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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3192 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARINI GIOVANNI, con domicilio eletto in Magenta alla via Pretorio n.30, presso il difensore avv. PARINI
GIOVANNI;
PARTE ATTRICE
CONTRO nata a [...] il [...], C.F. , con domicilio Controparte_1 C.F._2 in Olgiate Olona alla via Piave n.124;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: in data 30.09.2016 la ditta Adem sas di Pozzato Emanuele ha assunto alle proprie dipendenze la parte attrice con inquadramento al B2 livello CCNL panifici artigiani;
dal 28.12.2016 è stato comunicato all'attrice che il rapporto si sarebbe trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
in data 20.07.2021
l'attrice è stata licenziata per giusta causa;
nell'immediatezza del licenziamento la stessa dava incarico al
Patronato di Olgiate Olona di presentare domanda all'INPS volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione Naspi conferendo incarico alla dottoressa l'attrice ha presentato al Patronato la documentazione richiesta;
CP_1 tuttavia in data 1.1.2023 l'attrice alla luce del lungo lasso di tempo trascorso senza ottenere alcun indennizzo ha revocato l'incarico alla a seguito di accesso presso l'INPS il Centro Contabile DE MA SAS ha CP_1 verificato la mancata presentazione della Naspi;
tale mancata presentazione ha comportato un danno patrimoniale alla parte attrice pari ad euro 18.453,00 per mancato incasso dell'indennità.
Ha concluso chiedendo di condannare parte convenuta, previo accertamento della sua responsabilità in relazione alla mancata presentazione della domanda al risarcimento dei danni pari ad euro 18453,00 CP_2 oltre rivalutazione e interessi.
Seppur ritualmente citata non si è costituita in giudizio dichiarata contumace in sede di Controparte_1 verifiche preliminari.
- 1 - Dopo che è stato rilevato in sede di verifiche preliminari il mancato esperimento della negoziazione assistita, la parte attrice ha documentato di aver esperito la stessa ma con esito negativo.
La causa, istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale in prima udienza.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta, in qualità di professionista che svolgeva la sua attività
presso il Patronato di Olgiate Olona, al pagamento della somma pari ad euro 18453,00 deducendo che la stessa non ha espletato con la dovuta diligenza l'incarico ricevuto e cioè quello di presentare la domanda all'Inps per far ottenere all'attrice l'indennità di cui al d.lgs. n.22/2015.
Ebbene costituiva preciso onere probatorio dell'attrice fornire la prova del conferimento dell'incarico alla parte convenuta.
Il rapporto intercorrente tra il patronato e l'utente che al medesimo si rivolge deve essere pacificamente inquadrato negli schemi del mandato.
Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge 152/2001, “gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” (nella medesima prospettiva cfr. Cass. civ., SS. UU. 6 luglio
1973, n. 1911).
Grava quindi sull'attore l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento di detto incarico (Cassazione civile sez. I,
12.2.2020, n. 3438), in coerenza con la regola generale espressa dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a far data dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
13533/2001, che pone sul creditore l'onere di dare la prova della fonte dell'obbligazione, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Non è stata fornita prova documentale del conferimento dell'incarico e non è stata fornita prova dello stesso neanche a mezzo testimoni.
La parte attrice, in atto di citazione, ha chiesto di ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte nell'atto di citazione da intendersi trascritte, capitolate e precedute dalle parole “Vero Che”.
Se anche dunque si fosse ammessa la prova testimoniale così come indicata, il capitolo di prova che sarebbe stato sottoposto al teste sarebbe stato il seguente: “Vero che nell'immediatezza del licenziamento per giusta causa la signora dava incarico al Patronato di Olgiate Olona nella persona della dottoressa Parte_1
per la presentazione della domanda all'INPS volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione Controparte_1
…]” CP_2
Ebbene rilevato che dalla relazione del Centro Contabile DE MA SAS emerge che la domanda per ottenere la non è stata presentata entro i 60 giorni dal licenziamento, costituiva preciso onere della parte attrice CP_2 fornire la prova della data in cui la stessa avesse conferito l'incarico alla convenuta, essendo del tutto indeterminato, con riferimento al tempo, il capitolo di prova articolato dalla parte attrice e pertanto inammissibile.
- 2 - Solo se la parte attrice avesse provato di aver conferito tempestivamente l'incarico di presentare la domanda all'INPS per ottenere l'indennità richiesta e che la stessa non fosse, invece, stata presentata in tempo utile da parte della convenuta, si sarebbero potuti valutare i profili di inadempimento nell'esecuzione della prestazione da parte della convenuta.
Non essendo stata fornita tale prova, la domanda di parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno da parte della convenuta non può trovare accoglimento per mancata prova del conferimento dell'incarico di mandato.
Nulla a disporre sulle spese del convenuto vittorioso contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 03/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3192 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARINI GIOVANNI, con domicilio eletto in Magenta alla via Pretorio n.30, presso il difensore avv. PARINI
GIOVANNI;
PARTE ATTRICE
CONTRO nata a [...] il [...], C.F. , con domicilio Controparte_1 C.F._2 in Olgiate Olona alla via Piave n.124;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: in data 30.09.2016 la ditta Adem sas di Pozzato Emanuele ha assunto alle proprie dipendenze la parte attrice con inquadramento al B2 livello CCNL panifici artigiani;
dal 28.12.2016 è stato comunicato all'attrice che il rapporto si sarebbe trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
in data 20.07.2021
l'attrice è stata licenziata per giusta causa;
nell'immediatezza del licenziamento la stessa dava incarico al
Patronato di Olgiate Olona di presentare domanda all'INPS volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione Naspi conferendo incarico alla dottoressa l'attrice ha presentato al Patronato la documentazione richiesta;
CP_1 tuttavia in data 1.1.2023 l'attrice alla luce del lungo lasso di tempo trascorso senza ottenere alcun indennizzo ha revocato l'incarico alla a seguito di accesso presso l'INPS il Centro Contabile DE MA SAS ha CP_1 verificato la mancata presentazione della Naspi;
tale mancata presentazione ha comportato un danno patrimoniale alla parte attrice pari ad euro 18.453,00 per mancato incasso dell'indennità.
Ha concluso chiedendo di condannare parte convenuta, previo accertamento della sua responsabilità in relazione alla mancata presentazione della domanda al risarcimento dei danni pari ad euro 18453,00 CP_2 oltre rivalutazione e interessi.
Seppur ritualmente citata non si è costituita in giudizio dichiarata contumace in sede di Controparte_1 verifiche preliminari.
- 1 - Dopo che è stato rilevato in sede di verifiche preliminari il mancato esperimento della negoziazione assistita, la parte attrice ha documentato di aver esperito la stessa ma con esito negativo.
La causa, istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale in prima udienza.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta, in qualità di professionista che svolgeva la sua attività
presso il Patronato di Olgiate Olona, al pagamento della somma pari ad euro 18453,00 deducendo che la stessa non ha espletato con la dovuta diligenza l'incarico ricevuto e cioè quello di presentare la domanda all'Inps per far ottenere all'attrice l'indennità di cui al d.lgs. n.22/2015.
Ebbene costituiva preciso onere probatorio dell'attrice fornire la prova del conferimento dell'incarico alla parte convenuta.
Il rapporto intercorrente tra il patronato e l'utente che al medesimo si rivolge deve essere pacificamente inquadrato negli schemi del mandato.
Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge 152/2001, “gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” (nella medesima prospettiva cfr. Cass. civ., SS. UU. 6 luglio
1973, n. 1911).
Grava quindi sull'attore l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento di detto incarico (Cassazione civile sez. I,
12.2.2020, n. 3438), in coerenza con la regola generale espressa dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a far data dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
13533/2001, che pone sul creditore l'onere di dare la prova della fonte dell'obbligazione, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Non è stata fornita prova documentale del conferimento dell'incarico e non è stata fornita prova dello stesso neanche a mezzo testimoni.
La parte attrice, in atto di citazione, ha chiesto di ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte nell'atto di citazione da intendersi trascritte, capitolate e precedute dalle parole “Vero Che”.
Se anche dunque si fosse ammessa la prova testimoniale così come indicata, il capitolo di prova che sarebbe stato sottoposto al teste sarebbe stato il seguente: “Vero che nell'immediatezza del licenziamento per giusta causa la signora dava incarico al Patronato di Olgiate Olona nella persona della dottoressa Parte_1
per la presentazione della domanda all'INPS volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione Controparte_1
…]” CP_2
Ebbene rilevato che dalla relazione del Centro Contabile DE MA SAS emerge che la domanda per ottenere la non è stata presentata entro i 60 giorni dal licenziamento, costituiva preciso onere della parte attrice CP_2 fornire la prova della data in cui la stessa avesse conferito l'incarico alla convenuta, essendo del tutto indeterminato, con riferimento al tempo, il capitolo di prova articolato dalla parte attrice e pertanto inammissibile.
- 2 - Solo se la parte attrice avesse provato di aver conferito tempestivamente l'incarico di presentare la domanda all'INPS per ottenere l'indennità richiesta e che la stessa non fosse, invece, stata presentata in tempo utile da parte della convenuta, si sarebbero potuti valutare i profili di inadempimento nell'esecuzione della prestazione da parte della convenuta.
Non essendo stata fornita tale prova, la domanda di parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno da parte della convenuta non può trovare accoglimento per mancata prova del conferimento dell'incarico di mandato.
Nulla a disporre sulle spese del convenuto vittorioso contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 03/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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