Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2026, n. 3138
CS
Accoglimento
Sentenza 2 febbraio 2023
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Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
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Inammissibile
Sentenza 11 novembre 2024
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Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
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Ordinanza collegiale 19 maggio 2025
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Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
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Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento di rideterminazione sanzioni per applicazione ultra partes di altre sentenze

    La distinzione operata dall'Autorità tra coinvolgimento 'pieno, medio o lieve' è legittima in quanto volta a garantire uniformità di trattamento e mutuata da altre pronunce, pur non essendo obbligata a farlo. Tale modus operandi è stato riconosciuto legittimo da questa Sezione.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dell'unicità delle intese per SM KA

    La sentenza ottemperanda non ha imposto l'applicazione diretta dell'istituto penalistico della continuazione, ma ha orientato l'azione dell'Autorità a determinarla in concreto. L'Autorità ha correttamente irrogato due distinte sanzioni, sebbene ridotte, in linea con quanto prescritto dal giudice di appello.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità nella rideterminazione delle sanzioni

    L'abbattimento del 20% operato dall'Autorità non è sufficiente a garantire un'adeguata e proporzionata personalizzazione del rimprovero sanzionatorio, considerando l'unicità del disegno sotteso alle due intese e l'elevata sanzione complessiva. Viene dichiarata la nullità del provvedimento e ordinato all'Autorità di rideterminare le sanzioni con una riduzione del 30%.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'istituto penalistico della continuazione

    La sentenza ottemperanda non ha prescritto l'applicazione diretta dell'istituto penalistico della continuazione, ma ha orientato l'azione dell'Autorità. L'Autorità ha correttamente irrogato due distinte sanzioni, sebbene ridotte, in linea con quanto prescritto dal giudice di appello.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità per mancata valorizzazione dell'elemento psicologico unitario

    L'abbattimento del 20% operato dall'Autorità non è sufficiente a garantire un'adeguata e proporzionata personalizzazione del rimprovero sanzionatorio, considerando l'unicità del disegno sotteso alle due intese e l'elevata sanzione complessiva. Viene dichiarata la nullità del provvedimento e ordinato all'Autorità di rideterminare le sanzioni con una riduzione del 30%.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e mancata attuazione del dictum della sentenza n. 1159/2023

    L'abbattimento del 20% operato dall'Autorità non è sufficiente a garantire un'adeguata e proporzionata personalizzazione del rimprovero sanzionatorio, considerando l'unicità del disegno sotteso alle due intese e l'elevata sanzione complessiva. Viene dichiarata la nullità del provvedimento e ordinato all'Autorità di rideterminare le sanzioni con una riduzione del 30%.

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Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2026, n. 3138
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 3138
Data del deposito : 22 aprile 2026
Fonte ufficiale :

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