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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1677 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
15 gennaio 2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia n. 128 del 2019, pubblicata in data 6.02.2019, vertente,
TRA
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura da Parte_1 C.F._1 intendersi rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv. Giusi Fanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Orazio Zimatore sito in Catanzaro alla via
Madonna dei Cieli;
-APPELLANTE=
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura a margine della citazione introduttiva del primo grado, dagli avv.ti Sidney
Arena e Pasquale Matera ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Vibo
Valentia alla via Santa Venere, n. 7;
-APPELLATO=
1 Sulle seguenti conclusioni: dell'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Catanzaro […], in riforma della sentenza appellata, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione […]:
- In via preliminare, sospendere l'impugnata sentenza […];
- In via principale e nel merito: accogliere il presente gravame e per l'effetto annullare e/o riformare totalmente e/o parzialmente la sentenza […] e per
l'effetto rigettare la domanda attorea […] perché infondata e/o inammissibile
e/o nulla e/o erronea e/o illegittima per i motivi di cui in narrativa e per
l'effetto condannare al pagamento delle spese legali come per legge ex art. 93 cpc di entrambi i gradi di giudizio”. dell'appellato, rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello (ed ogni relativa domanda) proposto dalla Sig.ra e confermare la sentenza appellata. Parte_1
In ogni caso, condannare la predetta appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti patrocinatori, che si dichiarano anticipatari.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Vibo Valentia per chiedere di: Parte_1
- accertare e dichiarare l'invalidità, sottoforma di nullità o annullabilità, del contratto concluso con la convenuta e, per l'effetto, condannare la controparte alla restituzione di quanto indebitamente pagato in suo favore, oltre al risarcimento dei danni;
- in subordine, condannare la controparte all'esatto adempimento della prestazione dovuta, nonché procedersi alla divisione giudiziale dei beni che formano oggetto del contratto;
- in ogni caso, dichiarare la risoluzione del contratto e la cessazione degli effetti, stante il grave inadempimento della convenuta.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che, in data 22.05.2007, le parti avevano stipulato una scrittura privata con la quale la convenuta gli cedeva il 40%
2 dell'attività commerciale denominata “Lido Bikini”, di cui ella era titolare, convenendo che, a fronte di un corrispettivo in denaro pari complessivamente ad € 15.000,00 e dell'impegno di attendere al pagamento delle spese che si sarebbero rese necessarie per il ripristino dell'attività, la stessa avrebbe assunto nei suoi confronti l'obbligo di rendicontazione contabile e quello di trasferirgli, a fine stagione, la metà dei proventi.
A fronte degli impegni presi, la non avrebbe mai coinvolto il nella Pt_1 CP_1 concreta gestione dell'attività, né gli avrebbe consentito di verificare o avere comunque contezza degli incassi, omettendo di corrispondergli la sua quota parte degli utili, avendo addotto, la controparte, quale scusante, la circostanza che l'esercizio fosse sempre in perdita.
Dal suo canto, il assumeva, invece, di aver corrisposto – oltre agli € 15.000,00 CP_1 iniziali per il trasferimento delle quote – un totale di € 9.657,50 a titolo di spese per il ripristino dell'attività balneare, come da accordi intercorsi.
Si costituiva , la quale contestava la ricostruzione dei fatti avanzata Parte_1 dall'attore e deduceva quanto segue: nel maggio del 2007, il Trimboli aveva rappresentato il proprio interesse all'acquisto del lido Bikini, che ella gestiva in quanto titolare della relativa concessione balneare. Le parti avviavano, quindi, una trattativa, ma, poiché il manifestava l'impossibilità di acquistare immediatamente, per CP_1 mancanza della disponibilità economica necessaria, sceglievano di addivenire alla stipula di un preliminare di vendita, in vista del successivo acquisto per un prezzo – preventivamente fissato – pari ad € 35.000,00.
A suo dire, nessuna cessione di quote veniva perfezionata con la scrittura privata datata
22.05.2007, e le somme in essa menzionate e corrisposte dal – destinate, in CP_1 sede di definitivo, ad essere imputate quali acconti sul prezzo d'acquisto – sarebbero state pagate a titolo di caparra.
Stante il successivo inadempimento del promissario acquirente – il quale, in violazione degli impegni assunti con il preliminare di vendita, avrebbe poi disatteso l'obbligo di stipula del definitivo – essa convenuta avrebbe esercitato il diritto di recesso e trattenuto le somme percepite ai sensi dell'art. 1385 c.c..
Per queste ragioni, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, e la condanna alla rifusione delle spese del giudizio.
3 All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 128/2019, pubblicata in data
6.02.2019, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, annullava la scrittura privata oggetto di causa e condannava al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 24.657,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria. CP_1
Disponeva sulle spese del grado secondo la soccombenza.
Il percorso motivazionale seguito nella sentenza oggetto di gravame può essere così sintetizzato:
- è circostanza incontestata che tra le parti sia intercorsa una scrittura privata in forza della quale il versava un corrispettivo in denaro a fronte della CP_1 cessione della quota del 40% dell'attività balneare gestita dalla , con tutto Pt_1 ciò che tale cessione comportava, alla luce del regolamento contrattuale, in termini di partecipazione dell'acquirente alle spese e alle entrate della gestione;
- a fronte del regolare adempimento da parte del cessionario all'obbligo di pagamento del prezzo e delle successive corresponsioni in esecuzione del contratto, la convenuta/cedente, al contrario, non aveva consentito al di CP_1 fornire fattivamente il proprio contributo alla gestione dell'attività (per come confermato dai testi escussi), né aveva adempiuto agli obblighi di rendicontazione e di trasferimento del 50% degli incassi delle stagioni in favore del socio, così rendendosi gravemente inadempiente.
Avverso la sentenza proponeva appello , la quale deduceva i seguenti Parte_1 motivi di impugnazione:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1425 ss. c.c.: il giudice avrebbe errato nell'accogliere la domanda di annullamento della scrittura in contestazione, in quanto, nel caso di specie, non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi di annullabilità previste dalla legge, ed, in particolare, né l'incapacità legale di contrarre, né
l'errore – che, quand'anche sussistente, assurge a vizio della volontà, causa di annullabilità del contratto, solo nel caso in cui presenti i requisiti dell'essenzialità
e della riconoscibilità da parte dell'altro contraente – né tantomeno il dolo, non avendo parte appellante tenuto una condotta di tipo decettivo idonea a raggirare la controparte e determinarla a stipulare;
inoltre, l'azione sarebbe tardiva, in quanto esperita oltre cinque anni dopo la stipula del contratto, da cui decorrerebbe il termine di prescrizione.
4 2. Difetto di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c.: il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, in quanto avrebbe ritenuto l'inadempimento e pronunciato l'annullamento della scrittura privata, reputando non specifiche le contestazioni di parte convenuta (questo è il senso che pare evincersi dal contenuto – invero scarsamente cristallino – del motivo di appello in esame). In linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, a fronte della prospettazione di un'invalidità contrattuale, la contestazione della stessa da parte del contraente che ha interesse a far valere l'accordo dev'essere specifica, pena l'equiparazione della stessa alla mancata contestazione. Ebbene, nel caso di specie, le “controdeduzioni” di parte appellante in punto di validità della scrittura privata sarebbero dotate di un sufficiente grado di specificità, e ciò per il fatto stesso di aver fornito una rappresentazione del fatto diametralmente opposta a quella posta a base della domanda ex adverso avanzata.
3. Erronea determinazione del quantum dell'obbligazione restitutoria: ferme le censure sopraesposte, la condanna andrebbe rideterminata nel quantum, poiché, nell'importo complessivo delle somme dovute alla parte vittoriosa, il giudice di prime cure avrebbe computato due volte la somma pari ad € 5.000,00, come se la stessa fosse stata corrisposta sia all'atto della scrittura privata, sia in sede di erogazioni successive (in adempimento degli obblighi contrattualmente assunti); laddove, invece, contestualmente alla stipula, non vi era stato alcun pagamento, ma solo l'emissione di due assegni d'importo pari ad € 2.500,00 ciascuno, successivamente incassati dalla . Le somme da restituire ammonterebbero, Pt_1 pertanto, ad € 19.657,50 e non al maggior importo riconosciuto in sentenza di €
24.657,50.
Si costituiva , il quale, preliminarmente, chiedeva accertarsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c. Nel merito, domandava il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata, e la conferma della sentenza di primo grado.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'esito di alcuni rinvii, con ordinanza depositata in data 27.02.2025, emessa all'esito dell'udienza del 18.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex
5 art. 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi d'impugnazione.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. 28/10/2020 n.
23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera sufficientemente precisa i capi della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso della critica, sia pure con un certo sforzo interpretativo e salvo quanto si dirà in ordine al secondo motivo di gravame.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito illustrati.
Occorre partire dal dato storico, non contestato, della stipula della scrittura privata per cui è causa in data 22.05.2007.
6 Ebbene, ciò su cui verte il contrasto è l'interpretazione del contenuto e degli effetti di quella scrittura: secondo la ricostruzione dell'odierna appellante, questa sarebbe da qualificare come contratto preliminare di vendita, a mezzo del quale le parti si sarebbero obbligate alla conclusione del successivo contratto definitivo di acquisto del complesso dei beni che costituiscono l'attività balneare “Lido Bikini” di titolarità della , per un Pt_1 prezzo complessivo finale di € 35.000,00.
A dire dell'appellato, la scrittura sarebbe, piuttosto, essa stessa un definitivo, avendo le parti trasferito, mediante la stessa, la quota del 40% dei diritti sulla predetta attività, con ulteriori effetti obbligatori che dalla cessione discendono in capo ad entrambe le parti.
Ebbene, la scrittura in atti stabiliva che “La sig.ra cede al sig. , che Pt_1 Controparte_1 accetta, il 40% dell'attività di balneazione denominata “Lido Bikini”, di valore pari ad €
15.000,00”, da corrispondere secondo le modalità previste nella scrittura. Oltre a tale apporto, l'accordo prevedeva anche che “tutti i futuri lavori per il ripristino dell'attività saranno ripartiti tra le parti nella misura del 50% mentre tutto quanto concerne lo svolgimento dei lavori e la gestione sarà di competenza della sig.ra , la Parte_1 quale dovrà darne preventiva comunicazione al sig. ”. Dunque, si Controparte_1 concordava che “sarà tenuta una corretta e chiara contabilità e... i proventi saranno divisi in parti uguali a fine stagione”. Infine, le parti pattuivano un reciproco diritto di prelazione nei seguenti termini “Qualora le parti dovessero decidere di cedere la propria quota dell'attività di cui sopra, s'impegnano a farne offerta in primo luogo al socio rimanente e di preferirlo a parità di offerte, fermo restando che il prezzo di un'eventuale vendita resterà bloccato, per il sole parti della presente scrittura, da oggi fino al
30/9/2007”.
Alla luce di simili pattuizioni si evince, in primo luogo, un'immediata assunzione di obblighi da parte di entrambi i contraenti e un'efficacia immediata degli impegni reciprocamente assunti: nessun cenno viene fatto ad una futura alienazione dell'intera azienda dalla Sibio al Trimboli né vi sono margini – in assenza di pattuizioni in tal senso
– per ritenere che l'apporto economico del avesse la funzione di caparra in vista CP_1 di una futura vendita. Simile ricostruzione – articolata dall'appellante – è, quindi, completamente avulsa dal contenuto degli accordi.
Tanto chiarito, occorre quindi, previamente, dare una qualificazione all'operazione negoziale: attività, questa, alla quale, per il vero, entrambe le parti si sono sottratte.
7 Ebbene, prendendo le mosse dall'incipit della scrittura cede a Parte_1 CP_1
, che accetta, il 40% dell'attività), sembrerebbe che, attraverso la cessione di una
[...] quota ideale dell'impresa esercitata in forma individuale dalla , le parti abbiano Pt_1 inteso costituire una società occulta (che, si badi, non è né nulla né illecita), ossia una società esistente nei rapporti interni dei soci ma non apparente come tale all'esterno
(dovendosi, invece, escludere una comunione di godimento, che non trova addentellato nelle previsioni negoziali). In simile perimetro parrebbe collocarsi anche la pattuizione afferente al diritto di prelazione che ciascuna parte ha riconosciuto “al socio rimanente”.
E, tuttavia, la società – anche se occulta – è connotata dalla gestione in comune, ossia in forma associata, di un'attività di impresa: nella fattispecie, invece, le parti avevano escluso una gestione comune, pattuendo, invece, che la gestione sarebbe rimasta in capo esclusivamente alla titolare unica dell'impresa, ossia alla . La finalità dell'accordo – Pt_1 che traspare con una certa evidenza dal contenuto delle pattuizioni – era quella di attribuire al a fronte del suo apporto economico iniziale e della corresponsione CP_1 della metà delle (sole) spese straordinarie per il ripristino dell'attività, una quota del 50% degli utili, con espressa esclusione di qualsiasi potere gestorio, spettando al Pt_2 esclusivamente il diritto di ricevere una “preventiva comunicazione” delle operazioni e
“una corretta e chiara contabilità”. Tant'è che la misura del concorso dell'appellato agli utili (50%) non era correlato alla quota ideale dell'attività (40%). Rileva anche il dato che le parti hanno espressamente pattuito la percentuale di concorso dell' “acquirente” agli utili, la percentuale di concorso alle spese straordinarie, l'individuazione specifica – in funzione di delimitazione oggettiva dell'apporto – della tipologia di spese alle quali era limitato simile concorso (le spese per i lavori necessari al ripristino dell'attività) ma non hanno previsto un concorso del alle perdite: anche tale elemento è CP_1 decisamente incompatibile con la qualificazione dell'accordo siccome atto di costituzione di una società occulta.
E allora, a ben vedere, l'accordo è più agevolmente e correttamente qualificabile siccome contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c.: all'associato CP_1 infatti, più che una quota ideale di un'attività gestita in forma associata, è stato riconosciuta una quota di partecipazione agli utili di un'attività che è rimasta gestita in forma individuale, a fronte di un apporto economico avente funzione di finanziare il riavvio dell'attività.
8 Depone in tal senso anche la valutazione del comportamento tenuto dalle parti nella fase esecutiva dell'accordo: il non è mai stato coinvolto nelle scelte gestorie, non ha CP_1 mai partecipato attivamente all'impresa, è stato destinatario esclusivamente delle richieste di pagamento della sua quota delle varie spese che, di volta in volta, la CP_1 gli comunicava di avere sostenuto (cfr. quietanze in atti, in cui si evincono i pagamenti della quota di competenza dell'appellato delle spese per acquisto di materiali, degli oneri di concessione, dell'acconto per la presentazione del progetto di sistemazione del lido, dell'addizionale comunale e dell'assicurazione, dei lavori di ristrutturazione, delle spese demanio, ecc.).
D'altro canto, nonostante le vicende negative che hanno coinvolto l'impresa nel corso degli anni – come narrate dall'appellante – la mai ha domandato al (se Pt_1 CP_1 non quale postuma reazione alle richieste che quest'ultimo, ad un certo punto, ha avanzato, non avendo ricevuto mai una contabilità né rendiconti dell'attività né, tantomeno, utili) di concorrere a ripianare le perdite o, comunque, di assumere una comune determinazione in ordine al futuro dell'impresa. Tanto dimostra, ancora una volta, che l'impresa era rimasta formalmente e sostanzialmente individuale e che il aveva solo diritto a partecipare agli utili come contrappeso al suo contributo CP_1 finanziario e che, quindi, l'accordo è da qualificarsi come contratto di associazione in partecipazione, quale contratto, contratto tipico, bilaterale, a prestazioni corrispettive, aleatorio e di durata, in forza del quale l'associante riconosce all'associato una quota degli utili della sua impresa o di un (singolo) affare dietro corrispettivo di un apporto, nella fattispecie di natura solo economica.
Il contratto è aleatorio in quanto l'associato assume il rischio che non siano prodotti utili o che questi non abbiano la consistenza sperata: l'effettiva produzione dell'utile, quindi, non costituisce oggetto di un impegno dell'associante, che deve, però, comportarsi secondo diligenza e buona fede nell'esercizio dell'attività al fine di rendere possibile detta produzione, la quale, quindi, costituisce oggetto di un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
Ora, così qualificato, l'accordo è pienamente valido e legittimo e da esso, quindi, sono sorti reciproci effetti obbligatori secondo la volontà delle parti: in capo all'associante,
l'obbligo di preventiva comunicazione, di rendicontazione contabile (che rappresenta la principale forma di tutela per l'associato e, al contempo, la principale prestazione
9 dell'associante) e di devoluzione all'associato del 50% dei proventi dell'attività (se prodotti all'esito di una gestione improntata a buona fede, diligenza e trasparenza); in capo all'associato, l'obbligo di versare l'iniziale contributo e partecipare alle spese necessarie al ripristino dell'attività.
Ebbene, la prestazione dovuta dall'odierno appellato, alla luce delle risultanze documentali, può dirsi esattamente eseguita: tutti i pagamenti dedotti dal CP_1
infatti, sono quietanzati, con allegazione delle relative ricevute e corrispondono al 50% delle spese che la , di volta in volta, assumeva di avere sostenuto o di dovere Pt_1 sostenere per riavviare l'attività.
Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, emerge, invece, il grave inadempimento dell'appellante: la , infatti, non ha mai informato l'associato Pt_1 dell'andamento dell'attività, né gli ha mai preventivamente comunicato le iniziative che ella stava intraprendendo né lo ha mai messo a conoscenza della contabilità, come puntualmente dedotto dall'odierno appellato già nell'atto di citazione in primo grado e, del resto, non contestato da controparte, la quale - nell'affermare, a monte, che nessuna cessione si è perfezionata in favore del per effetto di quello che assume essere CP_1 un “mero” preliminare di vendita - ammette di non aver assolto gli obblighi, informativi e partecipativi che da tale cessione sarebbero scaturiti.
La valutazione dell'inadempimento svolta dal giudice di primo grado merita, pertanto, di essere condivisa: in base all'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova, infatti, a fronte dell'allegazione del titolo (non contestato nella sua storica esistenza né nel suo oggettivo contenuto) da parte dell'attore in primo grado/odierno appellato, la convenuta/appellante avrebbe dovuto dimostrare o di aver esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per ragioni a sé non imputabili, ciò che non è avvenuto.
Quest'ultima, pur negando - in base ad un'interpretazione del contratto, invero, nettamente in contrasto con il dato letterale e con la volontà delle parti oggettivizzata nelle pattuizioni - la circostanza presupposta dell'immediata vincolatività del contratto, allega che l'attività imprenditoriale è sempre stata in perdita, a cagione di svariate vicende che avrebbero interessato la struttura e l'area su cui insiste, con ingenti danni economici all'impresa: ebbene, nessuna prova di quanto asserito è stata fornita dalla
, la quale non solo non ha prodotto in giudizio documenti, quali bilanci o scritture Pt_1 contabili, dai quali possa desumersi che la società sia stata in passivo e improduttiva di
10 utili per tutto l'arco temporale dal 2007 alla data della domanda e che tale condizione si sia prodotta nonostante la diligente gestione, ma, soprattutto, non ha mai neppure dedotto di avere ottemperato ai propri obblighi comunicativi, informativi e di rendiconto.
La Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che “In tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo;
ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c.” (Cass. n. 20159 del 22/06/2022), mentre, relativamente al rendiconto, ha precisato che “In tema di associazione in partecipazione, il rendiconto che
l'associante è tenuto a predisporre deve contenere l'affermazione dei fatti storici relativi all'attività svolta che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro, determinandone il relativo saldo, e deve essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa” (Cass. n. 11532 del 30/04/2024).
Ebbene, benché l'obbligo di rendiconto non sia l'unico adempimento cui è tenuto l'associante, nella fattispecie esso si accompagna alla totale mancanza di proventi distribuiti, sicché la sua rilevanza deve essere apprezzata in rapporto all'impossibilità, per l'associato, di verificare la diligenza nella gestione, la causa del mancato perseguimento dei fini dell'attività, la destinazione degli apporti conferiti, l'effettività delle entrate e delle uscite e del saldo negativo che l'associante si è sempre e solo limitata ad allegare. Dunque, l'inadempimento in parola, poi, è da qualificarsi siccome “grave”, atteso che tutti i diritti del nascenti dal contratto sono rimasti insoddisfatti. CP_1
11 Tanto accertato, la sentenza di primo grado dev'essere, quindi, parzialmente corretta sotto il profilo della qualificazione della patologia del negozio e, conseguentemente, degli effetti di quella qualificazione: come correttamente affermato nell'atto d'appello, il
Tribunale erra nell'individuare l'annullamento quale rimedio contrattuale all'inadempimento. È principio più che noto, infatti, che l'inadempimento qualificato dell'obbligazione - trattandosi di patologia che attiene alla fase alla fase esecutiva (e non genetica) dell'accordo e, dunque, al contratto come rapporto, e non come atto – comporta non l'annullamento (o la nullità), bensì la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453
c.c.. Dunque, il contratto concluso tra le parti era da dichiarare risolto e non da annullare.
In sostanza, quindi, a fronte di molteplici domande proposte (talvolta tra loro poco coerenti) – declaratoria di annullamento o nullità; “in subordine”, accertamento della comunione e divisione di beni e utili;
“in ogni caso” dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta – è evidente che, alla luce della motivazione sviluppata nella sentenza, il Tribunale abbia inteso accogliere la domanda di risoluzione, valorizzando l'inadempimento e appuntando su questo le proprie argomentazioni.
Dunque, benché necessitante di rettifica in punto di qualificazione della causa di caducazione del vincolo negoziale, la pronuncia è corretta nei suoi esiti concreti, ossia, appunto, nell'avere ritenuto non più efficace e vincolante il contratto per inadempimento dell'allora convenuta.
Alla risoluzione conseguono gli ordinari effetti restitutori.
Il secondo motivo di appello è inammissibile.
L'appellante deduce l'errata applicazione in sentenza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.: il giudice avrebbe ritenuto non sufficientemente specifica – e dunque equiparabile alla contestazione mancata - la contestazione da parte della convenuta delle censure relative ai vizi del contratto ex adverso avanzate.
Orbene, dall'enunciazione del motivo in esame non è dato comprendersi né a quale parte della sentenza l'appellante intenda riferirsi né quale sia l'argomentazione spesa dal giudice che si pretende di criticare: quanto al primo dei due profili, dalla semplice lettura della parte motiva del provvedimento impugnato si evince che il giudice non ha mai definito aspecifiche le contestazioni di parte convenuta in primo grado;
né, più in generale, ha mai evocato il principio di non contestazione per sostenere il carattere
12 pacifico dell'inadempimento; quanto al secondo, l'argomento posto dal giudice a fondamento della decisione non riguarda la genericità delle contestazioni di parte convenuta in ordine ai profili evidenziati da controparte, avendo il Tribunale motivato in base alle emergenze processuali, e non al principio di non contestazione.
Rimane da esaminare il profilo concernente il quantum debeatur.
Il motivo di appello, col quale - in subordine rispetto alla domandata riforma totale della sentenza impugnata - si chiede di rideterminare la misura della condanna, è parzialmente fondato e merita di essere accolto.
È pacifico che all'atto della stipula della scrittura privata per cui è causa - e contestualmente al pagamento in contanti di € 10.000,00 da parte del - questi ha CP_1 emesso in favore della controparte due assegni postali di importo pari ad € 2.500,00 cadauno, il n. 551399393-0 e il n. 551399394, con scadenza, rispettivamente, al
30/08/2007 e al 30/09/2007 (circostanza, questa, di cui dà atto la stessa scrittura del
22/05/2007). Nei mesi successivi, come emerso dalle risultanze documentali, il CP_1 ha proceduto ad ulteriori pagamenti in favore dell'appellante, tutti quietanzati.
Fra le quietanze allegate da parte attrice in primo grado, ve ne sono due afferenti a pagamenti di importo pari ad € 2.500,00 ciascuno, le quali, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero da riferire alle somme già oggetto degli assegni emessi in occasione della stipula della scrittura privata e non a nuovi e diversi pagamenti;
per questa ragione, essa assume che l'importo complessivamente pari a € 5.000,00 andrebbe scomputato dal totale della statuizione condannatoria, con conseguente diminuzione proporzionale del quantum della condanna, poiché erroneamente calcolato due volte dal giudice.
Ebbene, le censure di parte appellante sono solo parzialmente condivisibili: a ben vedere, esclusivamente la quietanza del 26/10/2007 (all. 7) fa espresso riferimento ad uno dei due assegni succitati, e, nello specifico, all'assegno n. 551399394; in essa, la ricevente dichiara, infatti che “[…] l'assegno postale n. 55139939408 con scadenza al 30 settembre 07 di 2.500,00 € è stato regolarmente pagato dal Sig. e con la Controparte_1 presente è sollevato da qualsiasi responsabilità che potesse derivarne dall'incasso dello stesso”.
Diversamente, la ricevuta datata 25/02/2008 dà atto del pagamento della somma di €
2.500,00 a titolo di spese per lavori di ristrutturazione del lido, null'altro aggiungendo:
13 stante l'effetto di inversione dell'onere della prova prodotto dalla quietanza, rilasciata al pagatore nei termini suddetti, la prova che si trattasse del medesimo pagamento già
“promesso” con l'altro dei due assegni emessi all'atto della stipula dell'accordo avrebbe dovuto essere fornita dalla creditrice/odierna appellante.
Ebbene, non solo tale prova non è stata fornita, ma alcuni indici depongono chiaramente per la diversità dei due pagamenti:
- anzitutto, il dato testuale: a differenza della ricevuta del 26/10/2007, quella rilasciata in data 25/02/2008 non fa alcun riferimento ad un titolo di credito già rilasciato, nè, più specificamente, all'assegno n. 551399393-0; inoltre, nella quietanza del 25/02/2008, la ricevente si esprime al presente (“ […] ricevo […] la somma di € 2.500,00 […]”);
- in secondo luogo, la distanza temporale tra la data di scadenza dell'assegno
(30/08/2007) e il rilascio della quietanza di pagamento, avvenuto in data
25/02/2008: un arco di tempo tanto ampio da escludere, in assenza di indici di segno contrario, la riferibilità del pagamento quietanzato all'assegno in parola;
la conclusione risulta, poi, ancora più ragionevole laddove i due documenti si mettano a confronto con l'altra coppia di documenti: l'assegno n. 551399394, con scadenza al 30/09/2007, e la ricevuta di cui all'allegato 7 del fascicolo di parte di primo grado, che ad esso fa espresso riferimento, che, infatti, riporta una data prossima a quella scadenza del titolo (26/10/2007);
Per tali ragioni, la sola somma che dovrà essere scomputata dal totale di quanto dovuto all'odierno appellato in base alla sentenza di primo grado, da confermarsi nell'an, è quella pari ad € 2.500,00 di cui alla quietanza di pagamento datata 26/10/2007.
Infatti, il giudice di prime cure ha condannato al pagamento nei confronti Parte_1 del della somma di € 24.657,50, oltre interessi fino al soddisfo e rivalutazione CP_1 monetaria: dal calcolo effettuato sommando gli importi corrisposti dall'appellato in esecuzione del contratto – e regolarmente quietanzati – si evince che il Tribunale ha effettivamente errato nella determinazione del quantum della condanna, avendo conteggiato l'importo pari ad € 2.500,00 due volte: una prima volta, in forza dell'assegno n. 551399394 emesso in occasione della stipula della scrittura privata e, una seconda, in forza della ricevuta del 26/10/2007.
14 Sulla somma così rideterminata, andranno calcolati gli interessi e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, come stabilito dal giudice di prime cure: a ben vedere, poiché trattasi di obbligazione di valuta – ossia di obbligazione che, sin dal momento genetico, aveva ad oggetto una somma di denaro – la rivalutazione non sarebbe dovuta, in base al principio nominalistico, in mancanza di prova del maggior danno ex art. 1224
c.c.; cionondimeno, il relativo capo della sentenza non è stato fatto oggetto di impugnazione ed è, pertanto, passato in giudicato.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la somma oggetto di condanna a carico dell'appellante va rideterminata in € 22.157,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria così come riconosciuti nella sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado devono essere compensate in ragione dell'accoglimento dell'appello per un profilo del tutto marginale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 128/2019, depositata in data
6/02/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa dichiarazione della risoluzione (in luogo dell'annullamento) del contratto datato 22/05/2007 concluso tra e , per Parte_1 Controparte_1 grave inadempimento della prima, condanna al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 22.157,50, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria così come riconosciuti nella sentenza di primo grado;
2. compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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