CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14236 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UL TT EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2025 del Tribunale di Como;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI NE, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GI Sassi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria di replica RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/11/2025, il Tribunale di Como dichiarava TT EL UL colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6, I. 30 aprile 1962, n. 283. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi, evidentemente connessi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 14236 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 26/03/2026 - violazione dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 12- ter, I. n. 283 del 1962. Il Tribunale, tanto nell'ordinanza del 17/9/2025 quanto nella sentenza, avrebbe rigettato l'eccezione concernente l'applicabilità della disciplina introdotta dall'art. 70, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, con argomento viziato e, in particolare, operando una errata sovrapposizione tra la procedura medesima e quella di cui all'art. 464 cod. proc. pen., propria della sola oblazione penale codicistica: mentre quest'ultima, infatti, opererebbe come istituto generale, rimesso all'iniziativa dell'imputato, la prima costituirebbe un autonomo modello legale di gestione della contravvenzione, fondato sull'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e sul successivo pagamento di una somma predeterminata, senza necessità di un impulso difensivo. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, nel richiamare la possibilità di accedere all'oblazione, ne avrebbe evidenziato il carattere meramente residuale, proprio per i casi in cui la procedura speciale non sia stata attivata, così confermando che la prima non sarebbe alternativa o sovrapponibile all'altra, operando su un piano distinto e sussidiario. Ne deriverebbe che la stessa disciplina di cui all'art. 12-ter ss., I. n. 283 del 1962, sarebbe pienamente applicabile al caso di specie, sotto il profilo temporale e sostanziale;
- violazione dell'art. 96, d. Igs. n. 150 del 2022, per erronea applicazione del principio tempus regit actum, con conseguente mancata applicazione della disciplina intertemporale. Premesso che il ricorrente avrebbe tempestivamente adempiuto alle prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa, si sottolinea che l'esercizio dell'azione penale sarebbe avvenuto successivamente all'entrata in vigore del citato decreto n. 150 del 2022 ("Riforma Cartabia") e che, alla prima udienza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sarebbe stata richiesta l'applicazione della procedura estintiva così introdotta. Nonostante l'evidente riferibilità di questa anche al reato in esame, il Giudice si sarebbe espresso in senso contrario, sull'erroneo presupposto della sua inapplicabilità ratione temporis, che, per contro, avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della richiesta difensiva, proprio in forza della scansione cronologica degli atti. L'istruttoria, peraltro, avrebbe evidenziato che la nuova procedura non sarebbe stata applicata esclusivamente per la medesima, errata interpretazione del principio tempus regit actum, non in esito ad una valutazione del caso concreto, COSÌ che la decisione dell'autorità ispettiva, e poi quella del Tribunale, risulterebbero palesemente viziate;
- con riguardo ancora allo stesso tema trattato nei precedenti motivi, con la terza censura è infine dedotta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione apparente, sul presupposto che una prova - testimonianza Rea - non sarebbe stata valutata criticamente, risultando invece decisiva proprio con 2 riguardo alle considerazioni già sopra riportate, ossia alla mancata applicazione della nuova disciplina esclusivamente perché ritenuta non riferibile al caso di specie, in quanto sopravvenuta, non per ragioni di merito, con evidente errore argomentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato;
al riguardo, peraltro, i tre motivi possono essere trattati in modo congiunto, concernendo la medesima questione, di natura processuale. 4. Come già rilevato da questa Corte (Sez. 3, n. 25812 del 7/5/2025, Romano, Rv. 288252), l'art. 70 del d.lgs. n. 150 del 2022, a fondamento dell'impugnazione, ha esteso all'intero comparto delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la procedura e la correlata causa estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza. 4.1. L'intervento, attuativo dell'art. 1, comma 23, lett. a), b), c) e d), della legge n. 134 del 2021, ripropone in materia, con qualche adattamento (attraverso lo stabile inserimento nella legge n. 283 del 1962 degli inediti artt. 12- ter ss.), il meccanismo procedurale estintivo già previsto in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (art. 19 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008) ed infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis-318-octies del d.lgs. n. 152 del 2006). 4.2. La sfera di applicabilità della nuova procedura e della connessa sopravvenuta causa estintiva del reato, per come attuata dal legislatore delegato, riguarda soltanto le «contravvenzioni previste dalla legge n. 283 del 1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie» (art. 12-ter, comma primo, legge n. 283 del 1962). 4.3. La nuova procedura estintiva, alla cui base vi è una prestazione determinata da un organo accertatore amministrativo, ricade senz'altro sulle vigenti contravvenzioni alimentari contenute agli artt. 5, 6, 12 e 12-bis della legge n. 283 del 1962, e le norme cui si applica sono individuate tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie «o» risarcitorie. 4.4. Quanto alla procedura, il secondo e quinto comma dell'art. 12-ter ripropongono lo schema procedimentale di cui agli artt. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma quinto, in 3 particolare, prevede l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen. Il comma sesto attribuisce al magistrato inquirente il potere di disporre, con decreto, che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse «quando lo ritiene necessario». 4.5. Il successivo art. 12-quater, aggiunto alla legge n. 283 del 1962 ripropone, con adattamenti, la disciplina di verifica dell'adempimento e di ammissione al pagamento in sede amministrativa di cui agli artt. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-quater, d.lgs. n. 152 del 2006. 4.6. Come nelle affini procedure estintive in materia di sicurezza del lavoro e ambientali, l'art. 12-septies della legge 283 del 1962 disciplina la sospensione del procedimento penale, riprendendo quella prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 23 del d.lgs. n. 758 del 1994 e quella in tema di contravvenzioni ambientali di cui all'art. 318-sexies, d. Igs. n. 152 del 2006, con alcuni adattamenti resi necessari per dare rilievo al lavoro di pubblica utilità, quale alternativa al pagamento della somma di denaro. 4.7. L'effetto estintivo delle contravvenzioni alimentari è disciplinato nell'art. 12-octies della legge n. 283 del 1962, che riprende la disciplina prevista dagli artt. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-septies, d.lgs. n. 152 del 2006: si prevede che la contravvenzione si estingua se il contravventore adempie tempestivamente alle prescrizioni impartite e provvede al pagamento, con conseguente richiesta di archiviazione. Viene poi aggiunta l'ipotesi in cui l'estinzione del reato consegua a fronte della prestazione del lavoro di pubblica utilità. 4.8. La nuova procedura estintiva, infine, non si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, sia già stata esercitata l'azione penale (art. 96 d.lgs. n. 150 del 2022), a prescindere, pertanto, dall'esaurimento o meno delle condotte integranti le contravvenzioni medio tempore già accertate e comunicate al pubblico ministero. 5. Così sinteticamente esposta la disciplina di estinzione delle contravvenzioni alimentari, in ragione della similitudine con l'analoga disciplina estintiva in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, presa a modello, appare poi opportuno richiamare l'elaborazione giurisprudenziale maturata in questo settore, in forza della quale la violazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell'azione penale (tra le altre, Sez. 3, n. 16082 del 16/1/2025, Nistoroiu, Rv. 287872; Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140; Sez. 3, n. 19959 del 23/11/2016, Cortiana, non massimata;
). Ancora di recente, peraltro, si è confermato l'indirizzo interpretativo secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle 4 /4ì5, contravvenzioni (Sez. 3 n. 19391 del 10/04/2024, Rv. 286277; Sez. 3, n. 49718 del 2019, Fulle, Rv. 277468, ove è stato osservato come la obbligatorietà della speciale procedura in esame non possa essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter, d.lgs. 152/06). 5.1. Questo indirizzo - osserva ancora il Collegio - non priva peraltro il contravventore della possibilità di ottenere il medesimo effetto sostanziale, qualora la procedura amministrativa non sia attivata;
in caso di mancato perfezionamento di questa, infatti, il contravventore stesso può fruire dell'estinzione del reato in sede giudiziaria. Deve essere infatti qui richiamato il principio, già sostenuto nell'analoga procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro (Sez.3, n. 7878 del 10/1/2012, Buggiani, Rv. 252332), per il quale la facoltà di richiedere l'oblazione non è alternativa a quella introdotta dalla disciplina specifica per i reati ambientali, essendo possibile esercitare detta facoltà non solo quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della prevista procedura amministrativa di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene, optando per l'oblazione. 5.2. Ebbene, questo stesso indirizzo è stato correttamente fatto proprio dal Tribunale di Como, sia nella sentenza che nella precedente ordinanza del 17/9/2025, con espresso richiamo. 5.3. Ancora, la sentenza qui impugnata ha sottolineato che il ricorrente, opponendo il decreto penale di condanna, non aveva avanzato richiesta di oblazione, neppure per il caso in cui l'istanza di applicazione dell'art. 12 ter in esame fosse stata rigettata, e che la medesima domanda non era ormai più proponibile ex art. 464, comma 3, cod. proc. pen. Così da ribadire, dunque, il principio per cui le due procedure non sono in effetti alternative, come sostenuto dalla giurisprudenza e dal ricorrente, ma la possibilità di attivare quella di cui all'art. 162-bis cod. pen., qualora l'altra non abbia comunque trovato applicazione, è subordinata alle decadenze stabilite dal codice di rito. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata risulta, dunque, priva di vizi, in quanto adeguatamente incentrata sui profili decisivi per l'esame della questione (possibile esercizio dell'azione penale anche in mancanza di prescrizioni;
natura della oblazione come meccanismo non alternativo alla procedura estintiva speciale;
avvenuta presentazione o meno della richiesta di oblazione). Con evidente assorbimento, pertanto, dei motivi secondo e terzo, strettamente connessi al primo e concentrati, rispettivamente, sul carattere retroattivo della disciplina di cui alla novella e sull'effettivo contenuto della 5 20 2026 deposizione Rea, peraltro di certo non verificabile in questa sede perché esclusivo della cognizione del giudice di merito. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI NE, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GI Sassi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria di replica RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/11/2025, il Tribunale di Como dichiarava TT EL UL colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 5 e 6, I. 30 aprile 1962, n. 283. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi, evidentemente connessi: Penale Sent. Sez. 3 Num. 14236 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 26/03/2026 - violazione dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 12- ter, I. n. 283 del 1962. Il Tribunale, tanto nell'ordinanza del 17/9/2025 quanto nella sentenza, avrebbe rigettato l'eccezione concernente l'applicabilità della disciplina introdotta dall'art. 70, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, con argomento viziato e, in particolare, operando una errata sovrapposizione tra la procedura medesima e quella di cui all'art. 464 cod. proc. pen., propria della sola oblazione penale codicistica: mentre quest'ultima, infatti, opererebbe come istituto generale, rimesso all'iniziativa dell'imputato, la prima costituirebbe un autonomo modello legale di gestione della contravvenzione, fondato sull'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e sul successivo pagamento di una somma predeterminata, senza necessità di un impulso difensivo. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, nel richiamare la possibilità di accedere all'oblazione, ne avrebbe evidenziato il carattere meramente residuale, proprio per i casi in cui la procedura speciale non sia stata attivata, così confermando che la prima non sarebbe alternativa o sovrapponibile all'altra, operando su un piano distinto e sussidiario. Ne deriverebbe che la stessa disciplina di cui all'art. 12-ter ss., I. n. 283 del 1962, sarebbe pienamente applicabile al caso di specie, sotto il profilo temporale e sostanziale;
- violazione dell'art. 96, d. Igs. n. 150 del 2022, per erronea applicazione del principio tempus regit actum, con conseguente mancata applicazione della disciplina intertemporale. Premesso che il ricorrente avrebbe tempestivamente adempiuto alle prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa, si sottolinea che l'esercizio dell'azione penale sarebbe avvenuto successivamente all'entrata in vigore del citato decreto n. 150 del 2022 ("Riforma Cartabia") e che, alla prima udienza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sarebbe stata richiesta l'applicazione della procedura estintiva così introdotta. Nonostante l'evidente riferibilità di questa anche al reato in esame, il Giudice si sarebbe espresso in senso contrario, sull'erroneo presupposto della sua inapplicabilità ratione temporis, che, per contro, avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della richiesta difensiva, proprio in forza della scansione cronologica degli atti. L'istruttoria, peraltro, avrebbe evidenziato che la nuova procedura non sarebbe stata applicata esclusivamente per la medesima, errata interpretazione del principio tempus regit actum, non in esito ad una valutazione del caso concreto, COSÌ che la decisione dell'autorità ispettiva, e poi quella del Tribunale, risulterebbero palesemente viziate;
- con riguardo ancora allo stesso tema trattato nei precedenti motivi, con la terza censura è infine dedotta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione apparente, sul presupposto che una prova - testimonianza Rea - non sarebbe stata valutata criticamente, risultando invece decisiva proprio con 2 riguardo alle considerazioni già sopra riportate, ossia alla mancata applicazione della nuova disciplina esclusivamente perché ritenuta non riferibile al caso di specie, in quanto sopravvenuta, non per ragioni di merito, con evidente errore argomentativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato;
al riguardo, peraltro, i tre motivi possono essere trattati in modo congiunto, concernendo la medesima questione, di natura processuale. 4. Come già rilevato da questa Corte (Sez. 3, n. 25812 del 7/5/2025, Romano, Rv. 288252), l'art. 70 del d.lgs. n. 150 del 2022, a fondamento dell'impugnazione, ha esteso all'intero comparto delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la procedura e la correlata causa estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza. 4.1. L'intervento, attuativo dell'art. 1, comma 23, lett. a), b), c) e d), della legge n. 134 del 2021, ripropone in materia, con qualche adattamento (attraverso lo stabile inserimento nella legge n. 283 del 1962 degli inediti artt. 12- ter ss.), il meccanismo procedurale estintivo già previsto in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (art. 19 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008) ed infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis-318-octies del d.lgs. n. 152 del 2006). 4.2. La sfera di applicabilità della nuova procedura e della connessa sopravvenuta causa estintiva del reato, per come attuata dal legislatore delegato, riguarda soltanto le «contravvenzioni previste dalla legge n. 283 del 1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie» (art. 12-ter, comma primo, legge n. 283 del 1962). 4.3. La nuova procedura estintiva, alla cui base vi è una prestazione determinata da un organo accertatore amministrativo, ricade senz'altro sulle vigenti contravvenzioni alimentari contenute agli artt. 5, 6, 12 e 12-bis della legge n. 283 del 1962, e le norme cui si applica sono individuate tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie «o» risarcitorie. 4.4. Quanto alla procedura, il secondo e quinto comma dell'art. 12-ter ripropongono lo schema procedimentale di cui agli artt. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma quinto, in 3 particolare, prevede l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen. Il comma sesto attribuisce al magistrato inquirente il potere di disporre, con decreto, che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse «quando lo ritiene necessario». 4.5. Il successivo art. 12-quater, aggiunto alla legge n. 283 del 1962 ripropone, con adattamenti, la disciplina di verifica dell'adempimento e di ammissione al pagamento in sede amministrativa di cui agli artt. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-quater, d.lgs. n. 152 del 2006. 4.6. Come nelle affini procedure estintive in materia di sicurezza del lavoro e ambientali, l'art. 12-septies della legge 283 del 1962 disciplina la sospensione del procedimento penale, riprendendo quella prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 23 del d.lgs. n. 758 del 1994 e quella in tema di contravvenzioni ambientali di cui all'art. 318-sexies, d. Igs. n. 152 del 2006, con alcuni adattamenti resi necessari per dare rilievo al lavoro di pubblica utilità, quale alternativa al pagamento della somma di denaro. 4.7. L'effetto estintivo delle contravvenzioni alimentari è disciplinato nell'art. 12-octies della legge n. 283 del 1962, che riprende la disciplina prevista dagli artt. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-septies, d.lgs. n. 152 del 2006: si prevede che la contravvenzione si estingua se il contravventore adempie tempestivamente alle prescrizioni impartite e provvede al pagamento, con conseguente richiesta di archiviazione. Viene poi aggiunta l'ipotesi in cui l'estinzione del reato consegua a fronte della prestazione del lavoro di pubblica utilità. 4.8. La nuova procedura estintiva, infine, non si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, sia già stata esercitata l'azione penale (art. 96 d.lgs. n. 150 del 2022), a prescindere, pertanto, dall'esaurimento o meno delle condotte integranti le contravvenzioni medio tempore già accertate e comunicate al pubblico ministero. 5. Così sinteticamente esposta la disciplina di estinzione delle contravvenzioni alimentari, in ragione della similitudine con l'analoga disciplina estintiva in materia di sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, presa a modello, appare poi opportuno richiamare l'elaborazione giurisprudenziale maturata in questo settore, in forza della quale la violazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell'azione penale (tra le altre, Sez. 3, n. 16082 del 16/1/2025, Nistoroiu, Rv. 287872; Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140; Sez. 3, n. 19959 del 23/11/2016, Cortiana, non massimata;
). Ancora di recente, peraltro, si è confermato l'indirizzo interpretativo secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle 4 /4ì5, contravvenzioni (Sez. 3 n. 19391 del 10/04/2024, Rv. 286277; Sez. 3, n. 49718 del 2019, Fulle, Rv. 277468, ove è stato osservato come la obbligatorietà della speciale procedura in esame non possa essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter, d.lgs. 152/06). 5.1. Questo indirizzo - osserva ancora il Collegio - non priva peraltro il contravventore della possibilità di ottenere il medesimo effetto sostanziale, qualora la procedura amministrativa non sia attivata;
in caso di mancato perfezionamento di questa, infatti, il contravventore stesso può fruire dell'estinzione del reato in sede giudiziaria. Deve essere infatti qui richiamato il principio, già sostenuto nell'analoga procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro (Sez.3, n. 7878 del 10/1/2012, Buggiani, Rv. 252332), per il quale la facoltà di richiedere l'oblazione non è alternativa a quella introdotta dalla disciplina specifica per i reati ambientali, essendo possibile esercitare detta facoltà non solo quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della prevista procedura amministrativa di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene, optando per l'oblazione. 5.2. Ebbene, questo stesso indirizzo è stato correttamente fatto proprio dal Tribunale di Como, sia nella sentenza che nella precedente ordinanza del 17/9/2025, con espresso richiamo. 5.3. Ancora, la sentenza qui impugnata ha sottolineato che il ricorrente, opponendo il decreto penale di condanna, non aveva avanzato richiesta di oblazione, neppure per il caso in cui l'istanza di applicazione dell'art. 12 ter in esame fosse stata rigettata, e che la medesima domanda non era ormai più proponibile ex art. 464, comma 3, cod. proc. pen. Così da ribadire, dunque, il principio per cui le due procedure non sono in effetti alternative, come sostenuto dalla giurisprudenza e dal ricorrente, ma la possibilità di attivare quella di cui all'art. 162-bis cod. pen., qualora l'altra non abbia comunque trovato applicazione, è subordinata alle decadenze stabilite dal codice di rito. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata risulta, dunque, priva di vizi, in quanto adeguatamente incentrata sui profili decisivi per l'esame della questione (possibile esercizio dell'azione penale anche in mancanza di prescrizioni;
natura della oblazione come meccanismo non alternativo alla procedura estintiva speciale;
avvenuta presentazione o meno della richiesta di oblazione). Con evidente assorbimento, pertanto, dei motivi secondo e terzo, strettamente connessi al primo e concentrati, rispettivamente, sul carattere retroattivo della disciplina di cui alla novella e sull'effettivo contenuto della 5 20 2026 deposizione Rea, peraltro di certo non verificabile in questa sede perché esclusivo della cognizione del giudice di merito. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026