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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/08/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 475/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 475/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
6.03.2024,
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Montefalco (PG) 06036 Fraz. Turrita Loc. Case Sparse n. 1/B, rappresentato e difeso, dall'Avv. Fabio
Amodio ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Campo di Marte 14/i, presso il difensore;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(PG) 06036 Fraz. Turrita Loc. Case Sparse n. 1/B, rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmelo Parente ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), P.zza G. Garibaldi, 17, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Spoleto il 10.10.2010 (atto n. 99, Parte II,
Serie A, Anno 2010); pagina 1 di 6 con i figli (nato a [...] l'[...]) e (nato a [...] l'[...]), Persona_1 Persona_2 minorenni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 6.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Spoleto in data 10.10.2010.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
155/2024 pubblicata in data 14.10.2024, passata in giudicato il 14.04.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, e nel reciproco rispetto, astenendosi da comportamenti lesivi o offensivi.
2. Assegnare temporaneamente - salvo quanto di seguito previsto - la casa coniugale, in Montefalco
(PG) 06036 Fraz. Turrita Loc. Case Sparse n. 1/B, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza, dove abiterà con le figlie. Per tale periodo provvisorio CP_1 le utenze/bollette resteranno a carico del padre. Per_ 3. Disporre che le figlie minori e siano affidate ad entrambi i genitori, con affido condiviso Per_1
e con collocazione prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza.
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra il sig. e le figlie minori e Parte_1 Per_1 [...]
come da piano genitoriale - doc. 6 allegato, da considerarsi parte integrante del presente atto. Per_2
pagina 2 di 6 6. Disporre che, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, il sig. versi alla sig.ra Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 per ognuna delle figlie, per un totale di CP_1 euro 400,00=(quattrocento), mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...] intestato alla sig.ra con decorrenza dal mese successivo al CP_1 trasferimento della sig.ra n luogo diverso dalla casa familiare. Su tale importo, come per legge, CP_1 maturerà annualmente la rivalutazione ISTAT. Ciò sino al raggiungimento della autosufficienza economica delle figlie.
7. Dare atto di ritenere ottemperato dalla sig.ra l proprio contributo al mantenimento delle figlie CP_1 ex art. 337 ter co. 4 c.c., attribuendo, cioè, valenza economica ai compiti domestici e di cura dalla stessa assunti nei confronti delle figlie in ragione della collocazione prevalente.
8.Disporre che le spese straordinarie, come definite e secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del
Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, allegato al presente atto (doc. 7), siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica delle figlie. Si pattuisce espressamente, in parziale deroga alle suddette Linee Guida, che le
“spese sportive” (pag. 3 punto 3 Linee Guida) saranno ad esclusivo carico della sig.ra CP_1
9. Dare atto che l'assegno unico universale resti attribuito al 100% alla madre. Eventuali ulteriori rimborsi, sussidi, detrazioni fiscali, benefici, disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per la prole a carico, saranno attribuiti al 50% tra i coniugi.
10. Disporre che il conto corrente Intesa San Paolo n. Conto 1000/00000649 , con saldo di euro Euro
156,22 circa, cointestato tra i coniugi, sia intestato in via esclusiva al sig. Per_2
11. Disporre che i coniugi provvedano a chiudere il conto corrente cointestato tra i CP_2 coniugi n. IBAN [...]. La sig.ra ha provveduto ad aprire un conto CP_1 corrente ad ella intestato in via esclusiva. CP_2
12. Disporre che il libretto postale n. 000027741565, con giacenza di circa euro
15.000,00=(quindicimila), su cui sono confluiti nel tempo regali in favore delle figlie, venga intestato alle figlie minori, o comunque con vincolo di destinazione e vincolo pupillare in favore delle figlie minori.
13. Disporre che le autovetture Mitsubishi 00 (targata DZ065JM) di proprietà ed in uso al sig.
e Audi A4 (targata CH498ZB) di proprietà del sig. già in uso fino allo scorso mese di Per_2 Per_2 settembre 2023 alla sig.ra restino di proprietà piena ed esclusiva del sig. Disporre che CP_1 Per_2 la autovettura Citroen C3 (targata FJ750HF) di proprietà ed in uso alla sig.ra esti di proprietà CP_1 piena ed esclusiva della sig.ra CP_1
pagina 3 di 6 14. Dare atto che, in esecuzione del presente accordo tra i coniugi, la sig.ra i impegna a cedere CP_1
e a trasferire in proprietà al sig. che accetta, la sua quota pari al 50% dell'unità Per_2 immobiliare/ex casa coniugale - e relativi terreni/uliveti - sita in Montefalco Loc. Turrita via Case
Sparse 1/B, consistente in una civile abitazione con relativa rimessa, censite al Catasto Fabbricati del comune di Montefalco Foglio 46 Particella 701 Sub 1, cat. A/2, classe 2, 7 vani, totale 177 mq, rendita euro 451,90 e Foglio
46, Particella 701 Sub 2, cat. C/6, classe 1, totale 71 mq, rendita euro 78,09, nonché d uliveti, censiti al Catasto Terreni del comune di Montefalco rispettivamente al Foglio 46 Particella 704, e al Foglio
46 Particella 710, come da visura catastale che si produce, affinché il sig. ne diventi esclusivo Per_2 proprietario, per il prezzo di comune accordo stabilito in € 52.500,00. Inoltre il sig. si Per_2 accollerà in via esclusiva, con accollo liberatorio, il residuo del mutuo indicato in premessa, gravante sull'immobile, che verrà quantificato - ai fini della stipula dell'atto - al momento della stipula medesima, sulla base della relativa documentazione fornita dalla Banca, liberando la sig.ra CP_1 dall'obbligo nascente a suo carico dal contratto di mutuo, impegnandosi a tal fine provvedere a formalizzare detta liberazione anche nei confronti dell'Istituto di Credito.
La data dell'Atto Pubblico di Compravendita viene sin da ora indicata entro e non oltre la data del
31.3.2024, presso un Notaio di fiducia della parte acquirente, ritenuto tale termine essenziale per le parti. L'intero corrispettivo della cessione sarà corrisposto al momento del pubblico atto di vendita.
Alla luce di quanto sopra, le parti si accordano che la casa familiare venga solo temporaneamente assegnata alla sig.ra la quale si obbliga a lasciare l'immobile in favore del marito secondo CP_1 quanto sopra stabilito, trasferendosi, a seguito dell'atto pubblico di compravendita, in altra abitazione insieme con le figlie minori.
15. Dare atto che il predetto trasferimento è concordato e disposto nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi. La somma sopra indicata, di comune accordo stabilita, si intende comprensiva della quota del 40% del TFR maturato dal sig. in relazione al Per_2 rapporto di lavoro in costanza di matrimonio, e della quota del saldo residuo del conto corrente
[...]
cointestato. Tale somma viene pertanto versata anche a titolo di una tantum, ai sensi e per CP_3 gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 L. 898/70 e successive modificazioni, quale liquidazione in un'unica soluzione dei diritti spettanti alla sig.ra al momento della pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio.
16. Dare pertanto atto che le disposizioni patrimoniali sopra convenute, sono funzionali e indispensabili ai fini della soluzione della crisi coniugale, anche ai sensi e per gli effetti della pagina 4 di 6 Circolare - 21/06/2012, n.27/E Agenzia delle Entrate e dell'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74, e che, con l'adempimento di quanto sopra, i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente indipendenti, rinunciando a ogni ulteriore reciproca pretesa.
17. Dare atto che la proprietà dei beni mobili - ovvero beni mobili di arredo suppellettili e regali di matrimonio - presenti all'interno della casa familiare sarà attribuita al sig. salvo i beni mobili Per_2 per i quali i coniugi provvederanno a ripartizione come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente atto (doc. 8).
18. Dare atto che i ricorrenti si scambiano fin d'ora il consenso per il rinnovo dei documenti. I ricorrenti, comunque nel rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui sopra, si concedono reciprocamente il permesso ad espatriare con le figlie - per periodi circoscritti di viaggi o vacanza - ed il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero (impegnandosi a facilitare ogni adempimento burocratico presso gli uffici della pubblica amministrazione a tal fine).
19. Dare atto che ogni modifica al presente accordo sarà valida solo ove esplicitamente concordata per iscritto.
20. Dare atto che le parti concordano che le spese legali del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate, con rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 10.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 5 di 6 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Spoleto il 10.10.2010 (atto n. 99, Parte II, Serie A, Parte_1 CP_1
Anno 2010);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 30.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 475/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
6.03.2024,
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Montefalco (PG) 06036 Fraz. Turrita Loc. Case Sparse n. 1/B, rappresentato e difeso, dall'Avv. Fabio
Amodio ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Campo di Marte 14/i, presso il difensore;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(PG) 06036 Fraz. Turrita Loc. Case Sparse n. 1/B, rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmelo Parente ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), P.zza G. Garibaldi, 17, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Spoleto il 10.10.2010 (atto n. 99, Parte II,
Serie A, Anno 2010); pagina 1 di 6 con i figli (nato a [...] l'[...]) e (nato a [...] l'[...]), Persona_1 Persona_2 minorenni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 6.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Spoleto in data 10.10.2010.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
155/2024 pubblicata in data 14.10.2024, passata in giudicato il 14.04.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, e nel reciproco rispetto, astenendosi da comportamenti lesivi o offensivi.
2. Assegnare temporaneamente - salvo quanto di seguito previsto - la casa coniugale, in Montefalco
(PG) 06036 Fraz. Turrita Loc. Case Sparse n. 1/B, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza, dove abiterà con le figlie. Per tale periodo provvisorio CP_1 le utenze/bollette resteranno a carico del padre. Per_ 3. Disporre che le figlie minori e siano affidate ad entrambi i genitori, con affido condiviso Per_1
e con collocazione prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza.
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra il sig. e le figlie minori e Parte_1 Per_1 [...]
come da piano genitoriale - doc. 6 allegato, da considerarsi parte integrante del presente atto. Per_2
pagina 2 di 6 6. Disporre che, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, il sig. versi alla sig.ra Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 per ognuna delle figlie, per un totale di CP_1 euro 400,00=(quattrocento), mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN
[...] intestato alla sig.ra con decorrenza dal mese successivo al CP_1 trasferimento della sig.ra n luogo diverso dalla casa familiare. Su tale importo, come per legge, CP_1 maturerà annualmente la rivalutazione ISTAT. Ciò sino al raggiungimento della autosufficienza economica delle figlie.
7. Dare atto di ritenere ottemperato dalla sig.ra l proprio contributo al mantenimento delle figlie CP_1 ex art. 337 ter co. 4 c.c., attribuendo, cioè, valenza economica ai compiti domestici e di cura dalla stessa assunti nei confronti delle figlie in ragione della collocazione prevalente.
8.Disporre che le spese straordinarie, come definite e secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del
Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, allegato al presente atto (doc. 7), siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica delle figlie. Si pattuisce espressamente, in parziale deroga alle suddette Linee Guida, che le
“spese sportive” (pag. 3 punto 3 Linee Guida) saranno ad esclusivo carico della sig.ra CP_1
9. Dare atto che l'assegno unico universale resti attribuito al 100% alla madre. Eventuali ulteriori rimborsi, sussidi, detrazioni fiscali, benefici, disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per la prole a carico, saranno attribuiti al 50% tra i coniugi.
10. Disporre che il conto corrente Intesa San Paolo n. Conto 1000/00000649 , con saldo di euro Euro
156,22 circa, cointestato tra i coniugi, sia intestato in via esclusiva al sig. Per_2
11. Disporre che i coniugi provvedano a chiudere il conto corrente cointestato tra i CP_2 coniugi n. IBAN [...]. La sig.ra ha provveduto ad aprire un conto CP_1 corrente ad ella intestato in via esclusiva. CP_2
12. Disporre che il libretto postale n. 000027741565, con giacenza di circa euro
15.000,00=(quindicimila), su cui sono confluiti nel tempo regali in favore delle figlie, venga intestato alle figlie minori, o comunque con vincolo di destinazione e vincolo pupillare in favore delle figlie minori.
13. Disporre che le autovetture Mitsubishi 00 (targata DZ065JM) di proprietà ed in uso al sig.
e Audi A4 (targata CH498ZB) di proprietà del sig. già in uso fino allo scorso mese di Per_2 Per_2 settembre 2023 alla sig.ra restino di proprietà piena ed esclusiva del sig. Disporre che CP_1 Per_2 la autovettura Citroen C3 (targata FJ750HF) di proprietà ed in uso alla sig.ra esti di proprietà CP_1 piena ed esclusiva della sig.ra CP_1
pagina 3 di 6 14. Dare atto che, in esecuzione del presente accordo tra i coniugi, la sig.ra i impegna a cedere CP_1
e a trasferire in proprietà al sig. che accetta, la sua quota pari al 50% dell'unità Per_2 immobiliare/ex casa coniugale - e relativi terreni/uliveti - sita in Montefalco Loc. Turrita via Case
Sparse 1/B, consistente in una civile abitazione con relativa rimessa, censite al Catasto Fabbricati del comune di Montefalco Foglio 46 Particella 701 Sub 1, cat. A/2, classe 2, 7 vani, totale 177 mq, rendita euro 451,90 e Foglio
46, Particella 701 Sub 2, cat. C/6, classe 1, totale 71 mq, rendita euro 78,09, nonché d uliveti, censiti al Catasto Terreni del comune di Montefalco rispettivamente al Foglio 46 Particella 704, e al Foglio
46 Particella 710, come da visura catastale che si produce, affinché il sig. ne diventi esclusivo Per_2 proprietario, per il prezzo di comune accordo stabilito in € 52.500,00. Inoltre il sig. si Per_2 accollerà in via esclusiva, con accollo liberatorio, il residuo del mutuo indicato in premessa, gravante sull'immobile, che verrà quantificato - ai fini della stipula dell'atto - al momento della stipula medesima, sulla base della relativa documentazione fornita dalla Banca, liberando la sig.ra CP_1 dall'obbligo nascente a suo carico dal contratto di mutuo, impegnandosi a tal fine provvedere a formalizzare detta liberazione anche nei confronti dell'Istituto di Credito.
La data dell'Atto Pubblico di Compravendita viene sin da ora indicata entro e non oltre la data del
31.3.2024, presso un Notaio di fiducia della parte acquirente, ritenuto tale termine essenziale per le parti. L'intero corrispettivo della cessione sarà corrisposto al momento del pubblico atto di vendita.
Alla luce di quanto sopra, le parti si accordano che la casa familiare venga solo temporaneamente assegnata alla sig.ra la quale si obbliga a lasciare l'immobile in favore del marito secondo CP_1 quanto sopra stabilito, trasferendosi, a seguito dell'atto pubblico di compravendita, in altra abitazione insieme con le figlie minori.
15. Dare atto che il predetto trasferimento è concordato e disposto nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi. La somma sopra indicata, di comune accordo stabilita, si intende comprensiva della quota del 40% del TFR maturato dal sig. in relazione al Per_2 rapporto di lavoro in costanza di matrimonio, e della quota del saldo residuo del conto corrente
[...]
cointestato. Tale somma viene pertanto versata anche a titolo di una tantum, ai sensi e per CP_3 gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 L. 898/70 e successive modificazioni, quale liquidazione in un'unica soluzione dei diritti spettanti alla sig.ra al momento della pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio.
16. Dare pertanto atto che le disposizioni patrimoniali sopra convenute, sono funzionali e indispensabili ai fini della soluzione della crisi coniugale, anche ai sensi e per gli effetti della pagina 4 di 6 Circolare - 21/06/2012, n.27/E Agenzia delle Entrate e dell'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74, e che, con l'adempimento di quanto sopra, i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente indipendenti, rinunciando a ogni ulteriore reciproca pretesa.
17. Dare atto che la proprietà dei beni mobili - ovvero beni mobili di arredo suppellettili e regali di matrimonio - presenti all'interno della casa familiare sarà attribuita al sig. salvo i beni mobili Per_2 per i quali i coniugi provvederanno a ripartizione come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente atto (doc. 8).
18. Dare atto che i ricorrenti si scambiano fin d'ora il consenso per il rinnovo dei documenti. I ricorrenti, comunque nel rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui sopra, si concedono reciprocamente il permesso ad espatriare con le figlie - per periodi circoscritti di viaggi o vacanza - ed il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero (impegnandosi a facilitare ogni adempimento burocratico presso gli uffici della pubblica amministrazione a tal fine).
19. Dare atto che ogni modifica al presente accordo sarà valida solo ove esplicitamente concordata per iscritto.
20. Dare atto che le parti concordano che le spese legali del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate, con rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 10.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 5 di 6 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da così provvede: Parte_1 CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Spoleto il 10.10.2010 (atto n. 99, Parte II, Serie A, Parte_1 CP_1
Anno 2010);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 30.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 6 di 6