Art. 1.
E' autorizzata la spesa massima di lire 600.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorita' della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituiva la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766 .
La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma e' limitata al personale licenziato successivamente al 1 dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalla legge 12 ottobre 1956, n. 1324 .
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sara' provveduto al rimborso alla Societa' mineraria carbonifera sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.
E' autorizzata la spesa massima di lire 600.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorita' della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituiva la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766 .
La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma e' limitata al personale licenziato successivamente al 1 dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalla legge 12 ottobre 1956, n. 1324 .
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sara' provveduto al rimborso alla Societa' mineraria carbonifera sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.