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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 5076/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento “e vertente
T R A
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Gregorio Magno alla Via E. Berlinguer n.10 presso lo studio dell'Avv. Donato Menza , che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: il procuratore dell' ha trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui CP_1
alla memoria difensiva
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2024 , premesso: che aveva promosso Parte_1 un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento ( ); che il giudice assegnava al Numer_1 consulente tecnico dott.ssa l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni A_
sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c. ; tanto Parte_1
premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con CP_1
attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2
argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 3.12.2024 il giudice, ritenutolo necessario, disponeva un supplemento di perizia con lo stesso consulente tecnico nominato nel procedimento di Atp, ovvero la dottoressa A_
.
[...]
Acquisita la relazione peritale , all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*******
La domanda merita accoglimento alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il CTU nel supplemento di relazione peritale espletata nel corso del presente giudizio. Tale consulenza tecnica medico-legale, forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi:
“Soggetto di 90 anni. È affetta dalle seguenti minorazioni: Demenza mista di grado severo con turbe comportamentali. Osteoartropatia degenerativa polidistrettuale con impegno funzionale.
Cardiopatia ipertensiva. Esiti di ablazione transcatetere per tachicardia parossistica
2 sopraventricolare. Broncopatia cronica. In conseguenza di tali minorazioni, la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da novembre 2024.”.
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Venendo a fare il punto sull'aspetto medico-legale si rileva che il soggetto, in questione, è inabile ed abbisognevole di assistenza continua in quanto incapace di provvedere autonomamente al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora.
Il consulente, tuttavia , ha evidenziato che alla data della domanda amministrativa la ricorrente non era nelle condizioni per fruire della indennità di accompagnamento e che le condizioni cliniche del periziato hanno raggiunto un grado di gravità tale da impedirle di adempiere in modo autonomo alle comuni attività della vita quotidiana soltanto a decorrere da novembre 2024.
Tenuto conto della decorrenza fissata, è d'uopo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, mentre quelle peritali, liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che la signora Parte_1
, a partire da novembre 2024, è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa e con
[...]
necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) pone a definitivo carico dell' le spese di consulenza liquidate con separato decreto . CP_1
Salerno,1 aprile 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
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