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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13258 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IO ZA, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 23/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 10288/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LATTANZI MARIO Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità o assegno mensile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 11.4.2024, il ricorrente come in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- in data 17.1.2023, egli ha presentato istanza rivolta ad ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari inerenti alle prestazioni della pensione di inabilità o dell'assegno mensile;
1 - sottoposto a visita medico-legale in data 11.10.2023, gli è stata riconosciuta l'invalidità in misura del 60%, insufficiente ai fini dei benefici predetti. Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno mensile ai sensi, rispettivamente, degli artt. 12 e 13 L. 118/1971. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio che ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di CO risiedendo il ricorrente in Falconara Marittima (AN). Ha, nel merito, resistito seppur genericamente alla domanda. È stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU ha escluso la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari richiesti per le prestazioni assistenziali oggetto di ricorso. Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso. Quindi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Si è fatto rilevare come la relazione del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio sia carente poiché il consulente non si sofferma sull'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro del sig. e come le patologie medesime, tanto il disturbo di Pt_1 natura neuropsichica quanto la ipoacusia neurosensoriale bilaterale, siano state valutate in modo inappropriato;
si è osservato, segnatamente, come all'infermità di natura neuropsichiatrica è corretto applicare il codice
“1006 con percentuale che va da un min del 61 ad un max. del 70%” e come non si giustifica la riduzione di 9 punti percentuali in riferimento alla ipoacusia grave neurosensoriale bilaterale, dal 54% al 45%. Va, preliminarmente, dichiarata la inammissibilità della domanda subordinata avente ad oggetto l'omologa del requisito sanitario inerente alla “esenzione del ticket invalidità al 67%”, formulata nelle conclusioni dell'odierno ricorso, perché non ricompresa nell'originario ricorso per ATPO. Nelle conclusioni di questo si legge, infatti:
“il ricorrente,…,
2 RICORRE all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, assunti i provvedimenti di rito, vagliate le prove documentali e l'esito di ogni altra, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertata l'invalidità di cui agli artt. 13 e 12, L. 118/71, affermi che si trova nelle condizioni sanitarie previste per Parte_1
l'assegno di assistenza e la pensione di inabilità, a decorrere dal 17.1.2023, data della domanda amministrativa o da quella diversa data che verrà accertata in corso di giudizio ed emetta decreto che omologhi le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio; 2) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”. In effetti, nel verbale dell'udienza di nomina e giuramento del CTU, del 24.9.2024, al consulente è stato chiesto di accertare unicamente se la parte ricorrente fosse “invalida civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (art. 13 L. 118/71 come modificato da D.Lgs. 509/88) (assegno mensile)” o “invalida civile con totale inabilità lavorativa (art 12 L. 118/71) (pensione di inabilità per mutilati ed invalidi civili)”. Le suddette conclusioni sono state ribadite, dopo l'espletamento della CTU medico-legale, nella memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 19.2.2025 (con allegata procura alle liti contenente, altresì, la revoca del precedente incarico). Alla luce dei rilievi di parte ricorrente, il Tribunale, ritenutane la necessità, ha disposto convocarsi il dott. , CTU Persona_1 nominato nella fase di ATPO, affinché, “ad integrazione del proprio elaborato peritale”, replicasse “con puntualità alle osservazioni critiche sollevate dalla parte ricorrente con l'odierno ricorso e che investono il codice applicato alla patologia neuropsichica e la riduzione di 9 punti percentuali in riferimento alla ipoacusia grave” (ordinanza del 9.7.2025). Inoltre, con successivo provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio del 8.10.2025, il Tribunale ha autorizzato il dott. ad Per_1 esaminare i “documenti medici di formazione successiva depositati dalla parte ricorrente in data 24.8.2025 e in data 11.9.2025 per dire se da essi emergano elementi concreti attestanti un aggravamento delle condizioni di salute del sig. tali da giustificare, eventualmente a seguito di Parte_1 rinnovata visita medico-legale, conclusioni diverse da quelle rassegnate in fase di ATPO”. Il dott. con nota depositata in data 11.10.2025, si è così Per_1 espresso:
3 “La nuova documentazione consiste in 2 documenti che riguardano la sfera neuro psichiatrica: Certificato psichiatrico datato 11.09.25 Si tratta di un “DISTURBO DI TIPO ANSIOSO DEPRESSIVO” Regolato dalla TERAPIA medica CI NA e RIVOTRIL Psicoterapia con colloqui periodici seguito presso il DSM ST NA Referto precedente al certificato psichiatrico datato 09.08.25 presso Ospedale di Comunità di Chiaravalle. Si tratta di un Pronto Soccorso resosi necessario per riacutizzazione di stato di ansia generalizzato con scarso controllo terapeutico, rapidamente regredito. Tale disturbo del sistema nervoso centrale (sfera neuro psichica) è stato valutato nell'ambito di un deterioramento cognitivo lieve-moderato con il punteggio più elevato pari al 40%. Non è possibile valutare due volte la stessa patologia che in questo caso sviluppa sia sintomi neurologici che psichiatrici. Normalmente si preferisce quella da cui deriva l'eziopatogenesi della malattia (encefalopatia di Wernicke con sindrome atassica, deterioramento cognitivo, obesità, polineuropatia dovuto a carenza assorbimento di tiamina insorta dopo aver effettuato l'intervento di intervento dl chirurgia bariatrica gastrectornia tipo sleeve complicata da ipoacusia severa bilaterale)” (si evidenzia che nella nota viene indicata, presumibilmente per un refuso, la data del “09.08.25” mentre il referto in questione, rilasciato dall'Ospedale di Comunità di Chiaravalle, PAT – Punto di Assistenza Territoriale, reca la data del “07/08/2025”). Il consulente ribadiva, in conclusione, il giudizio relativo alla “invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari al 67%”. All'esito della camera di consiglio del 3.12.2025, sulla scorta del denunciato omesso esame di ulteriore documentazione medica, pure depositata, il Tribunale ha nuovamente invitato il dott. ad Per_1 accedere ai fascicoli telematici e ad analizzare la documentazione depositata in data 13.10.2025 e consistente in una certificazione rilasciata da ST CO Marche, Dipartimento di Salute Mentale, datata 10.10.2025. Il dott. esaminata tale documentazione nonché la Per_1 certificazione della visita otorinolaringoiatrica con esame vestibolare del 17.4.2025 e la certificazione ambulatoriale della visita psichiatrica del 21.5.2025, queste ultime in verità sfuggite all'attenzione del Tribunale, ha osservato con nota del 4.12.2025:
“Si esamina la certificazione della visita otorinolaringoiatrica con esame vestibolare dell'Aprile 2025 con diagnosi 'Ipoacusia bilaterale di tipo
4 neurosensoriale profonda con necessità di sussidi tecnici a tempo indeterminato rivolti a migliorare la comunicazione interpersonale e l'integrazione sociale'. Si precisa che tale patologia è stata già generosamente valutata in misura del 54% prossima alla sordità bil. se protesizzabile come sembra il punteggio si attesta secondo tabelle al 45%. Si esamina la certificazione della visita neurologica del Maggio 2025 ed una successiva dell'Ottobre 2025 dove vengono riassunte le patologie già attestate in diagnosi nella consulenza, si rimarca una riacutizzazione dello stato ansioso depressivo severo associato alla patologia neurologica di base. L'inquadramento va collocato nell'ambito di un decadimento mentale di grado moderato (MMSE 21,42/30). La terapia farmacologica si avvale di farmaci antidepressivi con aggiunta di ansiolitici (Xanax) Quindi anche questi certificati non rilevano un aggravamento delle condizioni cliniche già rappresentate. Si ribadisce che i sintomi neurologici e quelli psichiatrici si riconducono alla stessa patologia di partenza derivante dalla sindrome carenziale a seguito di intervento di sleeve gastrectomy con buoni risultati”. Ciò premesso, il CTU nominato nella precedente fase, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, anche quanto alla decorrenza dell'infermità, in risposta ai quesiti posti, dopo accurati esami medici e attento studio di tutti i documenti prodotti, aveva riscontrato a carico dell'istante un complesso patologico, in elaborato così compiutamente descritto:
“- Esiti di pregresso (07/01/2018) doppio intervento chirurgico di sleeve gastrectomy e by pass digiuno-ileale (secondo intervento di lisi laparoscopica per vomito e diarrea persistente da sindrome aderenziale malassorbimento e dumping sindrome) per obesità grave con dimagramento di circa 100 kg. Attualmente BMI 29,9. (ICD9CM 278.00 OBESITA' CON BMI 35-39 punteggio 20%).
- Ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica di grado severo profondo (soglia di percezione a 75 db) utilmente protesizzabile (vengono ritenute utilmente protesizzabili le ipoacusie pari o inferiori a 275 dB sull'orecchio migliore;
a partire da tale livello si deve applicare alla valutazione tabellare una riduzione di 9 punti percentuali) conseguente a pregresse polineuropatia carenziale con episodi sincopali complicanza dell'intervento chirurgico di sleeve gastrectomy e by pass digiuno-ileale. (Ai soli fini della concessione della pensione di cui all'art. 1 della Legge 95/2006 il requisito della soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari
5 o superiore a 75 dB HTL di media tra frequenze 500, 1000,2000 HZ sull'orecchio migliore). (PERDITA UDITIVA BILATERALE PARl 0< 275 DB NELL'ORECCHIO MIGLIORE (vedi tabella) punteggio da 0-59%) Disturbo ansioso depressivo con ridotta iniziativa ed isolamento sociale deficit di attenzione, memoria a breve e a lungo termine;
MMSE si registra: punteggio corretto per età e scolarità pari a 21.42/30 indicativo di un decadimento cognitivo di grado lieve- moderato. (ICD9CM 310.1 DETERIORAMENTO COGNITIVO LIEVE Punteggio 30%- 40%)”. Quindi, il consulente ha osservato:
“… si evidenzia che la patologia iniziale dalla quale poi sono derivate le complicanze post-intervento era rappresentato dalla grave obesità. Attualmente il quadro clinico ed anatomo-patologico è nettamento migliorato con un calo ponderale di oltre 100 kg. BMI 28,4 pertanto non rientrebbe più tra i soggetti obesi. A seguito di complicanze per l'intervento sopracitato, sono sopravvenute l'ipoacusia grave ed un'iniziale declino cognitivo dovuto a carenza nutrizionale. Riguardo alla ipoacusia grave si può assegnare un punteggio del 45% considerando l'utile protesizzazione e che nella tabella dei deficit uditivi si ha un punteggio massimo del 59%. Pertanto si assegnerebbe un punteggio del 54% (vedi tabella) ridotta del 9% (utile protesizzazione) che si avvicina alla sordità totale. Riguardo alla patologia neuro psichica, vi è maggiormente una deficienza mentale con riduzione della memoria e dell'attenzione, scarsa iniziativa tendenza ad isolarsi per povertà di contenuti.. con disturbo dell'adattamento ed umore depresso. Si può assegnare un grado di invalidità pari al 40%. Pertanto secondo il calcolo riduzionistico ottenuto della somma del grado di invalidità delle patologie meno il prodotto delle stesse, assegnando per ogni patologia il valore sopraspecidicato si raggiunge una invalidità civile pari al 67%. Calcolo dell'invalidità: 45+40=85 - 18 =67% Pertanto si ritiene riguardo al giudizio che la valutazione espressa dalla Commissione ASL risulta essere sottostimata (60%). Il cumulo delle patologie NON raggiunge però la percentuale sufficiente a concedere l'assegno di invalidità” (relazione depositata telematicamente in data 24.1.2025).
6 L'accertamento peritale, come integrato con l'esame della documentazione medica di formazione successiva, è esaustivo, sufficientemente motivato, anche sotto l'aspetto della metodologia di calcolo seguita, ovvero dell'ascrivibilità tabellare delle singole patologie, delle percentuali assegnate ad ognuna e del calcolo riduzionistico, ed appare immune da censure, anche di ordine logico. Tutto ciò puntualizzato, appare evidente come le contestazioni si risolvano, in definitiva, in una diversa valutazione medico-legale del complesso patologico riscontrato che, al contrario, è stato oggetto di approfondito esame nella relazione di CTU. Pertanto, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcun motivo di rinnovazione dell'indagine peritale né alcun motivo di ulteriore approfondimento, le conclusioni alle quali è giunto il CTU sono pienamente condivisibili. Per quanto sopra, la domanda non può essere accolta e va dichiarata la inammissibilità della domanda subordinata avente ad oggetto l'omologa del requisito sanitario inerente alla “esenzione del ticket invalidità al 67%”. Spese di lite irripetibili da parte dell' , ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite sopportate dall' . CP_2
Così deciso in Roma il 23/12/2025
IL GIUDICE
IO ZA
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