Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 14784 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14784 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CECERE NICOLA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CECERE NICOLA presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/09/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...]
matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 22/07/2009 (atto n. 21, P. I, Sez. R, anno 2009), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
17/02/2022, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA resa nel procedimento rg. 9704/2020.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata a [...] il [...], minorenne. Per_1
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto ed in particolare la SI.ra
continuerà ad abitare, insieme alla figlia ed alla nuova famiglia, in Napoli alla Via Parte_1
Vanella Grassi n. 20 Pi. 1 Int. 2.
La figlia per la sussistenza delle condizioni predette e su richiesta Persona_2
congiunta dei genitori, sarà affidata esclusivamente alla madre.
Durante il periodo della detenzione il SI. potrà eseguire, con frequenza Controparte_1
settimanale, con la figlia minore due colloqui telefonici della durata di circa 60 minuti ciascuno
(o di quella stabilita dalla direttrice dell'istituto penitenziario cui è ristretto) ed una videochiamata della durata di 20 muniti così come stabilito dal D.A.P. utilizzando un numero di utenza espressamente dedicato.
Il SI. essendo sottoposto al regime di detenzione carceraria, Controparte_1
provvederà a contribuire al mantenimento della figlia minore sino al Persona_2
raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla SI.ra un Parte_1 assegno mensile di € 250,00, da rinnovare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese mediche e scolastiche e quant'altro con caratteri dell'eccezionalità per la figlia saranno sopportate dai coniugi in parti uguali.
I ricorrenti dichiarano di avere regolato separatamente tutti i loro rapporti patrimoniali e di rinunciare reciprocamente ad ogni altra eventuale pretesa, richiesta ed azione.
I ricorrenti sono entrambi disoccupati e, quindi, rinunciano alle reciproche pretese di natura economiche.
Gli stessi si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali modifiche della residenza.
2 Per quant'altro non previsto i ricorrenti si riportano alle normative vigenti in materia.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
In ragione delle detenzione del si ritiene infatti che il concordato affidamento esclusivo CP_1
meglio risponda all'interesse della figlia in quanto esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano, maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo SIAMM in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte, sig.ra , ammessa al patrocinio a spese Parte_1
dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 12/03/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti NAPOLI il 22/07/2009 Parte_1 Controparte_1
(atto n. 21, P. I, Sez. R, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.2.25
3 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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