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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. FA IO OL Presidente f.f. rel./est.
dott. Alessandro Laurino Giudice
dott. Alessandra Bellia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 346/2025 R.G.P.U., promosso da
, c.f. e p.i. (già Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Malinconico;
RICORRENTE nei confronti di con sede in Catania, C.da Passo Cavaliere Zona Ind. N.9, Controparte_1
(C.F. Numero REA CT - 356381), in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_3
, nato a [...] il [...] Codice fiscale: Controparte_2
, col patrocinio dell'avv. Leda Puleo;
C.F._1
RESISTENTE visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la ricorrente, per ciò che qui rileva, ha postulato un credito di euro 43.056,00, oltre accessori e spese, recato da decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo, ex art. 647 c.p.c., come da documentazione prodotta con nota del 25/11/2025;
ritenuto che
, a fronte di ciò, le difese spiegate dalla resistente quanto alla non fondatezza del credito recato da titolo definitivo sono irrilevanti (v. pagg. da 3 a 6 della memoria), senza che la stessa abbia neanche dedotto di aver formulato opposizione ex art. 650 c.p.c., a fronte della superiore definitività e della generica affermata irregolarità delle notifiche con riguardo al procedimento monitorio;
1 rilevato che la resistente, per ciò che qui rileva quanto alle soglie, ha dedotto:
“Si rileva che la Società non ha i requisiti dimensionali prescritti dal Controparte_1 Codice della Crisi d'Impresa ai fini dell'avvio della procedura di liquidazione giudiziale. Essa, invero, può essere definita impresa minore. Invero, dalla documentazione prodotta, si evince che la stessa ha avuto un attivo patrimoniale annuo, per gli ultimi tre anni, non superiore ad € 300.000,00. Invero, secondo l'orientamento introdotto dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 23484/2021, i 'ricavi lordi' menzionati dalla legge fallimentare (e oggi dal CCII) devono essere individuati facendo riferimento esclusivo alle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e A5 (altri ricavi e proventi) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile. Questo significa che altri proventi, come le sopravvenienze attive o componenti straordinarie che possono confluire nella dichiarazione fiscale, non devono essere conteggiati per determinare il superamento della soglia. La Corte ha quindi concluso, nel caso esaminato, che il dato corretto per il 2019 era quello del bilancio (180.454 euro) e non quello fiscale (238.597 euro). Di conseguenza, la società non aveva superato la soglia dei ricavi e, non superando nemmeno le altre soglie, doveva essere qualificata come impresa minore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Medesimo rilievo viene operato nella fattispecie, stante che i bilanci della società sono tali da poter ritenere che Controparte_1 sia impresa minore, non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Al fine di meglio verificare la sussistenza dei requisiti che configurano la società costituita come “impresa Minore”, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre apposita CTU contabile al fine di verificare che non sussistono in capo alla società i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) Cod. Controparte_1
Crisi d'Impresa, e stabilire che trattasi di impresa minore, non assoggettabile a liquidazione giudiziale”; ritenuto che, contrariamente all'assunto della resistente, la stessa ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, quanto meno sotto il profilo dell'attivo patrimoniale, essendo stato appostato in bilancio, ad esempio, il dato di euro 1.450.911,00 per l'anno 2024, oltre a ricavi - voce A1 - per euro 4.707.162,00 (riscontrandosi dati abbondantemente sopra soglia, ad esempio, anche per l'anno 2023; v. bilanci in atti); ritenuto che sono tutte circostanze che conclamano lo stato di insolvenza:
- le superiori difese della resistente, che appaiono in sé contraddette dalle risultanze documentali acquisite in atti;
- la rilevante esposizione debitoria attestata dall'agente della riscossione (per quasi euro 3.000.000,00) cui la resistente ha contrapposto deduzioni generiche (“oltre 130mila euro risultano rateizzati, ed altri in fase di definizione agevolata. Il report formulato mostrerebbe un residuo dovuto certamente
“sotto soglia” ovverosia tale da non poter dare e luogo all'apertura della Liquidazione giudiziale per essere l'ammontare dell'esposizione debitoria erariale non tanto elevata da non poter essere definita mediante gli ordinari sistemi di rateizzazione e/o pagamento dilazionato. Peraltro, in relazione a molti dei crediti inseriti nelle cartelle in elenco, è maturata la prescrizione (verbali CDS prescrizione quinquennale), che potrebbe essere accertata agevolmente. E che verrà accertata in sede di giudizio di opposizione dinanzi la competente Commissione Tributaria di Catania. Cosa che sta già verificandosi con riferimento a numerose cartelle esattoriali, per le quali vi sono contenziosi pendenti, come evincibile dalla documentazione prodotta in allegato”, avendo prodotto solo due schermate di “Telecontenzioso”, che nulla dicono quanto alle difese ivi spiegate e ai crediti oggetto di impugnazione);
- la mancata specificazione di come e quando intenda adesso far fronte alla propria esposizione debitoria per debiti esattoriali (anche per quelli oggetto di rateizzazione o definizione agevolata) e per quella recata dal titolo giudiziale definitivo qui dedotto in ricorso, dinanzi al dato per cui il pignoramento presso terzi della ricorrente ha avuto esito negativo e la stessa resistente aveva rappresentato già nel giugno 2025 che “Il mancato pagamento delle ultime rate è da imputare al pignoramento dei conti correnti notificato da parte dell'agenzia delle entrate- riscossione per alcune cartelle”; ritenuto che il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e non risulta il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCII);
2 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto pertanto che le superiori considerazioni appaiono sufficienti per concludere che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede in Catania, C.da Passo Cavaliere Zona Ind. N.9, (C.F. ; Numero Controparte_1 P.IVA_3
REA CT - 356381), avente come suo legale rappresentante p.t., , nato a Controparte_2
CATANIA (CT) il 13/07/1965 Codice fiscale: ; C.F._1
NOMINA il dott. OL FA IO Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_3 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE il giorno 07/04/2026, ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a
3 liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente
FA IO OL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. FA IO OL Presidente f.f. rel./est.
dott. Alessandro Laurino Giudice
dott. Alessandra Bellia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 346/2025 R.G.P.U., promosso da
, c.f. e p.i. (già Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Malinconico;
RICORRENTE nei confronti di con sede in Catania, C.da Passo Cavaliere Zona Ind. N.9, Controparte_1
(C.F. Numero REA CT - 356381), in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_3
, nato a [...] il [...] Codice fiscale: Controparte_2
, col patrocinio dell'avv. Leda Puleo;
C.F._1
RESISTENTE visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la ricorrente, per ciò che qui rileva, ha postulato un credito di euro 43.056,00, oltre accessori e spese, recato da decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo, ex art. 647 c.p.c., come da documentazione prodotta con nota del 25/11/2025;
ritenuto che
, a fronte di ciò, le difese spiegate dalla resistente quanto alla non fondatezza del credito recato da titolo definitivo sono irrilevanti (v. pagg. da 3 a 6 della memoria), senza che la stessa abbia neanche dedotto di aver formulato opposizione ex art. 650 c.p.c., a fronte della superiore definitività e della generica affermata irregolarità delle notifiche con riguardo al procedimento monitorio;
1 rilevato che la resistente, per ciò che qui rileva quanto alle soglie, ha dedotto:
“Si rileva che la Società non ha i requisiti dimensionali prescritti dal Controparte_1 Codice della Crisi d'Impresa ai fini dell'avvio della procedura di liquidazione giudiziale. Essa, invero, può essere definita impresa minore. Invero, dalla documentazione prodotta, si evince che la stessa ha avuto un attivo patrimoniale annuo, per gli ultimi tre anni, non superiore ad € 300.000,00. Invero, secondo l'orientamento introdotto dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 23484/2021, i 'ricavi lordi' menzionati dalla legge fallimentare (e oggi dal CCII) devono essere individuati facendo riferimento esclusivo alle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e A5 (altri ricavi e proventi) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile. Questo significa che altri proventi, come le sopravvenienze attive o componenti straordinarie che possono confluire nella dichiarazione fiscale, non devono essere conteggiati per determinare il superamento della soglia. La Corte ha quindi concluso, nel caso esaminato, che il dato corretto per il 2019 era quello del bilancio (180.454 euro) e non quello fiscale (238.597 euro). Di conseguenza, la società non aveva superato la soglia dei ricavi e, non superando nemmeno le altre soglie, doveva essere qualificata come impresa minore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Medesimo rilievo viene operato nella fattispecie, stante che i bilanci della società sono tali da poter ritenere che Controparte_1 sia impresa minore, non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Al fine di meglio verificare la sussistenza dei requisiti che configurano la società costituita come “impresa Minore”, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre apposita CTU contabile al fine di verificare che non sussistono in capo alla società i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) Cod. Controparte_1
Crisi d'Impresa, e stabilire che trattasi di impresa minore, non assoggettabile a liquidazione giudiziale”; ritenuto che, contrariamente all'assunto della resistente, la stessa ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, quanto meno sotto il profilo dell'attivo patrimoniale, essendo stato appostato in bilancio, ad esempio, il dato di euro 1.450.911,00 per l'anno 2024, oltre a ricavi - voce A1 - per euro 4.707.162,00 (riscontrandosi dati abbondantemente sopra soglia, ad esempio, anche per l'anno 2023; v. bilanci in atti); ritenuto che sono tutte circostanze che conclamano lo stato di insolvenza:
- le superiori difese della resistente, che appaiono in sé contraddette dalle risultanze documentali acquisite in atti;
- la rilevante esposizione debitoria attestata dall'agente della riscossione (per quasi euro 3.000.000,00) cui la resistente ha contrapposto deduzioni generiche (“oltre 130mila euro risultano rateizzati, ed altri in fase di definizione agevolata. Il report formulato mostrerebbe un residuo dovuto certamente
“sotto soglia” ovverosia tale da non poter dare e luogo all'apertura della Liquidazione giudiziale per essere l'ammontare dell'esposizione debitoria erariale non tanto elevata da non poter essere definita mediante gli ordinari sistemi di rateizzazione e/o pagamento dilazionato. Peraltro, in relazione a molti dei crediti inseriti nelle cartelle in elenco, è maturata la prescrizione (verbali CDS prescrizione quinquennale), che potrebbe essere accertata agevolmente. E che verrà accertata in sede di giudizio di opposizione dinanzi la competente Commissione Tributaria di Catania. Cosa che sta già verificandosi con riferimento a numerose cartelle esattoriali, per le quali vi sono contenziosi pendenti, come evincibile dalla documentazione prodotta in allegato”, avendo prodotto solo due schermate di “Telecontenzioso”, che nulla dicono quanto alle difese ivi spiegate e ai crediti oggetto di impugnazione);
- la mancata specificazione di come e quando intenda adesso far fronte alla propria esposizione debitoria per debiti esattoriali (anche per quelli oggetto di rateizzazione o definizione agevolata) e per quella recata dal titolo giudiziale definitivo qui dedotto in ricorso, dinanzi al dato per cui il pignoramento presso terzi della ricorrente ha avuto esito negativo e la stessa resistente aveva rappresentato già nel giugno 2025 che “Il mancato pagamento delle ultime rate è da imputare al pignoramento dei conti correnti notificato da parte dell'agenzia delle entrate- riscossione per alcune cartelle”; ritenuto che il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e non risulta il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCII);
2 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto pertanto che le superiori considerazioni appaiono sufficienti per concludere che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] con sede in Catania, C.da Passo Cavaliere Zona Ind. N.9, (C.F. ; Numero Controparte_1 P.IVA_3
REA CT - 356381), avente come suo legale rappresentante p.t., , nato a Controparte_2
CATANIA (CT) il 13/07/1965 Codice fiscale: ; C.F._1
NOMINA il dott. OL FA IO Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle CP_3 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE il giorno 07/04/2026, ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a
3 liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente
FA IO OL
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