Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5726/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a PORTICI (NA) il 22/03/1960 rappresentato e difeso dall'avv. PICCIRILLO Parte_1
MARIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO
Nonché
, (C.F.: , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato, difeso e domiciliato come in atti;
“ (C.F. ), sito in Cardito (NA) alla Via Controparte_3 P.IVA_2
Donadio n. 46, - cap. 80024 -, in persona del Dirigente scolastico pro tempore;
, (C.F.: ) in persona del Direttore Generale Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti;
CONVENUTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04/05/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio di ruolo, presso la scuola materna, dal 01/09/1988 al 31/08/1997. Ella ha poi ottenuto, in data 1.09.1997, il passaggio di ruolo alla scuola primaria e, dal 1.09.1999, alla scuola secondaria di primo grado. A seguito del passaggio alla scuola primaria e, poi, alla scuola secondaria, la docente ha richiesto la ricostruzione di
1
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di ' 1. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni innanzi esposte,
l'illegittimità del Decreto di ricostruzione carriera Prot. n. 5501/07 adottato nei confronti della ricorrente dalla Scuola Media Statale Galilelo Galilei di Cardito (NA), (NAMM218001), - [oggi “ Controparte_3
, (C.F. )], nella parte in cui erroneamente: a) non è stato
[...] Controparte_3 P.IVA_2 integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici, economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex Materna), negli anni scolastici 1988/1989,
1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997; b) è stato adottato il metodo di calcolo degli anzidetti anni di servizio pregressi cd. “temporizzazione” in luogo dell'integrale ricostruzione di carriera.
2. Per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti, - in solido e/o ciascuna per quanto di rispettivo onere e/o responsabilità -, alla rettifica del predetto Decreto di ricostruzione carriera Prot. n. 5501/07, in parte qua e, dunque, al riconoscimento in misura integrale - anziché nei limiti della c.d. “temporizzazione” -, del servizio di ruolo prestato dalla ricorrente in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex Materna), negli anni scolastici 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991,
1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, a tutti gli effetti giuridici, economici e di carriera, con relativo trattamento economico e normativo, e con tutte le conseguenze di legge. Ordinare, pertanto, alle convenute, di porre in essere tutti i conseguenti adempimenti necessari alla corretta ricostruzione di carriera della Prof. .
3. Per l'ulteriore effetto condannare le Parte_1 amministrazioni resistenti, - in solido e/o ciascuna per quanto di rispettivo onere e/o responsabilità -, al pagamento in favore della ricorrente degli arretrati dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo in ragione del diverso inquadramento stipendiale conseguente al predetto integrale riconoscimento del servizio di ruolo prestato in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex Materna), nella misura complessiva di Euro 15.981,85 come ivi quantificata per le causali ivi richiamate, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore che risulterà essere dovuta in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. contabile che, in ipotesi di specifica contestazione, espressamente si richiede.
4. In ogni caso, disporre declaratoria di nullità e/o annullamento e/o comunque la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Il
Decreto di Ricostruzione Carriera Prot. n. 5501/07, 07 adottato nei confronti della ricorrente dalla Scuola
Media Statale Galilelo Galilei di Cardito (NA), (NAMM218001), - [oggi“ Controparte_3
, (C.F. )], nella parte in cui erroneamente a) non è stato integralmente
[...] P.IVA_2 valutato/riconosciuto, ai fini giuridici, economici e di carriera, anche il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex Materna), negli anni scolastici 1988/1989,
1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997; b) è stato adottato il metodo di calcolo degli anzidetti anni di servizio pregressi cd. “temporizzazione” in luogo dell'integrale ricostruzione di carriera;
b) Ogni ulteriore atto e/o provvedimento di segno contrario eventualmente adottato dalle resistenti, di data e protocollo sconosciuto, in ogni caso mai comunicato alla ricorrente.
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio facendone attribuzione al procuratore antistatario.'.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Nel caso in esame, infatti, è domandata in via principale la tutela del diritto al riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente di scuola materna nella specifica ipotesi di passaggio di ruolo, dalla scuola materna alle scuole superiori secondarie di 2° grado, e conseguentemente la tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti.
Ebbene, nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ed infatti, deve ritenersi incontestato tra le parti che la ricorrente, a seguito di passaggio di ruolo, a decorrere dal 01.09.1997, è transitata dal ruolo della scuola materna statale, a quello superiore della scuola secondaria superiore di 2° grado.
L'amministrazione resistente nella ricostruzione di carriera ha riconosciuto un'anzianità utilizzando la c.d. temporizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni nella L.
n. 576/1970
Ebbene, per il caso in esame deve ritenersi operante la disciplina sul riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'integrale anzianità maturata dal docente di scuola d'istruzione secondaria per il servizio prestato in qualità di docente di ruolo della scuola materna statale in caso di passaggio, appunto, dal ruolo inferiore a quello superiore, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 83 D.P.R. n. 417/1974 e 57 L. n.
312/1980, oggi confluito nell'art. 472 D.L.vo n. 297/1994, stante la generalizzata possibilità per il personale docente di operare la mobilità tra diversi ruoli in forza dell'attuale disciplina, in cui è contemplata anche in favore del personale docente della scuola materna l'ipotesi del passaggio verticale verso l'alto (dai ruoli della scuola materna a quelli della scuola superiore, dunque anche a quelli della scuola secondaria di 2° grado come il caso che ci occupa)1. 1 Si consideri quanto statuito di recente sulla specifica questione da Cass. 29.01.2013, n. 2037 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Si osserva, anzitutto, che attraverso la citata ordinanza la Corte Costituzionale, pur ritenendo conforme ai parametri costituzionali invocati l'interpretazione letterale e restrittiva delle norme di cui al D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, non ha, tuttavia, escluso la possibilità di una loro interpretazione estensiva che, se recepita, consentirebbe di accogliere le domande dei lavoratori interessati. Ebbene, nel solco dell'orientamento ermeneutico estensivo si collocano le decisioni del Consiglio di Stato n. 6861/200 e n. 5693/03 che questa Corte ritiene di poter condividere in ragione dell'osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, per effetto delle norme intervenute successivamente all'invocato D.L. n. 370 del 1970, vale a dire il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83, la L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1, e il T.U. n. 287 del 1994, art. 472 che hanno introdotto diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa. Infatti, con l'ultima sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del 27 agosto 2001), il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: -Dapprima il
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) e ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83). Successivamente, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).
Sebbene il dato testuale della L. n. 312 del 1980, art. 57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati;
in particolare: 1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)" (art. 57, comma 1); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall'inciso: "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma 1); 3) la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall'inciso secondo cui: "Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma 2).
3 Ed infatti, se la disciplina contenuta negli artt. 1 e 2 D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni nella L. n.
576/1970, integralmente trasfusa nell'art. 485 D.L.vo n. 297/1994, limitava la possibilità di riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata dai docenti a specifiche ipotesi, tassativamente individuate, con l'attuale disciplina sull'indiscriminata possibilità di passaggio anche in senso verticale da un ruolo ad un altro e verso l'alto, disposta dall'art. 57 L. n. 312/1980, deve ritenersi implicitamente richiamato il principio disposto dall'art. 83 D.P.R. n. 417/1974 sul riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'integrale periodo di servizio pregresso prestato in qualità di docente di ruolo in caso di passaggio da ruolo inferiore a quello superiore, dunque anche del servizio maturato sul ruolo della scuola materna da parte del docente che ha optato per il passaggio sul ruolo della scuola superiore secondaria di
2° grado2.
Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna. Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica" (C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536; C. Stato, sez. 6, 17 febbraio 1999, n. 151; C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861; C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4712). Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna (C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861). Vero è che la L. n. 312 del 1980, art. 57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro. Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici.
Dunque, se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, comunque, spiegato che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato "nel ruolo" inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti, quest'ultima norma, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità "di ruolo" e non anche a quella "non di ruolo" (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536). …(omissis)…”.
4 possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni"), possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417."
L'art. 83 del suddetto D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 rubricato "Passaggio ad altro ruolo" ha infine previsto che "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". Ciò posto, questa Corte condivide l'orientamento, espresso dalla prevalente ed ormai consolidata giurisprudenza amministrativa circa la piena valutabilità del servizio reso nelle scuole materne in caso di passaggio alla scuola secondaria (e non solo in caso di passaggio alla scuola elementare, come sostenuto dall'Amministrazione) espresso dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6861 del 27/12/2000; n. 4512 del "27/8/2001; n. 5693 del 1/10/2003; n. 6587 del 29/12/2008: n. 1878 del 31/3/2009; e n. 2553 del 24/4/2009, cui ha fatto seguito conforme pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che "In tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2, D.L.
n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio da o della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 31 1980 e l'art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicchè può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purchè maturata in servizio di ruolo" (cfr. Cass. sent. n. 2037 del 29/01/2013). Ed infatti, dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83); successivamente, l'art. 57 L. 11 luglio 1980, n. 312, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell'art. 77 D.P.R. n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore); e con riguardo, segnatamente, al comma 2 dell'art. 57 cit., è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna, .. In altre parole, l'art. 57 della richiamata L. n. 312/80 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sona di osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegna di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed
83 del D.P.R. n. 417/74 - che generalizzano la mobilità verticale verso l'alto consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo pregresso - va riconosciuta anche a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna. E' vero che l'art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente: tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso D.P.R. n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento ai fini della ricostruzione della carriera tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari (v., a tal ultimo proposito, la già menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 2553 del 2009, in cui è puntualizzato che una lettura costituzionalmente orientata - e non restrittiva - della disposizione di cui all'art. 83 D.P.R. cit. non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi purchè si tratti di servizi "di ruolo", come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione, dunque, di quelli "non di ruolo").
Nè, infine, possono trarsi decisivi argomenti dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del 2001, la quale, senza assumere posizione sulla possibilità o meno di dare alla norma una interpretazione estensiva, si è limitata - in riferimento, al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in una scuola materna non statale (alla base dell'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta per diversità di trattamento) e, quindi, in ipotesi diversa da quella
5 Questo è quanto ribadito, da ultimo, dalla Suprema Corte, con un'importante pronuncia resa a sezioni unite proprio nella specifica materia3.
che ci occupa ad affermare, che l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, nè contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del Legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi. Deve quindi ribadirsi il diritto della appellata al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, della integrale anzianità maturata nei ruoli della scuola materna nel passaggio nei ruoli della scuola secondaria superiore.
…(omissis)…”. 3 Cfr. Cass. SS.UU. 06.05.2016, n. 9144 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… La professoressa C., già docente di scuola materna di ruolo, passata poi direttamente alla scuola secondaria, chiede il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro nei ruoli della scuola materna e chiede il pagamento delle differenze retributive conseguenti. La Corte di Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda. La ricorrente critica tale sentenza formulando un unico motivo di ricorso.
Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o abbia invece diritto al riconoscimento CP_1 integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna. Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, n. 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario. Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il requisito del "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una situazione diversa. La normativa di rilievo è la seguente. La disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato".
In particolare, l'art. 77 di tale D.P.R. n. 417 del 1974, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....". Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato".
Di rilievo, ai fini di questa causa è l'art. 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.". Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R.
31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.".
6 La disciplina di riferimento conforta quanto appena puntualizzato.
L'art. 1 D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni nella L. n. 576/1970, infatti, così dispone:
<< Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all'estero in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a «buono» o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.
Parimenti è riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.
Agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.>>.
In questa disposizione non è contemplato il riconoscimento in favore del personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria del servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella scuola materna ma esclusivamente il riconoscimento di quello prestato nelle scuole elementari o presso gli altri istituti tassativamente indicati.
Detta disciplina è stata ripresa ed in parte puntualizzata per i diversi aspetti giuridici ed economici dall'art. 485 D.L.vo n. 297/1994 che si riporta:
<<
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione. Il , nel controricorso, si limita ad affermare che la Corte d'appello si è conformata a quanto rilevato dalla CP_1 Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001. Ma l'ordinanza della Corte costituzionale non rileva nel caso in esame per due ragioni.
Prima di tutto perchè riguarda norme diverse e cioè la L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perchè la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, nè contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna.
Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna". …(omissis)…”.
7 riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.>>.
Al comma 3 della disposizione appena sopra richiamata, pertanto, è stato previsto, quale ipotesi aggiuntiva, per i soli docenti delle scuole elementari, e non anche per i docenti delle scuole di istruzione secondaria che ne rimangono esclusi, il riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
Ciò puntualizzato occorre dare rilievo, inoltre, per quello che qui più interessa, alla disciplina contemplata sui passaggi di ruolo per il personale docente:
L'art. 77 D.P.R. n. 417/1974 così dispone: <possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella h a favore in possesso una anzianit servizio effettivo nel appartenenza non inferiore cinque anni.>>.
Ed in particolare l'art. 83 stesso D.P.R. n. 417/1974 sul riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio prestato dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria a seguito di passaggio ad un ruolo superiore così dispone: <in caso di passaggio anche a seguito concorso del personale direttivo e docente delle scuole istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel viene valutato per intero nuovo mediante ricostruzione carriera.>>
8 Ebbene, con l'art. 57, commi 1 e 2 L. n. 312/1980 sui passaggi di ruolo è stata disposta la generalizzata possibilità per il personale docente della mobilità verticale verso l'alto e verso il basso tra diversi ruoli, anche per il personale docente della scuola materna. Questa la norma richiamata:
<< I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. …
(omissis)…>>.
L'art. 57 appena riportato è stato poi trasfuso nell'art. 472 del T.U. scuola, il D.L.vo n. 297/1994 che si riporta:
<
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.
6. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.>>.
Ebbene, appare evidente l'ampliamento operato in favore del personale docente delle scuole materne ad opera della legislazione degli anni '80 della possibilità di mobilità in senso verticale dal basso verso l'alto prima esclusa o, meglio, non espressamente contemplata.
Ebbene, non può che ritenersi implicitamente modificata ed estesa la stessa disciplina sui passaggi di ruolo di cui all'art. 77 D.P.R. n. 417/1974.
Pertanto, ampliato l'ambito operativo dell'art. 77 D.P.R. n. 417/1974 da parte dell'art. 57, comma 2 L. n.
312/1980, per quello che qui più interessa, anche all'ipotesi di passaggio da ruolo inferiore a ruolo superiore per il personale docente di scuola materna prima non contemplato, la disciplina contenuta nell'art. 83 D.P.R. n. 417/1974, collegata funzionalmente all'art. 77 stesso D.P.R., non può che riferirsi a tutte le ipotesi contemplate, nella versione attuale, dall'art. 77 stesso D.P.R., per come implicitamente ampliato dall'art. 57, comma 2 L. n. 312/1980.
Pertanto, anche in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna (inferiore) al ruolo (superiore) della scuola secondaria superiore di 2° grado, come per il caso in esame, non può che valere la medesima regola disposta dall'art. 83 D.RP.R. n. 417/1974 sul riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato nel ruolo inferiore.
E solo il servizio prestato in qualità di docente di ruolo.
9 Escluso, pertanto, dall'integrale riconoscimento deve ritenersi il servizio c.d. pre-ruolo, poiché non espressamente contemplato dalla disciplina richiamata.
Va esclusa, di conseguenza, l'operatività della disciplina sulla c.d. temporizzazione utilizzata dall'amministrazione convenuta per la ricostruzione di carriera della docente ricorrente.
Fondata è, pertanto, la domanda azionata dalla parte ricorrente per il riconoscimento integrale del solo servizio di ruolo prestato in qualità di docente di scuola materna statale.
Va affermato, di conseguenza, il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato in qualità di docente di ruolo di scuola materna.
Con riferimento alle differenze retributive alla luce dei conteggi depositati sulle indicazioni di codesta AG emerge (a far data dal 10/07/2018, ovvero a partire dai cinque anni a ritroso dalla diffida del 10/07/2023 in atti) in favore della ricorrente un credito per complessivi euro 6.582,18 (doc. n. 01)
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale per le controversie di lavoro tenuto conto del valore indicato dalla parte ricorrente seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di NAPOLI NORD in composizione monocratica nella persona del dott. Federica Acquaviva
Coppola in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato in qualità di docente di ruolo di scuola materna;
- condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive CP_5 maturate pario ed eur 6.582,18;
- condanna il ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.650,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Aversa, 19/03/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. CdA L' 04.07.2014, n. 655 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… In punto di diritto appare opportuno Pt_2 richiamare preliminarmente la normativa di settore, oggetto di difforme interpretazione tra le parti in causa. L'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994 rubricato "Personale docente" dispone: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici... 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplatoci servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie". La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 Art. 7 (cioè quelli "del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in