Ordinanza cautelare 6 febbraio 2020
Sentenza 16 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2022
N. 01993/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Scuole Marina Militare di -OMISSIS-, Ministero della Difesa-Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. N° -OMISSIS- datato 18.06.2019, ritualmente notificato al ricorrente in pari data, recante l’irrogazione di nr. 3 (tre) giorni di consegna di rigore a cura del Comandante di Corpo;
- del silenzio rigetto/diniego perfezionatosi allo spirare di gg. 90 (novanta) dalla presentazione del ricorso gerarchico proprio a Maricomscuole -OMISSIS-, di cui al Prot. N° -OMISSIS- in data 17.07.2019;
- di ogni altro atto o provvedimento prodromico, connesso, collegato o consequenziale, ivi incluso il relativo mod. 2/M.M. per le ricompense-elogi-punizioni, recante l’irrogazione di gg. 3 (tre) di consegna di rigore, ritualmente notificato al ricorrente successivamente in data 20 giugno 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito per parte ricorrente l’avv.to O. Perugini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il militare ricorrente impugna la sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna di rigore (dopo il vano esperimento del relativo ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 1363, comma 2, C.O.M., secondo cui “ Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso ”);
- b) la sanzione originava da un rapporto del Capo Ufficio del Personale del 15 marzo 2019 (all. 3 documentazione erariale del 22 gennaio 2020), con cui si evidenziava che il ricorrente, in relazione a una nota interna con cui l’interessato veniva nominato Presidente di Commissione d’esame per un concorso interno alla Marina Militare, inviava a più militari una mail, con la quale sarebbero stati lesi l’immagine e l’operato di quel Capo Ufficio;
- c) a conclusione del procedimento disciplinare, il datore di lavoro riteneva che le espressioni utilizzate nella suddetta mail evocassero giudizi gravemente lesivi della dignità personale del Capo Ufficio del Personale (v. verbale Commissione di disciplina, all. 2 cit. documentazione erariale);
- d) all’udienza pubblica del 30 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato preliminarmente che il testo della mail da cui è scaturito il procedimento disciplinare è riportato negli atti disciplinari come segue: “… sembrerebbe che l’Ufficio del Personale Militare di questo Comando – in forza di una sua disposizione interna (nota n.r -OMISSIS- del 06.03.2019) suffragata dalle conseguenti disposizioni promanate a firma dell’Ufficio Affari Generali – si sia del tutto defilato da un’attività che senza troppi sillogismi recapita in pieno nelle specifiche attribuzioni ad esso principalmente spettanti! ” (v. all. A.2 e 3 cit. documentazione erariale).
3) Ritenuto che il ricorso vada respinto alla luce delle seguenti considerazioni:
- a) parte ricorrente non introduce profili tali da far ritenere che la valutazione discrezionale datoriale sia viziata in termini di irrazionalità/illogicità, concentrandosi piuttosto ad evidenziare quale sarebbe stato il contesto in cui quella mail è stata scritta;
- b) ma, quale che sia stato il merito della vicenda sottesa a quella mail, è evidente che la sanzione sia stata irrogata per i toni usati dal militare, il quale si è infatti espresso nel senso che l’Ufficio del Personale si sarebbe “ del tutto defilato ” da una attività che “ senza troppi sillogismi ” sarebbe ricaduta, ad avviso del ricorrente, nelle attribuzioni di quell’ufficio;
- c) rispetto a tali profili non risultano margini di arbitrarietà nell’operato datoriale.
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto e che le spese di lite vadano compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.