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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18264/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 13 gennaio 2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18264/2017 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA RAMPI N. 40 Parte_1 C.F._1
81020 SAN MARCO EVANGELISTA;
rappresentato e difeso dall'avv. MICCOLO LUIGI giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dal proprio funzionario
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/11/2017 ha proposto opposizione avverso le Parte_1
ordinanze ingiunzione n. 17/1466 e 17/1467 emesse all'esito di un accesso ispettivo della Guardia
di Finanza di Riposto, concluso con verbale del 17.10.2012, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 e dell'art. 4bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000.
Il ricorrente ha chiesto la sospensione in via cautelare degli atti impugnati, la declaratoria di nullità
delle due ordinanze ingiunzione ed in ogni caso l'annullamento delle stesse.
Segnatamente, sono stati proposti i seguenti motivi di opposizione: quanto ai vizi formali, per inesistenza del verbale di primo accesso ispettivo, con conseguente invalidità di tutta la procedura e la tardiva notifica della contestazione oltre i 90 giorni prescritti dall'art. 14 della legge n. 689/1981;
nel merito, la insussistenza degli elementi presunti della subordinazione in quanto i lavoratori ai quali si riferiva l'accertamento erano stati assunti con contratto di lavoro a progetto avente forma scritta, per cui avevano ricevuto dei compensi per prestazione occasionale e a progetto, errando quindi l' ad accogliere le osservazioni del datore di lavoro con riferimento ai Controparte_1
prestatori occasionali e non con riferimento ai lavoratori a progetto.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della opposizione;
nel Controparte_1
merito, parte opposta ha dedotto che l'accesso ispettivo veniva effettuato in data 30.01.2012 e i rapporti di lavoro venivano comunicati al Ministero in data 01.02.2012, evidenziando CP_1
inoltre che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per il lavoro a progetto, ed era stato rispettato il termine decadenziale di novanta giorni per la notifica del verbale di accertamento.
Il giudice designato, delibando la richiesta cautelare preliminare, ha provveduto a disporre la sospensione delle ordinanze ingiunzione opposte con provvedimento del 27.02.2018.
2 Assunte le prove orali, la causa è stata rinviata per la decisione con assegnazione di termine per note conclusive depositate da entrambe le parti. Rimasto vacante il ruolo, successivamente è
mutato il giudice assegnatario del procedimento e la causa è stata posta in decisione con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Con riguardo ai vizi formali lamentati dal ricorrente, alcun riscontro documentale in atti si rinviene delle relative doglianze.
In particolare, è in atti il verbale di accesso della Guardia di Finanza del 30.01.2012, che ha dato inizio alle operazioni di verifica cui è seguito l'accertamento ispettivo e la contestazione delle violazioni.
Pertanto, risultano agli atti del procedimento i documenti necessari relativi all'iter procedimentale svolto, che si è concluso con la notifica del verbale unico di accertamento il 17.10.2012.
Non sussiste, inoltre, la violazione del termine di decadenza di cui all'art. 14 legge n. 689/1981,
relativo al termine di 90 giorni per la notifica della contestazione dell'illecito amministrativo.
Secondo la giurisprudenza, il dies a quo del termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81 per la notifica degli estremi della violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (Cass. n. 27702/19; Corte d'Appello di Venezia n.
2126 del 18.10.2022).
Nel caso di specie, risulta dal verbale unico in atti che i militari della Guardia di Finanza in sede di ispezione hanno ricevuto ulteriore documentazione in data 19/07/2012 e 13/09/2012, sicché -
3 essendo proseguita l'attività al fine di ulteriori approfondimenti e dell'esame compiuto della documentazione esibita anche successivamente - non risulta maturato il termine di decadenza in discorso alla data della notifica del verbale di accertamento il 17/10/2012.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, giova rammentare che è onere dell'Amministrazione
fornire la prova della fondatezza delle contestazioni effettuate, in quanto attore dal punto di vista sostanziale.
Quindi, sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass.
n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n.
4898/2015).
Nel caso di specie, una parte dei rilievi formulati dai verbalizzanti è stata superata sulla base delle ricevute di prestazione di lavoro occasionale fornite dal datore di lavoro, mentre non si è dato rilievo al rinvenimento di contratti di lavoro a progetto e all'altra documentazione fornita dalla società.
Secondo la Suprema Corte requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, sicché l'esistenza di tale vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale
4 inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività
non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato. (Cass. civ., Sez. Lav., 13 febbraio 2004, n.°
2842).
Invero, oltre alla documentazione prodotta, anche l'istruttoria orale svolta nel corso del procedimento, con l'audizione di quattro testi, ha confermato quanto dedotto in ricorso in ordine allo svolgimento di attività di lavoro a progetto dei lavoratori presso la società cooperativa.
Pertanto, non è stata raggiunta la prova da parte dell'Amministrazione che vi fosse un rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento per i quali sono state formulate contestazioni e la società cooperativa.
Al contrario, la documentazione comunque fornita dalla società, l'accoglimento delle osservazioni svolte per le prestazioni di lavoro occasionale, l'esito della prova testimoniale (favorevole al ricorrente) portano ad escludere che nel caso di specie il rapporto di lavoro potesse considerarsi di tipo subordinato, avendo la parte ricorrente fornito una prova contraria a quanto dedotto dall' . CP_1
Neanche risulta condivisibile l'osservazione contenuta nelle difese dell' in ordine alla CP_1
mancata indicazione del progetto in seno ai contratti prodotti, posto che ivi si legge l'indicazione dello scopo della attività demandate ai lavoratori, che risulta sufficientemente delineato e non coincidente con la “gestione” dei parcheggi, rientrante nell'oggetto sociale.
5 Né d'altra parte, l' ha fornito prova che tali lavoratori vennero di fatto impiegati nella CP_1
gestione ordinaria dei parcheggi.
In fase ispettiva, peraltro, i verbalizzanti non hanno specificamente contestato la idoneità del progetto riportato nei contratti prodotti rispetto alla normativa di settore ed i lavoratori non sono stati direttamente sentiti, sicché le uniche dichiarazioni note dei lavoratori sono quelle rese in sede processuale, il cui contenuto conferma la deduzioni del ricorrente.
Infine, le contestazioni attengono alla mancata comunicazione di rapporto di lavoro subordinato,
tuttavia non è contestato da parte opposta il pagamento finalizzato a sanare il ritardato invio telematico al CPI versato in atti (allegato n. 14 al ricorso).
Le ordinanze ingiunzione emesse pertanto devono essere annullate, in ragione della fondatezza del ricorso.
Alla luce della complessità in fatto degli accertamenti e di irregolarità comunque riscontrate in sede di accesso ispettivo, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 18264/2017,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così dispone:
annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 13 gennaio 2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18264/2017 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA RAMPI N. 40 Parte_1 C.F._1
81020 SAN MARCO EVANGELISTA;
rappresentato e difeso dall'avv. MICCOLO LUIGI giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dal proprio funzionario
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/11/2017 ha proposto opposizione avverso le Parte_1
ordinanze ingiunzione n. 17/1466 e 17/1467 emesse all'esito di un accesso ispettivo della Guardia
di Finanza di Riposto, concluso con verbale del 17.10.2012, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 e dell'art. 4bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000.
Il ricorrente ha chiesto la sospensione in via cautelare degli atti impugnati, la declaratoria di nullità
delle due ordinanze ingiunzione ed in ogni caso l'annullamento delle stesse.
Segnatamente, sono stati proposti i seguenti motivi di opposizione: quanto ai vizi formali, per inesistenza del verbale di primo accesso ispettivo, con conseguente invalidità di tutta la procedura e la tardiva notifica della contestazione oltre i 90 giorni prescritti dall'art. 14 della legge n. 689/1981;
nel merito, la insussistenza degli elementi presunti della subordinazione in quanto i lavoratori ai quali si riferiva l'accertamento erano stati assunti con contratto di lavoro a progetto avente forma scritta, per cui avevano ricevuto dei compensi per prestazione occasionale e a progetto, errando quindi l' ad accogliere le osservazioni del datore di lavoro con riferimento ai Controparte_1
prestatori occasionali e non con riferimento ai lavoratori a progetto.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della opposizione;
nel Controparte_1
merito, parte opposta ha dedotto che l'accesso ispettivo veniva effettuato in data 30.01.2012 e i rapporti di lavoro venivano comunicati al Ministero in data 01.02.2012, evidenziando CP_1
inoltre che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per il lavoro a progetto, ed era stato rispettato il termine decadenziale di novanta giorni per la notifica del verbale di accertamento.
Il giudice designato, delibando la richiesta cautelare preliminare, ha provveduto a disporre la sospensione delle ordinanze ingiunzione opposte con provvedimento del 27.02.2018.
2 Assunte le prove orali, la causa è stata rinviata per la decisione con assegnazione di termine per note conclusive depositate da entrambe le parti. Rimasto vacante il ruolo, successivamente è
mutato il giudice assegnatario del procedimento e la causa è stata posta in decisione con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Con riguardo ai vizi formali lamentati dal ricorrente, alcun riscontro documentale in atti si rinviene delle relative doglianze.
In particolare, è in atti il verbale di accesso della Guardia di Finanza del 30.01.2012, che ha dato inizio alle operazioni di verifica cui è seguito l'accertamento ispettivo e la contestazione delle violazioni.
Pertanto, risultano agli atti del procedimento i documenti necessari relativi all'iter procedimentale svolto, che si è concluso con la notifica del verbale unico di accertamento il 17.10.2012.
Non sussiste, inoltre, la violazione del termine di decadenza di cui all'art. 14 legge n. 689/1981,
relativo al termine di 90 giorni per la notifica della contestazione dell'illecito amministrativo.
Secondo la giurisprudenza, il dies a quo del termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81 per la notifica degli estremi della violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (Cass. n. 27702/19; Corte d'Appello di Venezia n.
2126 del 18.10.2022).
Nel caso di specie, risulta dal verbale unico in atti che i militari della Guardia di Finanza in sede di ispezione hanno ricevuto ulteriore documentazione in data 19/07/2012 e 13/09/2012, sicché -
3 essendo proseguita l'attività al fine di ulteriori approfondimenti e dell'esame compiuto della documentazione esibita anche successivamente - non risulta maturato il termine di decadenza in discorso alla data della notifica del verbale di accertamento il 17/10/2012.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, giova rammentare che è onere dell'Amministrazione
fornire la prova della fondatezza delle contestazioni effettuate, in quanto attore dal punto di vista sostanziale.
Quindi, sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass.
n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n.
4898/2015).
Nel caso di specie, una parte dei rilievi formulati dai verbalizzanti è stata superata sulla base delle ricevute di prestazione di lavoro occasionale fornite dal datore di lavoro, mentre non si è dato rilievo al rinvenimento di contratti di lavoro a progetto e all'altra documentazione fornita dalla società.
Secondo la Suprema Corte requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, sicché l'esistenza di tale vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale
4 inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività
non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato. (Cass. civ., Sez. Lav., 13 febbraio 2004, n.°
2842).
Invero, oltre alla documentazione prodotta, anche l'istruttoria orale svolta nel corso del procedimento, con l'audizione di quattro testi, ha confermato quanto dedotto in ricorso in ordine allo svolgimento di attività di lavoro a progetto dei lavoratori presso la società cooperativa.
Pertanto, non è stata raggiunta la prova da parte dell'Amministrazione che vi fosse un rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento per i quali sono state formulate contestazioni e la società cooperativa.
Al contrario, la documentazione comunque fornita dalla società, l'accoglimento delle osservazioni svolte per le prestazioni di lavoro occasionale, l'esito della prova testimoniale (favorevole al ricorrente) portano ad escludere che nel caso di specie il rapporto di lavoro potesse considerarsi di tipo subordinato, avendo la parte ricorrente fornito una prova contraria a quanto dedotto dall' . CP_1
Neanche risulta condivisibile l'osservazione contenuta nelle difese dell' in ordine alla CP_1
mancata indicazione del progetto in seno ai contratti prodotti, posto che ivi si legge l'indicazione dello scopo della attività demandate ai lavoratori, che risulta sufficientemente delineato e non coincidente con la “gestione” dei parcheggi, rientrante nell'oggetto sociale.
5 Né d'altra parte, l' ha fornito prova che tali lavoratori vennero di fatto impiegati nella CP_1
gestione ordinaria dei parcheggi.
In fase ispettiva, peraltro, i verbalizzanti non hanno specificamente contestato la idoneità del progetto riportato nei contratti prodotti rispetto alla normativa di settore ed i lavoratori non sono stati direttamente sentiti, sicché le uniche dichiarazioni note dei lavoratori sono quelle rese in sede processuale, il cui contenuto conferma la deduzioni del ricorrente.
Infine, le contestazioni attengono alla mancata comunicazione di rapporto di lavoro subordinato,
tuttavia non è contestato da parte opposta il pagamento finalizzato a sanare il ritardato invio telematico al CPI versato in atti (allegato n. 14 al ricorso).
Le ordinanze ingiunzione emesse pertanto devono essere annullate, in ragione della fondatezza del ricorso.
Alla luce della complessità in fatto degli accertamenti e di irregolarità comunque riscontrate in sede di accesso ispettivo, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 18264/2017,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così dispone:
annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
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