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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/07/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 5436 /2024 R.G. promosso con ricorso depositato da con l'avv. TEZZA NICCOLÒ e con l'avv. VERZA Parte_1
MATTIA; ricorrente contro con l'avv. PENNA LUCIANO e l'avv. BENEDETTI CP_1
SILVIA;
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa rimessa al collegio con ordinanza del 18/06/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 15/07/2025
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti
Conclusioni di parte convenuta: come in atti
Conclusioni del pubblico ministero
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi
è intervenuta separazione consensuale a seguito di convenzione di negoziazione assistita e, per quanto si evince dagli atti e dalle allegazioni delle parti, la medesima si è protratta ininterrottamente dall'accordo per la separazione personale del 21.02.2019, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Verona il 28.2.2019.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
Poiché la causa deve proseguire per l'istruttoria sulle restanti questioni, va rimessa davanti all'istruttore per il prosieguo.
Le spese di lite saranno regolamentate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 02/06/2007 in SO (VR) da e Parte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune CP_1 di SO (VR) (Parte II – serie A -n° 12 dell'anno 2007 );
2) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
3) rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
Verona, 15/07/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
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