Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2024, proposto da
Renewable Adventure 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli, Pina Lombardi, Alessandro Salzano, Alessandro Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Buildbull S.A.S di FR AN & C., Provincia di Sassari, Regione Sardegna, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2024 con cui il Comune di Arzachena ha disposto la sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 8 MW nella titolarità della Ricorrente, dichiarando “decaduto per infruttuoso decorso dei termini di legge” il relativo titolo abilitativo ex art. 6 D. Lgs. 28/2011, ossia il Provvedimento Unico n. 160 del 10 marzo 2022;
- ove occorrer possa, della nota dirigenziale prot. n. 2130 del 12 gennaio 2024 con cui il Dirigente del Settore 2 del Comune di Arzachena ha richiesto al SUAPE di dichiarare decaduto il Provvedimento Unico n°160 del 10/03/2022 “per decorso infruttuoso del termine di inizio lavori ai sensi dell'art. 15 c.2 del DPR 380/2001”,
- di ogni ulteriore atto presupposto dei suddetti atti, ovvero ad essi connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Renewable Adventure 3 S.r.l.” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, l’ordinanza n. 1/2024 con cui il Comune di Arzachena dell’Ordinanza ha disposto la sospensione dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 8 MW in corso di realizzazione sulle aree distinte al catasto terreni al foglio 52 mappali nn. 597, 1609, 1722, 1724.
1.1. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato l’Amministrazione, premessa l’inefficacia della comunicazione di inizio dei lavori in quanto relativa a un titolo già decaduto in data 10 marzo 2023 e rilevato che “la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei suindicati termini opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo” , ha ritenuto necessario, nell’attesa della definizione degli atti di sopralluogo e della classificazione delle opere rilevate, “procedere all’adozione di un provvedimento cautelare inibitorio diretto alla sospensione dei lavori per un periodo di 45 giorni a decorrere dalla notifica della presente, entro il quale si provvederà all’adozione di provvedimenti definitivi, in applicazione dell’art. 6 comma 3 della L.R. 23/85 […] l’adozione di tale atto si rende necessaria per evitare che le contestate lavorazioni possano portarsi a compimento” .
In questo quadro, la ricorrente ha esposto:
- che in data 29 dicembre 2021 il SUAPE aveva comunicato l’avvio della procedura di PAS alla proponente originaria, conclusosi positivamente in data 10 marzo 2022 con la trasmissione del provvedimento unico autorizzativo n. 160/2022;
- di aver domandato, in data 21 giugno 2022, la voltura al Comune di Arzachena, ottenendola in data 29 giugno 2022;
- di aver comunicato, in data 27 aprile 2023 e in ragione della difficoltà di approvvigionarsi di materie prime, la volontà di avvalersi della proroga biennale disposta dall’art. 10- septies del D.L. n. 21/2022 (c.d. “Decreto Ucraina”, convertito in Legge n. 51/2022) e del termine finale di realizzazione dei lavori;
- che, successivamente, ha comunicato che i lavori sarebbero iniziati il 6 dicembre 2023;
- tuttavia, il Comune di Arzachena ha trasmesso sia la richiesta di decadenza, sia l’ordinanza di sospensione impugnata nel presente giudizio, a seguito dell’infruttuoso svolgimento del contraddittorio procedimentale. Per completezza, la ricorrente ha evidenziato anche l’adozione di due ulteriori provvedimenti comunali con in quali l’Amministrazione (i) ha richiesto l’annullamento del Provvedimento Unico n. 166/2022, sulla base di argomentazioni totalmente distinte dalla questione del mancato avvio dei lavori entro i relativi termini (Determina del Dirigente del Settore 2 – prot. non specificato del 28 febbraio 2024) e (ii) ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Provvedimento Unico n. 160/2022, nuovamente ordinando la sospensione dei lavori.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001. In primo luogo, la ricorrente ha contestato l’applicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’art. 15, comma 2 (primo periodo), del D.P.R. n. 380/2001, che regola l’avvio dei lavori assentiti mediante permesso di costruire, essendo prevista, in materia di autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, una disciplina speciale per quanto concerne i termini di avvio e ultimazione lavori. Infatti, la Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, prevede (al comma 6) che “la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5” mentre, per contro, non è previsto alcun termine per l’inizio dei relativi lavori, che non potrebbe essere introdotto dall’Amministrazione né in via analogica, né tramite la formula stereotipata rinvenibile nel permesso unico (che prevedeva il rispetto di tutte le vigenti norme e regolamenti comunali).
Infine, la ricorrente ha evidenziato, al limite, che il termine triennale per l’inizio dei lavori previsto dal quarto periodo del comma 2 dell’art. 15 del DPR n. 380/2001 (come modificato dal d.l. 17 maggio 2022) per la costruzione di impianti FER autorizzati mediante titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 è da considerarsi, sulla base della più recente giurisprudenza amministrativa, come applicabile anche agli ulteriori titoli autorizzativi normativamente previsti per la realizzazione e l’esercizio di tale tipologia di impianti (ivi inclusa la PAS), anche ove rilasciati prima della menzionata modifica normativa del 2022, a condizione che alla data di entrata in vigore della novella (16 luglio 2022) gli stessi siano ancora validi ed efficaci. Nel caso in esame, pertanto, l’inizio dei lavori sarebbe dovuto avvenire entro il 10 marzo 2025; anche nella denegata ipotesi nella quale il termine di inizio lavori dei lavori dell’impianto fosse stato di un anno, in ragione del provvedimento unico n. 160 del 10 marzo 2022, alla data del 16 luglio 2022 lo stesso non sarebbe certo spirato e, pertanto, avrebbe in ogni caso trovato applicazione la nuova tempistica di cui al quarto periodo del comma 2 dell’art. 15 del DPR n. 380/2001.
3. Il Comune di Arzachena si è costituito in giudizio, in data 11 aprile 2024, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. In vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. La difesa dell’Amministrazione comunale, tra le altre cose, ha domandato la pronuncia di sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che il provvedimento impugnato ha cessato i suoi effetti; la difesa della ricorrente, invece, ha evidenziato come tale atto non abbia soltanto sospeso l’esecuzione dei lavori, ma anche disposto la decadenza dal titolo autorizzativo.
All’esito dell’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come correttamente eccepito dall’Amministrazione comunale.
Appare opportuno ricordare come la giurisprudenza amministrativa abbia ripetutamente affermato che “[…] Qualora un provvedimento amministrativo abbia esaurito i propri effetti, e non sia stata presentata domanda risarcitoria, il ricorso per l'annullamento di tale provvedimento va dichiarato improcedibile” (v., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 7/10/2021, sentenza n. 6677).
Nel caso di specie, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di “procedere all’adozione di un provvedimento cautelare inibitorio diretto alla sospensione dei lavori per un periodo di 45 giorni a decorrere dalla notifica della presente, entro il quale si provvederà all’adozione di provvedimenti definitivi […]” (v. provvedimento impugnato), dando espressamente atto che la decadenza dal permesso di costruire non necessita di alcun atto amministrativo esplicito. In questo quadro, il contenuto dispositivo proprio del provvedimento impugnato deve essere ricondotto al solo intervento cautelare, mirante ad evitare lo svolgimento dei lavori nelle more dell’adozione dei provvedimenti di demolizione e rimozione ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R. 23/85.
Essendo integralmente trascorso il periodo di sospensione, nel corso del quale sono stati adottati ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione comunale oggetto di separati ricorsi, deve ritenersi che l’atto inibitorio impugnato nel presente giudizio abbia esaurito integralmente i suoi effetti e che non permanga alcun interesse attuale al suo annullamento in capo alla ricorrente.
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI RU |
IL SEGRETARIO