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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1121 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunito il procedimento iscritto al n.
1122 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza del 10.07.2025, e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e (c.f. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio Vitale
(c.f. ) e RM US (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
), con domicilio digitale come in atti;
[...]
opponenti
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Bonifacio (C.F. non indicato, né presente in atti), con domicilio digitale come in atti;
opposta
CONCLUSIONI Come alle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente il 9.07.2025 e dalla parte opposta l'8.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con separati atti di citazione ritualmente notificati, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
decreto ingiuntivo n. 5045/2021, emesso dal Tribunale di Napoli nord il l'8.12.2021 in favore di rappresentata da Controparte_1 [...]
per l'importo capitale di euro 650.000,00, oltre interessi e CP_2
spese, quale debito residuo del mutuo fondiario erogato da
[...]
a in data Controparte_3 Controparte_4
6.04.2006 e garantito dagli odierni opponenti.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la nullità del contratto di fideiussione in quanto redatto in conformità al modello Abi redatto nel 2003 o, comunque, la nullità parziale dell'art. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., con estinzione della garanzia fideiussoria per inosservanza del termine ivi previsto;
la nullità della fideiussione per vessatorietà delle clausole in essa contenute.
Tanto premesso, hanno così concluso: “preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria per omessa produzione in giudizio del contratto di cessione del credito;
- previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare la nullità relativa del contratto di fideiussione posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto perchè redatto su modulo uniforme ABI 2003 che viola il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett.
a), della L. n 287/1990; - previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare la nullità relativa del contratto di fideiussione
- 2 - posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per vessatorietà delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., in esso previste;
- in subordine, nella denegata ipotesi il cui l'adito Giudicate non ritenga nullo l'intero contratto fideiussorio, una volta accertata la nullità della clausola derogativa dell'art1957 c.c., revochi il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fideiussore e dichiari estinta l'obbligazione del garante in quanto proposta fuori dai termini di legge”.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
rappresentante contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni e concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Riunita l'opposizione proposta da a quella presentata Parte_2
da dichiarato provvisoriamente esecutivo il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
Celebrata in via cartolare l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza emessa in pari data ed assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
- 3 - Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto la pretesa di quale cessionaria di un portafoglio di crediti Controparte_1
originariamente facenti capo ad al pagamento di Controparte_5
euro 650.000,00, oltre interessi, nei confronti di Parte_1
e quali garanti di ed in
[...] Parte_2 Controparte_4
ragione del debito residuo del mutuo fondiario del 6.04.2006 erogato a quest'ultima.
A fondamento della domanda, la parte opposta ha prodotto: il contratto di mutuo fondiario del 6.04.2006 stipulato da
[...]
con le fideiussioni Controparte_3 Controparte_4
specifiche rilasciate in relazione al predetto mutuo da Parte_1
- 4 - e in pari data, e richiamate dall'art. 5 bis del Pt_1 Parte_2
contratto di mutuo;
l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare notificati alla debitrice principale, rispettivamente, nel mese di novembre e di dicembre 2010; il provvedimento di estinzione anticipata della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 614 bis disp. Att.
C.p.c.
L'erogazione del mutuo non forma oggetto di contestazione.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi, occorre esaminare la legittimazione attiva della parte opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di contestazione da parte degli opponenti.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio
- 5 - dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c., il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima
- 6 - della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore
- 7 - ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, il contratto di mutuo posto alla base della pretesa è stato stipulato con Controparte_3
Non formano oggetto di contestazione le operazioni societarie che hanno condotto il credito nella titolarità di Ad Controparte_5
- 8 - ogni modo, la parte opposta ha dedotto il cambio di denominazione di
(originaria contraente) in Controparte_3 [...]
ciò che è dimostrato dal verbale assembleare in atti, CP_3
nonché dall'identità di codice fiscale risultante dagli atti di causa. È stato, inoltre, prodotto il successivo atto di fusione di Controparte_3
in
[...] Controparte_5
Quanto alla cessione del credito da a Controparte_5
la parte opposta ha prodotto la Gazzetta Ufficiale Controparte_1
in cui si è data notizia dell'operazione di cartolarizzazione posta in essere il 20.04.2018 tra e ed Controparte_5 Controparte_1
avente ad oggetto tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017
e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
È stata, inoltre, prodotta la dichiarazione di Controparte_5
originaria titolare, di intervenuta cessione dello specifico credito verso in favore di Controparte_4 Controparte_1
Orbene, deve rilevarsi che la parte opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni
- 9 - siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Nel caso che ci occupa, lo stesso tenore – ampio ma determinato – dell'avviso di cessione consente di inferire l'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione, presentando esso la duplice caratteristica ivi indicata, ossia: la scaturigine da un contratto di mutuo stipulato nel lasso temporale preso in considerazione;
la qualificazione come attività finanziaria deteriorata, che è insita nell'aver già la cedente intrapreso l'espropriazione immobiliare ai danni del debitore principale fin dal 2010.
- 10 - A ciò si aggiunga il valore probatorio della dichiarazione rilasciata dalla stessa cedente originaria titolare del Controparte_5
credito.
Può, a tale stregua, ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.
Sulla scorta dei descritti elementi documentali deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di mutuo e la prestazione di garanzia, nonché
l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nel contratto.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dagli odierni opponenti, essi hanno sostenuto la nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
Ante omnia, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale a conoscere dell'eccezione. Invero, dal tenore delle difese articolate dalla parte opponente, emerge la proposizione di tale censura, unitamente ad altre, al solo fine di paralizzare la pretesa dell'istituto di credito, non già con funzione di domanda riconvenzionale, che sarebbe stata attratta alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese.
Tanto premesso, deve rammentarsi che con provvedimento n.
55/2005, la BA d'IA, quale Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, all'esito di una attività istruttoria che ha coperto l'arco
- 11 - temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre
2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contiene disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
Le clausole dello schema ABI esaminate dalla BA d'IA così prevedono:
-l'art.2 (cd “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
-l'art.6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato”;
-l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Le tre clausole dello schema ABI sopra ricordate, incidenti su norme derogabili del codice civile, non sono illecite in sé considerate, essendo, piuttosto, la loro uniforme applicazione da parte delle banche
- 12 - associate all'ABI a costituire comportamento distorsivo della concorrenza, ex art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990, che vieta
“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Secondo la Suprema Corte, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della BA d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass.n.30818/2018). Per cui,
“compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa”
(Cass.n.13846/2019).
Orbene, con il provvedimento n. 55/2005, la BA d'IA non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuta l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la BA d'IA aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002.
Il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005), ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” (Cass.
- 13 - Civ. 22 maggio 2019 n. 13846)” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n.
7015).
Venendo al caso di specie, le fideiussioni prestate dagli odierni opponenti, oltre ad essere state rilasciate in epoca (6.04.2006) successiva all'accertamento della BA d'IA, non rientrano nell'oggetto del predetto accertamento, in quanto trattasi di fideiussioni specifiche, prestate esclusivamente a garanzia del credito della banca derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato da
[...]
Controparte_4
Orbene, va rammentato che l'organo di vigilanza, nel summenzionato provvedimento, ha evidenziato la diversità di funzione della fideiussione omnibus rispetto alla fideiussione specifica, essendo la prima volta a rafforzare le garanzie di soddisfacimento del credito bancario, e tenuto conto della specificità e rilevanza dell'attività creditizia svolta dalle banche. È, pertanto con riferimento allo specifico modello contrattuale della fideiussione omnibus che la BA d'IA ha ritenuto che le clausole predisposte dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali se oggetto di applicazione uniforme (cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, 31 marzo 2023, n. 5698; Trib.
Bologna, 13.01.2022 n. 64; Trib. Napoli, 24.05.2022 n. 5125; Trib.
Monza, 18.02.2022 n. 375).
Ragion per cui, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione siano nulle. Infatti, poiché il provvedimento di BA
d'IA non è applicabile alle fideiussioni specifiche, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. È, quindi, onere del garante dimostrare che vi sia stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussione, e che
- 14 - tale intesa si sia riflessa anche sulla validità di quella da lui rilasciata, per il tramite dell'applicazione uniforme del modello, con l'effetto di alterare il gioco della concorrenza nel mercato rilevante.
Orbene, nelle conclusioni del citato provvedimento della BA
d'IA si legge: “91. L'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché “le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. 92. Il successivo comma dell'articolo 2 della legge n.
287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso
l'elevato numero di banche associate all'ABI. 93. Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche
- 15 - rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
Ne deriva che, ai fini della dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2 L. 287/1990, non è sufficiente la mera allegazione e dimostrazione dell'applicazione diffusa di un modello di fideiussione recante le tre clausole a suo tempo esaminate dalla BA
d'IA. Invero, l'applicazione uniforme integra un elemento a valle, mentre occorre dimostrare che, a monte, vi sia stata una vera e propria intesa tra le banche o – come nel caso della fideiussione omnibus esaminato dalla BA d'IA – una deliberazione dell'associazione bancaria, come tale idoneo a determinare il comportamento delle banche associate, incidendo nel mercato di riferimento in considerazione dell'elevato numero delle associate stesse.
Come precisato nel citato provvedimento della BA d'IA, “La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Ebbene, se la BA d'IA, con riferimento al modello di fideiussione omnibus, sulla scorta di una motivata analisi, è giunta alla conclusione che le tre note clausole siano tali da impedire un equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, la medesima conclusione non può essere sic et simpliciter traslata al diverso modello della
- 16 - fideiussione specifica, in ragione delle differenze strutturali e funzionali già evidenziate tra i due schemi negoziali.
La stessa Corte di Cassazione, sulla scorta di un'analitica disamina delle differenze intercorrenti tra fideiussione omnibus e specifica, ha affermato che il giudizio di sfavore pronunciato da BA d'IA si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (Cass., n. 21841/2024).
Nel caso di specie, la parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di sé gravante circa gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, nulla depositando, se non il provvedimento della
BA d'IA del 2003.
In definitiva, non è dimostrata la sussistenza nel caso specifico di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta di cui all'art. 2 L.
287/1990.
L'eccezione di nullità della fideiussione si appalesa, dunque, infondata.
Deve, quindi, affermarsi la validità delle fideiussioni in atti e, in particolare, la piena operatività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Ad ogni modo, l'eccezione è priva di rilevanza nel caso concreto, dal momento che, a fronte della stipula del mutuo in data 6.04.2006 con piano di ammortamento in 120 rate mensili (scadente, dunque, nel
2016), la banca, a fronte del mancato pagamento di alcuni ratei e deducendo che il mutuo fosse ancora in ammortamento, già nel 2010 ha intrapreso la procedura di espropriazione immobiliare ai danni della debitrice principale. Di ciò è conferma nell'atto di precetto, ove si fa riferimento al mancato pagamento di alcuni ratei. Né la parte opponente
- 17 - ha allegato una diversa ed anteriore scadenza dell'obbligazione principale, da cui far decorrere il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.
Quanto all'eccezione di vessatorietà delle clausole della fideiussione, il Tribunale osserva che la parte opponente si è limitata a riportare sul tema principi e citazioni giurisprudenziali in termini generali ed astratti, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, facendo, inoltre, riferimento alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957
c.c., ma ancora una volta censurandole per violazione dei principi concorrenziali.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che anche sotto tale aspetto la doglianza è priva di rilevanza nel caso concreto. Posto che la nullità colpisce solo le clausole vessatorie, restando, invece, il contratto valido per il resto (art. 36 D.lgs. 206/2005), nel caso di specie la eventuale nullità delle singole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c. non avrebbe alcun effetto nei rapporti tra le parti, non inficiando la pretesa della banca. Ed infatti, nessuna delle fattispecie di cui alle clausole in questione ricorre in concreto, avendo la banca rispettato il termine ex art. 1957 c.c., per quanto si è detto, e non essendo configurabile alcuna invalidità del titolo principale, né inefficacia o annullamento del pagamento dell'obbligazione principale.
In definitiva, le eccezioni sollevate dalla parte opponente sono destituite di fondamento.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione va respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
- 18 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5045/2021 e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna e in solido fra Parte_1 Parte_2
loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 19.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 19 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1121 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunito il procedimento iscritto al n.
1122 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza del 10.07.2025, e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e (c.f. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio Vitale
(c.f. ) e RM US (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
), con domicilio digitale come in atti;
[...]
opponenti
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Bonifacio (C.F. non indicato, né presente in atti), con domicilio digitale come in atti;
opposta
CONCLUSIONI Come alle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente il 9.07.2025 e dalla parte opposta l'8.07.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con separati atti di citazione ritualmente notificati, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
decreto ingiuntivo n. 5045/2021, emesso dal Tribunale di Napoli nord il l'8.12.2021 in favore di rappresentata da Controparte_1 [...]
per l'importo capitale di euro 650.000,00, oltre interessi e CP_2
spese, quale debito residuo del mutuo fondiario erogato da
[...]
a in data Controparte_3 Controparte_4
6.04.2006 e garantito dagli odierni opponenti.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la nullità del contratto di fideiussione in quanto redatto in conformità al modello Abi redatto nel 2003 o, comunque, la nullità parziale dell'art. 6 di deroga all'art. 1957 c.c., con estinzione della garanzia fideiussoria per inosservanza del termine ivi previsto;
la nullità della fideiussione per vessatorietà delle clausole in essa contenute.
Tanto premesso, hanno così concluso: “preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria per omessa produzione in giudizio del contratto di cessione del credito;
- previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare la nullità relativa del contratto di fideiussione posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto perchè redatto su modulo uniforme ABI 2003 che viola il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett.
a), della L. n 287/1990; - previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare la nullità relativa del contratto di fideiussione
- 2 - posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per vessatorietà delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., in esso previste;
- in subordine, nella denegata ipotesi il cui l'adito Giudicate non ritenga nullo l'intero contratto fideiussorio, una volta accertata la nullità della clausola derogativa dell'art1957 c.c., revochi il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del fideiussore e dichiari estinta l'obbligazione del garante in quanto proposta fuori dai termini di legge”.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
rappresentante contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni e concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Riunita l'opposizione proposta da a quella presentata Parte_2
da dichiarato provvisoriamente esecutivo il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
Celebrata in via cartolare l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza emessa in pari data ed assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
- 3 - Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto la pretesa di quale cessionaria di un portafoglio di crediti Controparte_1
originariamente facenti capo ad al pagamento di Controparte_5
euro 650.000,00, oltre interessi, nei confronti di Parte_1
e quali garanti di ed in
[...] Parte_2 Controparte_4
ragione del debito residuo del mutuo fondiario del 6.04.2006 erogato a quest'ultima.
A fondamento della domanda, la parte opposta ha prodotto: il contratto di mutuo fondiario del 6.04.2006 stipulato da
[...]
con le fideiussioni Controparte_3 Controparte_4
specifiche rilasciate in relazione al predetto mutuo da Parte_1
- 4 - e in pari data, e richiamate dall'art. 5 bis del Pt_1 Parte_2
contratto di mutuo;
l'atto di precetto e l'atto di pignoramento immobiliare notificati alla debitrice principale, rispettivamente, nel mese di novembre e di dicembre 2010; il provvedimento di estinzione anticipata della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 614 bis disp. Att.
C.p.c.
L'erogazione del mutuo non forma oggetto di contestazione.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi, occorre esaminare la legittimazione attiva della parte opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di contestazione da parte degli opponenti.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio
- 5 - dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c., il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima
- 6 - della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore
- 7 - ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, il contratto di mutuo posto alla base della pretesa è stato stipulato con Controparte_3
Non formano oggetto di contestazione le operazioni societarie che hanno condotto il credito nella titolarità di Ad Controparte_5
- 8 - ogni modo, la parte opposta ha dedotto il cambio di denominazione di
(originaria contraente) in Controparte_3 [...]
ciò che è dimostrato dal verbale assembleare in atti, CP_3
nonché dall'identità di codice fiscale risultante dagli atti di causa. È stato, inoltre, prodotto il successivo atto di fusione di Controparte_3
in
[...] Controparte_5
Quanto alla cessione del credito da a Controparte_5
la parte opposta ha prodotto la Gazzetta Ufficiale Controparte_1
in cui si è data notizia dell'operazione di cartolarizzazione posta in essere il 20.04.2018 tra e ed Controparte_5 Controparte_1
avente ad oggetto tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017
e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
È stata, inoltre, prodotta la dichiarazione di Controparte_5
originaria titolare, di intervenuta cessione dello specifico credito verso in favore di Controparte_4 Controparte_1
Orbene, deve rilevarsi che la parte opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni
- 9 - siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Nel caso che ci occupa, lo stesso tenore – ampio ma determinato – dell'avviso di cessione consente di inferire l'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione, presentando esso la duplice caratteristica ivi indicata, ossia: la scaturigine da un contratto di mutuo stipulato nel lasso temporale preso in considerazione;
la qualificazione come attività finanziaria deteriorata, che è insita nell'aver già la cedente intrapreso l'espropriazione immobiliare ai danni del debitore principale fin dal 2010.
- 10 - A ciò si aggiunga il valore probatorio della dichiarazione rilasciata dalla stessa cedente originaria titolare del Controparte_5
credito.
Può, a tale stregua, ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.
Sulla scorta dei descritti elementi documentali deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di mutuo e la prestazione di garanzia, nonché
l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nel contratto.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dagli odierni opponenti, essi hanno sostenuto la nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
Ante omnia, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale a conoscere dell'eccezione. Invero, dal tenore delle difese articolate dalla parte opponente, emerge la proposizione di tale censura, unitamente ad altre, al solo fine di paralizzare la pretesa dell'istituto di credito, non già con funzione di domanda riconvenzionale, che sarebbe stata attratta alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese.
Tanto premesso, deve rammentarsi che con provvedimento n.
55/2005, la BA d'IA, quale Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, all'esito di una attività istruttoria che ha coperto l'arco
- 11 - temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre
2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contiene disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
Le clausole dello schema ABI esaminate dalla BA d'IA così prevedono:
-l'art.2 (cd “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
-l'art.6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato”;
-l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Le tre clausole dello schema ABI sopra ricordate, incidenti su norme derogabili del codice civile, non sono illecite in sé considerate, essendo, piuttosto, la loro uniforme applicazione da parte delle banche
- 12 - associate all'ABI a costituire comportamento distorsivo della concorrenza, ex art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990, che vieta
“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Secondo la Suprema Corte, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della BA d'IA su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass.n.30818/2018). Per cui,
“compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa”
(Cass.n.13846/2019).
Orbene, con il provvedimento n. 55/2005, la BA d'IA non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuta l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario, ed
è principalmente per tale ragione che la BA d'IA aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002.
Il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005), ossia di presunzione della “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” (Cass.
- 13 - Civ. 22 maggio 2019 n. 13846)” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n.
7015).
Venendo al caso di specie, le fideiussioni prestate dagli odierni opponenti, oltre ad essere state rilasciate in epoca (6.04.2006) successiva all'accertamento della BA d'IA, non rientrano nell'oggetto del predetto accertamento, in quanto trattasi di fideiussioni specifiche, prestate esclusivamente a garanzia del credito della banca derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato da
[...]
Controparte_4
Orbene, va rammentato che l'organo di vigilanza, nel summenzionato provvedimento, ha evidenziato la diversità di funzione della fideiussione omnibus rispetto alla fideiussione specifica, essendo la prima volta a rafforzare le garanzie di soddisfacimento del credito bancario, e tenuto conto della specificità e rilevanza dell'attività creditizia svolta dalle banche. È, pertanto con riferimento allo specifico modello contrattuale della fideiussione omnibus che la BA d'IA ha ritenuto che le clausole predisposte dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali se oggetto di applicazione uniforme (cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, 31 marzo 2023, n. 5698; Trib.
Bologna, 13.01.2022 n. 64; Trib. Napoli, 24.05.2022 n. 5125; Trib.
Monza, 18.02.2022 n. 375).
Ragion per cui, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione siano nulle. Infatti, poiché il provvedimento di BA
d'IA non è applicabile alle fideiussioni specifiche, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. È, quindi, onere del garante dimostrare che vi sia stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussione, e che
- 14 - tale intesa si sia riflessa anche sulla validità di quella da lui rilasciata, per il tramite dell'applicazione uniforme del modello, con l'effetto di alterare il gioco della concorrenza nel mercato rilevante.
Orbene, nelle conclusioni del citato provvedimento della BA
d'IA si legge: “91. L'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché “le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. 92. Il successivo comma dell'articolo 2 della legge n.
287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso
l'elevato numero di banche associate all'ABI. 93. Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche
- 15 - rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
Ne deriva che, ai fini della dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2 L. 287/1990, non è sufficiente la mera allegazione e dimostrazione dell'applicazione diffusa di un modello di fideiussione recante le tre clausole a suo tempo esaminate dalla BA
d'IA. Invero, l'applicazione uniforme integra un elemento a valle, mentre occorre dimostrare che, a monte, vi sia stata una vera e propria intesa tra le banche o – come nel caso della fideiussione omnibus esaminato dalla BA d'IA – una deliberazione dell'associazione bancaria, come tale idoneo a determinare il comportamento delle banche associate, incidendo nel mercato di riferimento in considerazione dell'elevato numero delle associate stesse.
Come precisato nel citato provvedimento della BA d'IA, “La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Ebbene, se la BA d'IA, con riferimento al modello di fideiussione omnibus, sulla scorta di una motivata analisi, è giunta alla conclusione che le tre note clausole siano tali da impedire un equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, la medesima conclusione non può essere sic et simpliciter traslata al diverso modello della
- 16 - fideiussione specifica, in ragione delle differenze strutturali e funzionali già evidenziate tra i due schemi negoziali.
La stessa Corte di Cassazione, sulla scorta di un'analitica disamina delle differenze intercorrenti tra fideiussione omnibus e specifica, ha affermato che il giudizio di sfavore pronunciato da BA d'IA si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (Cass., n. 21841/2024).
Nel caso di specie, la parte opponente non ha assolto all'onere di allegazione e prova su di sé gravante circa gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, nulla depositando, se non il provvedimento della
BA d'IA del 2003.
In definitiva, non è dimostrata la sussistenza nel caso specifico di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta di cui all'art. 2 L.
287/1990.
L'eccezione di nullità della fideiussione si appalesa, dunque, infondata.
Deve, quindi, affermarsi la validità delle fideiussioni in atti e, in particolare, la piena operatività della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Ad ogni modo, l'eccezione è priva di rilevanza nel caso concreto, dal momento che, a fronte della stipula del mutuo in data 6.04.2006 con piano di ammortamento in 120 rate mensili (scadente, dunque, nel
2016), la banca, a fronte del mancato pagamento di alcuni ratei e deducendo che il mutuo fosse ancora in ammortamento, già nel 2010 ha intrapreso la procedura di espropriazione immobiliare ai danni della debitrice principale. Di ciò è conferma nell'atto di precetto, ove si fa riferimento al mancato pagamento di alcuni ratei. Né la parte opponente
- 17 - ha allegato una diversa ed anteriore scadenza dell'obbligazione principale, da cui far decorrere il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.
Quanto all'eccezione di vessatorietà delle clausole della fideiussione, il Tribunale osserva che la parte opponente si è limitata a riportare sul tema principi e citazioni giurisprudenziali in termini generali ed astratti, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, facendo, inoltre, riferimento alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957
c.c., ma ancora una volta censurandole per violazione dei principi concorrenziali.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che anche sotto tale aspetto la doglianza è priva di rilevanza nel caso concreto. Posto che la nullità colpisce solo le clausole vessatorie, restando, invece, il contratto valido per il resto (art. 36 D.lgs. 206/2005), nel caso di specie la eventuale nullità delle singole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c. non avrebbe alcun effetto nei rapporti tra le parti, non inficiando la pretesa della banca. Ed infatti, nessuna delle fattispecie di cui alle clausole in questione ricorre in concreto, avendo la banca rispettato il termine ex art. 1957 c.c., per quanto si è detto, e non essendo configurabile alcuna invalidità del titolo principale, né inefficacia o annullamento del pagamento dell'obbligazione principale.
In definitiva, le eccezioni sollevate dalla parte opponente sono destituite di fondamento.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione va respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5045/2021 e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna e in solido fra Parte_1 Parte_2
loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 19.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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