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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE. nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 16.12.2024 al n° R.G.C.A. 14801/2024, promossa da
, nata il [...], a [...], Parte_1 residente in [...]n. 760, a DI (Argentina), nata il [...], Parte_2
a DI (Argentina), residente in [...], a Girona (Spagna), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale congiuntamente al Sig. (non Persona_1 ricorrente) dei seguenti tre figli minorenni, , nata il [...], a [...] Persona_2
(Australia), residente in [...], a Girona (Spagna), , nata il Parte_3
06.03.2015, a Rio de Janeiro (Brasile), residente in [...], a Girona (Spagna),
[...]
, nato il [...], a [...], residente in [...], a Parte_4
Girona (Spagna), tutti rappresentati e difesi dall'avv. EMANUELE ALESSANDRO del Foro di
ROMA
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
resistente-contumace
e nei confronti
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze;
1 contraddittore necessario-intervenuto
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
Conclusioni
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis
- dalla nascita - in favore dei signori e e Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
e e , stante la sussistenza dei presupposti Persona_2 Parte_3 Parte_4 previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- e, per l'effetto, ORDINARE al , in Controparte_1 persona del Ministro pro-tempore e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art. 7 comma 1 D.Lgs. 0 3.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 0 3.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello
Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori Parte_1
e e e e
[...] Parte_2 Persona_2 Parte_3 Parte_4
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché ad emettere - ove di
[...] necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda sentenza la certificazione di cittadinanza,
Concisa Esposizione dei Fatti e Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 16/12/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo che venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis, per essere discendenti diretti di nato il [...] a Persona_3
Sant'Ilario in Campo, AN (Livorno), figlio di e cittadino italiano. Persona_4 CP_3
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo così CP_1 contumace.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
2 Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale ritenere Controparte_1 che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
Come attestato formalmente dalla pagina web del , Parte_5 https://consrosario.esteri.it/consolato_rosario/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinan za/faq- citt.html, la prassi adottata impone la registrazione presso il portale https://prenotami.esteri.it/ istituito dal Ministero degli Esteri, al solo fine di prendere un turno per la futura convocazione presso il Consolato per la consegna dei documenti (Doc. 23), per cui, una volta registrato sul portale
Prenot@mi, i richiedenti sono stati inseriti in una lista nel quale gli verrà assegnato un numero appartenente al turno di convocazione per la consegna dei documenti. Purtroppo, con l'avvento del
COVID-19, lo stesso comunicava sulla sua pagina web Controparte_4
l'impossibilità a prendere l'appuntamento, essendo stato sospeso il servizio causa emergenza sanitaria,
3 consultabile anche dal cliccando sul link del Parte_5
: Email_1 html.
[...]
Pertanto, ad oggi risulterebbe impossibile prenotare sul sistema Prenot@mi qualsiasi appuntamento essendo le liste di prenotazione bloccate, come dimostrato dalle schermate del sistema depositate dai ricorrenti.
Pertanto, dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Con riguardo a ciò si evince dalla documentazione allegata (tradotta e apostillata) che:
si coniugava in data 18.10.1879, a Lomas De Zamora Persona_3
(Argentina), con , come comprovato dal certificato di matrimonio. Persona_5
Per_
o non risulta essersi naturalizzato, come comprovato dal Per_3 Persona_3 certificato n. 03115912 rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale.
Dall'unione tra e nasceva il figlio legittimo Persona_3 Persona_5 [...]
nato a [...], il [...], poi sposatosi in Persona_7 data 24.09.1910, a DI, con , come comprovato dall'atto di matrimonio, dai CP_5 quali nasceva la figlia legittima nata a [...], il [...], Persona_8 come comprovato dal certificato di nascita, coniugatasi in data 08.06.1946 a DI (Argentina) con , come comprovato dal certificato di matrimonio, dai quali Controparte_6 nasceva la 1° RICHIEDENTE figlia legittima , nata a Parte_1
DI (Argentina), il 16.02.1948, come comprovato dal certificato di nascita, coniugatasi in data
22.04.1971 a DI (Argentina) con come comprovato dal certificato di Controparte_7
4 matrimonio, dai quali nasceva la 2° RICHIEDENTE figlia legittima nata il Parte_2
16.10.1974, a DI (Argentina), coniugatasi con in data 01.04.2009, a Persona_1
San DR (Argentina), come comprovato dall'atto di matrimonio, dai quali nasceva 3 figli la 3°
RICHIEDENTE figlia legittima , nata il [...], a [...] Persona_2
e la 4° RICHIEDENTE figlia legittima , nata il [...], a [...] Parte_3
(Brasile) e il 5° RICHIEDENTE figlio legittimo , nato il [...], a Parte_4
AC (Australia).
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite ORESTE cittadino italiano. Persona_3
Devono ritenersi - sussistenti e documentati - i presupposti, oggettivi e giuridici, della domanda.
La Legislazione Italiana ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza per origine (ovvero per nascita), lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Al momento della costituzione dell'unità d'Italia, un primo complesso di disposizioni riguardanti la cittadinanza fu dettato subito dopo la proclamazione del Regno d'Italia.
In particolare, l'art.4 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 - Libro I, Titolo I (“Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili”) - disponeva che “è cittadino il figlio di padre CP_ italiano”. Tale principio trovò alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in o CP_ nei casi di famigliari del cittadino emigrato che fossero rimasti in .
Si determinò, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il
Legislatore ad emanare la Legge sulle migrazioni n.23 del 31.01.1901 e poi la Legge n.217 del
17.05.1906, contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza Italiana.
Il primo provvedimento organico sulla cittadinanza italiana è rappresentato dalla Legge 13 giugno 1912 n. 555, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale Legge
05.02.1992 n. 91.
La legge n. 555 del 1912, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza
Italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all'art.7 intese garantire ai figli dei cittadini Italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art.7 della Legge n.555/1912 consentiva,
5 infatti, al figlio di cittadino Italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli - di conservare la cittadinanza Italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. In virtù di tali norme, il riconoscimento dello status civitatis Italiano dalla nascita in capo al
Sig. quale figlio di cittadino italiano Persona_7 Persona_3 implica quindi la trasmissione - iure sanguinis - del possesso della cittadinanza Italiana dalla nascita, anche ai propri discendenti.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l.
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U.
Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
6 Sulle spese di lite.
Richiamato il principio di causalità che regge la soccombenza alle spese di lite (per cui viene condannato al pagamento delle spese processuali chi resiste alla domanda altrui con forme ed argomenti non rispondenti al diritto v. Cass. nr. 25141 del 2006), si osserva come nel caso di specie il convenuto, al quale i ricorrenti non si sono rivolti prima dell'instaurazione del giudizio, CP_1 non costituendosi in giudizio, non ha dato causa in alcun modo al giudizio;
ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa integralmente le spese processuali.
Firenze, 12/12/2025
Il Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo
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