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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4403 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 28 febbraio 2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.07.1979, rappresentata e difesa dall'avv. Antimo Paciolla (c.f. ), presso C.F._2
il cui studio sito in Casandrino (NA) alla via Aldo Moro n. 31 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il procuratore della ricorrente si riportava alle richieste del proprio atto introduttivo e chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 06.06.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2024, la ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile in data 03.11.2009 con , dalla cui Controparte_1
unione nasceva una figlia, (a Napoli il 17.11.2009); Per_1
- che, venuto meno l'affectio coniugalis, le parti si separavano consensualmente con decreto di omologa n. 10782/2017 del 09.11.2017 reso dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di separazione (RG 10173/2017);
- che dopo la separazione si rendeva irreperibile, omettendo di Controparte_1
adempiere ai propri doveri nei confronti della figlia , disinteressandosi Per_1
completamente della cura della ragazza e non provvedeva al suo sostentamento economico;
- che il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Penale (R.G. Trib. n° 1885/2021), con sentenza del 07.04.2023, dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 570, Controparte_1
comma 2, n. 2, c.p.;
- che la ricorrente dopo la separazione risiedeva stabilmente in Frattamaggiore (NA) alla
Trav. II Mazzini n. 39. insieme alla figlia minore e alla figlia minore Persona_2
nata (a Napoli il 04.12.2017) da una nuova relazione intrattenuta con il nuovo Persona_3
compagno.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IG.ra e il IG. Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della
[...]
sentenza;
2) disporre che la minore venga affidata in via esclusiva alla madre in modo da Persona_2 consentire a quest'ultima l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in ordine alla cura, istruzione ed all'educazione della figlia minore, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le sue aspirazioni;
3) stabilire a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
pari ad € 350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento Per_1 del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate o nella misura ritenuta congrua dall'adita giustizia mediante versamento sulla “CartaSuper-flash” del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, IBAN: IT 63 Z
0101067684510308081911 intestato alla IG.ra ; Parte_1
4) stabilire comunque che il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta Per_1
potrà venire a Napoli, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia . Per_1
Vinte le spese di giudizio, con distrazione al procuratore.”.
All'udienza del 20.12.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente – nonostante la regolarità della notifica – il
Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di essere disoccupata e di percepire il Reddito di Inclusione per 650,00 euro mensili;
di vivere in una casa in comodato d'uso gratuito;
che la figlia minore non aveva contatti con il padre dal 2017, e quest'ultimo Per_1
non aveva mai provvedeva al suo mantenimento;
che in costanza di matrimonio il CP_1
lavorava come responsabile di sala con un guadagno di circa 2000,00 euro mensili.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa nella medesima data, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti con cui disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre;
disponeva a carico del la Persona_2 CP_1
corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
rinviava infine il processo per l'audizione della minore . Per_1
All'udienza del 28.02.2025, il Giudice procedeva all'ascolto della minore, la quale dichiarava di vivere unitamente alla madre e alla sorella (di anni 7, nata dalla nuova relazione della Per_3
con il nuovo compagno); di non vedere né sentire il padre da oltre 7 anni e di essere a Parte_1
conoscenza che il non provvedeva al suo mantenimento;
che nell'ipotesi di ritorno del CP_1
sarebbe stato difficile per lei riallacciare i rapporti visto il tempo trascorso. CP_1
All'esito dell'udienza, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non Controparte_1
comparso.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia il decreto di omologa n. 10782/2017 del 09.11.2017 reso dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di separazione (RG 10173/2017). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente della separazione, in data 20.10.2017, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970, che è rimasta contumace.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere - anche alla luce della mancata partecipazione del resistente al giudizio - che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]). Per_1
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare disponendo - in via di eccezione - l'affidamento esclusivo ad un solo genitore solo allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della figlia, omettendo di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alla vita della minore ed in particolare privandola di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace, e attesa peraltro la condanna del resistente per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Penale il 07.04.2023 nel procedimento R.G. Trib. n°
1885/2021, depositata in atti), appare conforme agli interessi della minore disporne l'affido esclusivo alla madre, nella sua forma cd. “super esclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per la minore (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre.
In sede di audizione, la minore ha dichiarato: “Papà non lo vedo da prima Persona_2
ancora che nascesse mia sorella ovvero da oltre 7 anni. Lui non mi chiama nemmeno. Non Per_3 mi contatta in nessuna maniera. In tutti questi anni non c'è stato per nulla. So che non provvede nemmeno al mio mantenimento cui provvede solo mamma ed il compagno. Se mio padre dovesse rifarsi vivo valuterei se rivederlo o meno ma penso che non avrei molta facilità a riallacciare i rapporti considerato tutto il tempo che è trascorso e che non ho di lui nemmeno un ricordo preciso.
Mi trovo bene così come sto”.
Ritiene dunque il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze della figlia, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore
Nulla va disposto per le visite in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e la minore;
il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore che laddove il padre intenda incontrare la figlia, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto dei desideri della minore che previo consenso, potrà essere sostenuta psicologicamente da parte dei SS di
Frattamaggiore con l'ausilio della ASL territorialmente competente
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore (nata a [...] il [...]). Per_1
Sotto il profilo economico, rilevato che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, il Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alla figlia minore attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al suo mantenimento attraverso la corresponsione di un assegno mensile. Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età della minore, che allo stato non vi è una forma di accudimento diretto da parte del padre mancando ogni frequentazione con la figlia, e della potenziale capacità lavorativa dei genitori entrambi in età da lavoro, reputa equo - in assenza di elementi istruttori nuovi rispetto all'ordinanza del 20.12.2024 - confermare a carico del resistente l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT, e la somma andrà versata alla madre entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente da lei indicato.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa di questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente nella misura dei 1/3 e vanno liquidate per intero in euro 2.906,00 sulla scorta dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al
D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da €
26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€851,00) e fase introduttiva (€
602,00); fase decisionale (euro 1453,00), mentre vanno compensate per i restanti 2/3 in ragione della necessaria pronuncia sullo status.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Quarto (NA) il giorno 03.11.2009 tra , nata a Parte_1
RO (Polonia) il 13.07.1979, e , nato a [...] il Controparte_1
10.05.1984;
b) affida la minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla madre, Persona_2
la quale potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della figlia riguardanti la salute ed istruzione ai sensi dell'art 337 quater, comma 3, c.c.;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente da lei indicato, la somma mensile di euro
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019;
d) condanna al pagamento in favore di di 1/3 Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in misura così ridotta in euro 968,00 per compensi, oltre 15% di spese nonché IVA e CPA come per legge;
dichiara compensato tra le parti i restanti 2/3.
e) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 31, Parte
I, Uff.
1 - Anno 2009) per le incombenze di cui al DPR 396/2000.
Così deciso in Aversa il 06.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4403 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 28 febbraio 2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.07.1979, rappresentata e difesa dall'avv. Antimo Paciolla (c.f. ), presso C.F._2
il cui studio sito in Casandrino (NA) alla via Aldo Moro n. 31 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il procuratore della ricorrente si riportava alle richieste del proprio atto introduttivo e chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 06.06.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2024, la ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile in data 03.11.2009 con , dalla cui Controparte_1
unione nasceva una figlia, (a Napoli il 17.11.2009); Per_1
- che, venuto meno l'affectio coniugalis, le parti si separavano consensualmente con decreto di omologa n. 10782/2017 del 09.11.2017 reso dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di separazione (RG 10173/2017);
- che dopo la separazione si rendeva irreperibile, omettendo di Controparte_1
adempiere ai propri doveri nei confronti della figlia , disinteressandosi Per_1
completamente della cura della ragazza e non provvedeva al suo sostentamento economico;
- che il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Penale (R.G. Trib. n° 1885/2021), con sentenza del 07.04.2023, dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 570, Controparte_1
comma 2, n. 2, c.p.;
- che la ricorrente dopo la separazione risiedeva stabilmente in Frattamaggiore (NA) alla
Trav. II Mazzini n. 39. insieme alla figlia minore e alla figlia minore Persona_2
nata (a Napoli il 04.12.2017) da una nuova relazione intrattenuta con il nuovo Persona_3
compagno.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la IG.ra e il IG. Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della
[...]
sentenza;
2) disporre che la minore venga affidata in via esclusiva alla madre in modo da Persona_2 consentire a quest'ultima l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in ordine alla cura, istruzione ed all'educazione della figlia minore, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le sue aspirazioni;
3) stabilire a carico del IG. un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
pari ad € 350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento Per_1 del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate o nella misura ritenuta congrua dall'adita giustizia mediante versamento sulla “CartaSuper-flash” del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, IBAN: IT 63 Z
0101067684510308081911 intestato alla IG.ra ; Parte_1
4) stabilire comunque che il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta Per_1
potrà venire a Napoli, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia . Per_1
Vinte le spese di giudizio, con distrazione al procuratore.”.
All'udienza del 20.12.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente – nonostante la regolarità della notifica – il
Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di essere disoccupata e di percepire il Reddito di Inclusione per 650,00 euro mensili;
di vivere in una casa in comodato d'uso gratuito;
che la figlia minore non aveva contatti con il padre dal 2017, e quest'ultimo Per_1
non aveva mai provvedeva al suo mantenimento;
che in costanza di matrimonio il CP_1
lavorava come responsabile di sala con un guadagno di circa 2000,00 euro mensili.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa nella medesima data, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti con cui disponeva l'affido esclusivo della minore alla madre;
disponeva a carico del la Persona_2 CP_1
corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
rinviava infine il processo per l'audizione della minore . Per_1
All'udienza del 28.02.2025, il Giudice procedeva all'ascolto della minore, la quale dichiarava di vivere unitamente alla madre e alla sorella (di anni 7, nata dalla nuova relazione della Per_3
con il nuovo compagno); di non vedere né sentire il padre da oltre 7 anni e di essere a Parte_1
conoscenza che il non provvedeva al suo mantenimento;
che nell'ipotesi di ritorno del CP_1
sarebbe stato difficile per lei riallacciare i rapporti visto il tempo trascorso. CP_1
All'esito dell'udienza, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non Controparte_1
comparso.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia il decreto di omologa n. 10782/2017 del 09.11.2017 reso dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di separazione (RG 10173/2017). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente della separazione, in data 20.10.2017, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970, che è rimasta contumace.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere - anche alla luce della mancata partecipazione del resistente al giudizio - che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]). Per_1
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare disponendo - in via di eccezione - l'affidamento esclusivo ad un solo genitore solo allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti della figlia, omettendo di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alla vita della minore ed in particolare privandola di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace, e attesa peraltro la condanna del resistente per il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Penale il 07.04.2023 nel procedimento R.G. Trib. n°
1885/2021, depositata in atti), appare conforme agli interessi della minore disporne l'affido esclusivo alla madre, nella sua forma cd. “super esclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per la minore (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre.
In sede di audizione, la minore ha dichiarato: “Papà non lo vedo da prima Persona_2
ancora che nascesse mia sorella ovvero da oltre 7 anni. Lui non mi chiama nemmeno. Non Per_3 mi contatta in nessuna maniera. In tutti questi anni non c'è stato per nulla. So che non provvede nemmeno al mio mantenimento cui provvede solo mamma ed il compagno. Se mio padre dovesse rifarsi vivo valuterei se rivederlo o meno ma penso che non avrei molta facilità a riallacciare i rapporti considerato tutto il tempo che è trascorso e che non ho di lui nemmeno un ricordo preciso.
Mi trovo bene così come sto”.
Ritiene dunque il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze della figlia, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore
Nulla va disposto per le visite in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e la minore;
il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore che laddove il padre intenda incontrare la figlia, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto dei desideri della minore che previo consenso, potrà essere sostenuta psicologicamente da parte dei SS di
Frattamaggiore con l'ausilio della ASL territorialmente competente
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore (nata a [...] il [...]). Per_1
Sotto il profilo economico, rilevato che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, il Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alla figlia minore attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al suo mantenimento attraverso la corresponsione di un assegno mensile. Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età della minore, che allo stato non vi è una forma di accudimento diretto da parte del padre mancando ogni frequentazione con la figlia, e della potenziale capacità lavorativa dei genitori entrambi in età da lavoro, reputa equo - in assenza di elementi istruttori nuovi rispetto all'ordinanza del 20.12.2024 - confermare a carico del resistente l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT, e la somma andrà versata alla madre entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente da lei indicato.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per la figlia, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa di questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente nella misura dei 1/3 e vanno liquidate per intero in euro 2.906,00 sulla scorta dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al
D.M. 55/2014 e succ. modif., relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da €
26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio (€851,00) e fase introduttiva (€
602,00); fase decisionale (euro 1453,00), mentre vanno compensate per i restanti 2/3 in ragione della necessaria pronuncia sullo status.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Quarto (NA) il giorno 03.11.2009 tra , nata a Parte_1
RO (Polonia) il 13.07.1979, e , nato a [...] il Controparte_1
10.05.1984;
b) affida la minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla madre, Persona_2
la quale potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse della figlia riguardanti la salute ed istruzione ai sensi dell'art 337 quater, comma 3, c.c.;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese sul conto corrente da lei indicato, la somma mensile di euro
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore oltre Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019;
d) condanna al pagamento in favore di di 1/3 Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in misura così ridotta in euro 968,00 per compensi, oltre 15% di spese nonché IVA e CPA come per legge;
dichiara compensato tra le parti i restanti 2/3.
e) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 31, Parte
I, Uff.
1 - Anno 2009) per le incombenze di cui al DPR 396/2000.
Così deciso in Aversa il 06.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro