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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/07/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
V.G. 70/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
Dott. Sabrina Benvenuto Componente Esperto
Dott. Luca Ciuffetti Componente Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 70/2024 di reclamo promosso da nato in [...] il [...] (c.f.: PAe_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Viola Parodi C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via
Colombo 12/14 come da mandato del 03/08/2023 in atti nel giudizio del
Tribunale per i Minorenni di Genova N. V.G. 979/2021
PAe RECLAMANTE
Contro
nata in [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Guerrino Donadeo con studio in Genova Via Assarotti 20/2 elettivamente domiciliata in forza di mandato in atti nel giudizio vg
979/2021 del Tribunale per i Minorenni di Genova, con ammissione al
Patrocinio dello Stato, chiesto in data 13 maggio 2024procura apposta in calce alla memoria di costituzione
PAe RECLAMATA
e nei confronti
Avv. Silvia GO con studio in Genova via alla Porta degli Archi
12/5, quale curatore speciale della minore PAe_2
, nata a Genova il [...], in [...]
[...]
nomina del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 24.07.2023
PAe RECLAMATA
e
Con l'intervento del P.G.
Avverso e per la riforma del decreto datato 04/03/2024 e comunicato in data 12/03/2024 del Tribunale per i Minorenni di Genova nel procedimento N. V.G. 979/2021, relativo alla minore PAe_2
nata a [...] il [...].
[...]
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“PROPONE RECLAMO Avverso e per la riforma del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 04/03/2024 e comunicato il successivo 12/03/2024 nel procedimento V.G. 979/2021 relativo alla figlia minore nata a PAe_2
Genova il 16/05/2020, chiedendone la riforma nel punto in cui dispone la decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore con immediata interruzione dei rapporti con la medesima, chiedendo pertanto il ripristino della responsabilità genitoriale del padre la ripresa dei contatti e degli incontri, con le modalità meglio viste e ritenute”.
Per parte reclamata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ad integrale conferma del provvedimento datato 4 marzo 2024, emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova, respingere integralmente la domanda avversaria, confermando altresì l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellata. Con vittoria di spese ed onorari di lite anche nel presente grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A. inerenti nonché il 15% spese generali ex art. 15 T.F a favore dell'Erario (e la contestuale liquidazione della parcella al difensore sottoscritto a carico dell'Erario, giusta la legge sul patrocinio a spese dello Stato.”.
Per Avv. GO, quale curatore speciale della minore
“chiede venga respinto il sopracitato reclamo. Si chiede la liquidazione degli onorari previsti dal Gratuito Patrocinio (ammissione già in atti) come da allegato prospetto di parcella.”.
Per il P.G.: Conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto n. 1481/22 del 28.3.2022 del Tribunale per Minorenni,
a seguito di segnalazione del Servizio Sociale e ricorso del PM in data
23.11.21, disponeva l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente, e lo incaricava di svolgere una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, nonché di avviare il padre al e la madre ai competenti servizi sanitari, con CP_2
collocazione della minore presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nominando al contempo un curatore speciale della minore.
Con decreto n. 4063/23 del 4.8.2023 il TM disponeva il collocamento della piccola con la madre in una comunità madre bambino, Pt_2
come richiesto dalla stessa madre, per sostenere le carenti funzioni genitoriali materne.
In seguito ed all'esito dell'istruttoria svolta il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto del 04.03.2024, oggi reclamato, così statuiva I) deliberando in via definitiva : “dichiara il padre decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale con interruzione dei rapporti tra padre e minore prescrive al padre: di contribuire al mantenimento della minore;
qualora abbia intenzione riprendere gli incontri con la figlia, di intraprendere un efficace e duraturo percorso di terapia presso il e all'esito di contattare i Servizi Sociali del CP_2
Comune di residenza della minore, i quali verificheranno la disponibilità del padre a collaborare con i servizi sociali e a verificare la situazione psico-emotiva della minore preparandola ad una ripresa dei rapporti ed a regolamentare (inizialmente con modalità protette) gli incontri padre/figlia
II) deliberando in via provvisoria conferma l'affido della minore al
Servizio Sociale del Comune di Genova ATS 35 mun 2 per i prossimi
24 mesi limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti gli incarichi affidati al Servizio
Sociale, dispone la collocazione della minore in famiglia avente le caratteristiche di cui all'art 4 184/83, proseguire gli incontri con la madre e la nonna materna (quanto alla nonna una volta individuata la famiglia affidataria e collocata la minore) - da liberalizzare in termini di durata, modalità e autonomia - in base all'andamento degli incontri, previo nulla osta del Giudice Delegato, vigilare sulla frequentazione e la presa in carico da parte del da parte dei genitori;
trasmettere CP_2
il prossimo aggiornamento entro il 30.5.2024 e immediatamente una volta individuata la collocazione eterofamiliare della minore. prescrive ai genitori di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite dagli operatori e di collaborare fattivamente per la realizzazione di quanto previsto nell'interesse dei figli minori, con l'avvertenza che la mancata collaborazione sarà valutata ai fini di ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio.”
Il procedimento traeva origine dalla segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Genova il quale aveva evidenziato che la giovane coppia di genitori, di nazionalità ecuadoregna, con permesso di soggiorno di lungo periodo, conosciutasi in Italia nel 2018, aveva convissuto a casa della madre di lui, incrinandosi peraltro l'unione a causa della dipendenza da alcool e crack dell' e dei riferiti tradimenti Pt_2
della . Pt_2
La conflittualità tra i predetti era continuata dopo la nascita della minore a maggio 2020, con violenti litigi in presenza della bimba, fino alla separazione nel settembre 2021 quando madre e bambina andavano a vivere presso la nonna materna.
La situazione segnalata presentava molte gravi criticità, sia nella gestione della minore, sia nel livello di maturità e consapevolezza di entrambi i genitori, aggravata dalla instabilità emotiva e scarso senso di responsabilità della madre e della perdurante da anni tossicodipendenza del padre che esternava inoltre condotte aggressive e ossessive nei confronti della . In particolare in due occasioni ( a maggio e ad Pt_2
ottobre 2021) si era reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine; ad ottobre 2021 la madre era stata picchiata dall'ex convivente ed inviata in seguito ad un Centro Antiviolenza.
Il TM riteneva necessario un intervento regolatore e di controllo della situazione della minore da parte del Servizio Sociale, al fine di garantire la sua crescita serena e la maturazione dei giovani genitori, anche attraverso i competenti servizi sanitari (consultorio e SERT) per gli accertamenti e gli interventi sociosanitari ed educativi indispensabili.
La veniva collocata con la figlia in Comunità madre-bambino Pt_2
nel settembre 2023, ma tale collocazione durava solo due mesi perché nel novembre 2023 la madre si allontanava con la piccola.
Il Servizio dava atto che la aveva trovato lavoro e un'altra Pt_2
abitazione e che la bimba era stata invece collocata dal medesimo
Servizio presso la nonna materna ( presso la quale era già stata in precedenza), persona adeguata e affettuosa, ma in seguito emergeva che tale nucleo presentava delle specifiche criticità ingenerate da tensioni e liti tra gli adulti davanti alla minore. In particolare, l' aveva Pt_2
accusato il secondo marito della nonna materna di abusi sulla , Pt_2
madre della minore, ( durante la sua adolescenza) e le liti erano culminate in una rissa il 25.01.2024 tra l ed il marito della Pt_2
nonna, davanti all'educatrice ed alla minore spaventata ( v. relaz. Serv.
Soc. in pari data) . Il Servizio evidenziava che la rilevante conflittualità tra gli adulti destabilizzava emotivamente la bambina, la quale presentava un peggioramento del suo stato cognitivo apparendo affaticata, a tratti disorientata e confusa, palesando pianti improvvisi e provocazioni.
Il Tribunale per i Minorenni riteneva che l'immaturità e l'assenza di senso di responsabilità della madre richiedevano, come consigliato dagli specialisti, un immediato e massiccio intervento psicologico individuale e educativo di potenziamento delle sue capacità genitoriali, ma non configurava, al momento, gli estremi per la declaratoria di decadenza della stessa dalle responsabilità genitoriali, come richiesto dal PM, avendo comunque la stessa mostrato aderenza alle prescrizioni
(controlli presso il ) ed avendo avviato un percorso di CP_2
autonomizzazione e regolarità nell'attività lavorativa che doveva essere tenuto in considerazione.
Riteneva invece il Tribunale per i Minorenni che sussistevano i presupposti per dichiarare la decadenza del padre dalla sua responsabilità di genitore attesa la scarsa disponibilità a curare la propria dipendenza da stupefacenti e la collaborazione con il Servizio affidatario, nonché l'atteggiamento rissoso dimostrato nei confronti della ex convivente e della famiglia materna anche in presenza della figlia minore, fermo restando l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della bimba. Pertanto, col provvedimento reclamato veniva disposta la sospensione degli incontri tra padre e figlia;
aspetto che secondo il T.M. poteva esser rivalutato solo in presenza di una effettiva, dimostrata e protratta presa in carico dell' da parte del Pt_2
e di un apprezzabile periodo di astinenza dell'uomo dall'uso di CP_2
alcol e droghe.
Il servizio poteva, in futuro, verificare la disponibilità del padre a collaborare con i servizi sociali ed accertare la condizione psico- emotiva della minore rispetto alla ripresa dei rapporti col genitore ed in caso positivo poteva regolamentare (inizialmente con modalità protette) gli incontri padre/figlia.
2.- proponeva reclamo avverso il PAe_1
decreto del Tribunale per i Minorenni del 04.03.2024 censurandolo nella parte in cui disponeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore e l'interruzione dei rapporti con la medesima chiedendo pertanto il ripristino della sua responsabilità genitoriale con la ripresa degli incontri con la minore.
Ad avviso del reclamante il provvedimento definitivo di decadenza dalla responsabilità genitoriale avveniva senza la sua audizione necessaria.
In particolare, lamentava la sua mancata presenza all'udienza del
01.02.2024
Secondo il reclamante la pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale del padre appariva contraria all'interesse della figlia minore ed al suo diritto alla bigenitorialità, oltre che non giustificata da comportamenti lesivi da parte sua nei confronti della figlia.
Pur senza negare la dipendenza da sostanze stupefacenti, problema per PA il quale si stava adoperando rivolgendosi al D, la totale interruzione dei rapporti e dei contatti con la figlia sarebbe stata controproducente per la minore.
Le relazioni depositate dal Servizio Sociale e dagli educatori professionali avevano a suo dire evidenziato un buon rapporto tra padre e la figlia.
Ad avviso del reclamante, inoltre, il cambiamento di contesto ambientale di collocazione della minore e l'interruzione dei rapporti col padre potevano destabilizzare la minore. Alla luce di ciò il reclamante chiedeva il ripristino dei contatti con la figlia, alla presenza degli educatori, secondo le modalità ritenute opportune nell'interesse della minore e della sua nuova collocazione.
Infine, chiedeva la riforma del provvedimento impugnato, con reintegrazione del reclamante nella responsabilità genitoriale sulla figlia minore e pronuncia di eventuali provvedimenti limitativi ex art. 330 cod. civ., impegnandosi a porre termine al consumo di sostanze stupefacenti.
3. si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto del reclamo proposto da PAe_1
con conferma integrale del decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova del 04.03.2024.
La reclamata evidenziava che la mancata audizione dell Pt_2
(all'udienza del 1.2.2024) non costituiva una violazione del contraddittorio, essendo il padre della minore difeso da un procuratore il quale aveva depositato atti a sua difesa.
Inoltre, nonostante l'impegno a porre fine all'uso di stupefacenti, le ultime analisi dimostravano una positività a tali sostanze e scarsa adesione al percorso Pt_4
Nella valutazione delle capacità genitoriali paterne, effettuata dalla psicologa, prot. 22 gennaio 2024, risultava una confusione tra i propri bisogni e quelli della figlia sussistendo “fragilità personali importanti che influiscono sulle capacità genitoriali di cui il signor Pt_1
appare poco consapevole poco motivato al cambiamento…Si
[...]
ritiene che per un esercizio della responsabilità efficace sia necessario che il signor effettui un lavoro personale finalizzato ad PAe_1
approfondire le tematiche suddette e contemporaneamente si monitori nel tempo la stabilità delle sue scelte e la gestione delle sostanze. Le presenti considerazioni sono state condivise con il signor Pt_1
che vorrebbe una risoluzione immediata e definitiva della
[...]
situazione e fatica a comprendere il proprio ruolo nel processo di cambiamento”.
La reclamata deduceva che le buone intenzioni del reclamante circa una effettiva disintossicazione dall'uso di sostanze stupefacenti potranno essere valutate al fine di riprendere gli incontri padre-figlia, come disposto dal T.M. “solo in presenza di una effettiva, dimostrata e protratta presa in carico da parte del e di una apprezzabile CP_2
periodo di astinenza il servizio potrà verificare la disponibilità del padre a collaborare con i servizi sociali, a verificare la situazione psico-emotiva della minore rispetto alla ripresa dei rapporti ed a regolamentare (inizialmente con modalità protette) gli incontri padre/figlia”.
4. Si costituiva, altresì, l'Avv. Silvia GO, curatore speciale della minore, la quale insisteva, nell'esclusivo interesse della bimba, per la conferma del decreto del Tribunale per i Minorenni del 04.03.2024 in punto di collocazione della minore presso una famiglia, mantenendo i rapporti con la madre e la nonna, confermando la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, in ragione del suo stato di tossicodipendenza e di manifesta incapacità a svolgere le funzioni di genitore
5. Perveniva a questa Corte la relazione dei Servizi Sociali del
04.07.2024 nella quale si riferiva che era stata individuata una famiglia affidataria ed i professionisti incaricati stavano terminando le ultime valutazioni per la futura collocazione della minore.
Rispetto alla figura paterna, la minore faceva riferimento al padre e ad un ritorno nella sua vita, mentre continuavano gli incontri protetti con la madre.
Era emerso peraltro dalla relazione del che l' dalle ultime Pt_4 Pt_2
analisi risultava positivo ai cannabinoidi.
6.- Questa Corte all'esito dell'udienza del 11.07.2024, svoltasi con trattazione scritta lette le note scritte depositate dai difensori delle parti e il parere del P.G.
Osserva
7.- Deve preliminarmente rilevarsi che – contrariamente agli assunti del reclamante – egli è stato personalmente sentito, con l'assistenza del suo difensore, nel procedimento Vg. n. 979/2021 dinanzi al Tribunale per i
Minorenni all'udienza del 14.01.2022, in cui l ha potuto Pt_2
esprimersi esaurientemente circa le sue condotte violente nei confronti della madre della minore, sull'uso di alcool e di sostanze stupefacenti asserendo che le percosse erano state reciproche tra i due genitori e che PA non faceva più uso di alcool, di essersi recato al t, ma di aver cessato la frequenza presso tale servizio perchè aveva smesso di assumere droghe pesanti, limitandosi all'uso di marijuana.
8.- Il sig. è stato poi personalmente sentito all'udienza del Pt_2
22.5.2023 dinanzi al Tribunale Ordinario di Genova, sempre con riguardo alla sua figlia minore, ed il relativo verbale è stato trasmesso dal Giudice Delegato al Tribunale per i Minorenni.
9.- Inoltre, quanto alle doglianze del reclamante relativamente alla sua assunta assenza all'udienza del 1.02.2024, si rileva che era presente alla stessa il suo difensore Avv. V. Parodi presso il cui studio risulta dagli atti che l aveva precedentemente eletto domicilio, il quale l'ha Pt_2
difeso intervenendo ripetutamente in suo favore nel corso dell'udienza, come risulta dal relativo verbale (in atti). L' d'altro canto aveva Pt_2
certamente avuto notizia di detta udienza da parte del suo difensore e ben poteva presentarsi al T.M. per esser sentito personalmente. In ogni caso egli è stato effettivamente difeso dal suo legale a più riprese nel corso di tale udienza .
Pertanto questa Corte non ritiene vi sia stata una violazione del diritto di difesa del sig. nel corso del procedimento suddetto, svoltosi Pt_2
dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
10.- Con riguardo alla censura svolta dal reclamante relativamente alla statuizione di decadenza dalla responsabilità di genitore della minore, si osserva che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta di uno o di entrambi i genitori si traduca in un grave pregiudizio per il minore.
L'articolo 330 1° co. c.c. dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Nel caso di specie il Servizio Sociale territorialmente competente ha più volte segnalato comportamenti di opposizione anche irruenti, nei confronti degli educatori che operavano nell'interesse della minore, rendendo necessario l'intervento di operatori sociali per calmarlo, mostrando l di non comprendere ad esempio la necessità di Pt_2
incontri protetti con la figlia ( v. relaz.. del 23.08.2023 penultima pagina
), e benchè gli fosse stato comunicato che doveva risolvere il problema della sua di pendenza da THC .
Anche nella relazione sociale del 26.10.2023 si legge che è stata necessaria la presenza dell'educatrice già conosciuta da per Pt_2
contenere alcuni atteggiamenti dell'uomo, innervositosi per l'avvio in ritardo dell'incontro protetto con la figlia , a causa di un blocco stradale
( incontro del 30.09.23) . Inoltre i Servizi riferiscono che anche in data successiva ( incontro del 14.10.23) il sig. “ seppure in presenza Pt_2
della figlia è risultato insistente e irruente” nelle sue richieste. La relazione sociale anzidetta riporta che “gli educatori hanno nuovamente ribadito che gli incontri protetti non possono essere gestiti alla presenza di un solo educatore a causa degli atteggiamenti irruenti del sig.
. Gli assistenti sociali hanno quindi ritenuto di diminuire la Pt_2
frequenza di tali incontri protetti ( ad un unico sabato al mese) chiedendo contestualmente al padre della minore “ di impegnarsi a mantenere un atteggiamento maggiormente adeguato e collaborativo con gli operatori coinvolti, specialmente in presenza della bambina” (
v. relaz. soc. del 28.10.2023).
Tuttavia, il 25. 01.2024 il Centro Servizi per la famiglia ha inviato una relazione nella quale ha evidenziato un diverbio intervenuto tra il sig.
e il marito della nonna materna della minore, nel momento in Pt_2
cui l'educatrice con padre e figlia riaccompagnavano quest'ultima a casa della nonna materna.
.Dalla relazione sociale del 31.1.2024 - come rilevato nel provvedimento reclamato - risulta che gli educatori hanno segnalato criticità nella gestione degli incontri della minore col padre, in ragione dei “costanti e consistenti ritardi di quest'ultimo, nonché delle sue pretese di variazione degli orari o dei luoghi d'incontro…modalità di comunicazione dell'uomo nei confronti delle educatrici, talvolta
“connotate da toni di voce accesi e tentativi di registrazione attraverso cellulare, accaduti in presenza della minore”. Gli operatori sociali, pur riportando atteggiamenti del padre affettuosi e amorevoli con la figlia, all'epoca collocata presso la nonna materna, hanno evidenziato che quest'ultima è apparsa in difficoltà a causa della conflittualità delle figure adulte coinvolte, tanto che a seguito di una violenta lite tra il proprio marito e il sig. “la donna ha messo momentaneamente Pt_2
in discussione tale disponibilità” ad occuparsi della bambina ( v. relaz. soc. pervenuta al T.M. il 31.1.24) Nella stessa relazione si è segnalato “ un forte peggioramento dello stato emotivo della minore che sempre più spesso e in modo relativamente repentino, alterna pianti apparentemente immotivati ad ostinazione e provocazioni, .appare affaticata e confusa anche a livello mnemonico”
.
In merito al percorso del padre presso il gli operatori riportano Pt_3
nella relazione pervenuta al T.M. il 31.1.24, una sua scarsa adesione al progetto terapeutico nonché la positività a diverse sostanze ( cannabis cocaina, MDMA) durante i tre mesi precedenti all'esame ( v. pag. 2 di detta relaz. soc.).
La relazione pervenuta dalla ASL competente al T.M. il 22.1.2024, relativa alle capacità genitoriali del sig. evidenzia che Pt_2
quest'ultimo “mostra un forte attaccamento alla propria figlia che appare investita affettivamente e di aspettative salvifiche. Emergono fragilità personali importanti che influiscono sulle capacità genitoriali, di cui il sig. appare poco consapevole e poco motivato PAe_1
al cambiamento.. individuando la responsabilità dei suoi comportamenti all'esterno di sé” . Il servizio ha ritenuto che “ per un esercizio della genitorialità efficace sia necessario che il sig. Pt_1
effettui un lavoro personale finalizzato ad approfondire le
[...]
tematiche suddette e contemporaneamente si monitori nel tempo la stabilità delle sue scelte e la gestione delle sostanze ..il sig. Pt_1
vorrebbe una risoluzione immediata e definitiva della
[...]
situazione e fatica a comprendere il proprio ruolo nel processo di cambiamento”.
Nell'ultima relazione sociale di aggiornamento del 4.07.2024 pervenuta a questa Corte si evidenzia che l'ultimo esame del capello effettuato dall in data 22.3.2024, risulta positivo ai cannabinoidi. Pt_2
PA Sebbene lo psicologo del D abbia comunicato una maggiore regolarità dell'uomo agli appuntamenti e l'eventuale comunicazione di impossibilità alla presenza, questa Corte ritiene che il sig. Pt_2
debba continuare nel suo percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti evidenziando che se anche come questi assume, gli ultimi esami svolti il 5.7.24 - di cui l'uomo attende l'esito - fossero negativi alle sostanze, ciò non sarebbe dirimente ai fini del decidere, occorrendo un ampio periodo di verifica della sua effettiva disintossicazione, atteso che la dipendenza da stupefacenti costituisce pur sempre un esempio negativo per i figli, così come la condotta oppositiva ed irosa del reclamante ampiamente descritta dai servizi sociali, tenuta anche quando si trovava con la figlia.
Tutti comportamenti pregiudizievoli per quest'ultima, che ne ha risentito sotto il profilo emotivo.
Il reclamante deve dunque migliorare il rapporto di collaborazione con il Servizio affidatario, nonché astenersi dall'atteggiamento rissoso posto in essere nei confronti della sua ex convivente e della famiglia materna, pur in presenza della bambina. Quest'ultima ha inoltre diritto ad esser mantenuta economicamente anche dal padre, che dovrà dimostrare anche per tal via il suo interesse nei confronti della figlia .
PA Con l'aiuto dei Servizi sociali e degli operatori del D il reclamante potrà dimostrare, in un arco di tempo di verifica congruamente ampio, le proprie capacità genitoriali seguendo le prescrizioni impartite dal
Tribunale per i Minorenni.
Il reclamo deve quindi esser respinto .
Attesa la particolare natura della causa e delle persone coinvolte, anche al fine di non acuire la conflittualità, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta il reclamo proposto da PAe_1
avverso il decreto in data 04/03/2024 emesso nel procedimento V.G.
n. 979/2021, dal Tribunale per i Minorenni di Genova, che per l'effetto conferma;
- Dichiara interamente compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 12/07/2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
Dott. Sabrina Benvenuto Componente Esperto
Dott. Luca Ciuffetti Componente Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 70/2024 di reclamo promosso da nato in [...] il [...] (c.f.: PAe_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Viola Parodi C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Via
Colombo 12/14 come da mandato del 03/08/2023 in atti nel giudizio del
Tribunale per i Minorenni di Genova N. V.G. 979/2021
PAe RECLAMANTE
Contro
nata in [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Guerrino Donadeo con studio in Genova Via Assarotti 20/2 elettivamente domiciliata in forza di mandato in atti nel giudizio vg
979/2021 del Tribunale per i Minorenni di Genova, con ammissione al
Patrocinio dello Stato, chiesto in data 13 maggio 2024procura apposta in calce alla memoria di costituzione
PAe RECLAMATA
e nei confronti
Avv. Silvia GO con studio in Genova via alla Porta degli Archi
12/5, quale curatore speciale della minore PAe_2
, nata a Genova il [...], in [...]
[...]
nomina del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 24.07.2023
PAe RECLAMATA
e
Con l'intervento del P.G.
Avverso e per la riforma del decreto datato 04/03/2024 e comunicato in data 12/03/2024 del Tribunale per i Minorenni di Genova nel procedimento N. V.G. 979/2021, relativo alla minore PAe_2
nata a [...] il [...].
[...]
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“PROPONE RECLAMO Avverso e per la riforma del provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 04/03/2024 e comunicato il successivo 12/03/2024 nel procedimento V.G. 979/2021 relativo alla figlia minore nata a PAe_2
Genova il 16/05/2020, chiedendone la riforma nel punto in cui dispone la decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore con immediata interruzione dei rapporti con la medesima, chiedendo pertanto il ripristino della responsabilità genitoriale del padre la ripresa dei contatti e degli incontri, con le modalità meglio viste e ritenute”.
Per parte reclamata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ad integrale conferma del provvedimento datato 4 marzo 2024, emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova, respingere integralmente la domanda avversaria, confermando altresì l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellata. Con vittoria di spese ed onorari di lite anche nel presente grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A. inerenti nonché il 15% spese generali ex art. 15 T.F a favore dell'Erario (e la contestuale liquidazione della parcella al difensore sottoscritto a carico dell'Erario, giusta la legge sul patrocinio a spese dello Stato.”.
Per Avv. GO, quale curatore speciale della minore
“chiede venga respinto il sopracitato reclamo. Si chiede la liquidazione degli onorari previsti dal Gratuito Patrocinio (ammissione già in atti) come da allegato prospetto di parcella.”.
Per il P.G.: Conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto n. 1481/22 del 28.3.2022 del Tribunale per Minorenni,
a seguito di segnalazione del Servizio Sociale e ricorso del PM in data
23.11.21, disponeva l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente, e lo incaricava di svolgere una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, nonché di avviare il padre al e la madre ai competenti servizi sanitari, con CP_2
collocazione della minore presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nominando al contempo un curatore speciale della minore.
Con decreto n. 4063/23 del 4.8.2023 il TM disponeva il collocamento della piccola con la madre in una comunità madre bambino, Pt_2
come richiesto dalla stessa madre, per sostenere le carenti funzioni genitoriali materne.
In seguito ed all'esito dell'istruttoria svolta il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto del 04.03.2024, oggi reclamato, così statuiva I) deliberando in via definitiva : “dichiara il padre decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale con interruzione dei rapporti tra padre e minore prescrive al padre: di contribuire al mantenimento della minore;
qualora abbia intenzione riprendere gli incontri con la figlia, di intraprendere un efficace e duraturo percorso di terapia presso il e all'esito di contattare i Servizi Sociali del CP_2
Comune di residenza della minore, i quali verificheranno la disponibilità del padre a collaborare con i servizi sociali e a verificare la situazione psico-emotiva della minore preparandola ad una ripresa dei rapporti ed a regolamentare (inizialmente con modalità protette) gli incontri padre/figlia
II) deliberando in via provvisoria conferma l'affido della minore al
Servizio Sociale del Comune di Genova ATS 35 mun 2 per i prossimi
24 mesi limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti gli incarichi affidati al Servizio
Sociale, dispone la collocazione della minore in famiglia avente le caratteristiche di cui all'art 4 184/83, proseguire gli incontri con la madre e la nonna materna (quanto alla nonna una volta individuata la famiglia affidataria e collocata la minore) - da liberalizzare in termini di durata, modalità e autonomia - in base all'andamento degli incontri, previo nulla osta del Giudice Delegato, vigilare sulla frequentazione e la presa in carico da parte del da parte dei genitori;
trasmettere CP_2
il prossimo aggiornamento entro il 30.5.2024 e immediatamente una volta individuata la collocazione eterofamiliare della minore. prescrive ai genitori di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite dagli operatori e di collaborare fattivamente per la realizzazione di quanto previsto nell'interesse dei figli minori, con l'avvertenza che la mancata collaborazione sarà valutata ai fini di ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio.”
Il procedimento traeva origine dalla segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Genova il quale aveva evidenziato che la giovane coppia di genitori, di nazionalità ecuadoregna, con permesso di soggiorno di lungo periodo, conosciutasi in Italia nel 2018, aveva convissuto a casa della madre di lui, incrinandosi peraltro l'unione a causa della dipendenza da alcool e crack dell' e dei riferiti tradimenti Pt_2
della . Pt_2
La conflittualità tra i predetti era continuata dopo la nascita della minore a maggio 2020, con violenti litigi in presenza della bimba, fino alla separazione nel settembre 2021 quando madre e bambina andavano a vivere presso la nonna materna.
La situazione segnalata presentava molte gravi criticità, sia nella gestione della minore, sia nel livello di maturità e consapevolezza di entrambi i genitori, aggravata dalla instabilità emotiva e scarso senso di responsabilità della madre e della perdurante da anni tossicodipendenza del padre che esternava inoltre condotte aggressive e ossessive nei confronti della . In particolare in due occasioni ( a maggio e ad Pt_2
ottobre 2021) si era reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine; ad ottobre 2021 la madre era stata picchiata dall'ex convivente ed inviata in seguito ad un Centro Antiviolenza.
Il TM riteneva necessario un intervento regolatore e di controllo della situazione della minore da parte del Servizio Sociale, al fine di garantire la sua crescita serena e la maturazione dei giovani genitori, anche attraverso i competenti servizi sanitari (consultorio e SERT) per gli accertamenti e gli interventi sociosanitari ed educativi indispensabili.
La veniva collocata con la figlia in Comunità madre-bambino Pt_2
nel settembre 2023, ma tale collocazione durava solo due mesi perché nel novembre 2023 la madre si allontanava con la piccola.
Il Servizio dava atto che la aveva trovato lavoro e un'altra Pt_2
abitazione e che la bimba era stata invece collocata dal medesimo
Servizio presso la nonna materna ( presso la quale era già stata in precedenza), persona adeguata e affettuosa, ma in seguito emergeva che tale nucleo presentava delle specifiche criticità ingenerate da tensioni e liti tra gli adulti davanti alla minore. In particolare, l' aveva Pt_2
accusato il secondo marito della nonna materna di abusi sulla , Pt_2
madre della minore, ( durante la sua adolescenza) e le liti erano culminate in una rissa il 25.01.2024 tra l ed il marito della Pt_2
nonna, davanti all'educatrice ed alla minore spaventata ( v. relaz. Serv.
Soc. in pari data) . Il Servizio evidenziava che la rilevante conflittualità tra gli adulti destabilizzava emotivamente la bambina, la quale presentava un peggioramento del suo stato cognitivo apparendo affaticata, a tratti disorientata e confusa, palesando pianti improvvisi e provocazioni.
Il Tribunale per i Minorenni riteneva che l'immaturità e l'assenza di senso di responsabilità della madre richiedevano, come consigliato dagli specialisti, un immediato e massiccio intervento psicologico individuale e educativo di potenziamento delle sue capacità genitoriali, ma non configurava, al momento, gli estremi per la declaratoria di decadenza della stessa dalle responsabilità genitoriali, come richiesto dal PM, avendo comunque la stessa mostrato aderenza alle prescrizioni
(controlli presso il ) ed avendo avviato un percorso di CP_2
autonomizzazione e regolarità nell'attività lavorativa che doveva essere tenuto in considerazione.
Riteneva invece il Tribunale per i Minorenni che sussistevano i presupposti per dichiarare la decadenza del padre dalla sua responsabilità di genitore attesa la scarsa disponibilità a curare la propria dipendenza da stupefacenti e la collaborazione con il Servizio affidatario, nonché l'atteggiamento rissoso dimostrato nei confronti della ex convivente e della famiglia materna anche in presenza della figlia minore, fermo restando l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della bimba. Pertanto, col provvedimento reclamato veniva disposta la sospensione degli incontri tra padre e figlia;
aspetto che secondo il T.M. poteva esser rivalutato solo in presenza di una effettiva, dimostrata e protratta presa in carico dell' da parte del Pt_2
e di un apprezzabile periodo di astinenza dell'uomo dall'uso di CP_2
alcol e droghe.
Il servizio poteva, in futuro, verificare la disponibilità del padre a collaborare con i servizi sociali ed accertare la condizione psico- emotiva della minore rispetto alla ripresa dei rapporti col genitore ed in caso positivo poteva regolamentare (inizialmente con modalità protette) gli incontri padre/figlia.
2.- proponeva reclamo avverso il PAe_1
decreto del Tribunale per i Minorenni del 04.03.2024 censurandolo nella parte in cui disponeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore e l'interruzione dei rapporti con la medesima chiedendo pertanto il ripristino della sua responsabilità genitoriale con la ripresa degli incontri con la minore.
Ad avviso del reclamante il provvedimento definitivo di decadenza dalla responsabilità genitoriale avveniva senza la sua audizione necessaria.
In particolare, lamentava la sua mancata presenza all'udienza del
01.02.2024
Secondo il reclamante la pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale del padre appariva contraria all'interesse della figlia minore ed al suo diritto alla bigenitorialità, oltre che non giustificata da comportamenti lesivi da parte sua nei confronti della figlia.
Pur senza negare la dipendenza da sostanze stupefacenti, problema per PA il quale si stava adoperando rivolgendosi al D, la totale interruzione dei rapporti e dei contatti con la figlia sarebbe stata controproducente per la minore.
Le relazioni depositate dal Servizio Sociale e dagli educatori professionali avevano a suo dire evidenziato un buon rapporto tra padre e la figlia.
Ad avviso del reclamante, inoltre, il cambiamento di contesto ambientale di collocazione della minore e l'interruzione dei rapporti col padre potevano destabilizzare la minore. Alla luce di ciò il reclamante chiedeva il ripristino dei contatti con la figlia, alla presenza degli educatori, secondo le modalità ritenute opportune nell'interesse della minore e della sua nuova collocazione.
Infine, chiedeva la riforma del provvedimento impugnato, con reintegrazione del reclamante nella responsabilità genitoriale sulla figlia minore e pronuncia di eventuali provvedimenti limitativi ex art. 330 cod. civ., impegnandosi a porre termine al consumo di sostanze stupefacenti.
3. si costituiva nel presente Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto del reclamo proposto da PAe_1
con conferma integrale del decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Genova del 04.03.2024.
La reclamata evidenziava che la mancata audizione dell Pt_2
(all'udienza del 1.2.2024) non costituiva una violazione del contraddittorio, essendo il padre della minore difeso da un procuratore il quale aveva depositato atti a sua difesa.
Inoltre, nonostante l'impegno a porre fine all'uso di stupefacenti, le ultime analisi dimostravano una positività a tali sostanze e scarsa adesione al percorso Pt_4
Nella valutazione delle capacità genitoriali paterne, effettuata dalla psicologa, prot. 22 gennaio 2024, risultava una confusione tra i propri bisogni e quelli della figlia sussistendo “fragilità personali importanti che influiscono sulle capacità genitoriali di cui il signor Pt_1
appare poco consapevole poco motivato al cambiamento…Si
[...]
ritiene che per un esercizio della responsabilità efficace sia necessario che il signor effettui un lavoro personale finalizzato ad PAe_1
approfondire le tematiche suddette e contemporaneamente si monitori nel tempo la stabilità delle sue scelte e la gestione delle sostanze. Le presenti considerazioni sono state condivise con il signor Pt_1
che vorrebbe una risoluzione immediata e definitiva della
[...]
situazione e fatica a comprendere il proprio ruolo nel processo di cambiamento”.
La reclamata deduceva che le buone intenzioni del reclamante circa una effettiva disintossicazione dall'uso di sostanze stupefacenti potranno essere valutate al fine di riprendere gli incontri padre-figlia, come disposto dal T.M. “solo in presenza di una effettiva, dimostrata e protratta presa in carico da parte del e di una apprezzabile CP_2
periodo di astinenza il servizio potrà verificare la disponibilità del padre a collaborare con i servizi sociali, a verificare la situazione psico-emotiva della minore rispetto alla ripresa dei rapporti ed a regolamentare (inizialmente con modalità protette) gli incontri padre/figlia”.
4. Si costituiva, altresì, l'Avv. Silvia GO, curatore speciale della minore, la quale insisteva, nell'esclusivo interesse della bimba, per la conferma del decreto del Tribunale per i Minorenni del 04.03.2024 in punto di collocazione della minore presso una famiglia, mantenendo i rapporti con la madre e la nonna, confermando la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, in ragione del suo stato di tossicodipendenza e di manifesta incapacità a svolgere le funzioni di genitore
5. Perveniva a questa Corte la relazione dei Servizi Sociali del
04.07.2024 nella quale si riferiva che era stata individuata una famiglia affidataria ed i professionisti incaricati stavano terminando le ultime valutazioni per la futura collocazione della minore.
Rispetto alla figura paterna, la minore faceva riferimento al padre e ad un ritorno nella sua vita, mentre continuavano gli incontri protetti con la madre.
Era emerso peraltro dalla relazione del che l' dalle ultime Pt_4 Pt_2
analisi risultava positivo ai cannabinoidi.
6.- Questa Corte all'esito dell'udienza del 11.07.2024, svoltasi con trattazione scritta lette le note scritte depositate dai difensori delle parti e il parere del P.G.
Osserva
7.- Deve preliminarmente rilevarsi che – contrariamente agli assunti del reclamante – egli è stato personalmente sentito, con l'assistenza del suo difensore, nel procedimento Vg. n. 979/2021 dinanzi al Tribunale per i
Minorenni all'udienza del 14.01.2022, in cui l ha potuto Pt_2
esprimersi esaurientemente circa le sue condotte violente nei confronti della madre della minore, sull'uso di alcool e di sostanze stupefacenti asserendo che le percosse erano state reciproche tra i due genitori e che PA non faceva più uso di alcool, di essersi recato al t, ma di aver cessato la frequenza presso tale servizio perchè aveva smesso di assumere droghe pesanti, limitandosi all'uso di marijuana.
8.- Il sig. è stato poi personalmente sentito all'udienza del Pt_2
22.5.2023 dinanzi al Tribunale Ordinario di Genova, sempre con riguardo alla sua figlia minore, ed il relativo verbale è stato trasmesso dal Giudice Delegato al Tribunale per i Minorenni.
9.- Inoltre, quanto alle doglianze del reclamante relativamente alla sua assunta assenza all'udienza del 1.02.2024, si rileva che era presente alla stessa il suo difensore Avv. V. Parodi presso il cui studio risulta dagli atti che l aveva precedentemente eletto domicilio, il quale l'ha Pt_2
difeso intervenendo ripetutamente in suo favore nel corso dell'udienza, come risulta dal relativo verbale (in atti). L' d'altro canto aveva Pt_2
certamente avuto notizia di detta udienza da parte del suo difensore e ben poteva presentarsi al T.M. per esser sentito personalmente. In ogni caso egli è stato effettivamente difeso dal suo legale a più riprese nel corso di tale udienza .
Pertanto questa Corte non ritiene vi sia stata una violazione del diritto di difesa del sig. nel corso del procedimento suddetto, svoltosi Pt_2
dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
10.- Con riguardo alla censura svolta dal reclamante relativamente alla statuizione di decadenza dalla responsabilità di genitore della minore, si osserva che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta di uno o di entrambi i genitori si traduca in un grave pregiudizio per il minore.
L'articolo 330 1° co. c.c. dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Nel caso di specie il Servizio Sociale territorialmente competente ha più volte segnalato comportamenti di opposizione anche irruenti, nei confronti degli educatori che operavano nell'interesse della minore, rendendo necessario l'intervento di operatori sociali per calmarlo, mostrando l di non comprendere ad esempio la necessità di Pt_2
incontri protetti con la figlia ( v. relaz.. del 23.08.2023 penultima pagina
), e benchè gli fosse stato comunicato che doveva risolvere il problema della sua di pendenza da THC .
Anche nella relazione sociale del 26.10.2023 si legge che è stata necessaria la presenza dell'educatrice già conosciuta da per Pt_2
contenere alcuni atteggiamenti dell'uomo, innervositosi per l'avvio in ritardo dell'incontro protetto con la figlia , a causa di un blocco stradale
( incontro del 30.09.23) . Inoltre i Servizi riferiscono che anche in data successiva ( incontro del 14.10.23) il sig. “ seppure in presenza Pt_2
della figlia è risultato insistente e irruente” nelle sue richieste. La relazione sociale anzidetta riporta che “gli educatori hanno nuovamente ribadito che gli incontri protetti non possono essere gestiti alla presenza di un solo educatore a causa degli atteggiamenti irruenti del sig.
. Gli assistenti sociali hanno quindi ritenuto di diminuire la Pt_2
frequenza di tali incontri protetti ( ad un unico sabato al mese) chiedendo contestualmente al padre della minore “ di impegnarsi a mantenere un atteggiamento maggiormente adeguato e collaborativo con gli operatori coinvolti, specialmente in presenza della bambina” (
v. relaz. soc. del 28.10.2023).
Tuttavia, il 25. 01.2024 il Centro Servizi per la famiglia ha inviato una relazione nella quale ha evidenziato un diverbio intervenuto tra il sig.
e il marito della nonna materna della minore, nel momento in Pt_2
cui l'educatrice con padre e figlia riaccompagnavano quest'ultima a casa della nonna materna.
.Dalla relazione sociale del 31.1.2024 - come rilevato nel provvedimento reclamato - risulta che gli educatori hanno segnalato criticità nella gestione degli incontri della minore col padre, in ragione dei “costanti e consistenti ritardi di quest'ultimo, nonché delle sue pretese di variazione degli orari o dei luoghi d'incontro…modalità di comunicazione dell'uomo nei confronti delle educatrici, talvolta
“connotate da toni di voce accesi e tentativi di registrazione attraverso cellulare, accaduti in presenza della minore”. Gli operatori sociali, pur riportando atteggiamenti del padre affettuosi e amorevoli con la figlia, all'epoca collocata presso la nonna materna, hanno evidenziato che quest'ultima è apparsa in difficoltà a causa della conflittualità delle figure adulte coinvolte, tanto che a seguito di una violenta lite tra il proprio marito e il sig. “la donna ha messo momentaneamente Pt_2
in discussione tale disponibilità” ad occuparsi della bambina ( v. relaz. soc. pervenuta al T.M. il 31.1.24) Nella stessa relazione si è segnalato “ un forte peggioramento dello stato emotivo della minore che sempre più spesso e in modo relativamente repentino, alterna pianti apparentemente immotivati ad ostinazione e provocazioni, .appare affaticata e confusa anche a livello mnemonico”
.
In merito al percorso del padre presso il gli operatori riportano Pt_3
nella relazione pervenuta al T.M. il 31.1.24, una sua scarsa adesione al progetto terapeutico nonché la positività a diverse sostanze ( cannabis cocaina, MDMA) durante i tre mesi precedenti all'esame ( v. pag. 2 di detta relaz. soc.).
La relazione pervenuta dalla ASL competente al T.M. il 22.1.2024, relativa alle capacità genitoriali del sig. evidenzia che Pt_2
quest'ultimo “mostra un forte attaccamento alla propria figlia che appare investita affettivamente e di aspettative salvifiche. Emergono fragilità personali importanti che influiscono sulle capacità genitoriali, di cui il sig. appare poco consapevole e poco motivato PAe_1
al cambiamento.. individuando la responsabilità dei suoi comportamenti all'esterno di sé” . Il servizio ha ritenuto che “ per un esercizio della genitorialità efficace sia necessario che il sig. Pt_1
effettui un lavoro personale finalizzato ad approfondire le
[...]
tematiche suddette e contemporaneamente si monitori nel tempo la stabilità delle sue scelte e la gestione delle sostanze ..il sig. Pt_1
vorrebbe una risoluzione immediata e definitiva della
[...]
situazione e fatica a comprendere il proprio ruolo nel processo di cambiamento”.
Nell'ultima relazione sociale di aggiornamento del 4.07.2024 pervenuta a questa Corte si evidenzia che l'ultimo esame del capello effettuato dall in data 22.3.2024, risulta positivo ai cannabinoidi. Pt_2
PA Sebbene lo psicologo del D abbia comunicato una maggiore regolarità dell'uomo agli appuntamenti e l'eventuale comunicazione di impossibilità alla presenza, questa Corte ritiene che il sig. Pt_2
debba continuare nel suo percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti evidenziando che se anche come questi assume, gli ultimi esami svolti il 5.7.24 - di cui l'uomo attende l'esito - fossero negativi alle sostanze, ciò non sarebbe dirimente ai fini del decidere, occorrendo un ampio periodo di verifica della sua effettiva disintossicazione, atteso che la dipendenza da stupefacenti costituisce pur sempre un esempio negativo per i figli, così come la condotta oppositiva ed irosa del reclamante ampiamente descritta dai servizi sociali, tenuta anche quando si trovava con la figlia.
Tutti comportamenti pregiudizievoli per quest'ultima, che ne ha risentito sotto il profilo emotivo.
Il reclamante deve dunque migliorare il rapporto di collaborazione con il Servizio affidatario, nonché astenersi dall'atteggiamento rissoso posto in essere nei confronti della sua ex convivente e della famiglia materna, pur in presenza della bambina. Quest'ultima ha inoltre diritto ad esser mantenuta economicamente anche dal padre, che dovrà dimostrare anche per tal via il suo interesse nei confronti della figlia .
PA Con l'aiuto dei Servizi sociali e degli operatori del D il reclamante potrà dimostrare, in un arco di tempo di verifica congruamente ampio, le proprie capacità genitoriali seguendo le prescrizioni impartite dal
Tribunale per i Minorenni.
Il reclamo deve quindi esser respinto .
Attesa la particolare natura della causa e delle persone coinvolte, anche al fine di non acuire la conflittualità, si ritengono sussistenti gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta il reclamo proposto da PAe_1
avverso il decreto in data 04/03/2024 emesso nel procedimento V.G.
n. 979/2021, dal Tribunale per i Minorenni di Genova, che per l'effetto conferma;
- Dichiara interamente compensate le spese processuali del presente grado del giudizio tra le parti;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 12/07/2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni