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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/11/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, ha pronunciato all'udienza del 29.10.2025, celebrata secondo le modalità di cui 127-ter c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2120/2025, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Calogero
C.F: , giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio della stessa in Palmi alla Via Roma n. 48, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, con sede centrale in Roma, in Controparte_1
persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà,
DA MO NA ( ), in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_3 rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024, ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi via Volta n. 2 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Revocazione MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2025, l'istante ha premesso che il decreto di omologa depositato in data 18.06.2025, il Tribunale di Palmi decideva la causa n. RG 2111/2024 tra e l' . Parte_1 CP_1
In particolare, il ricorrente ha dedotto che nella parte motiva il GOP ha ritenuto che il Sig.
per il tramite del suo legale, non avesse depositato nei termini né il Parte_1 dissenso – in realtà depositato in data 06.05.2025- , né tanto meno il ricorso nel merito – in realtà depositato in data 29.05.2025.
Deducendo, dunque, un errore di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 395, numero 4 c.p.c., egli ha domandato la revoca della predetta omologa e la prosecuzione del giudizio di merito conseguente all'opposizione alla fase di ATP.
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio opponendosi CP_1
con ragioni di fatto e di diritto all'accoglimento del ricorso, chiedendo il rigetto dello stesso spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Giova, preliminarmente rammentare che, in tema di revocazione, l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022).
In sostanza, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice (Cass., ord. 15 luglio 2009, n. 16447).
Dall'ambito della revocazione resta esclusa, quindi, qualunque erroneità della valutatone di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione;
anche una risposta al motivo di doglianza ritenuta insoddisfacente o incompleta è di per sé idonea ad escludere un errore revocatorio, come tradizionalmente inteso (Cass. 15608/2015).
Ancora, per non snaturare l'ambito dell'istituto stesso della revocazione, come reso oggetto della consolidata interpretazione della suprema Corte di cassazione, e di non trasformarlo inammissibilmente in un improprio ulteriore grado di giudizio sulla stessa controversia già definita, è indispensabile che l'errore revocatorio cada su di un fatto materiale.
In definitiva, in tema di revocazione, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi su cui è chiesta la decisione, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass., ord.
12 maggio 2011, n. 10466) e quindi un'attività valutativa e non percettiva.
Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa si evince che il GOP ha ritenuto che il Sig.
, per il tramite del suo legale, non avesse depositato nei termini né il Parte_1
dissenso – in realtà depositato in data 06.05.2025, né tanto meno il ricorso nel merito – in realtà depositato in data 29.05.2025.
A quanto precede consegue che il Giudicante è incorso nella redazione dell'omologa, emessa all'esito del giudizio recante n. R.G. 2111/2024, in un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n.
4 c.p.c. in relazione alle conclusioni dell'elaborato peritale;
di tal che la predetta sentenza deve essere revocata.
La revocazione della omologa succitata comporta la prosecuzione del giudizio di merito nel fascicolo recante R.G. 1824/2025.
Le spese di lite, possono essere compensate in ragione delle questioni trattate e della prosecuzione del giudizio nel procedimento di merito, relativo alla presentata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la revocazione dell'omologa depositata in data 18.06.2025, dalla GOP Dott.ssa F. Mallamaci presso il Tribunale di Palmi nella causa recante n. RG 2111/2024 tra e l' ; Parte_1 CP_1
b) Per l'effetto dispone la prosecuzione del giudizio di merito, nel procedimento recante
R.G. 1824/2025;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Palmi, 03.11.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti