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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 03/06/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 655/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Fortunata CONDELLO per delega dell'avv. Luca
CHESSA. Nessuno è presente per l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO
CALABRIA, fino alle ore 12,10. L'avv. Condello si riporta a tutti gli scritti depositati ed insiste in tutte le domande ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Palmi, 03/06/2025 Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 655 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 429 c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.5.2024, e propongono Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 1012/2023 del Giudice di pace di Palmi, pubblicata il
4.12.2023, non notificata, con la quale, nel contraddittorio con la resistente
[...]
, è stata rigettata la domanda di opposizione a verbale di accertamento di Controparte_1
infrazione al codice della strada, proposta dal e fatta propria anche dalla Parte_1
, interventrice nel giudizio di primo grado. Parte_2
Premettono gli appellanti che con il verbale opposto, n. 421544234, Serie 2020N°0515442, notificato il 9.9.2022, era stata contestata la violazione dell'art. 149, comma 1 e 4, del D.Lgs
285/1992 (c.d.s.) perché - in occasione del sinistro accaduto in data 19.06.2022, alle ore
15.55 circa, in località Palmi (RC), sulla S.S. 18, all'altezza del km 488+50 -
[...]
, conducente del motociclo targato EX54991 di proprietà di Parte_1 Parte_3
1
[...] obbligata in solido, “non manteneva una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva tale da garantire l'arresto tempestivo e da evitare la collisione”.
Aggiungono che nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di alcuni rinvii per l'assunzione della prova orale, all'udienza del 26.5.2023 erano stati sentiti i testimoni Sigg.ri e;
lamentano che, tuttavia, nel fascicolo di primo grado non Testimone_1 Testimone_2 vi è traccia del verbale di udienza dell'escussione testimoniale avvenuta il 26.05.2023, escussione rilevante ai fini della decisione della controversia.
Illustrano quindi i seguenti motivi di gravame: 1) mancato esame di punti decisivi della controversia e omessa valutazione dell'attività istruttoria espletata, in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., in quanto nel corso del giudizio di primo grado è stata assunta prova testimoniale il cui verbale di udienza (del 26.5.2023) non è stato inserito nel fascicolo telematico ed essendo stato omesso l'esame delle dichiarazioni rese dai testi a quella udienza del 26.05.2023, dalle quali risultava che il sinistro si era verificato a causa della brusca manovra di retromarcia effettuata dal conducente del veicolo Fiat Panda targato FS571FR, tale;
2) violazione dell'art. 2700 c.c., avendo il giudice di Pace Persona_1
erroneamente attribuito all'accertamento la fede privilegiata di atto pubblico, in base alla considerazione che si tratta “d'una ricostruzione dei fatti provvista dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A....”, sebbene la stessa motivazione della sentenza dia atto che gli agenti sono intervenuti sul posto successivamente al verificarsi del sinistro, circostanza che esclude – per costante giurisprudenza – la possibilità di riconoscere al verbale l'efficacia probatoria privilegiata.
Concludono chiedendo al Tribunale di “accertare il vizio di motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di considerare l'istruttoria avvenuta e le dichiarazioni testimoniali dei Sigg.ri e;
dichiarare nulla la Testimone_1 Testimone_2
sentenza e rimettere le parti innanzi al Giudice di Pace di Palmi, il quale se necessario dovrà riascoltare i testimoni in udienza, non essendo presente nel PCT il verbale del
26.05.2023 di escussione degli stessi;
in via subordinata, riformare la sentenza n. 1012/2023 emessa dal Giudice di Pace di Palmi in data 24.11.2023, pubblicata in data 04.12.2023 per tutto quanto esposto in narrativa, accertando e conseguentemente dichiarando l'illegittimità della sanzione pecuniaria prevista dal verbale n. 421544234 Serie 2020 n. 0515442 e di conseguenza annullarlo…”; con vittoria delle spese di lite.
2. Il e la , nel costituirsi nel presente Controparte_2 Controparte_1
grado di giudizio, ripropongono preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per tardività del ricorso di primo grado, iscritto a ruolo il 13.10.2022, a
2 fronte della notifica del verbale, ricevuta il 12.9.2022.
Nel merito, contestano i motivi di gravame, ribadendo la fondatezza della contestazione, poiché “dai rilievi effettuati dall'organo accertatore sul luogo del sinistro… emergeva con chiarezza che il conducente del motociclo, percorrendo la S.S. Tirrena Inferiore con direzione di marcia Palmi-Seminara, giunto nei pressi di C.da Salice altezza civico 95, colpiva nella parte posteriore l'autovettura, intenta ad effettuare una svolta a sinistra:
l'impatto non veniva evitato dal conducente del motociclo in quanto, sopraggiungendo sulla stessa corsia, non manteneva distanza di sicurezza idonea a consentire l'arresto tempestivo del motociclo”.
Concludono per il rigetto dell'appello.
3. In corso di causa, all'udienza dell'11.2.2024 è stata ammessa “la prova sui capitoli e con i testi indicati nel ricorso di primo grado, con l'aggiunta – in forza dei poteri officiosi derivanti dal rito – del teste le cui generalità sono meglio indicate nel rapporto Tes_3
informativo allegato alla costituzione in primo grado della , in quanto sentito dai CP_1
Carabinieri nell'immediatezza come persona informata dei fatti”.
Quindi, assunta la prova con i testi indicati, all'udienza odierna la causa è stata decisa.
4. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità della domanda, con riferimento ai tempi di presentazione, sollevata dall'amministrazione resistente sin dal primo grado e ribadita con la comparsa di costituzione depositata in appello.
L'eccezione è infondata.
Invero, a fronte della notificazione del verbale avvenuta il 12.9.2022 (v. verbale di notifica, nel fascicolo telematico di parte appellata), il ricorso è stato spedito al Giudice di pace con plico inviato per raccomandata postale, spedita il 7.10.2022 e pervenuta in data 13.10.2023
(v. ricevuta di ritorno della raccomandata postale, allegata al fascicolo di parte appellante), sicchè le formalità a carico del mittente sono state compiute entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, previsto dall'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che consente espressamente il deposito a mezzo del servizio postale.
5. Il primo motivo d'appello è fondato, secondo quanto si dirà.
Va premesso che il verbale opposto (nel fascicolo di primo grado dell'appellante) commina la sanzione di cui agli artt. 149 commi 1-4, c.d.s., in base all'unica considerazione che il conducente del veicolo indicato “non manteneva la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo e da evitare la collisione. L'infrazione è emersa a seguito di incidente stradale verificatosi il 19/06/2022
3 in Palmi SS18 c.da Salice alt. Civico 95 dal quale non sono derivati gravi danni ai veicoli”.
Dalla relazione redatta Vice Brigadiere dei Carabinieri verbalizzante, risulta però che questi era sopravvenuto sui luoghi, “presumibilmente a 55 minuti dall'incidente”, sicchè
l'accaduto era stato ricostruito ex post, attraverso i rilievi sui veicoli in posizione statica e le dichiarazioni rese dai due soggetti coinvolti nell'incidente (il e tale Parte_1 [...]
), oltre che del teste tutte dichiarazioni che non sono mai state Per_1 Testimone_4 allegate alla produzione documentale, curata dalla resistente. CP_1
Ciò posto, a fronte della contestazione della ricostruzione operata dalla P.G., formulata dal ricorrente con l'opposizione, in primo grado è stata ammessa ed espletata la prova per testi sui capitoli articolati in ricorso: in particolare, dall'esame del fascicolo d'ufficio, inviato in formato cartaceo dall'Ufficio del Giudice di Pace, emerge la presenza (pagine 55 e 56) anche del verbale d'udienza del 26.05.2023, redatto dinanzi al primo giudice, contenente le deposizioni dei testi escussi in quella sede ( e ). Testimone_1 Testimone_2
In tal senso, la doglianza dell'appellante, relativa alla mancanza del verbale “nel fascicolo telematico”, appare irrilevante, posto che (oltre al fatto che l'eventuale smarrimento del verbale avrebbe potuto essere superato con il ricorso alla procedura di ricostituzione, dinanzi al giudice a quo) è sufficiente che il verbale esista nel fascicolo d'ufficio in formato cartaceo.
E' vero, tuttavia, che la sentenza appellata non fa alcun cenno al contenuto delle deposizioni testimoniali, certamente rilevanti ai fini della decisione, avendo entrambi i testi escussi confermato la tesi degli odierni appellanti, in relazione al fatto che l'autovettura Fiat Panda, coinvolta nell'incidente occorso, avesse effettuato una brusca manovra di retromarcia per immettersi in un vicolo posto a sinistra rispetto al suo senso di marcia, così colpendo il motociclo condotto dal , che aveva rallentato fino ad arrestarsi (v. capitoli di prova Per_1 da 1 a 3 del ricorso introduttivo, nonché verbale d'udienza, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Invero, è noto – ed è stato esattamente rilevato anche dal giudice a quo – che la fede privilegiata dell'atto del p.u. non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, che deve essere valutata nel complesso delle risultanze processuali (anche, eventualmente, dei fatti risultanti dallo stesso verbale: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9919 del 28/04/2006).
Nel caso che occupa, per contro, la sentenza appellata, dopo aver correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fede privilegiata dell'atto del p.u. non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, ha tuttavia ritenuto che “nel caso di specie al verbale di contestazione, in
4 virtù del suo contenuto, può riconoscersi efficacia di prova piena coperta dalla fede privilegiata dell'atto pubblico atteso che non vi è alcun elemento in ragione del quale si possa ritenere che la ricostruzione dei fatti operata dagli agenti operanti non sia esattamente corrispondente a quanto accaduto. Ad un'attenta verifica del verbale di accertamento impugnato e dei rilievi effettuati dai Carabinieri (…) emergono taluni elementi che consentono di considerare del tutto attendibile l'accertamento svolto attese le risultanze d'incidente in atti sia con riferimento alla posizione statica dei veicoli coinvolti e allo stato giustappunto dei luoghi”, giungendo infine a considerare “certa” la prova dell'effettiva commissione dell'infrazione contestata.
La motivazione ora trascritta - oltre ad essere solo apparente (in quanto, una volta esclusa efficacia probatoria privilegiata alla parte valutativa del verbale, il generico riferimento alla
“posizione statica dei veicoli coinvolti” e allo “stato dei luoghi”, in difetto di ulteriori specificazioni, non chiarisce né giustifica la condivisione delle valutazioni operate dai p.u.)
- non dà conto dell'avvenuta valutazione delle altre risultanze, tra le quali vi erano certamente le deposizioni dei testi e da ritenersi come già detto decisive, Tes_1 Tes_2 perché vertenti proprio sui fatti posti a base dell'opposizione.
Il rilevato vizio di omessa valutazione di fatti decisivi, se costituisce certamente motivo di riforma della sentenza appellata, non dà però luogo ad alcuna nullità, né alla conseguente necessità di remissione in primo grado – come pure richiesto da parte appellante -, potendo ad esso rimediarsi nella presente sede di appello, sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, va ribadito che né dal verbale opposto (redatto dopo gli eventi, sulla base di una ricostruzione operata dagli agenti accertatori), né dalla relazione informativa redatta dai verbalizzanti (nel fascicolo di primo grado), e nemmeno dai rilievi fotoplanimetrici allegati, ritraenti i veicoli in stato di quiete, emergono elementi per ricostruire la contestata dinamica dell'incidente, tenuto conto altresì che lo stesso verbalizzante richiama dichiarazioni che non sono presenti tra gli allegati.
Per questo motivo, nel presente grado, è stato disposto – unitamente ad una nuova escussione dei testi, già sentiti in primo grado – anche l'esame testimoniale di altro soggetto, indicato d'ufficio sulla base delle risultanze della relazione informativa redatta dai verbalizzanti: invero, pur se, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti
5 necessari (in tal senso, v. Cass. Sez. II, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018).
Ebbene, la prova testimoniale assunta sia in primo grado che nel presente grado di appello ha dimostrato che, al momento dell'impatto, il veicolo che precedeva il motociclo condotto dell'appellante aveva ingranato una brusca retromarcia, per svoltare a sinistra, Parte_1
e il aveva rallentato fino a fermare del tutto l'andatura del proprio motociclo, Parte_1
senza riuscire a evitare l'impatto (cfr. deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
escussi all'udienza del 25.3.2025); inoltre, il teste ha dichiarato di essere
[...] Tes_3 sopraggiunto qualche minuto dopo l'incidente e che, in quel momento, la macchina si presentava sulla sinistra con il muso rivolto verso il piccolo piazzale antistante l'abitazione, in direzione mare - monti.
Le circostanze che precedono mettono in crisi l'operatività della presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada (secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede), dimostrando la presenza, sulla strada, di un ostacolo imprevedibile ed anomalo - costituito dalla brusca manovra di retromarcia intrapresa dall'automobile - rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 18884 del 24/09/2015).
Venuta meno la presunzione, l'onere di fornire la prova dell'eventuale mancato rispetto dell'ordinaria distanza di sicurezza gravava sulla , tenuto conto che, nel giudizio CP_1 di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opposta l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito (cfr. artt. 22 e 23 l. 689/81 e, oggi, artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011).
In mancanza di elementi specifici, necessari per valutare la distanza tenuta dal veicolo investitore, l'appello va dunque accolto, ed in riforma della sentenza impugnata il verbale opposto, unitamente alle sanzioni irrogate, deve essere integralmente annullato.
6. In considerazione della soccombenza, le spese di lite del doppio grado vanno poste in capo alla appellata e liquidate, con l'eliminazione della fase di istruzione in primo CP_1 grado, perché non svolta, e con la riduzione del 50% per le rimanenti fasi, in ragione anche della semplicità dei motivi dell'impugnazione, nel complessivo importo di: per il primo grado: euro 173,00 per onorari (euro 34,00 per ciascuna fase di studio, introduttiva e istruttoria, euro 71,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
per il grado di appello: euro 332,00 per onorari (euro 66 per ciascuna fase di studio e introduttiva, euro 100,00 per ciascuna fase istruttoria e decisoria), oltre spese generali al
6 15%, IVA e CPA come per legge. Tutto da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, avv. Luca Chessa.
7. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello avverso la sentenza n. 1012/2023, emessa dal Giudice di Pace di Palmi il 18.6.2021, promossa da
[...]
e contro , in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla integralmente il verbale opposto e le sanzioni con lo stesso irrogate;
2. condanna l'appellata alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese di CP_1 lite del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo grado, in euro
173,00 per onorari e, per l'appello, in euro 332,00 per onorari, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Luca
Chessa.
3. sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 3 giugno 2025
Il giudice
Maria Teresa Gentile
7
Sezione Civile
All'udienza del 03/06/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 655/2024 R.G.A.C., è presente l'avv. Fortunata CONDELLO per delega dell'avv. Luca
CHESSA. Nessuno è presente per l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO
CALABRIA, fino alle ore 12,10. L'avv. Condello si riporta a tutti gli scritti depositati ed insiste in tutte le domande ivi proposte.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Palmi, 03/06/2025 Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 655 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 429 c.p.c.; ritenute le seguenti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.5.2024, e propongono Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 1012/2023 del Giudice di pace di Palmi, pubblicata il
4.12.2023, non notificata, con la quale, nel contraddittorio con la resistente
[...]
, è stata rigettata la domanda di opposizione a verbale di accertamento di Controparte_1
infrazione al codice della strada, proposta dal e fatta propria anche dalla Parte_1
, interventrice nel giudizio di primo grado. Parte_2
Premettono gli appellanti che con il verbale opposto, n. 421544234, Serie 2020N°0515442, notificato il 9.9.2022, era stata contestata la violazione dell'art. 149, comma 1 e 4, del D.Lgs
285/1992 (c.d.s.) perché - in occasione del sinistro accaduto in data 19.06.2022, alle ore
15.55 circa, in località Palmi (RC), sulla S.S. 18, all'altezza del km 488+50 -
[...]
, conducente del motociclo targato EX54991 di proprietà di Parte_1 Parte_3
1
[...] obbligata in solido, “non manteneva una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva tale da garantire l'arresto tempestivo e da evitare la collisione”.
Aggiungono che nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di alcuni rinvii per l'assunzione della prova orale, all'udienza del 26.5.2023 erano stati sentiti i testimoni Sigg.ri e;
lamentano che, tuttavia, nel fascicolo di primo grado non Testimone_1 Testimone_2 vi è traccia del verbale di udienza dell'escussione testimoniale avvenuta il 26.05.2023, escussione rilevante ai fini della decisione della controversia.
Illustrano quindi i seguenti motivi di gravame: 1) mancato esame di punti decisivi della controversia e omessa valutazione dell'attività istruttoria espletata, in violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., in quanto nel corso del giudizio di primo grado è stata assunta prova testimoniale il cui verbale di udienza (del 26.5.2023) non è stato inserito nel fascicolo telematico ed essendo stato omesso l'esame delle dichiarazioni rese dai testi a quella udienza del 26.05.2023, dalle quali risultava che il sinistro si era verificato a causa della brusca manovra di retromarcia effettuata dal conducente del veicolo Fiat Panda targato FS571FR, tale;
2) violazione dell'art. 2700 c.c., avendo il giudice di Pace Persona_1
erroneamente attribuito all'accertamento la fede privilegiata di atto pubblico, in base alla considerazione che si tratta “d'una ricostruzione dei fatti provvista dei requisiti di oggettività richiesti dalla legge alla P.A....”, sebbene la stessa motivazione della sentenza dia atto che gli agenti sono intervenuti sul posto successivamente al verificarsi del sinistro, circostanza che esclude – per costante giurisprudenza – la possibilità di riconoscere al verbale l'efficacia probatoria privilegiata.
Concludono chiedendo al Tribunale di “accertare il vizio di motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di considerare l'istruttoria avvenuta e le dichiarazioni testimoniali dei Sigg.ri e;
dichiarare nulla la Testimone_1 Testimone_2
sentenza e rimettere le parti innanzi al Giudice di Pace di Palmi, il quale se necessario dovrà riascoltare i testimoni in udienza, non essendo presente nel PCT il verbale del
26.05.2023 di escussione degli stessi;
in via subordinata, riformare la sentenza n. 1012/2023 emessa dal Giudice di Pace di Palmi in data 24.11.2023, pubblicata in data 04.12.2023 per tutto quanto esposto in narrativa, accertando e conseguentemente dichiarando l'illegittimità della sanzione pecuniaria prevista dal verbale n. 421544234 Serie 2020 n. 0515442 e di conseguenza annullarlo…”; con vittoria delle spese di lite.
2. Il e la , nel costituirsi nel presente Controparte_2 Controparte_1
grado di giudizio, ripropongono preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per tardività del ricorso di primo grado, iscritto a ruolo il 13.10.2022, a
2 fronte della notifica del verbale, ricevuta il 12.9.2022.
Nel merito, contestano i motivi di gravame, ribadendo la fondatezza della contestazione, poiché “dai rilievi effettuati dall'organo accertatore sul luogo del sinistro… emergeva con chiarezza che il conducente del motociclo, percorrendo la S.S. Tirrena Inferiore con direzione di marcia Palmi-Seminara, giunto nei pressi di C.da Salice altezza civico 95, colpiva nella parte posteriore l'autovettura, intenta ad effettuare una svolta a sinistra:
l'impatto non veniva evitato dal conducente del motociclo in quanto, sopraggiungendo sulla stessa corsia, non manteneva distanza di sicurezza idonea a consentire l'arresto tempestivo del motociclo”.
Concludono per il rigetto dell'appello.
3. In corso di causa, all'udienza dell'11.2.2024 è stata ammessa “la prova sui capitoli e con i testi indicati nel ricorso di primo grado, con l'aggiunta – in forza dei poteri officiosi derivanti dal rito – del teste le cui generalità sono meglio indicate nel rapporto Tes_3
informativo allegato alla costituzione in primo grado della , in quanto sentito dai CP_1
Carabinieri nell'immediatezza come persona informata dei fatti”.
Quindi, assunta la prova con i testi indicati, all'udienza odierna la causa è stata decisa.
4. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità della domanda, con riferimento ai tempi di presentazione, sollevata dall'amministrazione resistente sin dal primo grado e ribadita con la comparsa di costituzione depositata in appello.
L'eccezione è infondata.
Invero, a fronte della notificazione del verbale avvenuta il 12.9.2022 (v. verbale di notifica, nel fascicolo telematico di parte appellata), il ricorso è stato spedito al Giudice di pace con plico inviato per raccomandata postale, spedita il 7.10.2022 e pervenuta in data 13.10.2023
(v. ricevuta di ritorno della raccomandata postale, allegata al fascicolo di parte appellante), sicchè le formalità a carico del mittente sono state compiute entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, previsto dall'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che consente espressamente il deposito a mezzo del servizio postale.
5. Il primo motivo d'appello è fondato, secondo quanto si dirà.
Va premesso che il verbale opposto (nel fascicolo di primo grado dell'appellante) commina la sanzione di cui agli artt. 149 commi 1-4, c.d.s., in base all'unica considerazione che il conducente del veicolo indicato “non manteneva la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo e da evitare la collisione. L'infrazione è emersa a seguito di incidente stradale verificatosi il 19/06/2022
3 in Palmi SS18 c.da Salice alt. Civico 95 dal quale non sono derivati gravi danni ai veicoli”.
Dalla relazione redatta Vice Brigadiere dei Carabinieri verbalizzante, risulta però che questi era sopravvenuto sui luoghi, “presumibilmente a 55 minuti dall'incidente”, sicchè
l'accaduto era stato ricostruito ex post, attraverso i rilievi sui veicoli in posizione statica e le dichiarazioni rese dai due soggetti coinvolti nell'incidente (il e tale Parte_1 [...]
), oltre che del teste tutte dichiarazioni che non sono mai state Per_1 Testimone_4 allegate alla produzione documentale, curata dalla resistente. CP_1
Ciò posto, a fronte della contestazione della ricostruzione operata dalla P.G., formulata dal ricorrente con l'opposizione, in primo grado è stata ammessa ed espletata la prova per testi sui capitoli articolati in ricorso: in particolare, dall'esame del fascicolo d'ufficio, inviato in formato cartaceo dall'Ufficio del Giudice di Pace, emerge la presenza (pagine 55 e 56) anche del verbale d'udienza del 26.05.2023, redatto dinanzi al primo giudice, contenente le deposizioni dei testi escussi in quella sede ( e ). Testimone_1 Testimone_2
In tal senso, la doglianza dell'appellante, relativa alla mancanza del verbale “nel fascicolo telematico”, appare irrilevante, posto che (oltre al fatto che l'eventuale smarrimento del verbale avrebbe potuto essere superato con il ricorso alla procedura di ricostituzione, dinanzi al giudice a quo) è sufficiente che il verbale esista nel fascicolo d'ufficio in formato cartaceo.
E' vero, tuttavia, che la sentenza appellata non fa alcun cenno al contenuto delle deposizioni testimoniali, certamente rilevanti ai fini della decisione, avendo entrambi i testi escussi confermato la tesi degli odierni appellanti, in relazione al fatto che l'autovettura Fiat Panda, coinvolta nell'incidente occorso, avesse effettuato una brusca manovra di retromarcia per immettersi in un vicolo posto a sinistra rispetto al suo senso di marcia, così colpendo il motociclo condotto dal , che aveva rallentato fino ad arrestarsi (v. capitoli di prova Per_1 da 1 a 3 del ricorso introduttivo, nonché verbale d'udienza, nel fascicolo d'ufficio di primo grado).
Invero, è noto – ed è stato esattamente rilevato anche dal giudice a quo – che la fede privilegiata dell'atto del p.u. non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, che deve essere valutata nel complesso delle risultanze processuali (anche, eventualmente, dei fatti risultanti dallo stesso verbale: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9919 del 28/04/2006).
Nel caso che occupa, per contro, la sentenza appellata, dopo aver correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fede privilegiata dell'atto del p.u. non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, ha tuttavia ritenuto che “nel caso di specie al verbale di contestazione, in
4 virtù del suo contenuto, può riconoscersi efficacia di prova piena coperta dalla fede privilegiata dell'atto pubblico atteso che non vi è alcun elemento in ragione del quale si possa ritenere che la ricostruzione dei fatti operata dagli agenti operanti non sia esattamente corrispondente a quanto accaduto. Ad un'attenta verifica del verbale di accertamento impugnato e dei rilievi effettuati dai Carabinieri (…) emergono taluni elementi che consentono di considerare del tutto attendibile l'accertamento svolto attese le risultanze d'incidente in atti sia con riferimento alla posizione statica dei veicoli coinvolti e allo stato giustappunto dei luoghi”, giungendo infine a considerare “certa” la prova dell'effettiva commissione dell'infrazione contestata.
La motivazione ora trascritta - oltre ad essere solo apparente (in quanto, una volta esclusa efficacia probatoria privilegiata alla parte valutativa del verbale, il generico riferimento alla
“posizione statica dei veicoli coinvolti” e allo “stato dei luoghi”, in difetto di ulteriori specificazioni, non chiarisce né giustifica la condivisione delle valutazioni operate dai p.u.)
- non dà conto dell'avvenuta valutazione delle altre risultanze, tra le quali vi erano certamente le deposizioni dei testi e da ritenersi come già detto decisive, Tes_1 Tes_2 perché vertenti proprio sui fatti posti a base dell'opposizione.
Il rilevato vizio di omessa valutazione di fatti decisivi, se costituisce certamente motivo di riforma della sentenza appellata, non dà però luogo ad alcuna nullità, né alla conseguente necessità di remissione in primo grado – come pure richiesto da parte appellante -, potendo ad esso rimediarsi nella presente sede di appello, sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, va ribadito che né dal verbale opposto (redatto dopo gli eventi, sulla base di una ricostruzione operata dagli agenti accertatori), né dalla relazione informativa redatta dai verbalizzanti (nel fascicolo di primo grado), e nemmeno dai rilievi fotoplanimetrici allegati, ritraenti i veicoli in stato di quiete, emergono elementi per ricostruire la contestata dinamica dell'incidente, tenuto conto altresì che lo stesso verbalizzante richiama dichiarazioni che non sono presenti tra gli allegati.
Per questo motivo, nel presente grado, è stato disposto – unitamente ad una nuova escussione dei testi, già sentiti in primo grado – anche l'esame testimoniale di altro soggetto, indicato d'ufficio sulla base delle risultanze della relazione informativa redatta dai verbalizzanti: invero, pur se, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti
5 necessari (in tal senso, v. Cass. Sez. II, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018).
Ebbene, la prova testimoniale assunta sia in primo grado che nel presente grado di appello ha dimostrato che, al momento dell'impatto, il veicolo che precedeva il motociclo condotto dell'appellante aveva ingranato una brusca retromarcia, per svoltare a sinistra, Parte_1
e il aveva rallentato fino a fermare del tutto l'andatura del proprio motociclo, Parte_1
senza riuscire a evitare l'impatto (cfr. deposizioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
escussi all'udienza del 25.3.2025); inoltre, il teste ha dichiarato di essere
[...] Tes_3 sopraggiunto qualche minuto dopo l'incidente e che, in quel momento, la macchina si presentava sulla sinistra con il muso rivolto verso il piccolo piazzale antistante l'abitazione, in direzione mare - monti.
Le circostanze che precedono mettono in crisi l'operatività della presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada (secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede), dimostrando la presenza, sulla strada, di un ostacolo imprevedibile ed anomalo - costituito dalla brusca manovra di retromarcia intrapresa dall'automobile - rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 18884 del 24/09/2015).
Venuta meno la presunzione, l'onere di fornire la prova dell'eventuale mancato rispetto dell'ordinaria distanza di sicurezza gravava sulla , tenuto conto che, nel giudizio CP_1 di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opposta l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito (cfr. artt. 22 e 23 l. 689/81 e, oggi, artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011).
In mancanza di elementi specifici, necessari per valutare la distanza tenuta dal veicolo investitore, l'appello va dunque accolto, ed in riforma della sentenza impugnata il verbale opposto, unitamente alle sanzioni irrogate, deve essere integralmente annullato.
6. In considerazione della soccombenza, le spese di lite del doppio grado vanno poste in capo alla appellata e liquidate, con l'eliminazione della fase di istruzione in primo CP_1 grado, perché non svolta, e con la riduzione del 50% per le rimanenti fasi, in ragione anche della semplicità dei motivi dell'impugnazione, nel complessivo importo di: per il primo grado: euro 173,00 per onorari (euro 34,00 per ciascuna fase di studio, introduttiva e istruttoria, euro 71,00 per fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
per il grado di appello: euro 332,00 per onorari (euro 66 per ciascuna fase di studio e introduttiva, euro 100,00 per ciascuna fase istruttoria e decisoria), oltre spese generali al
6 15%, IVA e CPA come per legge. Tutto da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, avv. Luca Chessa.
7. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello avverso la sentenza n. 1012/2023, emessa dal Giudice di Pace di Palmi il 18.6.2021, promossa da
[...]
e contro , in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla integralmente il verbale opposto e le sanzioni con lo stesso irrogate;
2. condanna l'appellata alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese di CP_1 lite del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo grado, in euro
173,00 per onorari e, per l'appello, in euro 332,00 per onorari, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Luca
Chessa.
3. sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 3 giugno 2025
Il giudice
Maria Teresa Gentile
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