Art. 16. Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale 1. All' articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale , dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'art. 275 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«2-bis. Non puo' essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara' superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis , 572 , 612-bis , 612-ter e 624-bis del codice penale , nonche' all' art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del presente codice.».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'art. 275 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«2-bis. Non puo' essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara' superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis , 572 , 612-bis , 612-ter e 624-bis del codice penale , nonche' all' art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del presente codice.».