Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa MA Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 867/2023 R.G. promossa
Da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Francesco Distefano e Giusy Virga
Appellante contro
) e Controparte_1 C.F._2
( , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._3
dall'avv. Giuseppa La Rocca
Appellati
OGGETTO: appello- differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone,
[...]
esponeva di aver lavorato, dal dicembre 2009 al 24 gennaio 2013, Parte_1
senza soluzione di continuità, alle dipendenze di Controparte_1
e , presso l'agriturismo di proprietà dei medesimi, con Parte_2
mansioni di addetta alla cucina tuttofare. Precisava che i datori di lavoro avevano provveduto a dichiarare al Centro per l'impiego la sua assunzione quale bracciante agricola stagionale “onde evitare le contribuzioni assicurative
e previdenziali”. Lamentava di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta in base al CCNL settore turismo pubblici esercizi applicabile al rapporto, in relazione alla qualità e alla quantità di lavoro prestato. Chiedeva, dunque, previo accertamento di un unico e continuativo rapporto di lavoro dal dicembre 2009 al 24.01.2013, con le modalità descritte in ricorso, condannarsi i convenuti al pagamento della complessiva somma di
€ 31.706,00 a titolo di differenze retributive.
Con sentenza n. 219 del 15 giugno 2023 l'adito Tribunale rigettava integralmente il ricorso e condannava al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
Per quanto ancora qui d'interesse, il primo giudice premetteva che risultava incontestato tra le parti che la ricorrente avesse svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze dei fratelli sulla base di tre contratti di CP_1
lavoro a tempo determinato, il primo relativo al periodo 15.03.2010-
31.12.2010, il secondo relativo al periodo 20.01.2011-31.12.2011, il terzo relativo al periodo 16.01.2012-31.12.2012 e che, in relazione a ciascuno di tali contratti, la avesse lavorato per 120 giorni e per sei ore e mezze Pt_1
giornaliere distribuite su dieci giorni feriali. Erano viceversa “oggetto di contestazione lo svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori di tali periodi e gli orari di lavoro osservati, così come allegati dalla ricorrente, la quale sostiene di avere lavorato dal mese di dicembre 2009 al 24.1.2013, continuativamente e ininterrottamente, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30”.
Per il decidente ai fini della decisione rilevavano le dichiarazioni rese dai testi escussi. In particolare, la teste , nuora della ricorrente, Testimone_1
aveva testualmente riferito: “… sono spostata con il figlio della ricorrente da 3
24 anni, io sono casalinga, non ho mai lavorato … conosco la ricorrente da 30 anni. So che la ricorrente negli anni passati ha lavorato in cucina;
so che la ricorrente ha lavorato in un ristorante a Ramacca e poi da . Il CP_1
ristorante si chiama , non mi ricordo quando, sono Parte_3
passati tanti anni. Non mi ricordo quando la ricorrente ha lavorato per
, che ha un agriturismo. Forse si trattava del 2003, se non ricordo CP_1
male. Non so confermare il periodo indicato. Non ricordo l'anno. ADR sul capitolo 2: io ricordo che la ricorrente lavorava tutta la settimana, lo so perché ogni tanto la accompagnavo al lavoro e poi la andavo a prendere. Ricordo che lavorava di pomeriggio e a volte anche la mattina, dipende dalle ricorrenze.
Non ricordo gli orari. A volte andava la mattina presto, a volte stava fino a mezzanotte, le undici, dipende da quello che doveva fare. ADR sul capitolo 3: la ricorrente cucinava … lo so perché quando la andavo a prendere la aspettavo fuori e odorava di cucina e la vedevo uscire dalla cucina con il grembiule e la cuffia. … ADR c'era un cancello all'esterno, e io arrivata all'ingresso dovevo suonare e mi aprivano ed entravo. La cucina non era visibile dall'esterno. ADR preciso che lavorava tutti i giorni di mattina e a volte anche di pomeriggio in base a quello che doveva fare”.
L'altra teste di parte ricorrente, aveva a propria volta Testimone_2
dichiarato: “… la ricorrente è la mamma del marito di mia figlia. Conosco la ricorrente da 30 anni … lavorava nel ristorante del sig. , non CP_1
ricordo quando ci ha lavorato di preciso. Io ho lavorato per i per CP_1
circa 8 o 10 mesi, nel 2012, 2013 circa, non ricordo bene. Non ricordo quando la vedevo partire di pomeriggio. Io mi occupavo di stirare le tovaglie e ogni tanto lavavo i piatti. I hanno un agriturismo. ADR: la ricorrente CP_1
lavorava tutti i giorni della settimana ma io ci lavoravo saltuariamente. So che lavorava tutti i giorni perché nella parentela lo so. So che lavorava di mattina,
e anche di pomeriggio. Non so gli orari precisi. Lei la mattina partiva per andare a lavorare, la ricorrente abita vicino a casa mia. Certe volte alle 7:00 4
certe volte alle 7:30 … quando c'ero io la ricorrente lavava i piatti, cucinava, faceva tutto. Lo so perché anch'io ho lavorato in cucina e l'ho vista. In cucina oltre alla ricorrente c'era la signora MA, la moglie di ”. CP_1
Indi, richiamate le dichiarazioni rese dai testi indicati dai convenuti, il
Tribunale riteneva che l'assunto di parte ricorrente in ordine alla durata del rapporto, con i tempi e le modalità orarie indicati in ricorso, non avevano trovato riscontro. Nessuno dei testi sentiti, infatti, aveva saputo indicare con precisione il periodo di lavoro;
né erano sufficienti le dichiarazioni della teste
, la quale, non solo aveva riferito di aver lavorato per i resistenti solo Tes_2
per 8 o 10 mesi, ma non aveva nemmeno indicato con precisione l'anno in cui la ricorrente aveva lavorato e i periodi di lavoro.
Peraltro, la stessa ricorrente, in contrasto con quanto dedotto in merito allo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa, in sede di interrogatorio formale aveva riferito di aver percepito l'indennità di disoccupazione.
Il primo giudice escludeva, poi, l'applicabilità del CCNL settore turismo pubblici esercizi invocato dalla lavoratrice, risultando l'applicazione del diverso CCNL operai agricoli e florovivaisti giustificata dall'attività svolta dai datori di lavoro, i quali avevano costituito una società semplice avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola e attività connesse, tra le quali erano ricomprese, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 96/2006, le attività agroturistiche.
Disattendeva, pertanto, la domanda volta a ottenere la corresponsione delle mensilità aggiuntive e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Detti emolumenti, in ragione della tipologia del rapporto a tempo determinato e del
CCNL applicato (CCNL operai agricoli e florovivaisti), erano, infatti, ricompresi nel c.d. terzo elemento, corrisposto alla per come risultava Pt_1
dalle buste paga sottoscritte “a saldo” dalla lavoratrice, la quale non aveva specificamente contestato di aver ricevuto le somme ivi indicate. Rigettava, altresì, la domanda diretta a ottenere il pagamento delle somme pretese a titolo di differenza sul TFR, anch'esso riportato in busta paga, in quanto la ricorrente 5
non aveva dimostrato di aver svolto la propria attività per un periodo superiore a quello risultante dalle buste paga.
Infine, premettendo che la lavoratrice aveva chiesto un inquadramento in relazione ad un CCNL risultato inapplicabile, il Tribunale riteneva in ogni caso altresì indimostrato lo svolgimento delle mansioni di addetta alla cucina tuttofare. Reputava ininfluenti sul punto le dichiarazioni rese dalla teste
[...]
- la quale aveva dichiarato che la lavorava in cucina poiché, Tes_1 Pt_1
quanto andava a prenderla, “odorava di cucina” e perché la vedeva “uscire dalla cucina con il grembiule e la cuffia” sebbene la stessa teste avesse precisato: “quando la andavo a prendere la aspettavo fuori … la cucina non era visibile dall'esterno” - mentre le dichiarazioni rese al riguardo dalla teste risultavano contraddette da quelle rese dal teste . Tes_2 Tes_3
Avverso la sentenza (notificata in data 18.09.2023: cfr. deposito telematico) proponeva appello la lavoratrice soccombente con atto depositato il
17.10.2023. Resistevano al gravame e Controparte_1 Parte_2
.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto incontestato lo svolgimento di attività lavorativa subordinata sulla base di tre contratti a tempo determinato dal 15.03.2010 al 31.10.2010, dal
20.01.2011 al 31.12.2011 e dal 16.01.2012 al 31.12.2012, per 120 giorni lavorativi annui e per 6.30 ore giornaliere.
Assume che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato il ricorso introduttivo, ove era stata analiticamente eccepita l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 2009 al gennaio 2013, con specifica 6
contestazione dell'assunzione della quale bracciante agricola e dei 120 Pt_1
giorni annui denunciati dai datori di lavoro odierni appellati.
2. Con il secondo motivo lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Sostiene, anzitutto, che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che la documentazione in atti - dalla quale si evinceva che l'attività di lavoro era prestata da gennaio a dicembre di ogni anno - non solo smentiva la pretesa stagionalità del rapporto di lavoro, ma comprovava l'infondatezza della difesa avversaria in ordine allo svolgimento dell'attività di bracciante agricola, risultando “inverosimile la tesi avversaria del rapporto di lavoro stagionale, con la ricorrente bracciante agricola ed unica dipendente che si occupava dei campi, in quanto un azienda di tale estensione, (12 ettari coltivati ad uliveto, agrumeto ed ortaggi), non può essere certamente coltivata e curata da una donna, sessantenne e senza esperienze nel settore”.
Afferma che, in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le testi e avrebbero confermato l'esistenza di un Tes_1 Tes_2
unico rapporto di lavoro dal dicembre 2009 al gennaio 2013, l'articolazione settimanale e oraria del lavoro prestato, nonché lo svolgimento delle mansioni di addetta alla cucina tuttofare.
Assume che la giudicante, ai fini della decisione, avrebbe tenuto conto solo delle deposizioni dei testi degli odierni appellati (genitori e zio dei fratelli
), non attribuendo il giusto rilievo alle dichiarazioni delle testimoni CP_1
sopra menzionate e omettendo di considerare che anche il teste , Tes_3
addotto da controparte, aveva confermato che “la ricorrente aveva lavorato nel periodo che va da Dicembre 2009 a Gennaio 2013” e che “i giorni lavorativi non erano prestabiliti ma venivano indicati di volta in volta”.
Deduce che il giudice di primo grado, correttamente valutando complessivamente gli elementi probatori acquisiti, avrebbe dovuto accogliere le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio. 7
3 Con altro motivo l'appellante impugna il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, che, tenuto conto delle contrapposte posizioni delle parti e della semplicità delle questioni trattate, dovevano essere compensate o, quantomeno, ridotte ai minimi tariffari.
4. Così riassunti i motivi di gravame, l'appello è infondato e va rigettato.
5. Il primo motivo, con il quale improvvidamente si addebita alla decidente una “superficiale lettura degli atti di causa” per aver ritenuto incontestato che la ricorrente avesse svolto attività lavorativa subordinata sulla base di tre contratti a tempo determinato per 120 giorni lavorativi annui e per 6.30 ore giornaliere, è palesemente infondato.
Come infatti già evidenziato nello storico di lite, il primo giudice dava atto subito dopo - alla medesima pag. 3 della sentenza, 7° cpv. - che erano viceversa
“oggetto di contestazione lo svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori di tali periodi e gli orari di lavoro osservati, così come allegati dalla ricorrente, la quale sostiene di avere lavorato dal mese di dicembre 2009 al 24.1.2013, continuativamente e ininterrottamente, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30”. L'affermazione secondo cui 'balzerebbe evidente agli occhi'
“l'errore in cui è incorsa la decidente, che non ha tenuto conto del contenuto del ricorso” appare, pertanto, pretestuosa.
6. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Premesso che gli esiti della prova testimoniale sono stati ampiamente riportati in sentenza e che è palesemente infondata l'affermazione secondo cui la decidente avrebbe “riportato e tenuto conto solo delle deposizion(i) dei testi dei resistenti”, la valutazione del primo giudice secondo cui non ha trovato riscontro l'assunto di parte ricorrente in ordine alla durata del rapporto, con i tempi e le modalità orarie indicati in ricorso, è del tutto condivisa dal collegio.
Nel fare rinvio, quanto all'esatto tenore delle deposizioni delle testi di parte ricorrente, a quanto riportato in sentenza (pp. 3 e 4), appare invero evidente al 8
collegio che la lavoratrice non abbia affatto assolto all'onere probatorio a proprio carico.
La teste , infatti, non è stata nemmeno in grado di riferire in quale anno Tes_1
la aveva lavorato presso l'agriturismo (“Forse si trattava del 2003, se Pt_1
non ricordo male. Non so confermare il periodo indicato. Non ricordo
l'anno”). Ha poi dichiarato di ricordare che la ricorrente aveva lavorato “tutta la settimana” perché “ogni tanto” l'accompagnava al lavoro o la andava a prendere, aggiungendo che la “lavorava tutti i giorni di mattina e a volte Pt_1
anche di pomeriggio in base a quello che doveva fare”. La , peraltro, ha Tes_1
dichiarato di non ricordare gli orari osservati dall'odierna appellante e non può nemmeno ritenersi una teste attendibile, avendo anche affermato, in contrasto con le stesse allegazioni attoree, che la “a volte andava la mattina presto, Pt_1
a volte stava fino a mezzanotte, le undici”.
Analogamente inattendibile la teste (la quale peraltro, come già Tes_2
evidenziato dal primo giudice, ha riferito di avere lavorato per gli odierni appellati soltanto “per circa 8 o 10 mesi, nel 2012, 2013 circa, non ricordo bene” e ha peraltro dichiarato che la ricorrente lavorava nel ristorante “del sig.
” ma di non ricordare “quando ci ha lavorato di preciso”), avendo CP_1
anch'ella riferito orari incompatibili con quelli (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 18.30) indicati in ricorso dalla stessa lavoratrice: “…Non so gli orari precisi. Lei la mattina partiva per andare a lavorare, la ricorrente abita vicino
a casa mia. Certe volte alle 7:00 certe volte alle 7:30”.
La , inoltre, ha affermato che l'odierna appellante lavorava tutti i Tes_2
giorni della settimana ma ha ammesso che lei stessa lavorava solo saltuariamente.
Appare dunque evidente come dalle dichiarazioni rese dalle testi indicate dalla lavoratrice non sia emersa alcuna prova sufficiente né in ordine allo svolgimento di un'attività lavorativa asseritamente protrattasi, senza soluzione 9
di continuità, dal mese di dicembre 2009 sino al 24 gennaio 2013, né tantomeno in ordine agli orari di lavoro allegati nel ricorso introduttivo della lite.
Infine, fermo restando che l'appellante non ha censurato il capo della sentenza con cui è stato ritenuto inapplicabile il CCNL pubblici esercizi invocato dalla lavoratrice, correttamente il primo giudice ha ritenuto che non potessero ritenersi provate nemmeno le mansioni indicate in ricorso, stante l'insanabile contrasto tra le dichiarazioni rese dalla teste e quelle Tes_2
rese dal teste sul punto. Tes_3
7. È infine infondato anche l'ultimo motivo di gravame, avendo il Tribunale correttamente posto a carico della soccombente le spese di lite, liquidate, contrariamente a quanto in assunto, in applicazione dei minimi tariffari (euro
4.629,00) tenuto conto della natura (causa di lavoro) e del valore (scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00) della controversia.
8. Anche le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del grado, che liquida in euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Dichiara l'appellante tenuta a versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del DPR n. 115/2002. 10
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese