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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Il Consigliere designato Dr. Cesare Marziali
Visti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 30/2025 VG
promosso da
P. I.V.A. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonio Sgattoni entrambe elettivamente domiciliati in Via De Gasperi 244 Grottammare, indicando altresì per le comunicazioni l'indirizzo pec;
Email_1
nei confronti di
Controparte_1
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Esaminato il ricorso ex art. 3 legge 24.03.2001 n. 89 n. R.G.V.G. 30, nonché i ricorsi nn. 35 - 43, tutti del 2025 ed aventi ad oggetto analoghe richieste di cui all'art. 3 L. n. 89/2001;
Riuniti, pertanto i relativi ricorsi al presente avente ad oggetto le domande di
1. P. I.V.A. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in C.da Forano 24 Appignano (MC) (N.R.G. 30/25)
2. in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2 [...]
P.I.V.A. con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in B.go Peranzoni 15 Macerata (N.R.G. 35/25)
3. (C.F. ) nato in [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...] (N.R.G. 43/25)
Letti i ricorsi delle parti suindicate depositati tutti per il tramite del medesimo difensore Avv. Antonio Sgattoni
e relativi al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento della e dei soci illimitatamente responsabili Sigg.ri e e Parte_3 Parte_3 Pt_4
dichiarato dal Tribunale di Macerata con sentenza n. 34/2011 del 15.06.2011, nella quale Parte_5
i citati ricorrenti sono stati ammessi allo stato passivo reso esecutivo con decreto del 04.07.2012 per i crediti come di seguito specificati: a. nsinuava il proprio credito per un Parte_1 importo complessivo pari ad €. 68.851, 72 e veniva ammesso allo stato passivo per il complessivo importo di €. 68.851,72 al grado chirografario ( N.R.G. 30/2025);
b. in proprio insinuava il proprio credito per un importo complessivo pari Controparte_2
a €. 5.543,33 e veniva ammesso allo stato passivo per il complessivo importo di €. 5.543,33 in grado chirografario e Controparte_3 insinuava il proprio credito per un importo complessivo pari a €. 2.328,15 e veniva ammesso allo stato passivo per il complessivo importo di €. 2.328,15 in grado chirografario;
c. insinuava il proprio credito per un importo complessivo pari a €. Parte_2
2.410,96 in via privilegiata e dopo l'esecuzione del 1° riparto parziale veniva ridotto a €.
2.049,32 previo pagamento della somma di €. 361,64.
Il fallimento attualmente è ancora in corso;
- che, assumendo come dies a quo la data di dichiarazione di esecutività dello stato passivo
(04.07.2012) nonché come dies a quem quella del deposito del ricorso per equa riparazione
(22.01.2025 proc. R.G. 30/2025; 23.01.25 proc. R.G. 35/2025; 28.01.25 proc. R.G. 43/2025) essendo la procedura ancora pendente in questo momento ed escluso il periodo della c.d. sospensione covid 19 di mesi 2 e giorni 4 (dal 8 marzo al 11 maggio 2020), la procedura concorsuale si è protratta per anni 12 e mesi 4 sì da eccedere di anni 6 il termine di ragionevole durata così come previsto dall'art. 2 legge 89/2001;
tenuto conto dei parametri di legge ed in particolare della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa (art.
2-bis comma 2 lett. c L. 89/2001), appare equo liquidare a titolo di indennizzo e risarcimento danni non patrimoniali ai ricorrenti l'importo di € 400,00 per ciascuna annualità, pervenendo così all'importo finale di € 2.400;
considerato che, a norma dell'art.
2-bis, comma 3, legge 89/2001, "la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice";
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale si liquidano come in dispositivo, in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, del pari connotati dalla mancanza di contraddittorio e sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
che, quanto alla liquidazione degli onorari, lo scaglione di riferimento rimane quello entro i 5.200 euro, non applicandosi il cumulo del valore delle domande essendo lo stesso applicabile solo nel caso in cui le diverse domande contro lo stesso soggetto siano state proposte congiuntamente in un unico processo sin dall'origine e non quando siano state proposte in giudizi separati ancorchè riuniti ( cfr. art 10 cpc;
Cass. 4325/00; 4690/03; 26089/2005);
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento a titolo di indennizzo senza dilazione a favore di Controparte_1
a. ella somma di €. 2.400,00; Parte_1
b. in proprio della somma di €. 2.400,00 e Controparte_2 [...] ella somma di €. 2.328,15; Controparte_3
c. della somma di €. €. 2.049,32; Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquida le spese di procedura in € 81,00 per spese non imponibili ( spese di diritti di iscrizione a ruolo 27 X 3 ) e € 473 per compensi, maggiorato del 30% per presenza di più parti avente medesima posizione processuale ( art 4, co 2 D. n. 55/2014) oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei Conti
e Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, 21.02.2025
Il Consigliere designato
Dr. Cesare Marziali
Il Consigliere designato Dr. Cesare Marziali
Visti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 30/2025 VG
promosso da
P. I.V.A. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonio Sgattoni entrambe elettivamente domiciliati in Via De Gasperi 244 Grottammare, indicando altresì per le comunicazioni l'indirizzo pec;
Email_1
nei confronti di
Controparte_1
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Esaminato il ricorso ex art. 3 legge 24.03.2001 n. 89 n. R.G.V.G. 30, nonché i ricorsi nn. 35 - 43, tutti del 2025 ed aventi ad oggetto analoghe richieste di cui all'art. 3 L. n. 89/2001;
Riuniti, pertanto i relativi ricorsi al presente avente ad oggetto le domande di
1. P. I.V.A. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in C.da Forano 24 Appignano (MC) (N.R.G. 30/25)
2. in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_2 [...]
P.I.V.A. con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in B.go Peranzoni 15 Macerata (N.R.G. 35/25)
3. (C.F. ) nato in [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...] (N.R.G. 43/25)
Letti i ricorsi delle parti suindicate depositati tutti per il tramite del medesimo difensore Avv. Antonio Sgattoni
e relativi al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento della e dei soci illimitatamente responsabili Sigg.ri e e Parte_3 Parte_3 Pt_4
dichiarato dal Tribunale di Macerata con sentenza n. 34/2011 del 15.06.2011, nella quale Parte_5
i citati ricorrenti sono stati ammessi allo stato passivo reso esecutivo con decreto del 04.07.2012 per i crediti come di seguito specificati: a. nsinuava il proprio credito per un Parte_1 importo complessivo pari ad €. 68.851, 72 e veniva ammesso allo stato passivo per il complessivo importo di €. 68.851,72 al grado chirografario ( N.R.G. 30/2025);
b. in proprio insinuava il proprio credito per un importo complessivo pari Controparte_2
a €. 5.543,33 e veniva ammesso allo stato passivo per il complessivo importo di €. 5.543,33 in grado chirografario e Controparte_3 insinuava il proprio credito per un importo complessivo pari a €. 2.328,15 e veniva ammesso allo stato passivo per il complessivo importo di €. 2.328,15 in grado chirografario;
c. insinuava il proprio credito per un importo complessivo pari a €. Parte_2
2.410,96 in via privilegiata e dopo l'esecuzione del 1° riparto parziale veniva ridotto a €.
2.049,32 previo pagamento della somma di €. 361,64.
Il fallimento attualmente è ancora in corso;
- che, assumendo come dies a quo la data di dichiarazione di esecutività dello stato passivo
(04.07.2012) nonché come dies a quem quella del deposito del ricorso per equa riparazione
(22.01.2025 proc. R.G. 30/2025; 23.01.25 proc. R.G. 35/2025; 28.01.25 proc. R.G. 43/2025) essendo la procedura ancora pendente in questo momento ed escluso il periodo della c.d. sospensione covid 19 di mesi 2 e giorni 4 (dal 8 marzo al 11 maggio 2020), la procedura concorsuale si è protratta per anni 12 e mesi 4 sì da eccedere di anni 6 il termine di ragionevole durata così come previsto dall'art. 2 legge 89/2001;
tenuto conto dei parametri di legge ed in particolare della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa (art.
2-bis comma 2 lett. c L. 89/2001), appare equo liquidare a titolo di indennizzo e risarcimento danni non patrimoniali ai ricorrenti l'importo di € 400,00 per ciascuna annualità, pervenendo così all'importo finale di € 2.400;
considerato che, a norma dell'art.
2-bis, comma 3, legge 89/2001, "la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice";
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale si liquidano come in dispositivo, in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, del pari connotati dalla mancanza di contraddittorio e sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
che, quanto alla liquidazione degli onorari, lo scaglione di riferimento rimane quello entro i 5.200 euro, non applicandosi il cumulo del valore delle domande essendo lo stesso applicabile solo nel caso in cui le diverse domande contro lo stesso soggetto siano state proposte congiuntamente in un unico processo sin dall'origine e non quando siano state proposte in giudizi separati ancorchè riuniti ( cfr. art 10 cpc;
Cass. 4325/00; 4690/03; 26089/2005);
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento a titolo di indennizzo senza dilazione a favore di Controparte_1
a. ella somma di €. 2.400,00; Parte_1
b. in proprio della somma di €. 2.400,00 e Controparte_2 [...] ella somma di €. 2.328,15; Controparte_3
c. della somma di €. €. 2.049,32; Parte_2 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquida le spese di procedura in € 81,00 per spese non imponibili ( spese di diritti di iscrizione a ruolo 27 X 3 ) e € 473 per compensi, maggiorato del 30% per presenza di più parti avente medesima posizione processuale ( art 4, co 2 D. n. 55/2014) oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei Conti
e Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, 21.02.2025
Il Consigliere designato
Dr. Cesare Marziali