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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO ConSIliere
Silvia BURELLI ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luisa Emma Bortoluzzi (C.F.
) e (C.F. ) del Foro di Belluno ed C.F._2 Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Belluno, Piazza dei Martiri n. 34, giusta procura in atti, le quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
Email_2
Parte appellante contro
, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, Controparte_1
24, c.f. , in proprio ed in qualità di mandatario della società (c.f. P.IVA_1 Controparte_2
) con sede legale in Roma, l.go Chigi, 5, giusta contratto di cessione ex L.488/98 e P.IVA_2
mandato speciale notarile in data 03.07.2014 n. 37521 rep. Notaio di Tivoli, in persona Persona_1
1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f.
, in forza di procura ad lites del Presidente dell rilasciata con il C.F._4 CP_1
ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, Persona_2
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa
Croce, 929, 30135 – Venezia, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541 e l'indirizzo di p.e.c. , nonché Email_3
l'indirizzo di p.e. Email_5
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 29/2024 del Tribunale di BELLUNO – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento a quello pendente avanti il
CP_ medesimo Giudice tra un altro socio di Hotel Des Alpes Srl, SInor , e l , portante il Parte_3
n. 267/2024 RG.
Nel merito:
- in via principale: in accoglimento del presente gravame, respingere le pretese dell in ordine CP_1
agli obblighi contributivi della OR per il periodo contestato 01/2016-12/2018 e, Parte_1
conseguentemente, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico l'Avviso di addebito n. 316 2021
00001548 75 000, notificato in data 11.01.2022, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente
richiamati; II) annullarsi e/o riformarsi la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 151 disp att.
c.p.c. per non aver disposto la riunione dei procedimenti n. 26/2022 al n. 21/2022 R.G. Tribunale di
Belluno, sez. Lavoro;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui debba ritenersi sussistente l'obbligo contributivo in
capo alla OR , compensare le somme dovute con quanto già versato a titolo di Parte_1
contributi.
Spese di lite entrambi i gradi rifuse.”
Per parte appellata:
2 “NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e
comunque non provato.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo CP_1
grado, e precisamente:
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività della proposta opposizione con riguardo ai pretesi vizi
formali dell'opposto Avviso di addebito e della procedura che ha condotto all'emissione dello stesso,
in quanto proposta dopo il decorso di venti giorni dal ricevimento dell'Avviso di addebito opposto;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di
cui all'opposto Avviso di addebito ovvero di quelle, anche in misura minore, che saranno ritenute
dovute all'esito del presente giudizio.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della SI.ra
, volte a ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato o, in subordine, la Pt_1
compensazione delle somme ivi pretese con i contributi già versati dal datore di lavoro Hotel Des
Alpes Srl. Ha, altresì, condannato la lavoratrice alla rifusione delle spese di lite.
La SI.ra ha ricevuto l'avviso di addebito n. 316 2021 00001548 75 000 per € Pt_1
14.102,10, notificato in data 11.1.2022, avente ad oggetto il pagamento dei contributi dovuti alla
Gestione Commercianti relativamente agli anni dal 2016 al 2018 e conseguente al verbale ispettivo del 10.5.2019 che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la soc. Hotel
Des Alpes s.r.l. di cui ella è socia. Ritenendo tale pretesa illegittima, la SI.ra ha instaurato Pt_1
la presente causa.
Il primo giudice ha rigettato le domande della lavoratrice, così motivando:
“L'opposizione risulta infondata;
lo stesso amministratore unico della società, Pt_4
, infatti, nelle dichiarazioni rese agli Ispettori dell' ITL di Belluno (all. 3 ) ha riferito che la
[...] CP_1 principale attività che svolgeva in modo prevalente era quella di 'Ispettore presso la Segafredo Zanetti'; in assenza dell'amministratore, che, come dichiarato dallo stesso agli Ispettori, svolgeva principalmente e prevalentemente l'attività di per la Segafredo Zanetti, alcuna altra persona Parte_5 incaricata di dare direttive ai dipendenti è stata indicata da parte opponente. Deve rilevarsi che, da un lato, è incontestato che sussiste fra i soci aventi i contestati rapporti di lavoro subordinato, un rapporto di parentela e che, d'altro lato, dalle dichiarazioni rese agli ispettori 3 dalla dipendente PK (all. 3 ), da moglie del socio (all. 3 CP_1 Persona_3 Persona_4
), nonché dallo stesso amministratore unico (all. 3 ), emerge che le uniche CP_1 Parte_4 CP_1 persone presenti nell'albergo e in grado di dare direttive ai dipendenti erano proprio tali soci. Come osservato da , 'La società verificata, e i soci di essa, tra cui l'odierno ricorrente, CP_1 hanno ritenuto maggiormente conveniente, considerata la natura stagionale dell'attività, assumere i propri soci di cui al verbale come lavoratori dipendenti a tempo determinato, nominando come amministratore unico un soggetto imparentato con gli altri soci, svolgente tutt'altra attività (Ispettore per la Segafredo Zanetti), in modo da far percepire ai predetti soci ove necessario l'indennità di disoccupazione e la copertura per tale via dell'intero anno, senza il costo dei contributi sui minimali (ponendo anzi a carico delle collettività i contributi sui periodi di disoccupazione)'. La suddivisione di compiti nella gestione dell'hotel fra i soci , , Parte_3 Persona_4
, , emerge dalle dichiarazioni rese agli Ispettori da Parte_1 Parte_6 Per_3
moglie del socio , che ha riferito agli Ispettori (all. 3 ): 'ho sempre
[...] Persona_4 CP_1 lavorato come guardorobiera (.. ) il mio compito era quello di organizzare il lavoro ai piani …nel lavoro mi alternavo inizialmente con la socia che poi ha preso il mio posto in Parte_1 albergo;
la socia è la moglie dell'amministratore ; in albergo non mi sono Parte_1 Pt_4 mai occupata di altro, solo in più organizzavo il lavoro in lavanderia;
mio marito è il direttore dell'albergo, la socia si occupa della gestione della sala e della reception, in Parte_6 cucina c'è un socio che fa il cuoco con altri dipendenti'. Lo stesso amministratore unico, , ha dichiarato agli Ispettori: Parte_4 Pt_1
, mia moglie, si occupa di coordinare il lavoro ai piani ed è il punto di riferimento dei dipendenti
[...] che fanno le pulizie nelle camere' (all. 3 ). CP_1 Dalle dichiarazioni soprariportate emerge l'assenza di un rapporto di subordinazione fra l'amministratore unico e la moglie , indicata dallo stesso amministratore unico come Parte_1 colei che 'si occupa di coordinare il lavoro ai piani' e indicata da come colei che le Persona_3 è subentrata 'nel compito di organizzare il lavoro ai piani'. Non essendo stata indicata da parte ricorrente alcuna altra persona (al di là del coniuge, che, tuttavia, riveste la carica di amministratore unico pur svolgendo l'attività di Ispettore della società Segafredo Zanetti) presente nell'hotel e in grado di dare direttive ai dipendenti addetti alla pulizia delle camere, deve ritenersi che parte opponente si era suddivisa il compito di gestire l'albergo insieme con i soci , e , dando le direttive ai dipendenti Persona_4 Parte_3 Parte_1 addetti alla pulizia delle camere (come, del resto, dichiarato dallo stesso amministratore unico e dalla moglie di , che hanno riferito che l'opponente 'organizzava il lavoro Persona_4 Persona_3 ai piani' e 'coordinava il lavoro ai piani'), provvedendo gli altri tre soci – come riferito da Per_3 nelle sopra riportate dichiarazioni rese agli Ispettori – a occuparsi della gestione degli altri
[...] servizi dell'albergo, in qualità di direttore, nella cucina e la socia Persona_4 Parte_3 [...]
dando le direttive ai dipendenti della sala. Parte_6 Alcun elemento può essere desunto dalla sentenza n. 55 / 07 del Giudice del lavoro di Belluno, relativa ad accertamenti effettuati il 30.12.2004, non emergendo da detta sentenza quale fosse all'epoca l'assetto della società e da chi nel 2004 fosse ricoperta la carica di amministratore unico, avendo l'attuale amministratore unico dichiarato di svolgere tali funzioni dall'1.11.16. La domanda proposta in via subordinata è parimenti infondata, essendo rimasto incontestato che 'I contributi dovuti, in considerazione della compagine sociale, sono stati calcolati detraendo la quota a carico dei lavoratori pagata dalla società' (p. 6 memoria di costituzione ).” (pagg. 2- CP_1 4).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la SI.ra sulla base di quattro Pt_1
motivi. Ribadisce la compatibilità tra la propria qualità di socio della soc. Hotel Des Alpes e lo svolgimento di lavoro subordinato per la stessa società, atteso che – quale guardarobiera con contratto a tempo determinato – ha prestato attività lavorativa estranea alla posizione di socio della società e contraddistinta dai caratteri tipici della subordinazione.
4 2.1. Con il primo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, errata interpretazione delle risultanze istruttorie,
omessa valutazione e motivazione circa le prove documentali.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha ammesso la prova testimoniale che ella aveva reiteratamente richiesto al fine di dimostrare la sua effettiva subordinazione al potere direttivo dell'amministratore unico. Precisa che risulta documentalmente che l'amministratore unico aveva nominato la SI.ra quale referente per il coordinamento delle camere (docc. 7 e 8). Rileva Pt_1
che sussiste un nesso eziologico tra la mancata ammissione della prova testimoniale e la pronuncia emessa sicché la sentenza è viziata sul punto (cfr. Cass. n. 18285/2021). Chiede rimessione in istruttoria reiterando le richieste proposte in primo grado.
L'appellante si duole poi che il primo giudice ha erroneamente interpretato le testimonianze assunte e i documenti prodotti. Evidenzia che il primo giudice ha tenuto conto esclusivamente delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle dipendenti e PK e ha ignorato la deposizione Per_3
del TE , il quale aveva confermato che l'amministratore unico era il solo referente in Tes_1
azienda ed era ivi sempre presente. Osserva che la testimonianza dell'ispettore è irrilevante Tes_2
in quanto generica. Ribadisce che risulta documentalmente che l'amministratore unico aveva nominato i referenti per ogni reparto dell'albergo e aveva dato loro precise indicazioni e mansioni
(docc. 7 e 8), come confermato dalle dichiarazioni delle dipendenti e PK nonché dal Per_3
TE . Aggiunge che, sebbene enfatizzato da controparte, è irrilevante il legame di Tes_1
parentela esistente tra alcuni soci.
L'appellante lamenta anche che il primo giudice ha omesso la valutazione dei documenti prodotti dalla lavoratrice nonché la motivazione della mancata rilevanza. Ribadisce che dai documenti (docc. da 4 a 9) emergono tutti gli elementi caratterizzanti la subordinazione e, in particolare, che ella era sottoposta alle direttive dell'amministratore unico, osservava un orario di lavoro, era inquadrata nell'organizzazione aziendale e percepiva una retribuzione predeterminata.
L'appellante si duole, altresì, che il primo giudice ha erroneamente interpretato i verbali ispettivi acquisiti. Rileva che il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti accertati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e per il resto è oggetto
5 del libero apprezzamento del giudice. Richiama giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n.
7074/2006, n. 10484/2004, n. 10427/2014, n. 24208/2020).
2.2. Con il secondo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia circa la rilevanza del principio del legittimo affidamento.
L'appellante ribadisce la sussistenza degli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo, alla luce sia del messaggio del 17.9.2019 – che ha sancito la compatibilità tra la qualità di socio e CP_1
lo svolgimento di lavoro subordinato per la stessa società – sia di precedente pronuncia del medesimo Tribunale di Belluno (sent. 55/2007) che aveva statuito la legittimità del rapporto di lavoro subordinato di altro socio ( ). Parte_3
2.3. Con il terzo motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per nullità e/o erroneità con riguardo alla domanda subordinata della ricorrente.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto che i contributi pretesi siano stati calcolati detraendo quanto già versato dalla società per conto della lavoratrice. Evidenzia che nulla di ciò si evince dall'avviso di addebito e che il prospetto allegato ex adverso è privo di efficacia probatoria, sicché è fondata la richiesta di compensazione.
2.4. Con il quarto motivo di appello la lavoratrice ha impugnato la sentenza per mancata riunione dei procedimenti connessi.
L'appellante si duole che il primo giudice ha omesso la riunione con i procedimenti connessi,
relativi agli altri soci ( e ), e non ha motivato sul punto. Chiede ex art. Parte_3 Parte_6
151 disp. att. c.p.c. la riunione del presente procedimento a quello n. 267/2024 R.G. pendente avanti codesta Corte, stante l'opportunità di evitare conflitti di giudicati e la connessione oggettiva delle cause.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Ribadisce che – data CP_1
la natura stagionale dell'attività – i soci della soc. Hotel Des Alpes s.r.l. sono stati assunti come dipendenti a tempo determinato in modo da poter percepire l'indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati, a copertura dell'intero anno, senza versare i contributi sui minimali. Ribadisce,
altresì, che i contributi pretesi sono stati calcolati detraendo la quota a carico dei lavoratori già pagata dalla società. Evidenzia che, benché siano astrattamente compatibili la qualità di socio e lo
6 svolgimento di lavoro subordinato per la stessa società, nel caso di specie deve escludersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: si tratta, infatti, di un'azienda familiare gestita da soci tutti imparentati tra loro e che hanno suddiviso le posizioni di responsabilità dell'albergo,
eleggendo amministratore unico un altro parente ( che è, peraltro, coniuge della Parte_4
SI.ra ) il quale è estraneo all'attività dell'albergo e svolge attività lavorativa alle Parte_1
dipendenze di altro datore di lavoro.
Quanto al primo motivo di appello, l ritiene che l'istruttoria di primo grado è stata CP_1
sufficientemente approfondita e il primo giudice ha tenuto conto del fatto che le dichiarazioni rese in sede ispettiva sono maggiormente attendibili;
evidenzia come sia emerso che la SI.ra , Pt_1
assunta quale guardarobiera, coordinava il servizio ai piani ed era il punto di riferimento dei dipendenti da lei coordinati;
afferma che la sentenza impugnata è compiutamente motivata e corretta.
Quanto al secondo motivo di appello, l sostiene che non sussiste alcun legittimo CP_1
affidamento da tutelare;
precisa che il messaggio del 17.9.2019 è successivo ai fatti di causa, CP_1
sicché non è idoneo a generare affidamento;
osserva che la sentenza n. 55/2007 del medesimo
Tribunale è irrilevante in quanto riguarda un periodo lontano dai fatti di causa e probabilmente un diverso assetto organizzativo, si riferisce ad altro soggetto ( ), è resa nei confronti del Parte_3
datore di lavoro e non del lavoratore.
Quanto al terzo motivo di appello, l ribadisce che i contributi pretesi sono stati calcolati CP_1
detraendo la quota a carico dei lavoratori già pagata dalla società; precisa che è stata una soluzione eccezionale, considerata la struttura familiare della compagine sociale, e non applicabile in sede giudiziale poiché i contributi sono stati versati da soggetto (l'asserito datore di lavoro Hotel Des
Alpes) diverso da . Parte_1
Quanto al quarto motivo di appello, l ne afferma l'infondatezza rilevando che non CP_1
sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario o di riunione obbligatoria dei giudizi.
Infine, l richiama le difese già svolte in primo grado. In particolare eccepisce CP_1
l'inammissibilità delle doglianze formali circa l'avviso di addebito, in quanto tardive (essendo stato iscritto il ricorso oltre venti giorni dal ricevimento dell'avviso di addebito), e comunque l'infondatezza
7 delle asserite irregolarità formali e procedurali;
nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, insiste nelle proprie richieste istruttorie non ammesse in primo grado.
4. All'udienza del 5.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di conSIlio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni questione.
6. I motivi di appello sono suscettibili di essere unitariamente trattati in quanto connessi, e devono essere rigettati.
7. Innanzitutto deve ritenersi che il primo giudice non abbia riunito al presente procedimento quello promosso, per ragioni analoghe, da e , stante la non Parte_6 Persona_4
coincidenza delle loro mansioni e degli informatori che hanno deposto in relazione alle diverse posizioni. In ogni caso, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata riunione non inficia la sentenza impugnata.
Per analoghe ragioni (diversità di mansioni svolte e di fonti di prova) i predetti procedimenti non vengono riuniti nel presente grado di giudizio.
8. Correttamente, inoltre, il primo giudice non ha ammesso i testi richiesti dalla lavoratrice appellante: la formulazione dei capitoli, come riportata a pag. 6 dell'appello, è generica
(emblematicamente, con riferimento all'eterodirezione, si chiede di confermare che la Pt_1
doveva attenersi a “decisioni” del ConSIlio di Amministrazione e alle “direttive” / “indicazioni”
dell'organo amministrativo, senza precisarne, nemmeno in via esemplificativa, il contenuto;
del pari generico il capitolo che chiede di confermare la necessità di chiedere autorizzazioni per variazioni di orario o di turno).
In ogni caso, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese agli ispettori siano esaustive e –
secondo l'id quod plerumque accidit - più attendibili di eventuali deposizioni rese in sede giudiziale,
per assenza di condizionamenti (in particolare da parte del datore di lavoro) e maggiore vicinanza
(anche temporale) rispetto ai fatti di causa.
Sicchè, correttamente la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita dal primo giudice e non risulta indispensabile integrare l'istruttoria in questa sede. In base alla valutazione complessiva
8 degli elementi non contestati (rapporto di parentela/affinità tra i lavoratori oggetto di accertamento)
e quelli emersi dalle dichiarazioni in atti, correttamente il primo giudice ha confermato l'accertamento
CP_ svolto dall .
In particolare, è emblematica la dichiarazione dell'amministratore unico (marito di Pt_1
) che conferma che il suo lavoro era quello di Ispettore per una società terza e che
[...] Pt_1
, assunta con mansioni di guardarobiera, era il punto di riferimento dei dipendenti da lei
[...]
coordinati. Posto che non vi è alcuna prova dell'esercizio del potere di eterodirezione da parte dell'organo amministrativo (stante la genericità dei capitoli di prova), tale affermazione deve essere intesa nel senso che era a impartire le direttive alla squadra di dipendenti da lei Parte_1
coordinata, posto che non ci sono allegazioni specifiche su chi altro avrebbe diretto, in tesi, tali dipendenti. Se tali elementi vengono valutati unitamente al rapporto di coniugio tra Parte_1
e l'amministratore unico, trova conferma la correttezza del disconoscimento del rapporto di lavoro
CP_ subordinato operato dall , in particolare per difetto dell'elemento dell'eterodirezione e della soggezione al potere direttivo.
Riscontri a tale conclusione si rinvengono nelle dichiarazioni rese dalla lavoratrice
, cameriera di sala, che ha confermato che non era l'amministratore unico Persona_5
a dare le direttive, bensì era “ ”, con tutta probabilità , parente dell'attuale Parte_6 Parte_6
appellante (appellante nel procedimento RG 290/24), formalmente assunta come lavoratrice dipendente e mansioni di responsabile di sala.
In tale prospettiva, gli ordini di servizio genericamente richiamati da parte appellante (senza puntuale illustrazione del contenuto – in tesi – dimostrativo di tali documenti) sono comunque irrilevanti, in quanto elementi meramente formali rispetto ai quali deve essere data prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Quanto al TE che, sentito come TE in giudizio, ha confermato che riceveva le Tes_1
direttive dall' amministratore, il Collegio osserva che tale deposizione è generica e contraddice quanto dichiarato dal medesimo agli ispettori, ovverosia che egli prendeva direttive da Tes_1
“ ” (verosimilmente , parente di e coinvolto negli accertamenti Per_4 Persona_4 Parte_1
CP_ dell , con giudizio pendente sub RG 292/2024). Sicchè, in ossequio alle considerazioni sopra
9 esposte, deve ritenersi maggiormente attendibile la deposizione resa dal medesimo in sede ispettiva.
9. Il Collegio ritiene infondato il motivo d'appello incentrato sulla asserita violazione del
CP_ principio dell'affidamento. Non è rilevante, in questa sede, la nota citata da parte appellante con riferimento alla compatibilità della qualità di socio con la posizione di lavoratore subordinato, in quanto la questione di causa è la fittizietà della formalizzazione del rapporto sub specie di lavoro subordinato. Altresì irrilevante, in particolare sotto il profilo dell'affidamento, la sentenza invocata dall'appellante (peraltro risalente nel tempo e relativa a diverso periodo temporale) del Tribunale di
Belluno in ordine ad un caso definito “speculare”: l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato deve essere svolto in concreto e con riferimento alla specifica singola posizione, sicchè alcun affidamento giuridicamente rilevante – rispetto ad una valutazione in fatto – può fondarsi su un precedente giudiziario.
10. Infine, l'appello risulta infondato anche in ordine alla asserita omessa compensazione.
Anche a prescindere dal rilievo per cui i contributi che l'appellante pretende di portare in
CP_ compensazione con il debito verso l derivante dalla riqualificazione del rapporto per cui è causa non sono stati versati da lei ma da un soggetto terzo (il formale datore di lavoro Hotel Des Alpes), il
CP_ primo giudice ha dato atto che l ha puntualizzato di aver già dato corso, in via eccezionale, a tale compensazione, tenuto conto che il datore di lavoro è una società a ristretta base societaria,
partecipata da soggetti con legami di parentela/affinità. E, a fronte di tale passaggio della sentenza,
l'appellante non ha svolto nessuna specifica contestazione, limitandosi ad affermare genericamente che nell'avviso di addebito non era stata indicata l'avvenuta compensazione.
11. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
12. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di delle spese CP_1
di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa,
10 oltre al 15% per rimborso spese forfettario come per legge e rimborso del contributo unificato.
13. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.966,00 oltre al rimborso forfettario di legge e al rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 5.6.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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