Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1815/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1815/2019
TRA
c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. , c.f. C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
, quali eredi di , rappresentati e difesi dell'avv. Umberto Caccia, C.F._4 Parte_5
c.f. e dall' avv. Giuseppe Mercogliano, c.f. , presso il cui C.F._5 C.F._6 studio elettivamente domiciliano in Brusciano (Na), alla via E. Majorana n. 16, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTI
CONTRO
, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Vincenzo Ruggiero, c.f. , con studio in Castellammare di Stabia (Na), alla piazza Unità C.F._7
d'Italia n. 4, in virtù di procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 174/2019 pubblicata il 18.01.2019
Conclusioni per gli appellanti: “in accoglimento delle domande di primo grado, accertare l'inadempimento della convenuta causa dell'evento morte e per l'effetto condannare l' in persona del legale Parte_6 rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni: danno iure hereditatis, per il ristoro del danno biologico maturato in favore del de cuius, danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della perdita rispettivamente del marito e del padre, danni da liquidarsi secondo le vigenti tabelle, nella somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con distrazione;
IN VIA ISTRUTTORIA
1
Conclusioni per l'appellata: 1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato, previa declaratoria della inesistenza della notifica dell'atto di appello;
2) nel merito, rigettare l'appello avversario, perché infondato per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi di , convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola,
[...] Parte_5
l' , deducendo che in data 21.01.2010 veniva Controparte_1 Parte_5 ricoverato presso l'Ospedale “S. Maria Della Pietà di Nola, Asl Na 3 Sud”, in regime di day hospital per essere sottoposto ad esame diagnostico di TAC total body, con somministrazione di mezzo di contrasto;
che, alcuni minuti dopo l'inizio dell'esame e in seguito alla somministrazione del mezzo di contrasto per endovena, alle ore 11:50 circa, il paziente subiva uno shock anafilattico e, dopo essere stato trasportato in terapia intensiva, decedeva alle ore 7,30 del 22.01.2010. Part Pertanto, i ricorrenti chiesero di accertare la responsabilità della lamentando la mancata acquisizione di un valido consenso informato del paziente, e di condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sia iure hereditatis, per il danno biologico patito dal de cuius, sia iure proprio, per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da essi eredi, a causa della perdita del rapporto parentale. Part
§ 1.2. Si costituì la che contestò la domanda dei ricorrenti per genericità nell'indicazione del petitum e della causa petendi e, in ogni caso, per infondatezza.
§ 1.3. Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, il primo giudice concesse i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c, al cui spirare - rigettata la richiesta delle prove orali articolate dalle parti, in quanto considerate superflue, e ritenuta la causa matura per la decisione - fissò l'udienza di precisazione delle conclusioni e, a seguito del deposito degli scritti conclusivi, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò la domanda proposta dai ricorrenti e compensò integralmente le spese di lite.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano per punti, nei limiti di quel che ancora rileva in sede di gravame.
1) Il difensore dei ricorrenti ha tempestivamente depositato la comparsa conclusionale, in data 10.12.2018, ma, non ha ridepositato la produzione di parte nel termine di cui all'art. 169 c.p.c.. Pertanto, pur essendo materialmente presente in atti tale produzione, di essa non può tenersi conto, non essendo rinvenibile la data di rideposito, con conseguente impossibilità di accertare la tempestività dello stesso, che deve quindi considerarsi tardivo o comunque irrituale, “poiché privo del necessario passaggio in Cancelleria”, ai sensi dell'art. 77, comma 2, disp. att. c.p.c..
2 2) I ricorrenti hanno rappresentato come unico profilo di responsabilità a carico della struttura sanitaria, la violazione del dovere di informazione (c.d. consenso informato) nei confronti del paziente e di essi familiari. Part Ciò posto, non può ritenersi provato il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della per la lamentata mancata acquisizione dal paziente di un consenso informato e il decesso per shock anafilattico di
[...]
, non essendo stato né allegato né dimostrato che, qualora quest'ultimo fosse stato adeguatamente Parte_5 informato, avrebbe rifiutato o modificato la scelta effettuata dalla struttura sanitaria di eseguire la TAC total body con somministrazione del mezzo di contrasto. Di converso, la convenuta ha evidenziato, anche con il deposito di consulenza medico-legale di parte, che il paziente era affetto da carcinoma prostatico;
dunque l'esame diagnostico si rivelava essenziale per la cura della grave patologia sofferta. Inoltre, già in precedenza, il si era sottoposto ad analogo esame, sempre con mezzo di contrasto, senza che vi fossero state Pt_5 complicanze di sorta (sul punto si veda consulenza tecnica di parte convenuta, che richiama la messa in mora Part inviata alla dagli odierni ricorrenti per conseguire il risarcimento del danno, in cui si riferiva tale circostanza, mai contestata da questi ultimi), per cui può ragionevolmente presumersi che il de cuius fosse a conoscenza delle modalità di svolgimento dell'esame e delle sue possibili conseguenze, e che avrebbe verosimilmente prestato il consenso all'esecuzione dell'indagine diagnostica in questione. “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, se il paziente conosce perfettamente quale sia l'intervento cui si accinge ad essere sottoposto, con relative conseguenze, rischi e complicazioni, l'eventuale inadempimento, da parte del medico, dell'obbligo di informarlo è giuridicamente irrilevante, per l'inconcepibilità di un valido nesso di causa tra detto inadempimento e le conseguenze dannose del vulnus alla libertà di autodeterminazione” (Cass. civ., sez. III, 27.3.2018, n. 7516). Part 3) In ogni caso il difensore della ha prodotto in giudizio la scheda di consenso informato, sottoscritta da
, contenente specifica dichiarazione “di essere stato informato delle caratteristiche del Parte_5 mezzo di contrasto, degli effetti collaterali e secondari (reazioni inattese avverse) e dei rischi che possono derivare dal suo uso)”, la cui sottoscrizione non solo non è stata formalmente disconosciuta dai ricorrenti - né essi hanno mai dichiarato di non conoscere la sottoscrizione del de cuius - ma è stata oggetto di riconoscimento in sede di incontro di mediazione da parte di due dei ricorrenti, ossia moglie del de cuius, Parte_1
e , figlia dello stesso (cfr. pag. 3 del verbale di mediazione depositato dal difensore dei Parte_3 ricorrenti all'udienza del 26.01.2016); tale comportamento stragiudiziale assume rilevanza indiziaria nel presente giudizio, da valutare unitamente al restante materiale istruttorio documentale acquisito nel corso del processo.
Neanche può assumere rilevanza la circostanza che i familiari non furono informati adeguatamente in merito all'esame da eseguire ed alle sue possibili conseguenze, poiché essi non hanno allegato, né tanto meno provato, uno stato di incapacità del de cuius tale da scemare la sua capacità di discernimento e da rendere necessaria la sostituzione della scelta dei familiari alla libertà di autodeterminazione del paziente.
4) Parte ricorrente ha del tutto omesso di lamentare errori diagnostici o di scelta nell'approccio terapeutico correlati all'esecuzione dell'esame in questione.
3 § 2. Avverso la sentenza di primo grado , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto appello, a cui ha resistito, costituendosi, l' .
[...] Controparte_1
All'udienza del 25.02.2025 la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione dei termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato “ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA PER TESTIMONI
PROPOSTA DAGLI APPELLANTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”.
Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere la prova per testimoni da loro richiesta, che, se espletata, avrebbe provato il nesso eziologico tra la mancanza di un valido consenso informato e l'evitabilità dell'evento morte. Reiterano quindi la richiesta di prova testimoniale così come articolata nel giudizio di primo grado.
Il motivo di impugnazione è inammissibile per due ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente si osserva che la richiesta di prova testimoniale - a seguito dell'ordinanza del giudice di prime cure del 5.10.2016, con la quale veniva rigetta la richiesta di ammissione delle prove orali articolate dalle parti
- non è stata reiterata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.10.2018 dinanzi al Tribunale.
Al riguardo va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Nel caso di specie, il difensore dei ricorrenti, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.10.2018, si
è riportato genericamente ai propri scritti difensivi ed ha aggiunto: “insiste affinchè il giudice voglia ammettere almeno una CTU medico legale al fine di accertare la causa dell'evento morte…”. E' evidente che la presunzione di abbandono della richiesta di prova testimoniale non risulta superata dalla condotta del difensore dei ricorrenti/appellanti, tenuto conto del fatto che quest'ultimo ha insistito esclusivamente nella richiesta di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, non censurando l'ordinanza del 5.10.2016 di rigetto, per superfluità, della richiesta di prova orale.
Il motivo di gravame è inammissibile anche ai sensi dell'art. 342, n.2), c.p.c., atteso che non si confronta, mediante efficaci controargomentazioni, con la ratio decidendi del primo giudice, che ha rigettato la domanda risarcitoria per violazione del consenso informato, anche sul rilievo che i ricorrenti non hanno allegato, prima ancora che provato, che , qualora fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato Parte_5
o modificato la scelta terapeutica, effettuata dalla struttura sanitaria, di eseguire la TAC total body con somministrazione di mezzo di contrasto.
4 § 2.2. Con il secondo motivo di gravame - rubricato “ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA AMMISSIONE DI UNA CTU MEDICO LEGALE,
ISTANZA PROPOSTA DALLA DIFESA NEL GIUDIZIO DI I° GRADO” - gli appellanti si dolgono della mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e ne reiterano la richiesta, ritenendola necessaria
“al fine di accertare la completezza del consenso informato e per chiarire il rapporto TAC-mezzo contrasto- evento morte”.
La richiesta non può essere accolta in considerazione di quanto esposto con riguardo al precedente motivo di gravame in ordine al difetto di allegazione della circostanza che il se adeguatamente informato, Pt_5 avrebbe rifiutato di sottoporsi alla TAC total body con mezzo di contrasto. L'invocato chiarimento, da parte di un consulente tecnico da nominare d'ufficio, della riconducibilità dell'evento morte allo shock anafilattico conseguente alla somministrazione del mezzo di contrasto, comporterebbe, quindi, l'espletamento di un'attività meramente esplorativa ed inconferente ai fini della decisione.
§ 2.3. Al terzo motivo di gravame è affidata la doglianza di “ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE AL DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE”.
Il difensore degli appellanti sostiene che la produzione di parte era stata tempestivamente deposita nel giudizio di primo grado, argomentando che “la sola mancanza dell'annotazione del cancelliere sulla data di restituzione del fascicolo di parte, non può far presumere (in difetto di un previo accertamento) che il fascicolo non sia stato restituito nei termini perché un'omissione che potrebbe essere imputabile a negligenza del cancelliere, non può tradursi in prova della mancata tempestiva restituzione”.
Il motivo di gravame è inammissibile, ai sensi dell'art. 342, n.2) c.p.c., atteso che non rappresenta sotto quale profilo l'esame degli atti contenuti nella produzione di parte ricorrente/appellante sia rilevante e possa incidere sulla decisione del primo giudice.
§ 2.4. Con il quarto motivo e il quinto motivo di gravame - rubricati, rispettivamente, “ERRONEA,
CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA” ed “ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO”- gli appellanti deducono che il giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio e che la risarcibilità del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione, a causa della violazione del dovere di acquisizione di un consenso informato del paziente da parte dei sanitari, non esige una specifica prova.
I motivi di impugnazione sono infondati.
Condivisibilmente il primo giudice, con motivazione coerente ed esaustiva, ha ritenuto che non può ritenersi provato il nesso di causalità tra la lamentata mancata acquisizione di un consenso informato da parte del paziente e il decesso di quest'ultimo per shock anafilattico, verosimilmente conseguenza della Part somministrazione del mezzo di contrasto nel corso dell'esecuzione della
E invero il giudice di prime cure ha correttamente sottolineato che i ricorrenti, odierni appellanti, non solo non hanno provato ma, prim'ancora, non hanno allegato che , qualora fosse stato Parte_5 adeguatamente informato delle possibili reazioni alla somministrazione del mezzo di contrasto nell'esecuzione
5 della TAC, avrebbe rifiutato tale esame diagnostico. Inoltre il primo giudice ha evidenziato che il paziente era affetto da carcinoma prostatico (con la conseguenza che l'intervento diagnostico si rivelava essenziale per la cura della grave patologia sofferta), che già in precedenza il si era sottoposto ad una TAC con mezzo Pt_5 di contrasto, senza complicanze di sorta, e che, pertanto, si sarebbe potuto ragionevolmente presumere che il de cuius fosse a conoscenza delle modalità di svolgimento dell'esame e delle sue possibili conseguenze e avrebbe verosimilmente prestato il consenso all'esecuzione dell'indagine diagnostica in questione.
Anche a prescindere del mancato assolvimento dell'onere di allegazione, condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto che gravasse sui ricorrenti l'onere di provare che, in caso di compiuta acquisizione di un consenso informato del paziente, quest'ultimo non si sarebbe sottoposto alla TAC.
La Corte osserva, poi, che la sentenza impugnata non risulta scalfita dalle doglianze degli appellanti, atteso che è stata prodotta in giudizio una scheda di consenso informato, sottoscritta da , Parte_5 contenente specifica dichiarazione “di essere stato informato delle caratteristiche del mezzo di contrasto, degli effetti collaterali e secondari (reazioni inattese avverse) e dei rischi che possono derivare dal suo uso)”; la sottoscrizione del non è stata formalmente disconosciuta dai ricorrenti, né essi hanno dichiarato di Pt_5 non conoscere la sottoscrizione del de cuius .
Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione a causa della violazione del dovere di acquisizione di un “consenso informato” del paziente da parte dei sanitari.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/2022
(scaglione di riferimento di valore indeterminabile di bassa complessità). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase trattazione/istruttoria, poiché nella presente sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 5.200,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
6 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 6 maggio 2025.
Il consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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