Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sez. civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Grazia
Maria CRUCITTI – G.O.T., in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3368 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Gallico di Reggio Calabria C.F._1
alla via San Martino n. 10 presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Franchina, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore NT
, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, P.IVA_1
dall'avv. Salvatore De Luca ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale di in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 14; NT
avente per OGGETTO: buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.12.2024, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. evocava in lite la società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo NT
di aver sottoscritto in data 03.12.1994 e 29.07.1995, due buoni fruttiferi postali,
l'uno recante n. 03.042.471 – 13, per l'importo di lire 5.000.000 e, l'altro, recante n. 03.902.381 – 13, di pari importo.
Lamentava che la società gli avesse negato il NT
rimborso richiesto, eccependo l'intervenuta prescrizione dei titoli;
concludeva chiedendo: “1) Dichiarare che il Sig. ha diritto al rimborso Parte_1
delle somme portate dai buoni postali fruttiferi n. 03.042.471 – 13, di vecchie lire
5.000.000 del 03.12.1994 e n. 03.902.381 – 13 di vecchie lire 5.000.000, del
29.07.1995 maggiorate dagli interessi legali maturati;
2) Dichiarare e ritenere che l'Ente convenuto non può eccepire la prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dai buoni postali fruttiferi n. 03.042.471 – 13, di vecchie lire
5.000.000 e n. 03.902.381 – 13 di vecchie lire 5.000.000; 3) In subordine dichiarare che il Sig. ha diritto al risarcimento del danno per Parte_1 violazione degli obblighi informativi e di legge da parte di nella misura CP_1
pari agli importi dei buoni postali fruttiferi”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, resistendo all'azione avversaria.
1. Va, in primo luogo, esaminata la domanda, avanzata in via principale, di rimborso dei due buoni fruttiferi postali;
essa non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
La società ha ritualmente formulato in giudizio CP_1
l'eccezione di prescrizione del diritto, posta a fondamento del diniego, espresso a fronte della richiesta, avanzata da parte attrice, di liquidazione dei buoni postali, oggetto di controversia.
Detta eccezione è fondata e va accolta.
I due buoni postali, del valore di cinque milioni di lire ciascuno, risultano emessi, l'uno, in data 03.12.1994 e, l'altro, in data 29.07.1995 (cfr. documenti allegati al fascicolo di parte attrice).
Dall'esame dei titoli risulta la loro durata “A TERMINE” (v. stampigliatura sul fronte destro in alto); tanto è espressamente previsto dai titoli medesimi, in forma chiara ed intellegibile.
La superiore dicitura, impressa su ciascun documento, vale a segnalare univocamente la loro caratteristica di buoni fruttiferi postali di minor durata rispetto a quella ordinaria, a tergo, risulta indicata anche la relativa serie di appartenenza (“Buono P.F. serie AD”).
Posta la chiarezza delle superiori diciture, al fine di verificare la regolamentazione del buono de quo, occorre fare riferimento alle disposizioni del
D.M. di emissione. Segnatamente, la regolamentazione dei buoni postali, in esame, è quella contenuta nel D.M. 23 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del
22/09/1987, che all'art. 2 dispone: “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso” come da prospetto allegato al D.M..
Inoltre, in virtù dell'art. 8 (parte prima) del Decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da cinque a dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
Ne consegue che il termine di prescrizione di dieci anni, entro il quale i titolari dei detti buoni fruttiferi possono esercitare il diritto al rimborso, deve farsi decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui tali titoli cessano di essere fruttiferi, ovvero, al più, dall'undicesimo anno a partire dalla relativa emissione
(cfr. Collegio ABF di Bari, decisione N. 1064 del 16 gennaio 2019; vedi anche
Collegio ABF di Napoli, decisione n. 10176/2018; Collegio di Torino, decisione n. 7679/2018; e Collegio di Bologna, decisione n. 7390/2018).
Orbene, il diritto dell'attore ad ottenere il chiesto rimborso dei buoni è prescritto, atteso che i titoli de quibus sono stati emessi l'uno, in data 03.12.1994
e, l'altro, in data 29.07.1995, per come risulta riportato sul retro del relativo buono, di guisa che il diritto ad ottenere il rimborso avrebbe potuto essere esercitato, rispettivamente, fino al 03.12.2015 e 27.09.2016.
Non vi è prova che la richiesta di rimborso sia stata avanzata in data anteriore al verificarsi della prescrizione;
inoltre, non vi è evidenza in atti di alcun evento interruttivo della prescrizione. La lamentata violazione degli obblighi informativi non può costituire, a parere di questo giudice, valido argomento per resistere all'eccepita prescrizione, non potendosi ritenere condivisibile la tesi di parte attrice, secondo cui, non avendo consegnato al sottoscrittore il Foglio NT
Informativo contenente le caratteristiche e la durata dei buoni, avrebbe indotto l'attore in un incolpevole errore circa la scadenza dei titoli.
Invero, la prescrizione ha la funzione di garantire la certezza ai rapporti giuridici, onde, ferme le ipotesi alle quali normativamente viene riconosciuta rilevanza sospensiva o interruttiva, essa è insensibile agli elementi soggettivi.
Infatti, come è noto, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. Cass., Sez. Lav., 11/09/2018, n. 22072; Cass., Sez.
Lav., 26/05/2015, n. 10828; Cass., Sez. III, 06/10/2014, n. 21026; Cass.,
07/03/2012, n. 3584; Cass., Sez. Lav., 27/06/2011, n. 14163; Cass., Sez. Lav.,
08/07/2009, n. 15991; Cass., Sez. III, 07/11/2005, n. 21495; Cass., Sez. III,
07/11/2005, n. 21500; Cass., Sez. III, 28/07/2004, n. 14249).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire a più riprese che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/1997, n. 9291; Cass., Sez. Lav. 07/01/1994, n. 94; conf.: Cass., Sez. III, 23/07/2003, n. 11451 nonché Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 1490).
Ne consegue che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
il presunto comportamento omissivo del debitore, salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. (ipotesi insussistente nel caso di specie, in cui è stata dedotta la mancata consegna del modulo informativo da parte dell'Ufficio postale), costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr. Cass., Sez. I, 03/05/1999, n. 4389; in senso analogo, Cass.,
Sez. I, 07/05/1996, n. 4235).
L'asserita mancanza di trasparenza da parte di a cui la NT
parte attrice imputa di non averle consegnato, al momento della sottoscrizione del buono postale, il foglio informativo recante la scadenza dei buoni medesimi, in tal modo inducendola in errore, non influisce sul decorso della prescrizione.
L'ignoranza del diritto impedisce, infatti, il decorso della prescrizione soltanto nel caso in cui essa sia conseguenza della condotta del debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito.
Il comportamento del debitore non può influenzare il decorso della prescrizione, tranne che nell'ipotesi di occultamento doloso del debito di cui all'art. 2941 n. 8 c.c..
Detta condotta opera quale causa di sospensione della prescrizione, finché il dolo non sia stato scoperto dal creditore.
Così, ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere creditore la esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr. Cass., Sez. III, 11/11/1998, n. 11348; Cass.,
Sez. III, 09/01/1979, n. 125). Occorre, cioè, che l'attività ingannatrice e fraudolenta del debitore, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilità di far valere il proprio diritto (Cass., Sez. Lav., 15/10/1980, n. 5535;
Cass., Sez. Lav., 20/09/1977, n. 4030).
Nella specie, l'errore, in cui l'odierna parte attrice assume essere caduta, a causa dell'inadempimento di si riferisce non già NT
all'esistenza dell'obbligazione (di cui l'intestatario del titolo era senza dubbio a conoscenza, avendo sottoscritto i buoni fruttiferi postali), bensì alla data di scadenza dei buoni medesimi.
Orbene, anche a voler ritenere che l'omessa informazione integri gli estremi di una condotta di occultamento, poiché realizzata in violazione dei doveri contrattuali imposti dall'art. 1375 c.c., difetterebbero, comunque, le altre condizioni previste dall'art. 2941 c.c..
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (cfr.
Cass., Sez. Lav., 05/12/2005, n. 26355; Cass., Sez. Lav., 23/01/2004, n. 1222;
Cass., Sez. Lav., 24/10/1998, n. 10592; Cass., Sez. III, 28/09/1994, n. 7898).
In conclusione, il credito, oggetto della domanda avanzata da parte attrice in via principale, deve ritenersi ormai prescritto, con conseguente esclusione della sussistenza di alcun diritto soggettivo di rimborso in favore del sig. titolare di un credito prescritto. Parte_1
2. Va, ora, esaminata la domanda di risarcimento, avanzata da parte attrice in via subordinata, per la violazione del dovere di informazione, gravante sulla controparte, quale condotta integrante la violazione dei principi di correttezza e buona fede.
L'eventuale violazione degli obblighi informativi può, effettivamente, far sorgere una responsabilità di tipo risarcitorio, ma, nel caso in esame, la domanda non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, occorre, in primo luogo, rilevare che, stante la risalenza dell'emissione dei buoni, non ricorre nel caso di specie, la violazione dello specifico obbligo di consegna del foglio informativo, invocato da parte attrice.
Solo il Decreto 19/12/2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, nel regolare le nuove condizioni generali per l'emissione dei buoni fruttiferi postali, all'art. 3, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2000 prevede che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore del titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” ed ancora, al primo comma dell'art. 6, sotto la rubrica
“Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori” dispone: “ NT
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Dal superiore dettato normativo discende che, solo a far data dall'emanazione del menzionato decreto, il legislatore ha espressamente indicato come strumento necessario per assicurare una adeguata conoscenza delle condizioni praticate in relazione ai buoni fruttiferi postali, la consegna ai relativi sottoscrittori di fogli informativi, quale attività integrante l'iter di collocamento dei buoni fruttiferi postali.
Il dovere informativo, da assolversi da parte della società
[...]
, mediante consegna dei menzionati fogli, non poteva dirsi, dunque, CP_1
sussistente al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali in argomento.
In ogni caso, peraltro, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta, l'azione risarcitoria deve dirsi prescritta.
La responsabilità, delineata dall'attore, ha natura precontrattuale, di talchè il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c. è ormai spirato.
Al riguardo, giova anche in punto, ricordare che la Cassazione, con sentenza n. 21026/2014, ha così statuito: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
L'ignoranza della data di scadenza dei buoni, dedotta da parte attrice, non rientra, come sopra detto, nelle ipotesi di ostacolo all'esercizio del diritto, cui l'art. 2935 c.c. si riferisce.
Nel caso de quo, la condotta scorretta della convenuta, ove per ipotesi ravvisabile, avrebbe potuto essere valutata dall'attore sin dalla data di stipula dei buoni fruttiferi postali in argomento, poiché nel possesso della parte attrice medesima sin da allora e, comunque, incontestabilmente soggetti ad un termine
(dall'esame dei titoli risulta l'appartenenza degli stessi alla serie “A TERMINE”, alla stregua della stampigliatura sul fronte sinistro in alto;
tanto è espressamente previsto dai titoli medesimi, in forma chiara ed intellegibile).
Diversamente opinando, qualora la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione risarcitoria si facesse decorrere dalla data di tardiva presentazione dei buoni postali per il rimborso (alla quale l'attore ricollega il suo essere stato edotto dell'intervenuta scadenza), il dies a quo per la decorrenza della prescrizione si sposterebbe artificiosamente in avanti in dipendenza di presupposti stati soggettivi di ignoranza, il che non può ritenersi consentito.
Trattandosi di azione per responsabilità precontrattuale, l'attore avrebbe dovuto agire per la tutela dei suoi diritti entro cinque anni dalla data di emissione dei due buoni postali (avvenuta, per l'uno, il 03.12.1994 e, per l'altro, il successivo 29.07.1995); l'azione risulta, dunque, proposta ben oltre i cinque anni previsti dall'art. 2947 c.c. e va, pertanto, ritenuta prescritta (arg. Corte d'Appello
Lecce, 04/09/2018 n. 851).
L'avanzata domanda risarcitoria va, di conseguenza, rigettata.
3. La particolarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3368 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da nei confronti Parte_1
di in persona del legale rappresentante pro tempore, NT
così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 17 gennaio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)