Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1086/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Mancini - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Montegranaro in Via Umbria n. 98;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Montegranaro il 12/6/2010 (atto trascritto nei Registri degli
Atti di Matrimonio del Comune di Montegranaro, Anno 2010, N. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1) - separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Fermo in data
28/4/2022; dalla cui unione coniugale sono nati due figli (nato il [...]) e Persona_1
(nata il [...]). Persona_2
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FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati – e – con ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/3/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto che dall'unione matrimoniale sono nati due figli (nato il [...]) e Persona_1
(nata il [...]) ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la Persona_2 pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La sig.ra resterà a vivere nella casa coniugale sita a Montegranaro in via Turati n. 201. Parte_2
Il sig. risiede in Montegranaro (FM) alla via Boncore n.120/A, ove ha stabilito la propria residenza;
Parte_1
3) I figli minori di anni 13 e di anni 12, in regime concordato di affidamento condiviso, Per_1 Persona_2 convivranno principalmente con la madre, presso la casa coniugale.
Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di questi e previo accordo, anche solo telefonico, con la madre. Il padre potrà tenerli con sé due volte nel mezzo della settimana.
I minori trascorreranno due fine settimana al mese alternativamente con ciascun genitore;
staranno con il padre dal sabato all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei minori.
Qualora i figli siano ammalati, il padre ha facoltà di far loro visita, previo accordo con la madre e, a tal fine, entrambi i genitori hanno l'obbligo di reciproca comunicazione e di tenersi informati sullo stato di salute dei figli.
Per i periodi di affidamento dei minori durante le ferie estive, natalizie e pasquali, si concorda che:
i figli trascorreranno durante l'estate (da concordare annualmente in riferimento ai mesi di Luglio ed Agosto) un periodo anche continuativo massimo di 15 giorni con un genitore e un periodo massimo di 15 giorni con l'altro, periodo che verrà definito entro il 20.06 di ogni anno. Trascorreranno inoltre le vacanze di Natale, per un periodo continuativo di 7 giorni, dal 24.12 al 30.12 di ogni anno con la madre e 7 giorni consecutivi dal 31.12 al 6.01 con il padre, invertendo poi i suddetti periodi di anno in anno. La stessa cosa avverrà per le vacanze di Pasqua, da trascorrere con la madre per un periodo continuativo massimo di 5 giorni, con inversione a favore del padre per l'anno successivo.
pagina 2 di 5 Comunque, tali condizioni, relative ai periodi di vacanze, potranno essere modificate, sempre su accordo di entrambi i coniugi, in relazione agli impegni lavorativi degli stessi ed alle esigenze e volontà dei minori.
Nei periodi di cui al punto precedente, ciascun genitore potrà permanere fuori casa con i minori per un periodo consecutivo massimo di una settimana, che diventano due in caso di ferie estive. Il genitore, ogni qual volta si recherà fuori casa per una settimana o per un week-end assieme ai figli, dovrà rendersi reperibile e lasciare all'altro coniuge il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico dell'hotel o del luogo in cui alloggia.
I coniugi si accorderanno di anno in anno, con preavviso di almeno una settimana, per quanto concerne l'affidamento dei minori in ordine alle altre festività, ossia il 25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno - 15 Agosto e 1° Novembre. In caso di disaccordo, comunque, resta inteso che ognuna delle summenzionate festività vanno trascorse alternativamente con un genitore e quella successiva con l'altro, con inversione per l'anno successivo;
Ciascun genitore potrà recarsi all'estero assieme ai figli con il consenso dell'altro coniuge, anche per ciò che concerne il visto sul passaporto, che viene espressamente autorizzato sin da ora.
Entrambi i genitori si impegnano a contribuire economicamente al mantenimento dei figli e Per_1 Persona_2
e, a tal fine il Sig. verserà alla Sig.ra come contributo per il mantenimento indiretto, Parte_1 Pt_2
l'importo complessivo mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 21 di ogni mese a mezzo bonifico sul Conto Corrente della Sig.ra all'IBAN che verrà indicato dalla stessa, a far data dal Parte_2 momento in cui verrà depositato il presente ricorso. Successivamente al primo anno le somme dovute per mantenimento, esclusi assegni familiari, saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico universale verrà percepito della sola , in accordo tra le parti. Parte_2
Il Sig. verserà il mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli minorenni. Parte_1
I genitori contribuiranno ciascuno per il 50% alle spese straordinarie dei figli, attenendosi al Protocollo di Intesa in vigore presso il Tribunale di Fermo dal 3 novembre 2021.
4) tutti i rapporti patrimoniali tra i due ex coniugi, come concordati in sede di separazione consensuale, sono stati definiti ed adempiuti;
stante l'autonomia economica di entrambi i coniugi, non sussistono i presupposti ai quali la legge subordina la previsione di assegno divorzile nei reciproci rapporti.
5) I coniugi prestano fin d'ora il proprio assenso per il rilascio del passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio.
6) I coniugi inoltre confermano di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio come da condizioni di cui al presente ricorso, del quale confermano ed accettano il contenuto e le condizioni inserite dichiarano di rinunciare alla partecipazione all'udienza; chiedono altresì che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da dichiarazione allegata e sottoscritta”.
pagina 3 di 5 2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 25/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Montegranaro il 12/6/2010 tra e - atto trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Montegranaro, Anno 2010, N. 6, Parte II, Serie A,
Ufficio 1;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegranaro affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 15/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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