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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Rr
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere relatore -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 79 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato in data 4 luglio 2024
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore signora con i proc.ri e dom.ri avv.ti Massimiliano Parte_2
Sinacori e Valentina Iaiza del Foro di Udine, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado valevole anche per il grado di appello
-appellante -
contro
CONTRO (C.F. , con il proc. e dom. avv. Roberta CP_1 C.F._1
Samogin del Foro di Udine giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
-appellato e appellante incidentale-
Oggetto della causa: appello avverso sentenza n.123/2024 del Tribunale di Udine
di data 9.04.2024, in punto licenziamento individuale per giusta causa.
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del 28.11.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
“Nel merito
In via principale. Rigettata ogni contraria e diversa istanza, riformare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Udine, in persona della Dott.ssa Bisceglia,
accertando e giudicando legittimo il licenziamento disciplinare irrogato dalla società al sig. TR dd. 05.05.22. Conseguentemente Parte_3 CP_1
condannare il sig. alla restituzione delle somme corrisposte da CP_2 Parte_3
al primo in forza della sentenza di cui si chiede la riforma. Con richiesta di rifusione delle spese di primo e secondo grado.
In subordine. Accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato, limitare l'indennità risarcitoria nel minimo di legge. Spese di lite rifuse.
In via istruttoria
Ove fosse necessario, si ribadiscono le istanze istruttorie già formulate: si chiede di ammettere interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova ed escussione testimoniale, con nominativi in calce ai capitoli, nelle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 22 aprile 2022 il sig. superiore responsabile del sig. CP_3
, organizzava una riunione con un fornitore di plastiche - il sig. CP_2 CP_4
- per esaminare il prototipo di una nuova macchina del caffè?
[...]
2. Vero che a questa riunione veniva richiesto di partecipare anche al sig. ? CP_2
3. Vero che durante la riunione il sig. TR si è adirato e, urlando, ha proferito insulti nei confronti del capoprogetto e della società CP_3 Parte_3
Pag.2 4. Vero che il sig. , in tale occasione, ha altresì affermato di essere il capo CP_2
del progetto, di avere il comando e di non sottostare al volere di nessuno?
5. Vero che - senza alcuna autorizzazione in tal senso - il sig. si è CP_2
allontanato dalla riunione, lasciando il posto di lavoro?
6. Vero che il sig. prima della riunione, aveva preavvisato il fornitore che il CP_3
sig. aveva un carattere irascibile? CP_2
7. Vero che il sig. aveva a disposizione un telaio del prototipo sul quale CP_2
lavorare, come da documentazione che viene rammostrata (esibire doc. 1)?
Sulle circostanze presso Oro Caffè srl e Tes_1 TRparte_4
presso Minini e c.srl
8. Vero che a far data dal 2018 all'aprile 2022 il sig. nel reparto officina si CP_2
adirava con frequenza (circa una volta ogni 2 settimane)?
9. Vero che il sig. andava in escandescenze senza un motivo apparente? CP_2
10. Vero che in quelle occasioni i colleghi di lavoro avevano imparato ad allontanarsi da lui?
11. Vero che nella seconda metà del 2021 il responsabile, il sig. indicava ai CP_3
dipendenti del reparto officina la necessità di segnare fedelmente le ore di servizio dedicate a ogni macchinario poiché c'era una carenza nella compilazione dei fogli lavori in tal senso?
12. Vero che, in quell'occasione, il sig. andava in escandescenze, urlando CP_2
e inveendo nei confronti del sig. CP_3
13. Vero che è necessario per l'azienda che ogni dipendente del reparto officina dia la disponibilità alla reperibilità?
14. Vero che il dipendente deve ottemperare al servizio di reperibilità circa una volta ogni mese e mezzo?
Sulle circostanze i colleghi del reparto officina Tes_1 Parte_4
, , , .
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
15. Vero che in data 13 aprile 2022 il sig. TR era adirato e agitato nei confronti del sig. CP_3
Pag.3 16. Vero che il sig. in quell'occasione aveva un atteggiamento CP_2
aggressivo?
17. Vero che il sig. in quell'occasione proferiva le seguenti parole CP_2
riferendosi al sig. “adesso prendo un coltello e lo ammazzo”? CP_3
18. Vero che lei sceglieva di non riferire l'accaduto alla proprietà per non voler essere responsabile dell'irrogazione di un provvedimento disciplinare nei confronti del sig. TR, temendo reazioni violente dello stesso?
19. Vero che l'evento aveva suscitato agitazione nell'ufficio amministrativo?
20. Vero che, a fronte di un ulteriore alterco tra e in azienda occorso CP_2 CP_3
pochi giorni dopo rispetto a quello precedente, interrogata dalla proprietà,
decideva di riferire quanto accaduto in data 13 aprile 2022?
Sulla circostanza le impiegate dell'ufficio amministrazione di Oro Caffè srl e . Parte_8 Persona_1 Testimone_2
21. Vero che agli inizi degli anni 2000 Lei e il sig. TR eravate entrambi dipendenti di Parte_3
22. Vero che in tale contesto aveva avuto un diverbio con il sig. ? CP_2
23. Vero che in quell'occasione il sig. la picchiò sulla schiena con un CP_2
bastone battifondi?
Sulla circostanza, residente in [...]. Testimone_3
24. Vero che in data 13 aprile 2022 pretendeva dal sig. che quest'ultimo CP_2
abbandonasse il lavoro che stava svolgendo per avere delle indicazioni in merito a un fornitore a cui rivolgersi per dei componenti della macchina del caffè
“Momento”?
25. Vero che il quell'occasione si è adirato con il sig. TR?
Sulle circostanze il sig. .” Parte_9
Per l'appellato e appellante incidentale:
“- Nel merito, rispetto all'appello principale: Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni di cui in esposto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste rigettare integralmente l'appello proposto
Pag.4 dalla in persona del legale rappresentante in carica pro Parte_1
tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio, oltre ad accessori come per legge.
- In accoglimento dei motivi di appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che andrà confermata solo in punto spese, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Trieste accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al sig. TR con provvedimento espulsivo dd. CP_1
05.05.2022 per insussistenza del fatto materiale contestato e comunque per difetto di giusta causa anche in relazione alle disposizioni pattizie di cui al CCNL
Industria Alimentare applicabile.
- Di conseguenza, voglia annullare il licenziamento così intimato e condannare il datore di lavoro Oro Caffè s.r.l. alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, nella misura massima di legge o in quella anche diversa che risulterà di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto se del caso l'aliunde perceptum, oltre all'integrale versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Con rifusione delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ove necessario, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie come capitolate nel ricorso introduttivo del giudizio, che di seguito per comodità si ritrascrivono:
“Fatto salvo il rispettivo onere probatorio e senza inversione dello stesso,
riservata ogni ulteriore istanza e richiesta in relazione alle allegazioni, eccezioni e conclusioni che saranno formulate da controparte, ammettersi sin d'ora prova per interrogatorio libero delle parti, nonché chiedesi ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e per testi, sulle circostanze di causa di cui in esposto da aversi qui per integralmente
Pag.5 trascritte con la premessa “vero che”, eventualmente epurate da valutazioni e giudizi, e così trasformate in altrettanti capitoli di prova.
- Sempre in via istruttoria, nella denegata ipotesi di contestazione, si indicano a testi da sentire anche a controprova sui capitoli introdotti da parte resistente (con riserva, se del caso, di contestarne l'ammissibilità e la rilevanza) e con facoltà di contro interrogare anche i testi avversari , i signori: , , CP_5 Tes_1
tutti c/o Oro Caffè s.r.l. da CP_6 CP_7 Persona_2
Treviso, di SI (UD) di RS (UD) Persona_3 Persona_4
nonché tutti gli altri ex colleghi di lavoro di parte ricorrente così come desunti e generalizzati dai libri paga e matricola e dal libro unico per il lavoro della società
convenuta di cui si chiede che il Giudice voglia ordinare l'esibizione per il periodo contestato e con riserva di indicarne altri”.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.12.2022 TR adiva il CP_1
Tribunale di Udine impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli da
Oro Caffè S.r.l., con effetto dalla data del 27.4.2022, e conseguente alla contestazione disciplinare di data 27.04.2022 che indicava quanto segue:
“In data odierna siamo venuti a conoscenza che il giorno 13 aprile c.a. Lei è arrivato nell'ufficio contabilità, dove erano presenti le nostre tre impiegate, e in un tono molto alterato e adirato ha proferito le seguenti parole: “io prendo un coltello
e lo ammazzo” riferendosi al Suo capoprogetto sig. . Poiché tale Tes_1
comportamento è considerato di una gravità tale da ledere la fiducia che l'Azienda
deve poter riporre nella Sua persona e da rendere impossibile la prosecuzione del
rapporto di lavoro in atto, Lei è sospeso in via cautelativa dall'attività lavorativa con effetto immediato …”.
Part Esponeva il ricorrente di essere stato dipendente di Caffè S.r.l. dal 6.02.2017
con contratto a tempo indeterminato e mansioni di operaio
Pag.6 specializzato/manutentore di macchine da caffè IV° Livello CCNL Industria
alimentare; lamentava il clima di continua e pesante tensione tra i reparti e tra i responsabili, che gli aveva cagionato un ingravescente stato di stress ed ansia, e precisava di avere avuto con il collega in data 13.4.2022 una Tes_1
discussione; essendo assenti la titolare e la figlia di questa, si era presentato all'ufficio personale per segnalare alla responsabile la situazione e Parte_8
senza toni alterati, si era sfogato, riprendendo poi tranquillamente il lavoro.
Evidenziava il ricorrente che la contestazione disciplinare era intervenuta 14 giorni dopo il fatto e che nel frattempo non gli era stata rivolta alcuna rimostranza, mentre qualche giorno dopo, il 22 aprile, aveva avuto un'ulteriore discussione con
[...]
a seguito della quale, lamentandosi dell'accaduto con la figlia della titolare, Tes_1
egli aveva riferito anche l'episodio del 13 aprile. Solo successivamente gli erano state recapitate due contestazioni disciplinari, una relativa all'episodio del 22 aprile e una datata 27 aprile per il primo episodio del 13 aprile.
Il lavoratore deduceva l'illegittimità del licenziamento per difetto di tempestività e specificità della contestazione, per insussistenza della giusta causa e per mancanza di proporzionalità della sanzione, per pretestuosità ed insussistenza degli addebiti e perchè il licenziamento era ritorsivo e discriminatorio.
Si costituiva in giudizio Oro Caffè s.r.l. eccependo l'inammissibilità del ricorso perché erroneamente in esso era stata richiesta la tutela dell'art.18 Stat.Lav. in luogo di quella del D.Lgs.23/2025; eccepiva inoltre la resistente che il lavoratore non aveva impugnato il licenziamento in relazione alla contestazione del 22.4.2022.
Evidenziava la società che TR aveva tenuto gravi atteggiamenti irosi e preoccupanti condotte inosservanti degli ordini, che avevano causato disagio,
difficoltà e ansia nei colleghi e nella proprietà; deduceva che vi erano state precedenti sanzioni disciplinari non impugnate.
Esponeva la datrice di lavoro che interrogato al riguardo, non Tes_1
ricordava nemmeno l'accaduto, aveva escluso che vi fosse stato un alterco e non era a conoscenza delle minacce proferite nei suoi confronti;
sosteneva la tempestività e
Pag.7 specificità della contestazione.
Con la sentenza impugnata il giudice riteneva anzitutto irrilevante l'erronea indicazione in ricorso della normativa applicabile e affermava la tempestività e specificità della contestazione.
Nel merito richiamava le deposizioni delle impiegate dell'ufficio personale e riteneva che l'intendimento di TR fosse quello di sfogarsi, e non di minacciare o aggredire il peraltro neppure presente, tanto che TR aveva poi ripreso il CP_3
lavoro.
Osservava il giudice che evidentemente le due colleghe non avevano percepito un grave ed imminente pericolo nello sfogo del TR, visto che non avevano allertato nessuno, consentendo che questi riprendesse il lavoro a contatto peraltro con CP_3
la responsabile del personale aveva riferito il fatto alla titolare solo a distanza di giorni, e solo casualmente dopo che la titolare le aveva riferito qualcos'altro relativo al TR.
Il giudice riteneva pertanto sproporzionata la sanzione del licenziamento ma considerava il fatto sussumibile in “qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina aziendale”. Riteneva non rilevanti le precedenti contestazioni disciplinari e dichiarava estinto il rapporto di lavoro con pagamento di una indennità di 10
mensilità. Escludeva che si trattasse di licenziamento ritorsivo o discriminatorio per mancanza di specifiche allegazioni.
All'udienza del 9.04.2024 il giudice, istruita la causa con l'escussione di tre testi,
pronunciava sentenza dichiarando estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal licenziamento ex art. 3 c. 1 d.lgs. 23/15, e condannava la Oro Caffè
s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento di una indennità a favore del ricorrente, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a 10
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed alla rifusione delle spese di lite.
Con ricorso ex art. 434 c.p.c., Oro Caffè S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza, sostenendo che il fatto contestato sussiste ed era risultato provato, e che
Pag.8 erroneamente il giudice aveva sottovalutato la circostanza che le dipendenti avessero riferito di esserne state scosse.
Il primo giudice avrebbe mal valutato le prove ed applicato presunzioni non supportate da indizi gravi precisi e concordanti.
Deduceva poi l'appellante che il fatto contestato costituisce insubordinazione grave, evidenziando che era un superiore di TR e che l'insubordinazione si può CP_3
esplicare attraverso ingiurie e minacce verso i superiori.
L'appellante rilevava che le mansioni del lavoratore comportavano un continuo interfacciarsi con colleghi e proprietà, e che il lavoratore non era in grado di gestire tali rapporti;
il 22 aprile TR aveva urlato durante una riunione nei confronti di e anche nel 2019 aveva inveito contro dei colleghi abbandonando il posto di CP_3
lavoro.
L'appellante contestava poi la determinazione dell'indennità risarcitoria in 10
mensilità.
Si costituiva l'appellato richiamando le deposizioni testimoniali e osservando che la signora presente al fatto, pur essendo responsabile del personale e della Pt_8
sicurezza, ne parlò con la titolare solo circa 10 giorni dopo e casualmente.
L'appellato ribadiva in ogni modo di non avere proferito le frasi oggetto di contestazione;
osservava che ai sensi dell'art.70 CCNL non è sufficiente un diverbio litigioso ma è necessario che questo sia seguito dalle vie di fatto e che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale.
Quanto alla dedotta insubordinazione, l'appellato negava che fosse un suo CP_3
superiore, essendo entrambi inquadrati allo stesso livello, e rilevava che l'azienda colpevolmente non aveva preso provvedimenti organizzativi nonostante i presunti conflitti tra i dipendenti e le problematiche già note.
Sosteneva l'appellato che la volontà datoriale era quella di espellerlo dall'azienda e che di ciò egli era consapevole;
deduceva poi che l'indennità è stata correttamente determinata con riguardo in particolare al comportamento delle parti.
L'appellato proponeva poi appello incidentale, contestando la valutazione del
Pag.9 giudice circa la sussistenza del fatto contestato, essendo le deposizioni delle testimoni imprecise e confuse.
Osservava poi che il giudice aveva fatto applicazione dell'art.3 co.1 D.Lgs.23/2015
mentre invece avrebbe dovuto applicare il comma 2; citava al riguardo la sentenza della Corte Cost.n.129/2024 per la quale, quando il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento rientra in particolari ipotesi per le quali la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa, allora la fattispecie va equiparata a quella dell'insussistenza del fatto materiale con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
* * *
1. L'appello non può trovare accoglimento.
1.1 Il fatto contestato, inteso nella sua materialità, è certamente sussistente, in quanto provato dalle deposizioni testimoniali assunte.
La teste responsabile del personale, ha riferito che TR andò nel suo Pt_8
ufficio per raccontare di uno scontro con il e che esordì dicendo “Io prendo CP_3
un coltello e lo ammazzo”; ha aggiunto che era molto agitato, e che la conversazione durò 5-10 minuti;
la teste tuttavia non è stata in grado di precisare cosa riferì di preciso TR, ricordando solo la frase incriminata.
La medesima testimone ha poi precisato che TR era andato da lei perché non aveva trovato i proprietari che non c'erano, e con lei il lavoratore voleva sfogarsi e le chiese cosa potesse fare.
La teste ha riferito che TR disse “sono venuto qui a sfogarmi se no Per_1
prendo il coltello e lo ammazzo” e anche lei non è stata in grado di ricordare nulla di quello che raccontò TR circa il diverbio con ricordando però che CP_3
TR disse che aveva cercato i titolari e che era andato nel loro ufficio perchè non li aveva trovati.
La non riferì subito il fatto alla titolare, che pure incontrava tutti i giorni, Pt_8
anzi attese che una settimana dopo la titolare andasse da lei per riferirle un ulteriore fatto cioè qualcosa d'altro (di cui tuttavia non aveva ricordo) riguardante sempre
Pag.10 TR, e solo a questo punto la ritenne di riferire alla titolare l'accaduto del Pt_8
13 aprile.
La teste a sua volta, pur avendo assistito all'episodio, non ritenne di Per_1
doverlo riferire ad alcuno.
1.2 Da queste deposizioni si desume, come ritenuto anche dal giudice di primo grado, che TR intendesse denunciare il fatto alla proprietà (evidentemente lamentandosi della condotta del collega o comunque dei rapporti con CP_3
quest'ultimo) e non trovando i titolari si sia recato con il medesimo intento dalla responsabile dell'ufficio personale, dove si sfogò e pronunciò anche la frase che ha poi causato il suo licenziamento.
1.3 Le due testimoni, dipendenti dell'odierna appellante, hanno dichiarato che era molto agitato e che loro si erano spaventate, ma ciò contrasta con il fatto CP_2
che nessuna di loro abbia ritenuto di avvisare la titolare o il della minaccia CP_3
proferita davanti a loro e che anzi abbiano lasciato che uscisse e CP_2
tranquillamente tornasse al lavoro.
Alquanto significativo con riguardo alla effettiva portata delle parole del TR è che la stessa società ha riferito che poi interrogato sull'episodio, abbia detto CP_3
di non sapere nulla delle minacce e che anzi non ricordasse nulla neppure del diverbio. Si deve pertanto concludere che si sia trattato di uno sfogo, eccessivo nei modi ma inoffensivo, considerato che non è avvenuto in presenza del il quale CP_3
non ne è stato informato da alcuno.
2. Anche le contestazioni disciplinari precedenti non sono state ritenute dalla datrice di lavoro particolarmente gravi;
nel 2019 il lavoratore si era lasciato andare ad apprezzamenti offensivi nei confronti dell'azienda ed era stato sanzionato con 3 ore di multa.
3. Analizzando poi le previsioni del CCNL applicabile, si osserva che questo prevede sanzioni conservative per:
Diverbio litigioso, anche con vie di fatto, sempre che non presenti le caratteristiche della rissa
Pag.11 Trasgressioni del contratto collettivo o del regolamento interno o qualunque atto che porti pregiudizio alla morale all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
Il licenziamento è previsto per:
Rissa o vie di fatto nello stabilimento;
gravi offese verso i compagni di lavoro;
recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
insubordinazione grave verso i superiori.
La condotta contestata non rientra specificamente in alcuna delle ipotesi sopra indicate.
Si reputa non possa configurarsi neppure l'ipotesi della grave insubordinazione verso il considerato che la condotta del lavoratore deve a tal fine essere CP_3
idonea a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento dell'attività, mentre nel caso di specie il non ne è neppure venuto a conoscenza. CP_3
4. Neppure le censure in relazione alla determinazione dell'indennità risarcitoria possono trovare accoglimento, considerata la durata del rapporto e il comportamento tenuto dalle parti.
5. Anche l'appello incidentale deve essere respinto.
La pronuncia della Corte Costituzionale invocata dall'appellante incidentale
(Cost.n.129/2024) riguarda “le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla
stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono
passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice
inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un
‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale,
se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione
collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione
censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità
Pag.12 della tutela reintegratoria attenuata”.
La soccombenza con riguardo all'appello incidentale giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite tra le parti, con condanna di Oro Caffè S.r.l. al pagamento in favore dell'appellato di due terzi delle spese di lite del grado, come in dispositivo liquidate.
Deve essere dichiarata la sussistenza nei confronti dell'appellante principale e incidentale delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando,
così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale Parte_1
di Udine n. 123/2024 di data 9/4/2024; respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_8
Compensa per un terzo le spese di lite del grado e condanna l'appellante
[...]
a rifondere a due terzi delle spese del grado, che Parte_1 CP_8
liquida per l'intero a titolo di compensi professionali in complessivi euro 7.551,00
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dichiara la sussistenza nei confronti dell'appellante principale e incidentale delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Trieste, 28/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Dott. Lucio Benvegnù
Pag.13 Pag.14
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere relatore -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 79 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato in data 4 luglio 2024
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore signora con i proc.ri e dom.ri avv.ti Massimiliano Parte_2
Sinacori e Valentina Iaiza del Foro di Udine, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado valevole anche per il grado di appello
-appellante -
contro
CONTRO (C.F. , con il proc. e dom. avv. Roberta CP_1 C.F._1
Samogin del Foro di Udine giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
-appellato e appellante incidentale-
Oggetto della causa: appello avverso sentenza n.123/2024 del Tribunale di Udine
di data 9.04.2024, in punto licenziamento individuale per giusta causa.
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Causa chiamata all'udienza di discussione del 28.11.2024.
Conclusioni
Per l'appellante:
“Nel merito
In via principale. Rigettata ogni contraria e diversa istanza, riformare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Udine, in persona della Dott.ssa Bisceglia,
accertando e giudicando legittimo il licenziamento disciplinare irrogato dalla società al sig. TR dd. 05.05.22. Conseguentemente Parte_3 CP_1
condannare il sig. alla restituzione delle somme corrisposte da CP_2 Parte_3
al primo in forza della sentenza di cui si chiede la riforma. Con richiesta di rifusione delle spese di primo e secondo grado.
In subordine. Accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato, limitare l'indennità risarcitoria nel minimo di legge. Spese di lite rifuse.
In via istruttoria
Ove fosse necessario, si ribadiscono le istanze istruttorie già formulate: si chiede di ammettere interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova ed escussione testimoniale, con nominativi in calce ai capitoli, nelle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 22 aprile 2022 il sig. superiore responsabile del sig. CP_3
, organizzava una riunione con un fornitore di plastiche - il sig. CP_2 CP_4
- per esaminare il prototipo di una nuova macchina del caffè?
[...]
2. Vero che a questa riunione veniva richiesto di partecipare anche al sig. ? CP_2
3. Vero che durante la riunione il sig. TR si è adirato e, urlando, ha proferito insulti nei confronti del capoprogetto e della società CP_3 Parte_3
Pag.2 4. Vero che il sig. , in tale occasione, ha altresì affermato di essere il capo CP_2
del progetto, di avere il comando e di non sottostare al volere di nessuno?
5. Vero che - senza alcuna autorizzazione in tal senso - il sig. si è CP_2
allontanato dalla riunione, lasciando il posto di lavoro?
6. Vero che il sig. prima della riunione, aveva preavvisato il fornitore che il CP_3
sig. aveva un carattere irascibile? CP_2
7. Vero che il sig. aveva a disposizione un telaio del prototipo sul quale CP_2
lavorare, come da documentazione che viene rammostrata (esibire doc. 1)?
Sulle circostanze presso Oro Caffè srl e Tes_1 TRparte_4
presso Minini e c.srl
8. Vero che a far data dal 2018 all'aprile 2022 il sig. nel reparto officina si CP_2
adirava con frequenza (circa una volta ogni 2 settimane)?
9. Vero che il sig. andava in escandescenze senza un motivo apparente? CP_2
10. Vero che in quelle occasioni i colleghi di lavoro avevano imparato ad allontanarsi da lui?
11. Vero che nella seconda metà del 2021 il responsabile, il sig. indicava ai CP_3
dipendenti del reparto officina la necessità di segnare fedelmente le ore di servizio dedicate a ogni macchinario poiché c'era una carenza nella compilazione dei fogli lavori in tal senso?
12. Vero che, in quell'occasione, il sig. andava in escandescenze, urlando CP_2
e inveendo nei confronti del sig. CP_3
13. Vero che è necessario per l'azienda che ogni dipendente del reparto officina dia la disponibilità alla reperibilità?
14. Vero che il dipendente deve ottemperare al servizio di reperibilità circa una volta ogni mese e mezzo?
Sulle circostanze i colleghi del reparto officina Tes_1 Parte_4
, , , .
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
15. Vero che in data 13 aprile 2022 il sig. TR era adirato e agitato nei confronti del sig. CP_3
Pag.3 16. Vero che il sig. in quell'occasione aveva un atteggiamento CP_2
aggressivo?
17. Vero che il sig. in quell'occasione proferiva le seguenti parole CP_2
riferendosi al sig. “adesso prendo un coltello e lo ammazzo”? CP_3
18. Vero che lei sceglieva di non riferire l'accaduto alla proprietà per non voler essere responsabile dell'irrogazione di un provvedimento disciplinare nei confronti del sig. TR, temendo reazioni violente dello stesso?
19. Vero che l'evento aveva suscitato agitazione nell'ufficio amministrativo?
20. Vero che, a fronte di un ulteriore alterco tra e in azienda occorso CP_2 CP_3
pochi giorni dopo rispetto a quello precedente, interrogata dalla proprietà,
decideva di riferire quanto accaduto in data 13 aprile 2022?
Sulla circostanza le impiegate dell'ufficio amministrazione di Oro Caffè srl e . Parte_8 Persona_1 Testimone_2
21. Vero che agli inizi degli anni 2000 Lei e il sig. TR eravate entrambi dipendenti di Parte_3
22. Vero che in tale contesto aveva avuto un diverbio con il sig. ? CP_2
23. Vero che in quell'occasione il sig. la picchiò sulla schiena con un CP_2
bastone battifondi?
Sulla circostanza, residente in [...]. Testimone_3
24. Vero che in data 13 aprile 2022 pretendeva dal sig. che quest'ultimo CP_2
abbandonasse il lavoro che stava svolgendo per avere delle indicazioni in merito a un fornitore a cui rivolgersi per dei componenti della macchina del caffè
“Momento”?
25. Vero che il quell'occasione si è adirato con il sig. TR?
Sulle circostanze il sig. .” Parte_9
Per l'appellato e appellante incidentale:
“- Nel merito, rispetto all'appello principale: Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento di tutte le ragioni di cui in esposto, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste rigettare integralmente l'appello proposto
Pag.4 dalla in persona del legale rappresentante in carica pro Parte_1
tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio, oltre ad accessori come per legge.
- In accoglimento dei motivi di appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che andrà confermata solo in punto spese, voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Trieste accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al sig. TR con provvedimento espulsivo dd. CP_1
05.05.2022 per insussistenza del fatto materiale contestato e comunque per difetto di giusta causa anche in relazione alle disposizioni pattizie di cui al CCNL
Industria Alimentare applicabile.
- Di conseguenza, voglia annullare il licenziamento così intimato e condannare il datore di lavoro Oro Caffè s.r.l. alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, nella misura massima di legge o in quella anche diversa che risulterà di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto se del caso l'aliunde perceptum, oltre all'integrale versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Con rifusione delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ove necessario, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie come capitolate nel ricorso introduttivo del giudizio, che di seguito per comodità si ritrascrivono:
“Fatto salvo il rispettivo onere probatorio e senza inversione dello stesso,
riservata ogni ulteriore istanza e richiesta in relazione alle allegazioni, eccezioni e conclusioni che saranno formulate da controparte, ammettersi sin d'ora prova per interrogatorio libero delle parti, nonché chiedesi ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e per testi, sulle circostanze di causa di cui in esposto da aversi qui per integralmente
Pag.5 trascritte con la premessa “vero che”, eventualmente epurate da valutazioni e giudizi, e così trasformate in altrettanti capitoli di prova.
- Sempre in via istruttoria, nella denegata ipotesi di contestazione, si indicano a testi da sentire anche a controprova sui capitoli introdotti da parte resistente (con riserva, se del caso, di contestarne l'ammissibilità e la rilevanza) e con facoltà di contro interrogare anche i testi avversari , i signori: , , CP_5 Tes_1
tutti c/o Oro Caffè s.r.l. da CP_6 CP_7 Persona_2
Treviso, di SI (UD) di RS (UD) Persona_3 Persona_4
nonché tutti gli altri ex colleghi di lavoro di parte ricorrente così come desunti e generalizzati dai libri paga e matricola e dal libro unico per il lavoro della società
convenuta di cui si chiede che il Giudice voglia ordinare l'esibizione per il periodo contestato e con riserva di indicarne altri”.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14.12.2022 TR adiva il CP_1
Tribunale di Udine impugnando il licenziamento per giusta causa intimatogli da
Oro Caffè S.r.l., con effetto dalla data del 27.4.2022, e conseguente alla contestazione disciplinare di data 27.04.2022 che indicava quanto segue:
“In data odierna siamo venuti a conoscenza che il giorno 13 aprile c.a. Lei è arrivato nell'ufficio contabilità, dove erano presenti le nostre tre impiegate, e in un tono molto alterato e adirato ha proferito le seguenti parole: “io prendo un coltello
e lo ammazzo” riferendosi al Suo capoprogetto sig. . Poiché tale Tes_1
comportamento è considerato di una gravità tale da ledere la fiducia che l'Azienda
deve poter riporre nella Sua persona e da rendere impossibile la prosecuzione del
rapporto di lavoro in atto, Lei è sospeso in via cautelativa dall'attività lavorativa con effetto immediato …”.
Part Esponeva il ricorrente di essere stato dipendente di Caffè S.r.l. dal 6.02.2017
con contratto a tempo indeterminato e mansioni di operaio
Pag.6 specializzato/manutentore di macchine da caffè IV° Livello CCNL Industria
alimentare; lamentava il clima di continua e pesante tensione tra i reparti e tra i responsabili, che gli aveva cagionato un ingravescente stato di stress ed ansia, e precisava di avere avuto con il collega in data 13.4.2022 una Tes_1
discussione; essendo assenti la titolare e la figlia di questa, si era presentato all'ufficio personale per segnalare alla responsabile la situazione e Parte_8
senza toni alterati, si era sfogato, riprendendo poi tranquillamente il lavoro.
Evidenziava il ricorrente che la contestazione disciplinare era intervenuta 14 giorni dopo il fatto e che nel frattempo non gli era stata rivolta alcuna rimostranza, mentre qualche giorno dopo, il 22 aprile, aveva avuto un'ulteriore discussione con
[...]
a seguito della quale, lamentandosi dell'accaduto con la figlia della titolare, Tes_1
egli aveva riferito anche l'episodio del 13 aprile. Solo successivamente gli erano state recapitate due contestazioni disciplinari, una relativa all'episodio del 22 aprile e una datata 27 aprile per il primo episodio del 13 aprile.
Il lavoratore deduceva l'illegittimità del licenziamento per difetto di tempestività e specificità della contestazione, per insussistenza della giusta causa e per mancanza di proporzionalità della sanzione, per pretestuosità ed insussistenza degli addebiti e perchè il licenziamento era ritorsivo e discriminatorio.
Si costituiva in giudizio Oro Caffè s.r.l. eccependo l'inammissibilità del ricorso perché erroneamente in esso era stata richiesta la tutela dell'art.18 Stat.Lav. in luogo di quella del D.Lgs.23/2025; eccepiva inoltre la resistente che il lavoratore non aveva impugnato il licenziamento in relazione alla contestazione del 22.4.2022.
Evidenziava la società che TR aveva tenuto gravi atteggiamenti irosi e preoccupanti condotte inosservanti degli ordini, che avevano causato disagio,
difficoltà e ansia nei colleghi e nella proprietà; deduceva che vi erano state precedenti sanzioni disciplinari non impugnate.
Esponeva la datrice di lavoro che interrogato al riguardo, non Tes_1
ricordava nemmeno l'accaduto, aveva escluso che vi fosse stato un alterco e non era a conoscenza delle minacce proferite nei suoi confronti;
sosteneva la tempestività e
Pag.7 specificità della contestazione.
Con la sentenza impugnata il giudice riteneva anzitutto irrilevante l'erronea indicazione in ricorso della normativa applicabile e affermava la tempestività e specificità della contestazione.
Nel merito richiamava le deposizioni delle impiegate dell'ufficio personale e riteneva che l'intendimento di TR fosse quello di sfogarsi, e non di minacciare o aggredire il peraltro neppure presente, tanto che TR aveva poi ripreso il CP_3
lavoro.
Osservava il giudice che evidentemente le due colleghe non avevano percepito un grave ed imminente pericolo nello sfogo del TR, visto che non avevano allertato nessuno, consentendo che questi riprendesse il lavoro a contatto peraltro con CP_3
la responsabile del personale aveva riferito il fatto alla titolare solo a distanza di giorni, e solo casualmente dopo che la titolare le aveva riferito qualcos'altro relativo al TR.
Il giudice riteneva pertanto sproporzionata la sanzione del licenziamento ma considerava il fatto sussumibile in “qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina aziendale”. Riteneva non rilevanti le precedenti contestazioni disciplinari e dichiarava estinto il rapporto di lavoro con pagamento di una indennità di 10
mensilità. Escludeva che si trattasse di licenziamento ritorsivo o discriminatorio per mancanza di specifiche allegazioni.
All'udienza del 9.04.2024 il giudice, istruita la causa con l'escussione di tre testi,
pronunciava sentenza dichiarando estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal licenziamento ex art. 3 c. 1 d.lgs. 23/15, e condannava la Oro Caffè
s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento di una indennità a favore del ricorrente, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a 10
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed alla rifusione delle spese di lite.
Con ricorso ex art. 434 c.p.c., Oro Caffè S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza, sostenendo che il fatto contestato sussiste ed era risultato provato, e che
Pag.8 erroneamente il giudice aveva sottovalutato la circostanza che le dipendenti avessero riferito di esserne state scosse.
Il primo giudice avrebbe mal valutato le prove ed applicato presunzioni non supportate da indizi gravi precisi e concordanti.
Deduceva poi l'appellante che il fatto contestato costituisce insubordinazione grave, evidenziando che era un superiore di TR e che l'insubordinazione si può CP_3
esplicare attraverso ingiurie e minacce verso i superiori.
L'appellante rilevava che le mansioni del lavoratore comportavano un continuo interfacciarsi con colleghi e proprietà, e che il lavoratore non era in grado di gestire tali rapporti;
il 22 aprile TR aveva urlato durante una riunione nei confronti di e anche nel 2019 aveva inveito contro dei colleghi abbandonando il posto di CP_3
lavoro.
L'appellante contestava poi la determinazione dell'indennità risarcitoria in 10
mensilità.
Si costituiva l'appellato richiamando le deposizioni testimoniali e osservando che la signora presente al fatto, pur essendo responsabile del personale e della Pt_8
sicurezza, ne parlò con la titolare solo circa 10 giorni dopo e casualmente.
L'appellato ribadiva in ogni modo di non avere proferito le frasi oggetto di contestazione;
osservava che ai sensi dell'art.70 CCNL non è sufficiente un diverbio litigioso ma è necessario che questo sia seguito dalle vie di fatto e che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale.
Quanto alla dedotta insubordinazione, l'appellato negava che fosse un suo CP_3
superiore, essendo entrambi inquadrati allo stesso livello, e rilevava che l'azienda colpevolmente non aveva preso provvedimenti organizzativi nonostante i presunti conflitti tra i dipendenti e le problematiche già note.
Sosteneva l'appellato che la volontà datoriale era quella di espellerlo dall'azienda e che di ciò egli era consapevole;
deduceva poi che l'indennità è stata correttamente determinata con riguardo in particolare al comportamento delle parti.
L'appellato proponeva poi appello incidentale, contestando la valutazione del
Pag.9 giudice circa la sussistenza del fatto contestato, essendo le deposizioni delle testimoni imprecise e confuse.
Osservava poi che il giudice aveva fatto applicazione dell'art.3 co.1 D.Lgs.23/2015
mentre invece avrebbe dovuto applicare il comma 2; citava al riguardo la sentenza della Corte Cost.n.129/2024 per la quale, quando il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento rientra in particolari ipotesi per le quali la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa, allora la fattispecie va equiparata a quella dell'insussistenza del fatto materiale con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
* * *
1. L'appello non può trovare accoglimento.
1.1 Il fatto contestato, inteso nella sua materialità, è certamente sussistente, in quanto provato dalle deposizioni testimoniali assunte.
La teste responsabile del personale, ha riferito che TR andò nel suo Pt_8
ufficio per raccontare di uno scontro con il e che esordì dicendo “Io prendo CP_3
un coltello e lo ammazzo”; ha aggiunto che era molto agitato, e che la conversazione durò 5-10 minuti;
la teste tuttavia non è stata in grado di precisare cosa riferì di preciso TR, ricordando solo la frase incriminata.
La medesima testimone ha poi precisato che TR era andato da lei perché non aveva trovato i proprietari che non c'erano, e con lei il lavoratore voleva sfogarsi e le chiese cosa potesse fare.
La teste ha riferito che TR disse “sono venuto qui a sfogarmi se no Per_1
prendo il coltello e lo ammazzo” e anche lei non è stata in grado di ricordare nulla di quello che raccontò TR circa il diverbio con ricordando però che CP_3
TR disse che aveva cercato i titolari e che era andato nel loro ufficio perchè non li aveva trovati.
La non riferì subito il fatto alla titolare, che pure incontrava tutti i giorni, Pt_8
anzi attese che una settimana dopo la titolare andasse da lei per riferirle un ulteriore fatto cioè qualcosa d'altro (di cui tuttavia non aveva ricordo) riguardante sempre
Pag.10 TR, e solo a questo punto la ritenne di riferire alla titolare l'accaduto del Pt_8
13 aprile.
La teste a sua volta, pur avendo assistito all'episodio, non ritenne di Per_1
doverlo riferire ad alcuno.
1.2 Da queste deposizioni si desume, come ritenuto anche dal giudice di primo grado, che TR intendesse denunciare il fatto alla proprietà (evidentemente lamentandosi della condotta del collega o comunque dei rapporti con CP_3
quest'ultimo) e non trovando i titolari si sia recato con il medesimo intento dalla responsabile dell'ufficio personale, dove si sfogò e pronunciò anche la frase che ha poi causato il suo licenziamento.
1.3 Le due testimoni, dipendenti dell'odierna appellante, hanno dichiarato che era molto agitato e che loro si erano spaventate, ma ciò contrasta con il fatto CP_2
che nessuna di loro abbia ritenuto di avvisare la titolare o il della minaccia CP_3
proferita davanti a loro e che anzi abbiano lasciato che uscisse e CP_2
tranquillamente tornasse al lavoro.
Alquanto significativo con riguardo alla effettiva portata delle parole del TR è che la stessa società ha riferito che poi interrogato sull'episodio, abbia detto CP_3
di non sapere nulla delle minacce e che anzi non ricordasse nulla neppure del diverbio. Si deve pertanto concludere che si sia trattato di uno sfogo, eccessivo nei modi ma inoffensivo, considerato che non è avvenuto in presenza del il quale CP_3
non ne è stato informato da alcuno.
2. Anche le contestazioni disciplinari precedenti non sono state ritenute dalla datrice di lavoro particolarmente gravi;
nel 2019 il lavoratore si era lasciato andare ad apprezzamenti offensivi nei confronti dell'azienda ed era stato sanzionato con 3 ore di multa.
3. Analizzando poi le previsioni del CCNL applicabile, si osserva che questo prevede sanzioni conservative per:
Diverbio litigioso, anche con vie di fatto, sempre che non presenti le caratteristiche della rissa
Pag.11 Trasgressioni del contratto collettivo o del regolamento interno o qualunque atto che porti pregiudizio alla morale all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
Il licenziamento è previsto per:
Rissa o vie di fatto nello stabilimento;
gravi offese verso i compagni di lavoro;
recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
insubordinazione grave verso i superiori.
La condotta contestata non rientra specificamente in alcuna delle ipotesi sopra indicate.
Si reputa non possa configurarsi neppure l'ipotesi della grave insubordinazione verso il considerato che la condotta del lavoratore deve a tal fine essere CP_3
idonea a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento dell'attività, mentre nel caso di specie il non ne è neppure venuto a conoscenza. CP_3
4. Neppure le censure in relazione alla determinazione dell'indennità risarcitoria possono trovare accoglimento, considerata la durata del rapporto e il comportamento tenuto dalle parti.
5. Anche l'appello incidentale deve essere respinto.
La pronuncia della Corte Costituzionale invocata dall'appellante incidentale
(Cost.n.129/2024) riguarda “le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla
stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono
passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice
inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un
‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale,
se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione
collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione
censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità
Pag.12 della tutela reintegratoria attenuata”.
La soccombenza con riguardo all'appello incidentale giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite tra le parti, con condanna di Oro Caffè S.r.l. al pagamento in favore dell'appellato di due terzi delle spese di lite del grado, come in dispositivo liquidate.
Deve essere dichiarata la sussistenza nei confronti dell'appellante principale e incidentale delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando,
così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale Parte_1
di Udine n. 123/2024 di data 9/4/2024; respinge l'appello incidentale proposto da;
CP_8
Compensa per un terzo le spese di lite del grado e condanna l'appellante
[...]
a rifondere a due terzi delle spese del grado, che Parte_1 CP_8
liquida per l'intero a titolo di compensi professionali in complessivi euro 7.551,00
oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dichiara la sussistenza nei confronti dell'appellante principale e incidentale delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Trieste, 28/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Dott. Lucio Benvegnù
Pag.13 Pag.14