Articolo 7 della Legge 30 marzo 1965, n. 226
Articolo 6
Versione
24 aprile 1965
Art. 7.
Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge lo Stato partecipa con un concorso di lire 300 milioni, cui sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.

Entrata in vigore il 24 aprile 1965