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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/09/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4915/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4915 dell'anno 2018 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extra contrattuale e risarcimento danni;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Rinaldi ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Monte Sant'Angelo presso il suo studio;
ATTRICE
E
con gli avv.ti Aldo Altomare, Vincenzo Marinelli e Marco Galesposta Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza ex art. 127 ter cpc del 05.06.25, la causa veniva riservata con termini per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. conveniva in giudizio innanzi Parte_1
il Tribunale di Foggia, il sig. chiedendo di accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità del convenuto per la diffamazione nei suoi confronti e conseguente pagina 1 di 4 condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale < equitativa, nella misura di € 50.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal fatto>>.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale e Controparte_1
preliminare la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda.
Ritenute superflue e rigettate le prove orali richieste da parte attrice, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del
05.06.2025 e di seguito riservata per la decisione con termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare e pregiudiziale sollevata dal convenuto di nullità non sanabile dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto costituito da atto cartaceo notificato al convenuto e depositato ai fini dell'iscrizione a ruolo in copia digitalizzata a mezzo scanner priva di attestazione di conformità, sulla stregua dell'orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità che ritiene che tale atto
< raggiungimento dello scopo con la costituzione in giudizio della controparte>> ( Per tutte
Cass. n. 30950/2024).
Nel merito, la domanda è comunque infondata e deve pertanto essere rigettata.
L'attrice ha convenuto in giudizio il sig. per aver, per il tramite del Controparte_1
proprio legale, inviato, nella qualità di coerede, una lettera raccomandata con la quale contestava la natura simulatoria di un atto di compravendita della nuda proprietà di un immobile di proprietà della defunta e con successiva raccomandata del Parte_2
28.03.2017, inviata all'amministratrice di sostegno di altra coerede sig. NA
, con la quale veniva invitata a richiedere l'autorizzazione al Persona_2
Giudice Tutelare per agire giudizialmente nei confronti dell'attrice e del coniuge sig.
per accertare la simulazione dell'atto di compravendita di cui sopra e la Controparte_2
restituzione di alcune somme di danaro prelevate senza giustificazione dai risparmi della defunta , senza che ci fosse alcuna necessità per la stessa. Pt_2
pagina 2 di 4 Detti fatti, dai quali deriverebbe l'asserita diffamazione, sono oggetto di autonomo accertamento giudiziale ancora in corso presso questo Tribunale, sicché se da un lato non è possibile affermarne l'assoluta veridicità, dall'altro non è pur possibile escluderla compiutamente: quel che appare certa è l'assoluta convinzione della parte convenuta della loro veridicità (cfr. Cass. 29.04.2014 n. 26560).
Ad avviso di questo Tribunale i fatti e le espressioni utilizzate dalla parte convenuta nelle missive in questione possono essere considerate un legittimo esercizio del diritto di critica che, senza utilizzare espressioni che evidentemente siano tese esclusivamente a ledere la reputazione e l'onore dell'attrice, si sostanzia in una disamina di fatti verosimilmente accaduti (ed in corso di accertamento giudiziale) posti legittimamente a fondamento di una domanda giudiziale.
Manca, dunque, la prova della non veridicità dei fatti storici contestati, come manca la prova della stessa esistenza del danno, della sua quantificazione ai fini della domanda di risarcimento e del nesso causale con i fatti contestati.
Secondo la migliore giurisprudenza << in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa” identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametrici riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima>> ( Cass. n. 8861/2021).
Non vi è prova, inoltre, della divulgazione da parte del convenuto dei fatti per i quali è causa ad altri e più soggetti avendo il utilizzato lo strumento della Controparte_1
raccomandata personale in busta chiusa.
Infine, entrambe le missive con le quali si sarebbe consumata la presunta diffamazione sono state scritte, sottoscritte ed inviate da i due avvocati che rappresentavano e rappresentano il convenuto anche nel presente giudizio, ovvero soggetti diversi da quello a cui si rivolge la richiesta risarcitoria, senza nulla asserire in merito alla riferibilità delle suddette condotte al pagina 3 di 4 sig. che, peraltro, non risulta aver nemmeno sottoscritto, per rato e Controparte_1
confermato, le predette raccomandate contenenti le contestate affermazioni diffamatorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta, come specificato in motivazione, la domanda dell'attrice.
2) Conseguentemente, condanna l'attrice sig.ra alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore del convenuto , che, in assenza della fase Controparte_1
istruttoria, quantifica in complessivi € 5.534,00= oltre IVA se dovuta, CAP e rimborso forfetario.
Così deciso.
Foggia, lì 29.09.2025 Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4915 dell'anno 2018 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extra contrattuale e risarcimento danni;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Rinaldi ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Monte Sant'Angelo presso il suo studio;
ATTRICE
E
con gli avv.ti Aldo Altomare, Vincenzo Marinelli e Marco Galesposta Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza ex art. 127 ter cpc del 05.06.25, la causa veniva riservata con termini per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. conveniva in giudizio innanzi Parte_1
il Tribunale di Foggia, il sig. chiedendo di accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità del convenuto per la diffamazione nei suoi confronti e conseguente pagina 1 di 4 condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale < equitativa, nella misura di € 50.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal fatto>>.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale e Controparte_1
preliminare la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda.
Ritenute superflue e rigettate le prove orali richieste da parte attrice, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del
05.06.2025 e di seguito riservata per la decisione con termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare e pregiudiziale sollevata dal convenuto di nullità non sanabile dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto costituito da atto cartaceo notificato al convenuto e depositato ai fini dell'iscrizione a ruolo in copia digitalizzata a mezzo scanner priva di attestazione di conformità, sulla stregua dell'orientamento consolidato della Giurisprudenza di legittimità che ritiene che tale atto
< raggiungimento dello scopo con la costituzione in giudizio della controparte>> ( Per tutte
Cass. n. 30950/2024).
Nel merito, la domanda è comunque infondata e deve pertanto essere rigettata.
L'attrice ha convenuto in giudizio il sig. per aver, per il tramite del Controparte_1
proprio legale, inviato, nella qualità di coerede, una lettera raccomandata con la quale contestava la natura simulatoria di un atto di compravendita della nuda proprietà di un immobile di proprietà della defunta e con successiva raccomandata del Parte_2
28.03.2017, inviata all'amministratrice di sostegno di altra coerede sig. NA
, con la quale veniva invitata a richiedere l'autorizzazione al Persona_2
Giudice Tutelare per agire giudizialmente nei confronti dell'attrice e del coniuge sig.
per accertare la simulazione dell'atto di compravendita di cui sopra e la Controparte_2
restituzione di alcune somme di danaro prelevate senza giustificazione dai risparmi della defunta , senza che ci fosse alcuna necessità per la stessa. Pt_2
pagina 2 di 4 Detti fatti, dai quali deriverebbe l'asserita diffamazione, sono oggetto di autonomo accertamento giudiziale ancora in corso presso questo Tribunale, sicché se da un lato non è possibile affermarne l'assoluta veridicità, dall'altro non è pur possibile escluderla compiutamente: quel che appare certa è l'assoluta convinzione della parte convenuta della loro veridicità (cfr. Cass. 29.04.2014 n. 26560).
Ad avviso di questo Tribunale i fatti e le espressioni utilizzate dalla parte convenuta nelle missive in questione possono essere considerate un legittimo esercizio del diritto di critica che, senza utilizzare espressioni che evidentemente siano tese esclusivamente a ledere la reputazione e l'onore dell'attrice, si sostanzia in una disamina di fatti verosimilmente accaduti (ed in corso di accertamento giudiziale) posti legittimamente a fondamento di una domanda giudiziale.
Manca, dunque, la prova della non veridicità dei fatti storici contestati, come manca la prova della stessa esistenza del danno, della sua quantificazione ai fini della domanda di risarcimento e del nesso causale con i fatti contestati.
Secondo la migliore giurisprudenza << in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa” identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametrici riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima>> ( Cass. n. 8861/2021).
Non vi è prova, inoltre, della divulgazione da parte del convenuto dei fatti per i quali è causa ad altri e più soggetti avendo il utilizzato lo strumento della Controparte_1
raccomandata personale in busta chiusa.
Infine, entrambe le missive con le quali si sarebbe consumata la presunta diffamazione sono state scritte, sottoscritte ed inviate da i due avvocati che rappresentavano e rappresentano il convenuto anche nel presente giudizio, ovvero soggetti diversi da quello a cui si rivolge la richiesta risarcitoria, senza nulla asserire in merito alla riferibilità delle suddette condotte al pagina 3 di 4 sig. che, peraltro, non risulta aver nemmeno sottoscritto, per rato e Controparte_1
confermato, le predette raccomandate contenenti le contestate affermazioni diffamatorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta, come specificato in motivazione, la domanda dell'attrice.
2) Conseguentemente, condanna l'attrice sig.ra alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore del convenuto , che, in assenza della fase Controparte_1
istruttoria, quantifica in complessivi € 5.534,00= oltre IVA se dovuta, CAP e rimborso forfetario.
Così deciso.
Foggia, lì 29.09.2025 Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4