Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1692
/2021 R.G.
TRA
nato a [...] il Parte_1
01/06/1961,rappresentato e difeso, dall'Avv. STROZZIERI ANDREA, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante, con sede legale in IA S.AN (TE)
CONTUMACE
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che tra e la Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1
subordinato dal 21.01.2021 al 29.05.2021;
• condanna la al pagamento, in favore Controparte_1
di della complessiva somma di € 5.916,00, di cui € 832,35 a Parte_1
titolo di rateo per la mensilità di gennaio 2021, € 1.220,00 a titolo di rateo per la mensilità di febbraio 2021, € 1.165,29 a titolo di rateo per la mensilità di marzo
2021, € 1.165,29 a titolo di raeteo per la mensilità di aprile 2021, € 1.532,29 a titolo di rateo per la mensilità di maggio 2021 ed € 367 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
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I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in data di trasmissione telematica.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“
a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della
(p.i. ) corrente in 64023 Controparte_1 P.IVA_1
IA T'AN (TE) C.da Colle Santa Maria n. 4 in persona del legale rappresentante pro-tempore e amministratore unico sig. residente CP_2 in Giulianova (TE) alla via Paduni 10 dal 21.01.2021 al 29.05.2021;
b) accertare e dichiarare l'omessa retribuzione per il periodo Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2021 in uno con le relative competenze di fine rapporto, tra cui il T.F.R., conseguentemente condannare la Controparte_1
(p.i. , corrente in 64023 IA T'AN (TE) C.da Colle Santa P.IVA_1
Maria n. 4 in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della retribuzione per la somma complessiva lorda pari ad € 5.916,00 di cui € 832,35 a titolo di rateo per la mensilita' di gennaio 2021, € 1.220,78 a titolo di rateo per la mensilita' di febbraio 2021, € 1.165,29 a titolo di rateo per la mensilita' di marzo 2021, € 1.165,29 a titolo di rateo per la mensilita' di aprile 2021, € 1.532,29 a titolo di rateo per la mensilita' di maggio 2021, ed € 367,00 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, nonché accessori di legge […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ., depositato in data 02/11/2021 Parte_1
in epigrafe generalizzato/a, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale,
[...]
in funzione di giudice del lavoro, la , CP_1 Controparte_1
esponendo:
• di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convefnuta dal 21.01.2021 al 29.05.2021 con qualifica di operaio agricolo comune;
• che nello specifico la prestazione veniva resa per n.100 giorni complessivi da gennaio a maggio 2021;
• che non era stato corrispostoil compenso dalla datrice di lavoro a titolo di mensilità da gennaio a maggio 2021, in una con le competenze di fine rapporto, tra cui il TFR, per un ammontare complessivo di € 5.916,00..
2 di 5 Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente concludeva ut supra.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio, benché il ricorso fosse stato ritualmente notificato, rimanendo contumace.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale ed ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, astenutosi dal comparire all'udienza fissata per l'assunzione del mezzo istruttorio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E' noto che, ai sensi dell'art.2697 Cod.Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697
Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod.Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Nel caso di specie il ricorrente chiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_1
nel periodo dal 21.01.2021 al 29.05.2021, come da assunzione
[...]
formalizzata mediante contratto di lavoro individuale e comunicazione UNILAV del
21.01.2021 sino al 29.05.2021, senza emissione di buste paga.
In tal situazione spetta al lavoratore provare l'effettiva esecuzione della prestazione.
Deve a tal proposito darsi atto che il resistente, benché regolarmente invitato a rendere l'interrogatorio formale deferito, non si è presentato all'udienza fissata per tale incombente, senza fornire idonea giustificazione e tale omissione, alla luce della
3 di 5 rilevanza e concordanza degli elementi di prova documentale citati, deve essere valutata quale idonea a fornire la prova del fatto contestato (Cass.n. 15389/2005).
Ebbene, sussistono dunque elementi di prova idonei a fondare il convincimento dello scrivente magistrato, sulla base dei quali può fondatamente ritenersi la presetazione del'attività lavorativa da parte del ricorrente a favore della convenuta per il periodo non denunciato ed avente ad oggetto mansioni di operaio agricolo comune.
Nessuna specifica contestazione, attesa la contumacia del resistente, è stata sollevata in ordine alla contrattazione collettiva invocata dalla parte ricorrente e posta a base dei conteggi.
Ad ogni buon conto, il contratto collettivo di lavoro, le cui tabelle retributive sono state depositate in atti, ossia quello per gli operai agricoli e florovivaisti è applicabile quantomeno quale parametro per la determinazione di una retribuzione adeguata ex art.36 Cost..
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che il ricorrente ha fornito esauriente prova dei fatti costitutivi del credito affermato, mentre il convenuto non ha fornito prova dei fatti estintivi e/o impeditivi e/o modificativi allegati.
In ordine al quantum debeatur, i conteggi allegati al ricorso appaiono attendibili e comunque non contestati dalla parte convenuta contumace.
Nel rito del lavoro, come è noto, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3,
Cod.Proc.Civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (Cassazione civile, sez. lav., 10 giugno 2003, n. 9285).
Non si vede del resto come il giudice potrebbe prendere in considerazione una diversa misura in difetto specifiche allegazioni da parte del resistente.
Ciò premesso, pertanto, competono al ricorrente le differenze retributive reclamate per il lavoro eseguito e non retribuito, dovute nell'importo di € 5.916,00.
La va dunque condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 5.916,00, come risultante, quanto alle singole voci componenti dalla specifica contenuta in ricorso e riportata in narrativa.
4 di 5 Competono “ex lege” gli interessi ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, a norma degli artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp. att.
Cod.Proc.Civ., dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in data di trasmissione telematica.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
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