Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14236
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 12-ter, I. n. 283 del 1962

    La Corte rileva che la nuova procedura estintiva non si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, sia già stata esercitata l'azione penale (art. 96 d.lgs. n. 150 del 2022). Il Tribunale di Como ha correttamente applicato questo principio, ritenendo che la procedura di cui all'art. 162-bis cod. pen. (oblazione) sia subordinata alle decadenze stabilite dal codice di rito, e che il ricorrente non avesse avanzato richiesta di oblazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 96, d. Igs. n. 150 del 2022, per erronea applicazione del principio tempus regit actum

    La Corte ribadisce che la nuova procedura estintiva non si applica ai procedimenti in cui l'azione penale sia già stata esercitata prima del 30 dicembre 2022. Il Tribunale ha correttamente ritenuto inapplicabile la procedura speciale, poiché l'azione penale era già stata esercitata. Inoltre, il ricorrente non aveva richiesto l'oblazione, che avrebbe potuto essere esercitata in sede giudiziaria in caso di mancato perfezionamento della procedura amministrativa, ma che è subordinata alle decadenze processuali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione apparente

    La Corte ritiene che i motivi secondo e terzo, strettamente connessi al primo e concentrati rispettivamente sul carattere retroattivo della disciplina di cui alla novella e sull'effettivo contenuto della deposizione Rea, siano assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso. La valutazione della prova testimoniale è esclusiva cognizione del giudice di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14236
    Data del deposito : 20 aprile 2026

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