effetto, condannare la quale impresa designata CP_7 Controparte_3 alla gestione dei sinistri posti a carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di (madre), quantificati in euro 397.171,35, oltre Parte_5 interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento;
-condannare la quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Controparte_3
FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di Parte_1
(padre), quantificati in euro 397.171,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento; - condannare la quale impresa Controparte_3 designata alla gestione dei sinistri posti a carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di (zia ), quantificati in euro 191.230,65, Persona_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento;
6) condannare la quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a Controparte_3 carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di CP_2
(zio), quantificati in euro 191.230,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...] fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento;
-condannare la quale Controparte_3 impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di (zio), quantificati in euro Controparte_1
191.230,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento; -condannare la quale impresa designata alla gestione dei Controparte_3 sinistri posti a carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di (zio), quantificati in euro 191.230,65, oltre interessi e Parte_3 rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento; -condannare la
quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Controparte_3
FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di Parte_2
(zio), quantificati in euro 191.230,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento;
-condannare, infine, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari e di giudizio ed IVA da distrarsi in favore del procuratore che dichiaratosi anticipatario.
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Letto il ricorso, veniva fissata ex art artt. 702-bis e ss. c.p.c., per la comparizione delle parti e la trattazione della causa l'udienza dell'8.7.2021. Si costituiva la , ut supra rapp. e difesa, la quale in primo Controparte_3 luogo eccepiva la litispendenza e/o connessione soggettiva relativamente all'attrice e la connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva per gli Parte_5 altri ricorrenti con il giudizio avente n. r. g. 14511/19 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, 12° sez. civ., g.u. Dott. Scotto di Carlo. Rilevava che in tale giudizio, instaurato insieme a sorella di la Parte_6 Persona_1 richiedeva il risarcimento del danno morale e del danno non Pt_5 patrimoniale da lesioni dei rapporti parentali in conseguenza dello stesso sinistro dedotto in questa sede. Eccepiva che nel giudizio intentato dinanzi al Tribunale di Napoli il procuratore della dichiarava che quest'ultima intendeva Pt_5 rinunziare al presente ricorso avendo anche revocato il mandato al procuratore in questa sede costituito. Quindi, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., chiedeva venisse dichiarata la litispendenza tra il giudizio avente n. r. g. 14511/19 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli ed il presente procedimento relativamente alla posizione di
Per quanto riguarda le posizioni degli altri ricorrenti, chiedeva Parte_5 che venisse dichiarata la connessione ex art. 40 c.p.c. parzialmente soggettiva ed oggettiva tra il giudizio avente n. r. g. 14511/19 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli ed il presente procedimento, con conseguente rimessione degli atti dinanzi al Tribunale di Napoli. Nel merito, la convenuta compagnia impugnava estensivamente la domanda ex adverso proposta come improponibile, inammissibile ed infondata, chiedendone il rigetto con tutte le conseguenze di legge. In primo luogo, chiedeva ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale avente n. 7547/18 presso il Tribunale di Napoli Nord teso all'accertamento della condotta colpevole del conducente dell'auto, , all'uopo rilevava che nel corso del menzionato CP_7 processo il aveva dichiarato che il conducente del veicolo a 2 ruote CP_7 procedeva zigzagando ed andava a collidere l'auto quando questa era ferma., pertanto nella specie eccepiva la presunzione di pari concorso di colpa posta dall'art. 2054 C.C.. Impugnava altresì la domanda attorea anche in relazione al quantum, come inammissibile ed infondato, impugnando estensivamente parola per parola, ogni tipologia di danno ex adverso richiesto. Da ultimo in qualità di Impresa designata al F.G.V.S., chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attrice di essere il risarcimento contenuto entro i limiti del massimale di legge vigente all'epoca dell'incidente, tenuto conto di eventuali risarcimenti liquidati in favore degli eredi del ottenuti in sede Per_1 stragiudiziale e/o giudiziale sia in ambito penale sia in ambito civile e della presenza, anche se non attrice dinanzi al Tribunale di Napoli né tra gli odierni ricorrenti, della moglie di . Persona_1 Persona_5
Concludeva: in via preliminare affinché ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c. c.p.c., venga dichiarata la litispendenza e la connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva tra il giudizio
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avente n. r. g. 14511/19 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli ed il presente procedimento, che dovrà essere cancellato dal ruolo, relativamente alla posizione di e, per Parte_5 quanto riguarda le posizioni degli altri ricorrenti, dovrà essere rimesso dinanzi al Tribunale di Napoli;-in via principale per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio;
-in via subordinata affinché venga dichiarato il concorso di colpa di nell'aver Persona_1 determinato l'incidente, con conseguente condanna del F.G.V.S., una volta dimostrata la responsabilità del conducente di un veicolo non assicurato, in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuita a quest'ultimo; - sempre in via subordinata affinché l'eventuale condanna del F.G.V.S. venga contenuta entro i limiti del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro. Nelle more, incardinato il giudizio, la Sig.ra rispettivamente Parte_5 madre del Sig. , stante l'azione giudiziaria proposta innanzi al Persona_1
Tribunale di Napoli, contro il Sig. e la quale CP_7 Controparte_3
Impresa designata dal F.G.V.S., poi definita con Sentenza n. 5244/2024, resa pubblica in data 21.05.24, rinunciavano a mezzo procuratore alla presente lite. Instaurato il contraddittorio tra le restanti parti in epigrafe indicate, tenuto conto che le difese svolte dalle stesse richiedevano un'istruzione non sommaria, quindi, di dover fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c., facendo proseguire la causa secondo il rito ordinario, veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 3.3.2022, poi differita d'ufficio alla data del 24.3.2022. Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art 183 c.p.c., la presente controversia veniva rinviata all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie alla data del 9.1.23. Alla data da ultimo indicata, ammessa la prova testi articolata dalle parti, il giudizio veniva rinviato per il relativo espletamento;
disposti molteplici rinvii per assenza dei testi, all'udienza del 9.1.2025 compariva e veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
All'esito il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 30.6.25, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2.Questioni preliminari Preliminarmente va dichiarata la contumacia del responsabile civile, ritualmente citato e mai costituito. Ed invero, nonostante la regolarità della citazione e della notifica, , non si è costituto in giudizio. CP_7
Va altresì dato atto della proponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, 148 e ss. del d.lgs. n. 209/2005, come si evince dalle richieste risarcitoria inviate, dagli istanti alla convenuta compagnia assicurativa nella dispiegata qualità e alla NS (cfr. produzione attorea allegata ricorso ex art 702bis c.p.c). Inoltre, la procedibilità della domanda altrettanto sussiste per l'avvenuto invito della convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Dai suddetti elementi di natura documentale ben può desumersi come la convenuta società assicuratrice fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo. Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di
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proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non "ex ante", bensì "ex post", alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona.” (cfr., all'uopo, Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43, che ha altresì posto in rilievo come “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a
“modalità e contenuti” previsti dall'art. 148). Da ultimo è appena il caso di evidenziare come tale interpretazione risulti senza dubbio conforme a quella che indubbiamente è la “ratio” ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912). Venendo alla controversia in esame, si osserva come indubbia sia da ritenersi la legittimazione delle parti in causa, in quanto la qualità di stretti congiunti della vittima del sinistro stradale dedotto in giudizio, suscettibile di essere attribuita agli attori unitamente a quella del proprietario dell'autovettura RE CL, ed il fatto che il predetto veicolo risultasse, al momento di verificazione dell'incidente, sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria, pertanto ne rispondesse del sinistro la (come impresa designata dalla CONSAP a Controparte_10 garantire il Fondo Garanzie Vittime della Strada), anch'essa convenuta nel presente giudizio, costituiscono circostanze che, emergono, in ogni caso, dal materiale probatorio in atti. 3. Nel merito. Nel merito, ritiene la scrivente giudicante che la domanda dispiegata risulti fondata e debba trovare accoglimento nei limiti e per quanto in appresso osservato. Orbene, le circostanze di fatto descritte, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, negli atti di citazione introduttivi della presente controversia, sono state tutte ampiamente confermate dalle risultanze documentali versate in atti nonché dalla deposizione fornita dal teste escusso nel corso della espletata istruttoria. Sotto quest'ultimo profilo, rileva la Giudicante che il teste escusso in corso di causa, da ritenere attendibile per avere fornito una deposizione circostanziata, immune da contraddizioni e sostanzialmente concorde, confermava il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate in citazione. Ed invero, il teste Tes_1
, all'udienza del 9.1.2025 riferiva: “al corso Carlo AL a NO era il
[...] mese di maggio circa sette anni fa, erano le 20.30 di sera, ero fuori alla mia abitazione usci da casa e mi stavo recando a piedi in piazza, ad un certo punto ho visto un motociclo che percorreva
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la strada e mi è passato di fianco percorrendo la strada verso il centro di NO, stava da solo sul motorino di marca cinese uno di quelli con le marce, non ricordo se indossasse il casco;
e mi sono accorto che era era mio amico tanto che io ho detto “uh è , Persona_1 Per_1 davanti a vi era una CL colore grigio topo, la quale percorreva la stessa corsia di
Per_1 ma contromano, saliva, dal senso che avrebbe dovuto percorrere invece ha invaso la
Per_1 corsia impegnata da faceva zigzag e andata ad impattare contro ho visto che
Per_1 Per_1 andava a finire contro il vetro il parabrezza dell'auto ; vi è stato un impatto frontale,
Per_1
è volato, all'improvviso si è incendiato il motorino e il fuoco si è propagato addosso pure Per_1
a l'auto si è fermata ma il conducente non ho avuto modo di vederlo,; in quel momento
Per_1 sono sopraggiunti i Carabinieri di UM EV;
ricordo anche l'arrivo dell'ambulanza; sono rimasto là ma all'arrivo dei familiari sono andato via, sono stato ascoltato dalla Polizia Municipale di NO in seguito, è stato ricoverato ma è deceduto dopo circa 7
Per_1 giorni di agonia;
conosco la famiglia di da circa 20 anni, atteso che faccio parte di
Per_1 un'associazione devota alla Madonna dell'Arco e veniva sempre pure unitamente agli
Per_1 zii , il padre” . Pt_3 CP_2 Parte_4 Parte_1
La ricostruzione dei fatti come ricostruita dal teste escusso rinviene fondamento altresì negli esiti delle consulenze disposte dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale RG 855/2019. Sotto tale profilo, mette conto evidenziare che il giudice civile ha il potere di utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari, inclusa la relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal magistrato del Pubblico Ministero, idonei a procurare utili e concorrenti elementi di giudizio (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069) Acquisita in atti peraltro, pur senza esplicare gli effetti ex art. 651 c.p.p., la sentenza penale n. reg. 1387/2021 (N. 7547/2018 R.G. notizie di reato, N. 855/2019 R.G. Tribunale) del 27.05.2021, Tribunale di Napoli Nord – Prima sezione penale, Giudice Dott.ssa Carlotta De Furia, depositata in data 29.06.2021 dalla quale si evince: “Ritiene questo Giudice che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite, debba affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di CP_7 in ordine al delitto di omicidio stradale ascrittogli. Il compendio probatorio a sostegno di tale
[...] decisione si incentra prevalentemente sulla relazione tecnica del consulente di pubblica accusa - I'lng. - il quale ha, in chiave tecnica, sulla base della relazione di servizio Persona_2 redatta dai Carabinieri di UM EV (con correlato fascicolo fotografico relativo allo stato dei luoghi nell'immediatezza del sinistro), ricostruito la dinamica dell'incidente involgente l'odierno inputato e la persona offesa nonché sulla relazione autoptica Persona_1 redatta dal Dott. il quale, sempre in chiave tecnico-scientifica, ha esattamente Per_3 individuato le cause del decesso del A contorno di tali relazioni, si pongono poi le Per_1 dichiarazioni rese dagli altri testi di pubblica accusa, vale a dire e Testimone_2 Tes_1 nonché le spontanee dichiarazioni rilasciate in dibattimento dall'imputato”. (cfr. Sent.n.Reg.1387/21, allegato produzione attroi , dep. In data 6.2.25). Nel presente giudizio civile, pertanto, gli attori hanno chiesto la concretizzazione di quella condanna, attraverso la quantificazione di tutti e degli ulteriori danni da loro effettivamente patiti per effetto della morte del loro stretto congiunto a seguito della condotta illecita accertata essere stata perpetrata dal in CP_7 occasione del sinistro stradale per cui è causa n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
Sul punto va osservato che gli atti di indagine formati nell'ambito di un procedimento penale, sebbene non pienamente opponibili alle parti in causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., ben possono essere utilmente valutati anche in sede civile, quantomeno quali prove atipiche (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017, per la quale, appunto, “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”, ma anche le sostanzialmente conformi Cass. 17392/2015; Cass. 13229/2015). Del resto, una volta oggetto di produzione giudiziale, la positiva valutazione delle predette prove documentali, ancorché atipiche, neppure può comportare lesione alcuna del diritto di difesa delle parti, essendo le stesse poste nelle piene condizioni di contraddirvi. Ed invero, come peraltro menzionato nella predetta statuizione penale di primo grado, sulla scorta della relazione dei Carabinieri di UM EV si evinceva, Part CP_1 nel dettaglio, che “in data 29 maggio 2015 i militari e Pt_7 Parte_8
nel transitare in NO al Corso Carlo AL, si avvedevano di un sinistro
[...] stradale involgente una RE CL grigia targata DA321NM - posta al centro della carreggiata, in direzione di marcia NO/UM EV - ed una mini moto del tipo Lem, priva di targa e posta a circa un metro di distanza dalla vettura, in modo frontale ed in direzione di marcia opposta. Poco distante dal punto di impatto, circa 4-5 metri di distanza, Con giaceva il conducente della - poi identificato in - avvolto dalle fiamme Persona_1 originatesi a seguito dell'esplosione del serbatoio del carburante del veicolo a bordo del quale viaggiava, derivata, a sua volta, dal violento impatto con la CL. Mentre, quindi, il personale dipendente della Polizia Locale prestava immediato soccorso al malcapitato, che con urgenza veniva trasferito al Cardarelli a mezzo di autoambulanza frattanto sopraggiunta;
i militari procedevano ad effettuare i dovuti controlli sul conducente della RE e sui documenti di circolazione di entrambi i veicoli coinvolti nel ferale incidente. Dai controlli emergeva che il
a bordo della RE CL, risultava sprovvisto di patente di guida, poiché CP_7 revocata, e di copertura assicurativa obbligatoria ex lege. Lo stesso, inoltre, sottoposto ad esami alcolemici e tossicologici, risultava positivo sia all'alcolemia, con tasso pari a 2,3 g/l, che al metadone. Il invece, viaggiava a bordo di un ciclomotore privo di telaio e di Persona_1 targa identificativa, vale a dire non autorizzato alla circolazione sulla pubblica via. Lo stesso risultava positivo a cocaina e marijuana. Gli stessi militari, infine, procedevano ad escutere a sommarie informazioni le persone presenti sul posto per prestare soccorso, ma che tuttavia dichiaravano di non aver assistito direttamente al letale incidente”. Sulla base di tale relazione di servizio, veniva conferito incarico e redatta la consulenza tecnica dell'lng. che “preliminarmente, dà conto dello stato dei Per_2 luoghi esistente al momento del sinistro: il sinistro è avvenuto in data 29 maggio 2018 intorno alle ore 22:00 in Corso Carlo AL, all'altezza del civico 100 (UM EV). Tale tratto stradale è composto da una sola carreggiata di circa sette metri di ampiezza, a doppio senso di circolazione, e delimitata su entrambi i lati da marciapiedi. Il tratto stradale è rettilineo, a
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visuale libera, regolarmente asfaltato e dotato di illuminazione pubblica. In assenza di segnaletica verticale, il limite di velocità della strada urbana in parola è di 50 km/h. Il consulente passa poi all'analisi dello stato dei veicoli coinvolti nel contestato sinistro stradale, da cui emerge che la RE CL è stata interessata da un urto di notevole intensità nella zona anteriore, con direzione di impatto parallela all'asse longitudinale del veicolo e verso antero postero, ed in particolare ha riportato una rottura del paraurti anteriore e del gruppo ottico anteriore destro;
il ciclomotore Lem, invece, è stato interessato da un urto di notevole intensità nella zona anteriore, con direzione di impatto parallela all'asse longitudinale del veicolo e verso antero postero, ed in particolare ha riportato la rottura della forcella e del manubrio, ma soprattutto del serbatoio (ciò che ha provocato la violenta esplosione). Da ultimo, sulla base dei rilievi fotografici operati dalla p.g. (intervenuta sul posto) oltre che dell'analisi dei danni riportati dai veicoli, il consulente descrive quello che ragionevolmente è stato il punto di impatto. Più precisamente, posto che sul luogo teatro del sinistro non sono state rinvenute tracce gommose o di frenata, e che dalla analisi delle deformazioni subite l'impatto risulta avvenuto tra gli assi longitudinali dei veicoli praticamente paralleli, il consulente pacificamente inferisce che: - la CL era in movimento;
- il punto di impatto va collocato ragionevolmente nella corsia di marcia del ciclomotore, ed a circa quattro metri prima della posizione di quiete del veicolo del - CP_7 la RE CL viaggiava ad una velocità pari a 34.3 km/h, mentre il motociclo ad una velocità di 45.8 km/h. Pertanto, a conclusione della propria indagine, il Consulente afferma che la responsabilità nella causazione del sinistro sia da addebitare al in quanto con la CP_7 propria vettura, sia pure a velocità non elevata, invadeva l'opposta corsia di marcia andando ad impattare contro il ciclomotore”. Altresì dalla consulenza autoptica del Dott. incaricato dall'Ufficio di Per_3
Procura era emerso che “sulla base della scheda sanitaria redatta da personale sanitario del 118 (e nella quale si dà atto di “ustione coinvolgente il 90% o più della superficie corporea, ustione di terzo grado [...] condizioni generali critiche”) nonché della cartella clinica del Per_1
(ricoverato presso l'ospedale Cardarelli dal 29 maggio 2018 al 5 giugno 2018), con certezza individua la causa del decesso in uno shock terminale da ustioni di III grado, gravi ed estese per tutta la superficie corporea, derivanti dall'azione della fiamma”. A tal riguardo appare ancora opportuno rammentare come “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).” (cfr. Cass. Civ. sez. 3, Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023). Cio' posto, le consulenze tecniche in questione risultano essere precise, esaurienti e prive di vizi logico-argomentativi, risultando svolte da un soggetto particolarmente qualificato e disinteressato (quale il perito nominato dal P.M. in n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
fase di indagini preliminari), ed è stata basata sull'esame oggettivo necroscopico del de cuius. Al fine di degradare l'alta efficacia rappresentativa probatoria dei suddetti elementi, ancorché indiziari, ma — come già detto — dotati di elevato grado di attendibilità, oltre che di gravità, precisione e concordanza (e, in quanto tali, in grado di orientare il libero convincimento di questo giudice), nulla ha sostanzialmente dedotto, contestato o provato la convenuta. In particolare, non sono stati neppure prospettati — oltre che dimostrati — eventuali ulteriori elementi (ancorché indiziari) non prima compiutamente vagliati e da cui si fosse potuta anche solo ipotizzare una ricostruzione alternativa del fatto storico dedotto in lite, in grado di far sorgere anche un mero motivato dubbio istruttorio che la morte del possa essere stata dovuta a una Persona_1 causa differente dallo scontro frontale con l'auto riconducibile al e/o CP_7 che lo stesso abbia assunto una condotta stradale tale da inferire una corresponsabilità nella causazione dell'evento nefasto Parimenti dalle dichiarazioni dei testimoni oculari era emerso, altresì, che: Tes_1
presso gli Uffici della Polizia Locale del Comune di NO, riferisce di aver visto
[...] sopraggiungere da Piazza Umberto I (in NO) direzione UM EV la RE CL guidata dal che, zigzagando investiva frontalmente il – regolarmente CP_7 Per_1 procedente sulla propria corsia. Inoltre, aggiunge di sapere che il si trovasse in stato di CP_7 ebbrezza avendolo notato poco prima bere una birra lì in zona, e che così come il ciclomotore veniva avvolto dalle fiamme, sia il che le persone li presenti e la polizia municipale si CP_7 attivavano a prestare immediato soccorso. Sulla base delle menzionate risultanze da intendersi confluenti e convoglianti nelle dichiarazioni rese dal teste escusso – da ritenersi altamente Testimone_1 attendibile anche perché riscontrato dalle dichiarazioni rese in sede di indagini - nonché degli esiti degli accertamenti peritali ed espletati in sede di indagini preliminari e per come prodotti dagli odierni attori e ritualmente acquisiti agli atti causa, ritiene codesto Tribunale che la responsabilità per la produzione causale del sinistro deve attribuirsi, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., al conducente del veicolo RE CL grigia targata DA321NM, dovendosi escludere qualsivoglia condotta di guida colposa da parte di Persona_1
Invero, il conducente della RE non osservava il disposto di cui agli artt. 140,141, 143 e 143 Codice della strada, a tenore dei quali gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art 140). Accertata dunque nel caso di specie, che il verificarsi del sinistro si deve alla condotta colposa, gravemente negligente del conducente del veicolo RE CL di guisa che è ascrivibile l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione del sinistro al , nonché sussistente il nesso causale tra il sinistro ed CP_7 il decesso di Persona_1
Quanto al richiamo della statuizione sopra indicata e alle indagini compiute in sede penale, mette conto evidenziare che secondo granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). In argomento, si segnala anche la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, la quale ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”. Sul punto, è opportuno dar conto dell'esistenza di un'autorevole opinione secondo cui l'elencazione dei mezzi di prova rinvenibile nel nostro ordinamento può di per sé ritenersi esaustiva e dunque idonea a ricomprendere anche quegli strumenti di convincimento che la communis opinio tende, all'opposto, a ricondurre al novero delle c.d. prove atipiche, con la conseguenza per cui nessuna necessità vi sarebbe di fare ricorso a tale categoria (il riferimento è a Critica della teoria delle prove CP_12 atipiche, in Il giudice e la prova nel processo civile, Padova, 1991, CP_12
345 ss.). Viceversa, dal principio di non tassatività dei mezzi di prova disciplinati dall'ordinamento muove l'indirizzo dottrinale maggioritario, sia nel riconoscere cittadinanza a tale categoria dogmatica sia, soprattutto, per affermarne l'ammissibilità e l'utilizzabilità in giudizio. In altri termini, dall'assenza di una norma di chiusura del catalogo legale delle prove si è ritenuto di desumere l'ammissibilità, nel nostro ordinamento processuale, di mezzi di convincimento non positivamente disciplinati (sul punto, anche per ulteriori riferimenti,
[...]
, Fatti e prove, in , La prova nel processo civile, Milano, 2012, Per_6 Per_6
72 ss.) Tra le prove documentali atipiche assistite da una presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero dei fatti ivi riportati, in quanto tali idonee a vincolare il convincimento giudiziale circa l'esistenza di un determinato fatto sino a prova contraria: in tale categoria, generalmente, si riconducono le certificazioni amministrative. Scendendo ulteriormente si incontrano quelle prove atipiche cui si tende a riconoscere valore di prova libera, in quanto tali idonee, di per sé, a n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
fondare il convincimento del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, circa l'esistenza del fatto allegato. In questa categoria è possibile rinvenire alcune tra le fattispecie più ricorrenti di prove atipiche prese in considerazione dalla prassi applicativa dei nostri tribunali. È il caso - occorso nella vicenda decisa dal provvedimento in commento - delle prove raccolte in altro processo tra le stesse o altre parti che, laddove prodotte in giudizio, sono appunto considerate quali prove liberamente valutabili dal giudice (con generico riguardo alla possibilità di utilizzare, al fine in esame, i verbali di causa di un altro processo in cui siano state trasfuse le risultanze istruttorie ivi acquisite, Cass., 1° febbraio 2019, n. 3133). In tal senso ci si è espressi, ad esempio, in relazione alle prove assunte nell'ambito di un processo penale (Cass., 12 gennaio 2016, n. 287; con riguardo specifico alle testimonianze rese in un processo penale, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2786), ovvero in riferimento agli atti acquisiti o formati in sede di indagini preliminari (Cass., 31 maggio 2018, n. 13766; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593). In ogni caso rileva la Giudicante che il teste escusso in corso di causa, da ritenere attendibile per avere fornito una deposizione circostanziata, immune da contraddizioni e sostanzialmente concorde, confermava parimenti in sede civile il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate in citazione e cristallizzate nei giudizi di cui sopra. 4. Pertanto, provato il verificarsi del fatto storico, il nesso di causalità tra lo stesso e i danni da perdita del rapporto parentale patiti dagli attori, nonché la responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo RE CL dell'evento morte dedotto in citazione, si osserva che la Cassazione ha più volte statuito che “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una prasumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (cfr. Cass. n. 25541/22). L'intensità e il grado di tale sofferenza deve in ogni caso essere oggetto di specifica allegazione e prova, anche a mezzo presunzioni, mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza (Cass. n. 25843/20). In altre parole, la giurisprudenza consente di provare il danno da perdita del rapporto parentale anche mediante il ricorso a presunzioni, tanto più nel caso in cui vittima primaria e secondaria siano componenti della medesima famiglia nucleare. Ciò posto, nel caso di specie gli attori hanno prodotto lo stato integrale di famiglia (cfr. allegato n.3 ricorso ex art 702bis) documento senz'altro idoneo a fornire la prova del vincolo parentale sussistente tra i congiunti;
nonché il certificato di morte del de cuius. Per contro, la convenuta si è limitata a contestare in via assolutamente generica l'assenza di prova del danno patito, senza allegare alcun elemento concreto che possa condurre a smentire l'esistenza, ricavabile dall'id quod plerumque accidit, di una n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
sofferenza interiore patita dai congiunti della vittima, dato lo stretto legame di parentela. Merita, dunque, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subìto in proprio dai ricorrenti, dovendo invece essere respinte le domande formulate iure hereditario. Ed infatti, va precisato che anche di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11279 del 21 giugno 2020, ha ribadito un principio ormai consolidato: il danno da perdita della vita è diverso dal (e inconciliabile col) danno da perdita della salute. La vita è un bene giuridico autonomo spettante esclusivamente al titolare della stessa. E, soprattutto, la sua perdita è insuscettibile di essere reintegrata per equivalente. Il che significa, in altri termini: nessuno, tranne l'ucciso, potrebbe reclamare il risarcimento dell'esistenza perduta. Ergo, con la morte della vittima, questa prerogativa ovviamente si estingue e non può trasmettersi ai suoi eredi. Di talché, nel caso in cui un soggetto muoia, i suoi successori non potranno reclamare come avvenuto nel caso di specie, iure hereditario, il diritto alla vita perso dal de cuius (tra le altre Sezioni Unite della Cassazione, nr. 15350 del 22.07.2015). Nel caso di specie, inoltre, dagli atti di causa è pacificamente emerso come il decesso del sia stato pressoché immediato ( a 7 giorni Persona_1 dall'occorso), cosicché non può ritenersi acquisito al patrimonio della vittima alcun diritto al risarcimento del danno trasmissibile agli eredi (cfr. Cass. n. 3549/2004). Quanto al presunto danno da “perdita della vita”, inoltre, va anche rammentato l'approdo raggiunto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 15350 del 22 luglio 2015, a mente della quale “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente
o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero
- nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.”. Orientamento al quale il Tribunale ritiene di integralmente riportarsi. Peraltro, nella specie non appare liquidabile neppure il c.d. “danno terminale” o da
“lucida agonia”, poiché, l'assenza di attestazioni sanitarie inerenti la comprensione e la lucidità da parte del de cuius dell'imminenza dell'evento morte rendono impossibile riconoscere qualsivoglia danno di natura non patrimoniale (biologico o anche solo morale) in capo allo stesso de cuius che possa essersi trasmesso in capo agli odierni attori iure hereditatis per effetto della morte del medesimo. Quanto, invece, al danno non patrimoniale iure proprio rivendicato dagli attori, va precisato quanto segue. È opportuno premettere che, vertendosi in tema di fattispecie di reato, è sicuramente astrattamente riconoscibile in capo agli attori, iure proprio, il danno n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 14 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patiti per effetto della violenta morte del congiunto. In particolare, secondo l'ormai noto e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass., S.U., 26972/2008; Cass., 20684/09), il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale); b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato — ad esempio, nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale — (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento, quali, rispettivamente, quello alla riservatezza o a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice).
E' stato, poi, chiarito, in modo altrettanto autorevole, che nella unitaria figura del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale e quello biologico (nonché quello alla vita di relazione), non assurgono ad autonome figure o sottocategorie del predetto danno disciplinato dall'art. 2059 c.c., quanto, piuttosto, rappresentano il modo di concretarsi specifico di tal unitario tipo di danno, il quale va risarcito in modo tale da reintegrare completamente il danneggiato per la lesione patita, in tutti i diversi aspetti in cui si esplicano gli aspetti non patrimoniali della propria esistenza, senza, tuttavia, mai pervenire ad una duplicazione di voci risarcitorie in grado di determinare una iniusta locupletatio in favore del danneggiato stesso. Cosicché, se da un lato la presenza di un danno non patrimoniale biologico comporta la necessità di risarcire non solo le menomazioni fisiche medicalmente accertabili riportate dal danneggiato, ma anche la sofferenza interna patita dallo stesso in conseguenza dell'illecito subito (a titolo di danno morale puro), di contro, e parimenti, l'assenza di lesioni psicofisiche medicalmente accertabili non porta, per ciò solo, ad escludere in radice la risarcibilità e la configurabilità del danno non patrimoniale che si sia concretato nelle mere sofferenze interne del danneggiato, non sfociate in vera e propria patologia medico-clinica. In altri termini, è stata sottolineata in giurisprudenza la piena autonomia tra danno biologico e danno morale, entrambi deputati a tutelare diversi aspetti (senza duplicazione alcuna) dell'unitaria figura del danno non patrimoniale (cfr. sul punto Cass. 12/12/2008 n.29191; Cass. 03/10/2013 n. 22585; Cass. 09/06/2015 n. 11851). Analogamente, quelli che nella ormai superata giurisprudenza (soprattutto bagattellare, di competenza dei giudici di pace) si soleva indicare sotto diverse n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 15 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
classificazioni (prive di supporto normativo), quali danno morale soggettivo e danno esistenziale, sono stati definitivamente ricondotti sotto l'unitaria figura del danno non patrimoniale, che, seppur diversamente articolata al suo interno, non può dare adito — come innanzi chiarito — a duplicazioni risarcitorie laddove il pregiudizio da risarcire consista in sofferenze interne, non sfocianti in vero e propri danno biologico, che, seppur diversamente indicate, dal punto di vista semantico, esprimono la lesione di un unico bene della vita, bisognoso di unica e onnicomprensiva valutazione risarcitoria. Così, per quanto in questa sede è di più stretto interesse, è stato precisato che “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato.” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25351 del 17/12/2015), nonché “In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del giudice di merito di non liquidare, con voce autonoma, il danno esistenziale da morte del congiunto, per essere stato già liquidato il relativo danno non patrimoniale comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e del conseguente sconvolgimento dell'esistenza).” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 336 del 13/01/2016). Tanto osservato, in ordine alla determinazione del quantum, vanno svolte talune considerazioni. In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Più precisamente, quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 16 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr. Cass. n. 15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”). L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015). In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare". Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio 2015 n. 10263) come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale. La giurisprudenza di legittimità ha, però, rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la valutazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra cui l'età, il grado di parentela e la convivenza) con la possibilità di applicare sull'importo così ottenuto dei correttivi in ragione di particolari circostanze relative alla fattispecie concreta. Seguendo tale criterio è opportuno disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 17 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
primaria, privilegiando, invece, nella liquidazione essenzialmente il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta). Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno ed alla conseguente scelta delle tabelle di riferimento, occorre evidenziare che dopo il Tribunale di Roma anche quello di Milano ha elaborato delle nuove tabelle basate sul “sistema a punti” che hanno recepito le indicazioni della Suprema Corte sull'inadeguatezza del criterio c.d. “a forbice”, ritenuto non rispettoso dell'esigenza di uniformità. L'applicazione delle nuove tabelle a punti per la monetizzazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano e pubblicate nel giugno 2024 garantisce una quantificazione del pregiudizio in esame attraverso criteri di liquidazione da ritenersi congrui, aderenti alla realtà e tali da costituire valido parametro per una valutazione che sia il più possibile equilibrata e conformata al caso concreto. Anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulle due Tabelle e dato atto della riformulazione di quella Milanese, ne ha confermato la piena validità, identificando, quale unico elemento distintivo, il suddetto paramento soggettivo relativo alla “qualità e intensità della relazione affettiva” (Corte Cass., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009). Le suddette tabelle milanesi — nella loro ultima formulazione c.d. “integrata a punti”, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel giugno 2024, che, in questa sede, andrà presa in considerazione per pervenire ad una liquidazione quanto più attuale possibile e commisurata ai valori monetari odierni del danno riconosciuto (quale debito di valore e non di valuta) — prevedono, con riguardo alla quantificazione del danno da perdita del padre, una somma risarcitoria monetaria che va da euro 195.551,59 a euro 391.103,18; tale forbice di valore è modulabile in relazione ad un c.d. sistema a “punti”, attribuibili in relazione a diverse variabili, tra cui: (a) l'età della vittima primaria;
(b) l'età della vittima secondaria;
(c) la persistenza o meno della situazione di convivenza tra vittima primaria e secondaria all'epoca dei fatti;
(d) la composizione del nucleo familiare residuo;
(e) la qualità e intensità della relazione affettiva che ha caratterizzato il rapporto parentale perduto.
Orbene, sulla base dei criteri che precedono, avuto riguardo: – (a) che la vittima primaria dell'illecito (ovvero il aveva, all'epoca del decesso, Persona_1
33 anni circa, vanno riconosciuti punti 18 a tal titolo, secondo il sistema tabellare qui preso in riferimento. Va aggiunto che tenuto conto che, all'epoca dell'illecito, vi era assenza di convivenza tra la vittima primaria —— e il danneggiato primario
(padre)— , come pacificamente emerso in atti, alcun punto Parte_9 andrà riconosciuto a tal titolo. In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il Tribunale ritiene di riconoscere al
, per il rivendicato danno non patrimoniale da perdita del Parte_1
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rapporto parentale perso col proprio figlio la somma di € 277.681,00; al Parte_2
, tenuto conto del rapporto di minore intensità (zio ) e dei parametri
[...] statuiti dalla tabella di riferimento la somma di €106.974,00; al Parte_3
(zio) la somma di € 103.578,00; al (zio) la somma di € Controparte_1
103.578,00; al (zio ) la somma di € 103.578,00, infine alla zia Controparte_2
(zia ) la somma € 103.578,00 , avuto riguardo al valore del Parte_4 punto base di euro 3.911,00 sancito dalle tabelle di riferimento. La somma innanzi indicata include in sé ed assorbe ogni ulteriore tipologia di danno non patrimoniale che, seppur passibile di declinazione attraverso l'utilizzazione di diverse formule semantiche (quali danno morale, danno esistenziale e danno da perdita del rapporto parentale), indicano, in definitiva, la lesione di un medesimo ed unitario bene giuridico leso, consistente nella sofferenza intima patita dall'istante per la perdita del proprio genitore (in virtù della giurisprudenza innanzi menzionata), e che, quindi, non può essere scissa in molteplici sottovoci di danno tendenti, in ultimo, ad una indebita duplicazione risarcitoria. Va, inoltre, precisato riguardo gli importi risarcitori innanzi liquidati, che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che l'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis e per prima Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, appare congruo riconoscere i detti interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (05.06.2018), sugli importi risarcitori innanzi liquidati, ma devalutati all'epoca del sinistro (quale momento in cui l'illecito si è prodotto), in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 16 dicembre, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che,
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al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Pertanto, la convenuta, in qualità di impresa designata per Controparte_3 la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., va condannata alla corresponsione, in favore degli attori, per i titoli risarcitori innanzi indicati, delle somme come precisate, oltre interessi, al tasso e secondo il criterio di calcolo innanzi illustrato. Quanto, invece, alla rivalutazione monetaria va osservato che i suddetti danni sono stati già liquidati all'attualità facendo applicazione delle recentissime tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel giugno dell'anno 2024, esprimenti valori monetari al massimo dell'attualizzazione. 5. Va infine dato atto della intervenuta rinuncia agli atti del presente giudizio da parte della originaria attrice nata il [...] a [...] C.F. Parte_5
, (madre del Sig. nato il [...] ad C.F._10 Persona_1
Aversa e deceduto in data 05.06.2014 in Napoli), per aver inteso proseguire la originaria e dispiegata azione innanzi al Tribunale di Napoli (cfr. nota allegata al 26.4.2021) con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Considerato altresì il comportamento della predetta parte attrice ricorrono giusti motivi per dichiarare compensare le spese di lite tra la Pt_5
e le parti convenute.
[...]
6. Le spese di lite. Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, esso segue strettamente il principio della soccombenza, cosicché, la convenuta
[...]
in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione CP_3
e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., a sua volta, quest'ultima andrà condannata alla rifusione delle spese di lite sopportate dagli attori vittoriosi del presente giudizio. Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito delle parti vittoriose (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
PQM
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Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
CP_7
- Dichiara unico ed esclusivo responsabile del sinistro verificatosi il CP_7
29/05/2018, ore 22.00 circa in NO (NA), per l'effetto:
- Condanna i convenuti nonché CP_7 Controparte_3 quale impresa designata dal F.G.V.S. in solido e ciascuno per suo titolo al pagamento di € 277.681,00 in favore di € 106.974,00 in favore di Parte_1 Parte_2
€103.578,00 pro capite in favore di Parte_3 Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Parte_4
-Condanna i convenuti nonché CP_7 Controparte_3 quale impresa designata dal F.G.V.S. in solido e ciascuno per suo titolo al pagamento delle spese di lite liquidate in € 843,00 per esborsi ed 11.229,00 per onorari oltre rimborso forfettario come per legge ed IVA e CPA se dovuti, con attribuzione all'Avv. Pasquale Vassallo, stante la dichiarazione dello stesso ex art. 93 c.p.c.;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla originaria attrice Pt_5
e le odierne parti convenute compensando le spese di lite .
[...]
Così deciso in Aversa, 11/11/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1055/2021 R. Gen. Aff Cont., in materia di Responsabilità extracontrattuale - Morte c.c. pendente:
TRA Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
NO (NA) alla via Barone Rocco Galdieri n. 2, c.f. , C.F._1 iure proprio (padre ), il sig. , nato a [...] il Parte_2
20.05.1980 e residente in [...], c.f.
, iure proprio (zio), il sig. , C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], c.f. , iure proprio (zio), C.F._3 CP_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla
[...] via Paolo Borsellino n. 61, c.f. , iure proprio (zio), C.F._4
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 residente a[...], c.f. , iure proprio C.F._5
(zio), la sig.ra nata a [...] il Parte_4
24.09.1968 ed ivi residente a[...], c.f. iure C.F._6 proprio (zia), tutti prossimi congiunti del sig. , nato Persona_1 ad Aversa (CE) il 15.01.1985 e residente in [...], c.f. , deceduto in data 05.06.2018, elett.te domiciliati in C.F._7
Napoli alla Via L.S. Cagnazzi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Vassallo, c.f. che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce C.F._8 all'atto introduttivo;
-Parte Attrice- CONTRO con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_3
Marocchesa n. 14 (iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso, C.F. e P.IVA n. ), quale impresa designata per la Regione P.IVA_1 P.IVA_2
Campania dal Fondo di Garanzia Vittima della Strada ai sensi dell'art. 286 Codice dell'Assicurazioni Private (D.L.T 7.9.2005 n.209), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. e Dott. , Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Magaldi (C.F. ;) C.F._9 giusta procura alle liti del 18 dicembre 2014 di rep. Notaio in Treviso Giovanni
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P.IVA
Rep. n. 186905/Racc. n. e con questi elettivamente Controparte_6 domiciliata in Napoli, alla P.zza Carità n. 32;
-Parte Convenuta- E
, residente in [...], Sant'Antimo (NA) CP_7
-parte convenuta contumace-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.06.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 1.Con ricorso inizialmente proposto ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.01.21 e notificato in data 17.2.21, i sig.ri Parte_5 Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
e convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli Nord
[...] Parte_4 le , n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_8 sinistri a carico del F.G.V.S. per la Regione Campania e onde CP_7 ottenere il risarcimento dei danni subiti, in proprio e quali eredi del de cuius deceduto in data 05.06.2018. Persona_1
All'uopo rappresentavano che il giorno 29.05.2018, verso le ore 22.00, il sig.
alla guida di un ciclomotore LEM, mentre percorreva il Persona_1
Corso Carlo AL in NO (NA) con direzione Piazza Umberto I, dall'opposto senso di marcia proveniva il veicolo RE CL tg. DA321NM, di colore grigio, di proprietà del sig. marciante in direzione UM CP_7
EV, il quale giunto all'altezza del civico 100, in un tratto rettilineo, invadeva l'opposto senso di marcia e si portava nella corsia di marcia percorsa dal sig.
a bordo del ciclomotore LEM. Per_1
Deducevano gli odierni ricorrenti che la deviazione della RE CL nella corsia di marcia del LEM era improvvisa e repentina al punto da non concedere al la possibilità di tentare manovra eversiva e nemmeno di frenare;
Per_1 Cont pertanto che la RE CL investiva frontalmente il ciclomotore e per la violenza dell'urto il ciclomotore LEM, dopo essere rovinato al suolo, prendeva fuoco a causa dell'esplosione del serbatoio di carburante e le fiamme avvolgevano il malcapitato sig. Persona_1
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Rilevavano che sul luogo del sinistro si trovava a transitare una pattuglia dei Carabinieri che interveniva immediatamente, riuscendo a domare le fiamme che avvolgevano il sig. ed allertava i soccorsi. Altresì che gli agenti Per_1 intervenuti redigevano verbale dell'accaduto ed accertavano che il veicolo RE CL tg. DA321NM circolava sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, per cui provvedevano al sequestro del mezzo, accertavano inoltre che il conducente, sig. , guidava senza patente per esser stata revocata e che lo stesso CP_7 si era posto alla guida in evidente stato di ebrezza. Giungeva sul posto un'ambulanza che provvedeva a condurre in codice rosso il Persona_1 presso il P.S. della A.O.R.N. Cardarelli di Napoli il quale veniva immediatamente ricoverato in terapia intensiva. Lamentavano che il avendo Persona_1 riportato dolorosissime ustioni sulla quasi totalità del corpo (90%), nonostante le cure ricevute, in data 05.06.2018, dopo 7 giorni di agonia, decedeva. A seguito del decesso del sig. la Procura della Repubblica presso il Per_1
Tribunale di Napoli Nord provvedeva ad aprire un fascicolo d'ufficio a carico del sig. per omicidio colposo. Le indagini preliminari si concludevano con CP_7 il provvedimento di rinvio a giudizio del sig. e nel corso delle CP_7 indagini preliminari veniva disposta consulenza tecnica, affidata all'ing.
[...]
il quale, dopo attento e scrupoloso esame dei veicoli coinvolti, del Per_2 luogo del sinistro, del verbale di intervento, così relazionava: “E' evidente che la responsabilità della causazione del sinistro è da addebitare al conducente del veicolo RE CL, ossia il sig. in quanto, invadeva l'opposto senso di marcia impattando il CP_7 Contr ciclomotore .” . Deducevano altresì che veniva eseguito esame autoptico dal prof. Per_3 sulla salma del sig. , nelle cui conclusioni si affermava;
“L'esame
[...] Per_1 necroscopico, preceduto dall'esame esterno del cadavere non lascia dubbi sulla causa del decesso, dovuto alle condizioni di shock terminale da ricondursi alla vasta superficie corporea interessata da ustioni prevalentemente di III grado”. Rivendicavano gli istanti aver da sempre avuto un rapporto di grande affetto e di strettissima confidenza con il defunto, all'uopo precisavano che non passava giorno senza che il sig. passasse a far visita ai genitori. E Persona_1 proprio per lo stretto legame con gli stessi, anche da sposato aveva voluto continuare a vivere a NO per essergli sempre vicino. Altresì strettissimo rivendicavano essere anche il rapporto con gli zii, di giovane età, che amava come fratelli, tutti residenti a [...], con i quali era solito uscire a cena ed a passeggio, e con i quali intratteneva numerose conversazioni telefoniche e scambio di messaggi sui social. Tanto premesso, tenuto contro che ai sensi dell'art. 283 e ss d.lgs 209/05, i danni cagionati da veicoli scoperti da polizza assicurativa vengono risarciti dal Fondo Garanzia Vittime delle Strada, inviavano alla compagnia nella dispiegata qualità, messa in mora con racc.a.r, ma eccepivano che tuttavia la detta compagnia di assicurazione ometteva di mettere il massimale a disposizione degli eredi e non provvedeva a formulare offerta risarcitoria nonostante documentalmente e n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
giudizialmente accertata la responsabilità del la scopertura assicurativa CP_7 del veicolo investitore e la causa del decesso. Inutilmente esperita altresì la procedura di mediazione assistita, citavano l'Impresa nella dispiegata qualità e il responsabile civile, in epigrafe indicati, a comparire innanzi l'intestato Tribunale, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la procedibilità, proponibilità e fondatezza della domanda; - accertare che il veicolo tg. DA321NM alla data del 29/05/2018 circolava sprovvisto di copertura assicurativa ed accertare che il sinistro in narrativa è da attribuire esclusivamente alla responsabilità del sig.
-per l'effetto, condannare la quale impresa designata CP_7 Controparte_3 alla gestione dei sinistri posti a carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di (madre), quantificati in euro 397.171,35, oltre Parte_5 interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento;
-condannare la quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Controparte_3
FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di Parte_1
(padre), quantificati in euro 397.171,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento; - condannare la quale impresa Controparte_3 designata alla gestione dei sinistri posti a carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di (zia ), quantificati in euro 191.230,65, Persona_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento;
6) condannare la quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a Controparte_3 carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di CP_2
(zio), quantificati in euro 191.230,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
[...] fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento;
-condannare la quale Controparte_3 impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di (zio), quantificati in euro Controparte_1
191.230,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento; -condannare la quale impresa designata alla gestione dei Controparte_3 sinistri posti a carico del FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di (zio), quantificati in euro 191.230,65, oltre interessi e Parte_3 rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento; -condannare la
quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Controparte_3
FGVS, in persona del l.r.p.t. al pagamento del danno parentale in favore di Parte_2
(zio), quantificati in euro 191.230,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o a quella somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento;
-condannare, infine, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari e di giudizio ed IVA da distrarsi in favore del procuratore che dichiaratosi anticipatario.
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Letto il ricorso, veniva fissata ex art artt. 702-bis e ss. c.p.c., per la comparizione delle parti e la trattazione della causa l'udienza dell'8.7.2021. Si costituiva la , ut supra rapp. e difesa, la quale in primo Controparte_3 luogo eccepiva la litispendenza e/o connessione soggettiva relativamente all'attrice e la connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva per gli Parte_5 altri ricorrenti con il giudizio avente n. r. g. 14511/19 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, 12° sez. civ., g.u. Dott. Scotto di Carlo. Rilevava che in tale giudizio, instaurato insieme a sorella di la Parte_6 Persona_1 richiedeva il risarcimento del danno morale e del danno non Pt_5 patrimoniale da lesioni dei rapporti parentali in conseguenza dello stesso sinistro dedotto in questa sede. Eccepiva che nel giudizio intentato dinanzi al Tribunale di Napoli il procuratore della dichiarava che quest'ultima intendeva Pt_5 rinunziare al presente ricorso avendo anche revocato il mandato al procuratore in questa sede costituito. Quindi, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., chiedeva venisse dichiarata la litispendenza tra il giudizio avente n. r. g. 14511/19 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli ed il presente procedimento relativamente alla posizione di
Per quanto riguarda le posizioni degli altri ricorrenti, chiedeva Parte_5 che venisse dichiarata la connessione ex art. 40 c.p.c. parzialmente soggettiva ed oggettiva tra il giudizio avente n. r. g. 14511/19 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli ed il presente procedimento, con conseguente rimessione degli atti dinanzi al Tribunale di Napoli. Nel merito, la convenuta compagnia impugnava estensivamente la domanda ex adverso proposta come improponibile, inammissibile ed infondata, chiedendone il rigetto con tutte le conseguenze di legge. In primo luogo, chiedeva ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale avente n. 7547/18 presso il Tribunale di Napoli Nord teso all'accertamento della condotta colpevole del conducente dell'auto, , all'uopo rilevava che nel corso del menzionato CP_7 processo il aveva dichiarato che il conducente del veicolo a 2 ruote CP_7 procedeva zigzagando ed andava a collidere l'auto quando questa era ferma., pertanto nella specie eccepiva la presunzione di pari concorso di colpa posta dall'art. 2054 C.C.. Impugnava altresì la domanda attorea anche in relazione al quantum, come inammissibile ed infondato, impugnando estensivamente parola per parola, ogni tipologia di danno ex adverso richiesto. Da ultimo in qualità di Impresa designata al F.G.V.S., chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attrice di essere il risarcimento contenuto entro i limiti del massimale di legge vigente all'epoca dell'incidente, tenuto conto di eventuali risarcimenti liquidati in favore degli eredi del ottenuti in sede Per_1 stragiudiziale e/o giudiziale sia in ambito penale sia in ambito civile e della presenza, anche se non attrice dinanzi al Tribunale di Napoli né tra gli odierni ricorrenti, della moglie di . Persona_1 Persona_5
Concludeva: in via preliminare affinché ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c. c.p.c., venga dichiarata la litispendenza e la connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva tra il giudizio
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avente n. r. g. 14511/19 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli ed il presente procedimento, che dovrà essere cancellato dal ruolo, relativamente alla posizione di e, per Parte_5 quanto riguarda le posizioni degli altri ricorrenti, dovrà essere rimesso dinanzi al Tribunale di Napoli;-in via principale per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio;
-in via subordinata affinché venga dichiarato il concorso di colpa di nell'aver Persona_1 determinato l'incidente, con conseguente condanna del F.G.V.S., una volta dimostrata la responsabilità del conducente di un veicolo non assicurato, in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuita a quest'ultimo; - sempre in via subordinata affinché l'eventuale condanna del F.G.V.S. venga contenuta entro i limiti del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro. Nelle more, incardinato il giudizio, la Sig.ra rispettivamente Parte_5 madre del Sig. , stante l'azione giudiziaria proposta innanzi al Persona_1
Tribunale di Napoli, contro il Sig. e la quale CP_7 Controparte_3
Impresa designata dal F.G.V.S., poi definita con Sentenza n. 5244/2024, resa pubblica in data 21.05.24, rinunciavano a mezzo procuratore alla presente lite. Instaurato il contraddittorio tra le restanti parti in epigrafe indicate, tenuto conto che le difese svolte dalle stesse richiedevano un'istruzione non sommaria, quindi, di dover fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c., facendo proseguire la causa secondo il rito ordinario, veniva fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 3.3.2022, poi differita d'ufficio alla data del 24.3.2022. Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art 183 c.p.c., la presente controversia veniva rinviata all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie alla data del 9.1.23. Alla data da ultimo indicata, ammessa la prova testi articolata dalle parti, il giudizio veniva rinviato per il relativo espletamento;
disposti molteplici rinvii per assenza dei testi, all'udienza del 9.1.2025 compariva e veniva escusso il teste di parte attrice . Testimone_1
All'esito il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 30.6.25, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2.Questioni preliminari Preliminarmente va dichiarata la contumacia del responsabile civile, ritualmente citato e mai costituito. Ed invero, nonostante la regolarità della citazione e della notifica, , non si è costituto in giudizio. CP_7
Va altresì dato atto della proponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145, 148 e ss. del d.lgs. n. 209/2005, come si evince dalle richieste risarcitoria inviate, dagli istanti alla convenuta compagnia assicurativa nella dispiegata qualità e alla NS (cfr. produzione attorea allegata ricorso ex art 702bis c.p.c). Inoltre, la procedibilità della domanda altrettanto sussiste per l'avvenuto invito della convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Dai suddetti elementi di natura documentale ben può desumersi come la convenuta società assicuratrice fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo. Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di
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proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non "ex ante", bensì "ex post", alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona.” (cfr., all'uopo, Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43, che ha altresì posto in rilievo come “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a
“modalità e contenuti” previsti dall'art. 148). Da ultimo è appena il caso di evidenziare come tale interpretazione risulti senza dubbio conforme a quella che indubbiamente è la “ratio” ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912). Venendo alla controversia in esame, si osserva come indubbia sia da ritenersi la legittimazione delle parti in causa, in quanto la qualità di stretti congiunti della vittima del sinistro stradale dedotto in giudizio, suscettibile di essere attribuita agli attori unitamente a quella del proprietario dell'autovettura RE CL, ed il fatto che il predetto veicolo risultasse, al momento di verificazione dell'incidente, sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria, pertanto ne rispondesse del sinistro la (come impresa designata dalla CONSAP a Controparte_10 garantire il Fondo Garanzie Vittime della Strada), anch'essa convenuta nel presente giudizio, costituiscono circostanze che, emergono, in ogni caso, dal materiale probatorio in atti. 3. Nel merito. Nel merito, ritiene la scrivente giudicante che la domanda dispiegata risulti fondata e debba trovare accoglimento nei limiti e per quanto in appresso osservato. Orbene, le circostanze di fatto descritte, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, negli atti di citazione introduttivi della presente controversia, sono state tutte ampiamente confermate dalle risultanze documentali versate in atti nonché dalla deposizione fornita dal teste escusso nel corso della espletata istruttoria. Sotto quest'ultimo profilo, rileva la Giudicante che il teste escusso in corso di causa, da ritenere attendibile per avere fornito una deposizione circostanziata, immune da contraddizioni e sostanzialmente concorde, confermava il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate in citazione. Ed invero, il teste Tes_1
, all'udienza del 9.1.2025 riferiva: “al corso Carlo AL a NO era il
[...] mese di maggio circa sette anni fa, erano le 20.30 di sera, ero fuori alla mia abitazione usci da casa e mi stavo recando a piedi in piazza, ad un certo punto ho visto un motociclo che percorreva
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la strada e mi è passato di fianco percorrendo la strada verso il centro di NO, stava da solo sul motorino di marca cinese uno di quelli con le marce, non ricordo se indossasse il casco;
e mi sono accorto che era era mio amico tanto che io ho detto “uh è , Persona_1 Per_1 davanti a vi era una CL colore grigio topo, la quale percorreva la stessa corsia di
Per_1 ma contromano, saliva, dal senso che avrebbe dovuto percorrere invece ha invaso la
Per_1 corsia impegnata da faceva zigzag e andata ad impattare contro ho visto che
Per_1 Per_1 andava a finire contro il vetro il parabrezza dell'auto ; vi è stato un impatto frontale,
Per_1
è volato, all'improvviso si è incendiato il motorino e il fuoco si è propagato addosso pure Per_1
a l'auto si è fermata ma il conducente non ho avuto modo di vederlo,; in quel momento
Per_1 sono sopraggiunti i Carabinieri di UM EV;
ricordo anche l'arrivo dell'ambulanza; sono rimasto là ma all'arrivo dei familiari sono andato via, sono stato ascoltato dalla Polizia Municipale di NO in seguito, è stato ricoverato ma è deceduto dopo circa 7
Per_1 giorni di agonia;
conosco la famiglia di da circa 20 anni, atteso che faccio parte di
Per_1 un'associazione devota alla Madonna dell'Arco e veniva sempre pure unitamente agli
Per_1 zii , il padre” . Pt_3 CP_2 Parte_4 Parte_1
La ricostruzione dei fatti come ricostruita dal teste escusso rinviene fondamento altresì negli esiti delle consulenze disposte dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale RG 855/2019. Sotto tale profilo, mette conto evidenziare che il giudice civile ha il potere di utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari, inclusa la relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta dal magistrato del Pubblico Ministero, idonei a procurare utili e concorrenti elementi di giudizio (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069) Acquisita in atti peraltro, pur senza esplicare gli effetti ex art. 651 c.p.p., la sentenza penale n. reg. 1387/2021 (N. 7547/2018 R.G. notizie di reato, N. 855/2019 R.G. Tribunale) del 27.05.2021, Tribunale di Napoli Nord – Prima sezione penale, Giudice Dott.ssa Carlotta De Furia, depositata in data 29.06.2021 dalla quale si evince: “Ritiene questo Giudice che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite, debba affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di CP_7 in ordine al delitto di omicidio stradale ascrittogli. Il compendio probatorio a sostegno di tale
[...] decisione si incentra prevalentemente sulla relazione tecnica del consulente di pubblica accusa - I'lng. - il quale ha, in chiave tecnica, sulla base della relazione di servizio Persona_2 redatta dai Carabinieri di UM EV (con correlato fascicolo fotografico relativo allo stato dei luoghi nell'immediatezza del sinistro), ricostruito la dinamica dell'incidente involgente l'odierno inputato e la persona offesa nonché sulla relazione autoptica Persona_1 redatta dal Dott. il quale, sempre in chiave tecnico-scientifica, ha esattamente Per_3 individuato le cause del decesso del A contorno di tali relazioni, si pongono poi le Per_1 dichiarazioni rese dagli altri testi di pubblica accusa, vale a dire e Testimone_2 Tes_1 nonché le spontanee dichiarazioni rilasciate in dibattimento dall'imputato”. (cfr. Sent.n.Reg.1387/21, allegato produzione attroi , dep. In data 6.2.25). Nel presente giudizio civile, pertanto, gli attori hanno chiesto la concretizzazione di quella condanna, attraverso la quantificazione di tutti e degli ulteriori danni da loro effettivamente patiti per effetto della morte del loro stretto congiunto a seguito della condotta illecita accertata essere stata perpetrata dal in CP_7 occasione del sinistro stradale per cui è causa n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
Sul punto va osservato che gli atti di indagine formati nell'ambito di un procedimento penale, sebbene non pienamente opponibili alle parti in causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., ben possono essere utilmente valutati anche in sede civile, quantomeno quali prove atipiche (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017, per la quale, appunto, “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.”, ma anche le sostanzialmente conformi Cass. 17392/2015; Cass. 13229/2015). Del resto, una volta oggetto di produzione giudiziale, la positiva valutazione delle predette prove documentali, ancorché atipiche, neppure può comportare lesione alcuna del diritto di difesa delle parti, essendo le stesse poste nelle piene condizioni di contraddirvi. Ed invero, come peraltro menzionato nella predetta statuizione penale di primo grado, sulla scorta della relazione dei Carabinieri di UM EV si evinceva, Part CP_1 nel dettaglio, che “in data 29 maggio 2015 i militari e Pt_7 Parte_8
nel transitare in NO al Corso Carlo AL, si avvedevano di un sinistro
[...] stradale involgente una RE CL grigia targata DA321NM - posta al centro della carreggiata, in direzione di marcia NO/UM EV - ed una mini moto del tipo Lem, priva di targa e posta a circa un metro di distanza dalla vettura, in modo frontale ed in direzione di marcia opposta. Poco distante dal punto di impatto, circa 4-5 metri di distanza, Con giaceva il conducente della - poi identificato in - avvolto dalle fiamme Persona_1 originatesi a seguito dell'esplosione del serbatoio del carburante del veicolo a bordo del quale viaggiava, derivata, a sua volta, dal violento impatto con la CL. Mentre, quindi, il personale dipendente della Polizia Locale prestava immediato soccorso al malcapitato, che con urgenza veniva trasferito al Cardarelli a mezzo di autoambulanza frattanto sopraggiunta;
i militari procedevano ad effettuare i dovuti controlli sul conducente della RE e sui documenti di circolazione di entrambi i veicoli coinvolti nel ferale incidente. Dai controlli emergeva che il
a bordo della RE CL, risultava sprovvisto di patente di guida, poiché CP_7 revocata, e di copertura assicurativa obbligatoria ex lege. Lo stesso, inoltre, sottoposto ad esami alcolemici e tossicologici, risultava positivo sia all'alcolemia, con tasso pari a 2,3 g/l, che al metadone. Il invece, viaggiava a bordo di un ciclomotore privo di telaio e di Persona_1 targa identificativa, vale a dire non autorizzato alla circolazione sulla pubblica via. Lo stesso risultava positivo a cocaina e marijuana. Gli stessi militari, infine, procedevano ad escutere a sommarie informazioni le persone presenti sul posto per prestare soccorso, ma che tuttavia dichiaravano di non aver assistito direttamente al letale incidente”. Sulla base di tale relazione di servizio, veniva conferito incarico e redatta la consulenza tecnica dell'lng. che “preliminarmente, dà conto dello stato dei Per_2 luoghi esistente al momento del sinistro: il sinistro è avvenuto in data 29 maggio 2018 intorno alle ore 22:00 in Corso Carlo AL, all'altezza del civico 100 (UM EV). Tale tratto stradale è composto da una sola carreggiata di circa sette metri di ampiezza, a doppio senso di circolazione, e delimitata su entrambi i lati da marciapiedi. Il tratto stradale è rettilineo, a
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visuale libera, regolarmente asfaltato e dotato di illuminazione pubblica. In assenza di segnaletica verticale, il limite di velocità della strada urbana in parola è di 50 km/h. Il consulente passa poi all'analisi dello stato dei veicoli coinvolti nel contestato sinistro stradale, da cui emerge che la RE CL è stata interessata da un urto di notevole intensità nella zona anteriore, con direzione di impatto parallela all'asse longitudinale del veicolo e verso antero postero, ed in particolare ha riportato una rottura del paraurti anteriore e del gruppo ottico anteriore destro;
il ciclomotore Lem, invece, è stato interessato da un urto di notevole intensità nella zona anteriore, con direzione di impatto parallela all'asse longitudinale del veicolo e verso antero postero, ed in particolare ha riportato la rottura della forcella e del manubrio, ma soprattutto del serbatoio (ciò che ha provocato la violenta esplosione). Da ultimo, sulla base dei rilievi fotografici operati dalla p.g. (intervenuta sul posto) oltre che dell'analisi dei danni riportati dai veicoli, il consulente descrive quello che ragionevolmente è stato il punto di impatto. Più precisamente, posto che sul luogo teatro del sinistro non sono state rinvenute tracce gommose o di frenata, e che dalla analisi delle deformazioni subite l'impatto risulta avvenuto tra gli assi longitudinali dei veicoli praticamente paralleli, il consulente pacificamente inferisce che: - la CL era in movimento;
- il punto di impatto va collocato ragionevolmente nella corsia di marcia del ciclomotore, ed a circa quattro metri prima della posizione di quiete del veicolo del - CP_7 la RE CL viaggiava ad una velocità pari a 34.3 km/h, mentre il motociclo ad una velocità di 45.8 km/h. Pertanto, a conclusione della propria indagine, il Consulente afferma che la responsabilità nella causazione del sinistro sia da addebitare al in quanto con la CP_7 propria vettura, sia pure a velocità non elevata, invadeva l'opposta corsia di marcia andando ad impattare contro il ciclomotore”. Altresì dalla consulenza autoptica del Dott. incaricato dall'Ufficio di Per_3
Procura era emerso che “sulla base della scheda sanitaria redatta da personale sanitario del 118 (e nella quale si dà atto di “ustione coinvolgente il 90% o più della superficie corporea, ustione di terzo grado [...] condizioni generali critiche”) nonché della cartella clinica del Per_1
(ricoverato presso l'ospedale Cardarelli dal 29 maggio 2018 al 5 giugno 2018), con certezza individua la causa del decesso in uno shock terminale da ustioni di III grado, gravi ed estese per tutta la superficie corporea, derivanti dall'azione della fiamma”. A tal riguardo appare ancora opportuno rammentare come “La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).” (cfr. Cass. Civ. sez. 3, Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023). Cio' posto, le consulenze tecniche in questione risultano essere precise, esaurienti e prive di vizi logico-argomentativi, risultando svolte da un soggetto particolarmente qualificato e disinteressato (quale il perito nominato dal P.M. in n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
fase di indagini preliminari), ed è stata basata sull'esame oggettivo necroscopico del de cuius. Al fine di degradare l'alta efficacia rappresentativa probatoria dei suddetti elementi, ancorché indiziari, ma — come già detto — dotati di elevato grado di attendibilità, oltre che di gravità, precisione e concordanza (e, in quanto tali, in grado di orientare il libero convincimento di questo giudice), nulla ha sostanzialmente dedotto, contestato o provato la convenuta. In particolare, non sono stati neppure prospettati — oltre che dimostrati — eventuali ulteriori elementi (ancorché indiziari) non prima compiutamente vagliati e da cui si fosse potuta anche solo ipotizzare una ricostruzione alternativa del fatto storico dedotto in lite, in grado di far sorgere anche un mero motivato dubbio istruttorio che la morte del possa essere stata dovuta a una Persona_1 causa differente dallo scontro frontale con l'auto riconducibile al e/o CP_7 che lo stesso abbia assunto una condotta stradale tale da inferire una corresponsabilità nella causazione dell'evento nefasto Parimenti dalle dichiarazioni dei testimoni oculari era emerso, altresì, che: Tes_1
presso gli Uffici della Polizia Locale del Comune di NO, riferisce di aver visto
[...] sopraggiungere da Piazza Umberto I (in NO) direzione UM EV la RE CL guidata dal che, zigzagando investiva frontalmente il – regolarmente CP_7 Per_1 procedente sulla propria corsia. Inoltre, aggiunge di sapere che il si trovasse in stato di CP_7 ebbrezza avendolo notato poco prima bere una birra lì in zona, e che così come il ciclomotore veniva avvolto dalle fiamme, sia il che le persone li presenti e la polizia municipale si CP_7 attivavano a prestare immediato soccorso. Sulla base delle menzionate risultanze da intendersi confluenti e convoglianti nelle dichiarazioni rese dal teste escusso – da ritenersi altamente Testimone_1 attendibile anche perché riscontrato dalle dichiarazioni rese in sede di indagini - nonché degli esiti degli accertamenti peritali ed espletati in sede di indagini preliminari e per come prodotti dagli odierni attori e ritualmente acquisiti agli atti causa, ritiene codesto Tribunale che la responsabilità per la produzione causale del sinistro deve attribuirsi, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., al conducente del veicolo RE CL grigia targata DA321NM, dovendosi escludere qualsivoglia condotta di guida colposa da parte di Persona_1
Invero, il conducente della RE non osservava il disposto di cui agli artt. 140,141, 143 e 143 Codice della strada, a tenore dei quali gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art 140). Accertata dunque nel caso di specie, che il verificarsi del sinistro si deve alla condotta colposa, gravemente negligente del conducente del veicolo RE CL di guisa che è ascrivibile l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione del sinistro al , nonché sussistente il nesso causale tra il sinistro ed CP_7 il decesso di Persona_1
Quanto al richiamo della statuizione sopra indicata e alle indagini compiute in sede penale, mette conto evidenziare che secondo granitico orientamento giurisprudenziale, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). In argomento, si segnala anche la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, la quale ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”. Sul punto, è opportuno dar conto dell'esistenza di un'autorevole opinione secondo cui l'elencazione dei mezzi di prova rinvenibile nel nostro ordinamento può di per sé ritenersi esaustiva e dunque idonea a ricomprendere anche quegli strumenti di convincimento che la communis opinio tende, all'opposto, a ricondurre al novero delle c.d. prove atipiche, con la conseguenza per cui nessuna necessità vi sarebbe di fare ricorso a tale categoria (il riferimento è a Critica della teoria delle prove CP_12 atipiche, in Il giudice e la prova nel processo civile, Padova, 1991, CP_12
345 ss.). Viceversa, dal principio di non tassatività dei mezzi di prova disciplinati dall'ordinamento muove l'indirizzo dottrinale maggioritario, sia nel riconoscere cittadinanza a tale categoria dogmatica sia, soprattutto, per affermarne l'ammissibilità e l'utilizzabilità in giudizio. In altri termini, dall'assenza di una norma di chiusura del catalogo legale delle prove si è ritenuto di desumere l'ammissibilità, nel nostro ordinamento processuale, di mezzi di convincimento non positivamente disciplinati (sul punto, anche per ulteriori riferimenti,
[...]
, Fatti e prove, in , La prova nel processo civile, Milano, 2012, Per_6 Per_6
72 ss.) Tra le prove documentali atipiche assistite da una presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero dei fatti ivi riportati, in quanto tali idonee a vincolare il convincimento giudiziale circa l'esistenza di un determinato fatto sino a prova contraria: in tale categoria, generalmente, si riconducono le certificazioni amministrative. Scendendo ulteriormente si incontrano quelle prove atipiche cui si tende a riconoscere valore di prova libera, in quanto tali idonee, di per sé, a n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
fondare il convincimento del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, circa l'esistenza del fatto allegato. In questa categoria è possibile rinvenire alcune tra le fattispecie più ricorrenti di prove atipiche prese in considerazione dalla prassi applicativa dei nostri tribunali. È il caso - occorso nella vicenda decisa dal provvedimento in commento - delle prove raccolte in altro processo tra le stesse o altre parti che, laddove prodotte in giudizio, sono appunto considerate quali prove liberamente valutabili dal giudice (con generico riguardo alla possibilità di utilizzare, al fine in esame, i verbali di causa di un altro processo in cui siano state trasfuse le risultanze istruttorie ivi acquisite, Cass., 1° febbraio 2019, n. 3133). In tal senso ci si è espressi, ad esempio, in relazione alle prove assunte nell'ambito di un processo penale (Cass., 12 gennaio 2016, n. 287; con riguardo specifico alle testimonianze rese in un processo penale, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2786), ovvero in riferimento agli atti acquisiti o formati in sede di indagini preliminari (Cass., 31 maggio 2018, n. 13766; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593). In ogni caso rileva la Giudicante che il teste escusso in corso di causa, da ritenere attendibile per avere fornito una deposizione circostanziata, immune da contraddizioni e sostanzialmente concorde, confermava parimenti in sede civile il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate in citazione e cristallizzate nei giudizi di cui sopra. 4. Pertanto, provato il verificarsi del fatto storico, il nesso di causalità tra lo stesso e i danni da perdita del rapporto parentale patiti dagli attori, nonché la responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo RE CL dell'evento morte dedotto in citazione, si osserva che la Cassazione ha più volte statuito che “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una prasumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite” (cfr. Cass. n. 25541/22). L'intensità e il grado di tale sofferenza deve in ogni caso essere oggetto di specifica allegazione e prova, anche a mezzo presunzioni, mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza (Cass. n. 25843/20). In altre parole, la giurisprudenza consente di provare il danno da perdita del rapporto parentale anche mediante il ricorso a presunzioni, tanto più nel caso in cui vittima primaria e secondaria siano componenti della medesima famiglia nucleare. Ciò posto, nel caso di specie gli attori hanno prodotto lo stato integrale di famiglia (cfr. allegato n.3 ricorso ex art 702bis) documento senz'altro idoneo a fornire la prova del vincolo parentale sussistente tra i congiunti;
nonché il certificato di morte del de cuius. Per contro, la convenuta si è limitata a contestare in via assolutamente generica l'assenza di prova del danno patito, senza allegare alcun elemento concreto che possa condurre a smentire l'esistenza, ricavabile dall'id quod plerumque accidit, di una n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
sofferenza interiore patita dai congiunti della vittima, dato lo stretto legame di parentela. Merita, dunque, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subìto in proprio dai ricorrenti, dovendo invece essere respinte le domande formulate iure hereditario. Ed infatti, va precisato che anche di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11279 del 21 giugno 2020, ha ribadito un principio ormai consolidato: il danno da perdita della vita è diverso dal (e inconciliabile col) danno da perdita della salute. La vita è un bene giuridico autonomo spettante esclusivamente al titolare della stessa. E, soprattutto, la sua perdita è insuscettibile di essere reintegrata per equivalente. Il che significa, in altri termini: nessuno, tranne l'ucciso, potrebbe reclamare il risarcimento dell'esistenza perduta. Ergo, con la morte della vittima, questa prerogativa ovviamente si estingue e non può trasmettersi ai suoi eredi. Di talché, nel caso in cui un soggetto muoia, i suoi successori non potranno reclamare come avvenuto nel caso di specie, iure hereditario, il diritto alla vita perso dal de cuius (tra le altre Sezioni Unite della Cassazione, nr. 15350 del 22.07.2015). Nel caso di specie, inoltre, dagli atti di causa è pacificamente emerso come il decesso del sia stato pressoché immediato ( a 7 giorni Persona_1 dall'occorso), cosicché non può ritenersi acquisito al patrimonio della vittima alcun diritto al risarcimento del danno trasmissibile agli eredi (cfr. Cass. n. 3549/2004). Quanto al presunto danno da “perdita della vita”, inoltre, va anche rammentato l'approdo raggiunto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 15350 del 22 luglio 2015, a mente della quale “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente
o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero
- nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.”. Orientamento al quale il Tribunale ritiene di integralmente riportarsi. Peraltro, nella specie non appare liquidabile neppure il c.d. “danno terminale” o da
“lucida agonia”, poiché, l'assenza di attestazioni sanitarie inerenti la comprensione e la lucidità da parte del de cuius dell'imminenza dell'evento morte rendono impossibile riconoscere qualsivoglia danno di natura non patrimoniale (biologico o anche solo morale) in capo allo stesso de cuius che possa essersi trasmesso in capo agli odierni attori iure hereditatis per effetto della morte del medesimo. Quanto, invece, al danno non patrimoniale iure proprio rivendicato dagli attori, va precisato quanto segue. È opportuno premettere che, vertendosi in tema di fattispecie di reato, è sicuramente astrattamente riconoscibile in capo agli attori, iure proprio, il danno n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 14 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
non patrimoniale ex art. 2059 c.c. patiti per effetto della violenta morte del congiunto. In particolare, secondo l'ormai noto e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass., S.U., 26972/2008; Cass., 20684/09), il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale); b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato — ad esempio, nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale — (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento, quali, rispettivamente, quello alla riservatezza o a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice).
E' stato, poi, chiarito, in modo altrettanto autorevole, che nella unitaria figura del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale e quello biologico (nonché quello alla vita di relazione), non assurgono ad autonome figure o sottocategorie del predetto danno disciplinato dall'art. 2059 c.c., quanto, piuttosto, rappresentano il modo di concretarsi specifico di tal unitario tipo di danno, il quale va risarcito in modo tale da reintegrare completamente il danneggiato per la lesione patita, in tutti i diversi aspetti in cui si esplicano gli aspetti non patrimoniali della propria esistenza, senza, tuttavia, mai pervenire ad una duplicazione di voci risarcitorie in grado di determinare una iniusta locupletatio in favore del danneggiato stesso. Cosicché, se da un lato la presenza di un danno non patrimoniale biologico comporta la necessità di risarcire non solo le menomazioni fisiche medicalmente accertabili riportate dal danneggiato, ma anche la sofferenza interna patita dallo stesso in conseguenza dell'illecito subito (a titolo di danno morale puro), di contro, e parimenti, l'assenza di lesioni psicofisiche medicalmente accertabili non porta, per ciò solo, ad escludere in radice la risarcibilità e la configurabilità del danno non patrimoniale che si sia concretato nelle mere sofferenze interne del danneggiato, non sfociate in vera e propria patologia medico-clinica. In altri termini, è stata sottolineata in giurisprudenza la piena autonomia tra danno biologico e danno morale, entrambi deputati a tutelare diversi aspetti (senza duplicazione alcuna) dell'unitaria figura del danno non patrimoniale (cfr. sul punto Cass. 12/12/2008 n.29191; Cass. 03/10/2013 n. 22585; Cass. 09/06/2015 n. 11851). Analogamente, quelli che nella ormai superata giurisprudenza (soprattutto bagattellare, di competenza dei giudici di pace) si soleva indicare sotto diverse n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 15 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
classificazioni (prive di supporto normativo), quali danno morale soggettivo e danno esistenziale, sono stati definitivamente ricondotti sotto l'unitaria figura del danno non patrimoniale, che, seppur diversamente articolata al suo interno, non può dare adito — come innanzi chiarito — a duplicazioni risarcitorie laddove il pregiudizio da risarcire consista in sofferenze interne, non sfocianti in vero e propri danno biologico, che, seppur diversamente indicate, dal punto di vista semantico, esprimono la lesione di un unico bene della vita, bisognoso di unica e onnicomprensiva valutazione risarcitoria. Così, per quanto in questa sede è di più stretto interesse, è stato precisato che “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato.” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25351 del 17/12/2015), nonché “In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del giudice di merito di non liquidare, con voce autonoma, il danno esistenziale da morte del congiunto, per essere stato già liquidato il relativo danno non patrimoniale comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e del conseguente sconvolgimento dell'esistenza).” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 336 del 13/01/2016). Tanto osservato, in ordine alla determinazione del quantum, vanno svolte talune considerazioni. In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Più precisamente, quale fattispecie, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 16 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr. Cass. n. 15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”). L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015). In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare". Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio 2015 n. 10263) come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale. La giurisprudenza di legittimità ha, però, rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la valutazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra cui l'età, il grado di parentela e la convivenza) con la possibilità di applicare sull'importo così ottenuto dei correttivi in ragione di particolari circostanze relative alla fattispecie concreta. Seguendo tale criterio è opportuno disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima n. 1055/2021 r.g.a.c. Pagina 17 di 21 N. 1055/2021 R.G.A.C.
primaria, privilegiando, invece, nella liquidazione essenzialmente il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta). Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno ed alla conseguente scelta delle tabelle di riferimento, occorre evidenziare che dopo il Tribunale di Roma anche quello di Milano ha elaborato delle nuove tabelle basate sul “sistema a punti” che hanno recepito le indicazioni della Suprema Corte sull'inadeguatezza del criterio c.d. “a forbice”, ritenuto non rispettoso dell'esigenza di uniformità. L'applicazione delle nuove tabelle a punti per la monetizzazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano e pubblicate nel giugno 2024 garantisce una quantificazione del pregiudizio in esame attraverso criteri di liquidazione da ritenersi congrui, aderenti alla realtà e tali da costituire valido parametro per una valutazione che sia il più possibile equilibrata e conformata al caso concreto. Anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulle due Tabelle e dato atto della riformulazione di quella Milanese, ne ha confermato la piena validità, identificando, quale unico elemento distintivo, il suddetto paramento soggettivo relativo alla “qualità e intensità della relazione affettiva” (Corte Cass., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009). Le suddette tabelle milanesi — nella loro ultima formulazione c.d. “integrata a punti”, pubblicata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel giugno 2024, che, in questa sede, andrà presa in considerazione per pervenire ad una liquidazione quanto più attuale possibile e commisurata ai valori monetari odierni del danno riconosciuto (quale debito di valore e non di valuta) — prevedono, con riguardo alla quantificazione del danno da perdita del padre, una somma risarcitoria monetaria che va da euro 195.551,59 a euro 391.103,18; tale forbice di valore è modulabile in relazione ad un c.d. sistema a “punti”, attribuibili in relazione a diverse variabili, tra cui: (a) l'età della vittima primaria;
(b) l'età della vittima secondaria;
(c) la persistenza o meno della situazione di convivenza tra vittima primaria e secondaria all'epoca dei fatti;
(d) la composizione del nucleo familiare residuo;
(e) la qualità e intensità della relazione affettiva che ha caratterizzato il rapporto parentale perduto.
Orbene, sulla base dei criteri che precedono, avuto riguardo: – (a) che la vittima primaria dell'illecito (ovvero il aveva, all'epoca del decesso, Persona_1
33 anni circa, vanno riconosciuti punti 18 a tal titolo, secondo il sistema tabellare qui preso in riferimento. Va aggiunto che tenuto conto che, all'epoca dell'illecito, vi era assenza di convivenza tra la vittima primaria —— e il danneggiato primario
(padre)— , come pacificamente emerso in atti, alcun punto Parte_9 andrà riconosciuto a tal titolo. In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il Tribunale ritiene di riconoscere al
, per il rivendicato danno non patrimoniale da perdita del Parte_1
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rapporto parentale perso col proprio figlio la somma di € 277.681,00; al Parte_2
, tenuto conto del rapporto di minore intensità (zio ) e dei parametri
[...] statuiti dalla tabella di riferimento la somma di €106.974,00; al Parte_3
(zio) la somma di € 103.578,00; al (zio) la somma di € Controparte_1
103.578,00; al (zio ) la somma di € 103.578,00, infine alla zia Controparte_2
(zia ) la somma € 103.578,00 , avuto riguardo al valore del Parte_4 punto base di euro 3.911,00 sancito dalle tabelle di riferimento. La somma innanzi indicata include in sé ed assorbe ogni ulteriore tipologia di danno non patrimoniale che, seppur passibile di declinazione attraverso l'utilizzazione di diverse formule semantiche (quali danno morale, danno esistenziale e danno da perdita del rapporto parentale), indicano, in definitiva, la lesione di un medesimo ed unitario bene giuridico leso, consistente nella sofferenza intima patita dall'istante per la perdita del proprio genitore (in virtù della giurisprudenza innanzi menzionata), e che, quindi, non può essere scissa in molteplici sottovoci di danno tendenti, in ultimo, ad una indebita duplicazione risarcitoria. Va, inoltre, precisato riguardo gli importi risarcitori innanzi liquidati, che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che l'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis e per prima Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, appare congruo riconoscere i detti interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (05.06.2018), sugli importi risarcitori innanzi liquidati, ma devalutati all'epoca del sinistro (quale momento in cui l'illecito si è prodotto), in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 16 dicembre, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che,
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al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Pertanto, la convenuta, in qualità di impresa designata per Controparte_3 la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., va condannata alla corresponsione, in favore degli attori, per i titoli risarcitori innanzi indicati, delle somme come precisate, oltre interessi, al tasso e secondo il criterio di calcolo innanzi illustrato. Quanto, invece, alla rivalutazione monetaria va osservato che i suddetti danni sono stati già liquidati all'attualità facendo applicazione delle recentissime tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel giugno dell'anno 2024, esprimenti valori monetari al massimo dell'attualizzazione. 5. Va infine dato atto della intervenuta rinuncia agli atti del presente giudizio da parte della originaria attrice nata il [...] a [...] C.F. Parte_5
, (madre del Sig. nato il [...] ad C.F._10 Persona_1
Aversa e deceduto in data 05.06.2014 in Napoli), per aver inteso proseguire la originaria e dispiegata azione innanzi al Tribunale di Napoli (cfr. nota allegata al 26.4.2021) con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Considerato altresì il comportamento della predetta parte attrice ricorrono giusti motivi per dichiarare compensare le spese di lite tra la Pt_5
e le parti convenute.
[...]
6. Le spese di lite. Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, esso segue strettamente il principio della soccombenza, cosicché, la convenuta
[...]
in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione CP_3
e liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., a sua volta, quest'ultima andrà condannata alla rifusione delle spese di lite sopportate dagli attori vittoriosi del presente giudizio. Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito delle parti vittoriose (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
PQM
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Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
CP_7
- Dichiara unico ed esclusivo responsabile del sinistro verificatosi il CP_7
29/05/2018, ore 22.00 circa in NO (NA), per l'effetto:
- Condanna i convenuti nonché CP_7 Controparte_3 quale impresa designata dal F.G.V.S. in solido e ciascuno per suo titolo al pagamento di € 277.681,00 in favore di € 106.974,00 in favore di Parte_1 Parte_2
€103.578,00 pro capite in favore di Parte_3 Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Parte_4
-Condanna i convenuti nonché CP_7 Controparte_3 quale impresa designata dal F.G.V.S. in solido e ciascuno per suo titolo al pagamento delle spese di lite liquidate in € 843,00 per esborsi ed 11.229,00 per onorari oltre rimborso forfettario come per legge ed IVA e CPA se dovuti, con attribuzione all'Avv. Pasquale Vassallo, stante la dichiarazione dello stesso ex art. 93 c.p.c.;
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla originaria attrice Pt_5
e le odierne parti convenute compensando le spese di lite .
[...]
Così deciso in Aversa, 11/11/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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