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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6354/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
5008/2024)
TRA
n. a CASORIA (NA) il 27/11/1974 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARRAZZO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex
1 art. 3 co. 3 l. 104/1992 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 5008/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
ECCEZIONE DI CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE IN ORDINE AL
REQUISITO UTILE PER L'ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE
L' nella memoria difensiva depositata nel procedimento per A.T.P. CP_1 aveva eccepito la carenza di interesse ad agire in ordine alla richiesta dell'assegno di invalidità civile stante il pagamento dei relativi ratei sin dal
2010 sulla base di un provvedimento giurisdizionale.
Tale eccezione è stata rigettata con l'ordinanza di conferimento dell'incarico peritale in ragione della presentazione, da parte della parte ricorrente, di una nuova domanda amministrativa in data 24.11.2023.
2 L'ente previdenziale reitera l'eccezione di carenza di interesse ad agire anche nel giudizio di opposizione A.T.P.
Parte ricorrente allega al ricorso in opposizione il verbale sanitario definito in data 21.3.2025 con cui si riconosce una percentuale di invalidità dell'80%.
A questo punto, anche in ragione della formulazione dell'eccezione di difetto di interesse ad agire da parte dell'ente resistente, risulta fondamentale, ai fini della definizione della controversia, analizzare le seguenti questioni:
1. la rilevanza del verbale sanitario emesso dall'ente previdenziale in pendenza del procedimento per A.T.P. o del relativo giudizio di opposizione;
2. la natura del giudizio di opposizione A.T.P.
VERBALE SANITARIO ED A.T.P. – ART. 147 DISP. ATT. C.P.C.
In primo luogo, non è possibile valorizzare il verbale sanitario nel procedimento per A.T.P. dopo l'elaborazione della relazione peritale in ragione della prevalenza dell'accertamento giurisdizionale su quello eseguito in sede amministrativa.
In base all'art. 147 disp. att. c.p.c., infatti, “nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale che ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 9235/2021), infatti, “6. Deve, infine, richiamarsi, a definitiva confutazione dell'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale, l'art. 147 disp. att. c.p.c., secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale, le collegiali mediche, permanendo
3 quindi in capo all' il potere di modificare un giudizio precedentemente CP_1 espresso dalla collegiale. Questa Corte ha, a riguardo, affermato (cfr.
Cass. 16569/2015) che "nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell'art.
147 disp. att. c.p.c., comma 1, di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale
e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce della L. n. 295 del
1990, art. 1 (nel testo applicabile "ratione temporis") la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni (nello stesso senso Cass. n. 7548/2006)”.
Per tali ragioni, il verbale sanitario depositato dopo la conclusione delle operazioni peritali non assume rilievo dirimente ed il giudicante non può, in assenza di contestazioni, discostarsi dalle risultanze peritali.
NATURA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A.T.P.
Il thema decidendum del giudizio di opposizione A.T.P., infatti, riguarda solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta dalla parte e non di tutti gli altri eventuali requisiti socio-economici.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 8817/2025) “per giurisprudenza di legittimità consolidata, come Cass. n. 445/2023 ex multis, "nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della I. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata
a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire
4 solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
(Cass. n. 27010/2018; Cass. n. 16014/2022). L'orientamento richiamato delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all'accertamento del solo requisito sanitario. La scelta del legislatore ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all'accertamento della sussistenza
o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all' la gestione della CP_1 successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socioeconomici strettamente connessi alla prestazione richiesta".
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA.
Nel caso in esame, al fine di valutare la domanda e le eccezioni proposte, risulta imprescindibile la corretta ricostruzione cronologia degli eventi che hanno interessato la procedura ed, in particolare:
- il 17.3.2025 è stato comunicato alle parti il decreto per la formulazione dell'eventuale dissenso entro il termine di 30 gg;
- 15.4.2025 parte ricorrente ha depositato le contestazioni alle risultanze peritali;
- il verbale sanitario suindicato è antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione (7.5.2025) e parte ricorrente ne ha avuto conoscenza in ragione della sua allegazione al ricorso in opposizione.
Sulla base degli elementi di fatto e di diritto illustrati è possibile giungere alle seguenti conclusioni:
- la sentenza citata da parte resistente costituisce titolo per il pagamento dei ratei dal maggio 2010 e fino alla presentazione della nuova domanda amministrativa;
- l'ente previdenziale ha provveduto al pagamento spontaneo dei ratei dell'assegno di invalidità civile anche per il periodo successivo alla presentazione della nuova domanda amministrativa per cui è causa e, per tali ragioni, si è provveduto, in sede di A.T.P., al conferimento dell'incarico peritale;
- il titolo dei ratei percepiti dalla parte ricorrente dal dicembre 2023 deve ritenersi il verbale sanitario definito in data 21.3.2025;
5 - parte ricorrente non formula alcuna istanza nel procedimento di
A.T.P. dopo la ricezione del verbale sanitario, essendo già in corso il pagamento dei ratei correnti della prestazione richiesta;
- l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata da parte resistente è fondata solo nel giudizio di opposizione in quanto il conseguimento del bene della vita ultimo richiesto da parte ricorrente (pagamento dei ratei della prestazione richiesta sulla base di un titolo valido e definitivo) è antecedente all'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione con conseguente sua inammissibilità.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta di accertamento del requisito utile per l'assegno di invalidità civile. Non è condivisibile, quindi, la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Per quanto riguarda la domanda di accertamento del requisito utile alla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3
l. 104/1992, il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “1) Diabete Mellito insulino-dipendente; 2) Tiroidite di Hashimoto;
3) Artrosi in soggetto con cifoscoliosi;
4) Esiti di ictus cerebellare;
5) Esiti di ovariectomia dx per cisti;
6) Asma allergico;
7) Sindrome depressiva”.
6 Nel caso in esame il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto: “La valutazione dell'handicap, che discende dalla Legge 104/1992 e che si attiene a una logica di tipo medico-sociale, tendendo cioè a soppesare la ricaduta sociale, nelle relazioni e nella necessità di assistenza intensiva, nel caso in discussione lo svantaggio sociale è come definito dall'art.3, comma 1, Legge 104/92”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
7 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile;
2. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...] non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Pt_1 della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992;
3. dichiara irripetibili le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 16/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6354/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
5008/2024)
TRA
n. a CASORIA (NA) il 27/11/1974 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARRAZZO GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile nonché la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex
1 art. 3 co. 3 l. 104/1992 presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 5008/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
ECCEZIONE DI CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE IN ORDINE AL
REQUISITO UTILE PER L'ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE
L' nella memoria difensiva depositata nel procedimento per A.T.P. CP_1 aveva eccepito la carenza di interesse ad agire in ordine alla richiesta dell'assegno di invalidità civile stante il pagamento dei relativi ratei sin dal
2010 sulla base di un provvedimento giurisdizionale.
Tale eccezione è stata rigettata con l'ordinanza di conferimento dell'incarico peritale in ragione della presentazione, da parte della parte ricorrente, di una nuova domanda amministrativa in data 24.11.2023.
2 L'ente previdenziale reitera l'eccezione di carenza di interesse ad agire anche nel giudizio di opposizione A.T.P.
Parte ricorrente allega al ricorso in opposizione il verbale sanitario definito in data 21.3.2025 con cui si riconosce una percentuale di invalidità dell'80%.
A questo punto, anche in ragione della formulazione dell'eccezione di difetto di interesse ad agire da parte dell'ente resistente, risulta fondamentale, ai fini della definizione della controversia, analizzare le seguenti questioni:
1. la rilevanza del verbale sanitario emesso dall'ente previdenziale in pendenza del procedimento per A.T.P. o del relativo giudizio di opposizione;
2. la natura del giudizio di opposizione A.T.P.
VERBALE SANITARIO ED A.T.P. – ART. 147 DISP. ATT. C.P.C.
In primo luogo, non è possibile valorizzare il verbale sanitario nel procedimento per A.T.P. dopo l'elaborazione della relazione peritale in ragione della prevalenza dell'accertamento giurisdizionale su quello eseguito in sede amministrativa.
In base all'art. 147 disp. att. c.p.c., infatti, “nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale che ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 9235/2021), infatti, “6. Deve, infine, richiamarsi, a definitiva confutazione dell'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale, l'art. 147 disp. att. c.p.c., secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale, le collegiali mediche, permanendo
3 quindi in capo all' il potere di modificare un giudizio precedentemente CP_1 espresso dalla collegiale. Questa Corte ha, a riguardo, affermato (cfr.
Cass. 16569/2015) che "nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell'art.
147 disp. att. c.p.c., comma 1, di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale
e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce della L. n. 295 del
1990, art. 1 (nel testo applicabile "ratione temporis") la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni (nello stesso senso Cass. n. 7548/2006)”.
Per tali ragioni, il verbale sanitario depositato dopo la conclusione delle operazioni peritali non assume rilievo dirimente ed il giudicante non può, in assenza di contestazioni, discostarsi dalle risultanze peritali.
NATURA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A.T.P.
Il thema decidendum del giudizio di opposizione A.T.P., infatti, riguarda solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta dalla parte e non di tutti gli altri eventuali requisiti socio-economici.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 8817/2025) “per giurisprudenza di legittimità consolidata, come Cass. n. 445/2023 ex multis, "nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della I. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata
a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire
4 solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
(Cass. n. 27010/2018; Cass. n. 16014/2022). L'orientamento richiamato delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all'accertamento del solo requisito sanitario. La scelta del legislatore ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all'accertamento della sussistenza
o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all' la gestione della CP_1 successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socioeconomici strettamente connessi alla prestazione richiesta".
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA.
Nel caso in esame, al fine di valutare la domanda e le eccezioni proposte, risulta imprescindibile la corretta ricostruzione cronologia degli eventi che hanno interessato la procedura ed, in particolare:
- il 17.3.2025 è stato comunicato alle parti il decreto per la formulazione dell'eventuale dissenso entro il termine di 30 gg;
- 15.4.2025 parte ricorrente ha depositato le contestazioni alle risultanze peritali;
- il verbale sanitario suindicato è antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione (7.5.2025) e parte ricorrente ne ha avuto conoscenza in ragione della sua allegazione al ricorso in opposizione.
Sulla base degli elementi di fatto e di diritto illustrati è possibile giungere alle seguenti conclusioni:
- la sentenza citata da parte resistente costituisce titolo per il pagamento dei ratei dal maggio 2010 e fino alla presentazione della nuova domanda amministrativa;
- l'ente previdenziale ha provveduto al pagamento spontaneo dei ratei dell'assegno di invalidità civile anche per il periodo successivo alla presentazione della nuova domanda amministrativa per cui è causa e, per tali ragioni, si è provveduto, in sede di A.T.P., al conferimento dell'incarico peritale;
- il titolo dei ratei percepiti dalla parte ricorrente dal dicembre 2023 deve ritenersi il verbale sanitario definito in data 21.3.2025;
5 - parte ricorrente non formula alcuna istanza nel procedimento di
A.T.P. dopo la ricezione del verbale sanitario, essendo già in corso il pagamento dei ratei correnti della prestazione richiesta;
- l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata da parte resistente è fondata solo nel giudizio di opposizione in quanto il conseguimento del bene della vita ultimo richiesto da parte ricorrente (pagamento dei ratei della prestazione richiesta sulla base di un titolo valido e definitivo) è antecedente all'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione con conseguente sua inammissibilità.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta di accertamento del requisito utile per l'assegno di invalidità civile. Non è condivisibile, quindi, la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Per quanto riguarda la domanda di accertamento del requisito utile alla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3
l. 104/1992, il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “1) Diabete Mellito insulino-dipendente; 2) Tiroidite di Hashimoto;
3) Artrosi in soggetto con cifoscoliosi;
4) Esiti di ictus cerebellare;
5) Esiti di ovariectomia dx per cisti;
6) Asma allergico;
7) Sindrome depressiva”.
6 Nel caso in esame il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto: “La valutazione dell'handicap, che discende dalla Legge 104/1992 e che si attiene a una logica di tipo medico-sociale, tendendo cioè a soppesare la ricaduta sociale, nelle relazioni e nella necessità di assistenza intensiva, nel caso in discussione lo svantaggio sociale è come definito dall'art.3, comma 1, Legge 104/92”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
7 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile;
2. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...] non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Pt_1 della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992;
3. dichiara irripetibili le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 16/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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