Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 813/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 813/2024 V.G. promosso da:
, (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.03.1985, residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ) in Via Vincenzo Falcone n.10, presso lo studio dell'avv.
Daniela D'Angelo che la rappresenta e assiste, come da delega in atti;
e
, (c.f. ), nato ad [...] (A) il Parte_2 C.F._2
05.09.1983, residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ) in Via Giovanni Amendola n. 26 presso lo studio dell'avv. Emanuela Colucci che lo rappresenta e assiste, come da delega in atti;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 19.11.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
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“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. All'esito della vendita della ex casa coniugale sita in Avezzano, Via Giuseppe Bianchi n.
14, ciascun coniuge fisserà altrove la propria residenza.
SINTESI PIANO GENITORIALE PER I FIGLIO MINORENNE (ALLEGATO AL
PRESENTE RICORSO)
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato stabilmente con la madre presso la Persona_1 dimora della stessa ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20:30 incluso il pasto serale;
a week-end alterni, dal sabato mattina alle 9,00 fino alla domenica pomeriggio alle 15,00 per tutta la durata del campionato annuale di pallavolo femminile 1° divisione cui partecipa la squadra allenata dal dalla fine Per_1 del campionato e fino a quando non comincerà quello della stagione successiva il padre terrà con sé il minore fino alle 20,30 della domenica;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza giornaliera (24/12, 25/12, 31/12, 01/01 e 6/1,
Pasqua/Lunedì dell'Angelo alternati); durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, il figlio trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno di ciascuno di essi mentre trascorrerà con entrambi il giorno del suo compleanno e, ove non possibile la compresenza, il pranzo /cena alternati con ciascun genitore.
Resta inteso che le suddette condizioni devono intendersi salvo diverso accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze lavorative di ciascuno di essi.
2 5. verserà a tramite accredito sul Parte_2 Parte_1
C/C [...] alla stessa intestato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed in relazione ad esse le parti stabiliscono di volersi conformare a quanto previsto e stabilito nel Protocollo stilato dal Tribunale di Avezzano;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali reciproche condizioni economico/reddituali i coniugi rinunciano al contributo al loro mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
8. La sig.ra percepirà l'assegno unico ed universale per il figlio Parte_1
a carico nella misura del 100% ed al tal fine la stessa provvederà ad ogni necessario incombente;
il sig. presta sin d'ora la propria autorizzazione Parte_2
a che la sig.ra percepisca integralmente il detto importo, Parte_1 impegnandosi, laddove necessario, a integrare la documentazione ovvero a prestare la propria fattiva collaborazione per il buon esito dell'istanza.
9. i coniugi si impegnano a curare le pratiche per la vendita o rottamazione dell'autoveicolo
TOYOTA RAV 4 - Targa: EX474RE, del 2008, con l'intesa che l'eventuale ricavato della vendita, detratto il costo per le eventuali riparazioni effettuate, sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10. i coniugi danno atto che il ricavato della vendita della ex casa coniugale, all'esito della estinzione del mutuo fondiario sulla stessa gravante, sarà tra loro ripartito nella misura del
50% ciascuno, con rinuncia espressa del sig. ad esigere dalla Parte_2 sig.ra il rimborso delle rate di mutuo che egli abbia provveduto Parte_1
a pagare in via esclusiva;
11. il conto corrente n. 400051005198-57 cointestato presso la
[...]
verrà chiuso contestualmente alla estinzione del mutuo fondiario;
Controparte_1
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio e con gli accordi in questa sede assunti dichiarano di aver definito ogni ulteriore ed eventuale pendenza economica e non economica tra essi esistente o potenziale.
3 12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 19.11.2024,
E hanno adìto congiuntamente Parte_2 Parte_1 il Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato nel Comune di AVEZZANO (AQ) in data
21.06.2015 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 17, parte II, Serie A, anno 2015, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede, inoltre, le parti hanno precisato che l'assegno unico universale percepito per il figlio minore ammonta ad € 93,70 mensili e viene interamente percepito dalla madre . Parte_1
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e non contrarie al superiore interesse del figlio minore della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
4 DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_2 [...]
come sopra meglio generalizzati. Parte_1
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento ed al collocamento del figlio minore ed il diritto di visita paterno:
“3.Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale.
4. Il figlio resta collocato stabilmente con la madre presso la dimora Persona_1 della stessa ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20:30 incluso il pasto serale;
a week-end alterni, dal sabato mattina alle 9,00 fino alla domenica pomeriggio alle 15,00 per tutta la durata del campionato annuale di pallavolo femminile 1° divisione cui partecipa la squadra allenata dal dalla fine del Per_1 campionato e fino a quando non comincerà quello della stagione successiva il padre terrà con sé il minore fino alle 20,30 della domenica;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza giornaliera (24/12, 25/12, 31/12, 01/01 e 6/1,
Pasqua/Lunedì dell'Angelo alternati); durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, il figlio trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno di ciascuno di essi mentre trascorrerà con entrambi il giorno del suo compleanno e, ove non possibile la compresenza, il pranzo /cena alternati con ciascun genitore.
Resta inteso che le suddette condizioni devono intendersi salvo diverso accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze lavorative di ciascuno di essi.
-al mantenimento per il figlio:
“5. verserà a tramite accredito sul Parte_2 Parte_1
C/C [...] alla stessa intestato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 350,00, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed in relazione ad esse le parti stabiliscono di volersi conformare a quanto previsto e stabilito nel Protocollo stilato dal Tribunale di Avezzano”
5 PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 17, parte II, serie A, dell'anno 2015.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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