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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 618 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F./P.IVA Parte_1
), con sede legale in Roma, Via R. Fancelli n. 175, in P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t.
, assistita e difesa, giusta procura su atto separato, CP_1 dall'Avv. Paolo Salvatori del Foro di Roma - ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in Roma, Via F. Denza n.
16/D.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) nato l'[...] a CP_2 C.F._1
Torino (TO), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in 10128 Torino, Via Vincenzo Vela n. 29, presso lo studio legale degli avv.ti Roberto Bausardo e Daniela De Bernochi che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura alle liti allegata alla busta contenente la memoria di
1 costituzione in appello e inviata telematicamente ex art. 83, co. 3,
c.p.c.
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 23.12.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 22.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 Febbraio 2023, ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di CP_2
Torino in funzione di Giudice del lavoro, la Parte_1
(d'ora in avanti o la Società) al fine di
[...] Pt_1
chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-dichiarare tenuta e condannare Parte_1 all'immediato pagamento, in favore del signor
[...] CP_2
della somma di € 6.804,89 di cui € 6.611,67 netti a titolo di
[...] rimborso chilometrico e indennità di trasferta ed € 193,22 lordi a titolo di differenze retributive per le ragioni e come da conteggi di cui in atti, o maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal dovuto al saldo.”
La società convenuta si è tempestivamente costituita chiedendo la reiezione delle domande.
All'udienza del 03.05.2024, all'esito della discussione, la Giudice di prime cure ha accolto integralmente il ricorso.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.1122/2024) la società assumendo le seguenti conclusioni:
“Nel merito
1. in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza numero n. 1122/2024 pubbl. il 26/06/2024 RG n. 1312/2023
2 Tribunale Torino sez lavoro per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dal sig.
a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico CP_2 per l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt 99 e 100 CCNL
Vigilanza privata e 21 CP_3
2. per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art 336 cpc, condannare il signor a rimborsare la odierna appellante di quanto la CP_2
stessa ha versato al signor con espressa riserva di CP_2 ripetizione, per € 6.611,67, in esecuzione spontanea della sentenza numero n. 1122/2024 pubbl. il 26/06/2024 RG n. 1312/2023
Tribunale Torino sez lavoro
3. condannare l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito anche in questo grado di Giudizio CP_2
assumendo le seguenti conclusioni:
NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 1122/2024 pubblicata il 26 giugno 2024 (R.G.L. 1312/2023), per i motivi di cui alla presente memoria.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A. e rimborso forfetario ex lege con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis, d.m. 55/2014, come novellato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 del presente grado di giudizio”.
All'udienza del 07.05.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Al fine di inquadrare correttamente l'odierna vicenda processuale, bisogna rammentare che è pacifico tra le parti che il ricorrente è un
3 lavoratore dipendente della società convenuta con decorrenza dal 5 luglio 2016 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel quarto livello del CCNL vigilanza privata.
È altresì pacifico che al rapporto di lavoro è applicabile il contratto integrativo regionale (cfr. doc. 2 f.r.). Dalla visura camerale CP_3
in atti risulta, inoltre, che la società convenuta ha la sede legale in
Roma ed una unità locale in Torino, c.so Orbassano n. 402/10H.
Nella lettera di assunzione si legge: “luogo di lavoro iniziale:
Aeroporto di Torino Caselle. Come previsto dagli articoli 99 e 100 del
CCNL e dall'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro, per esigenze organizzative, si riserva il diritto di destinare il lavoratore a sedi diverse, ma comunque ubicate nell'ambito della provincia indicata. (…)”; cfr. doc. 5 f.r..
Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, residente in [...], assume come la propria sede abituale di lavoro sia in
Torino corso Orbassano, luogo in cui la società convenuta ha la propria unità operativa.
In forza della norma contenuta nell'articolo 21 del CP_3
rivendica il pagamento dell'importo di euro 5.003,67 netti a titolo di rimborso chilometrico e dell'importo di euro 1.608,00 netti a titolo di indennità di trasferta, per tutte le volte, specificamente indicate nel capo 28 del ricorso introduttivo (periodo giugno 2018 –settembre
2022), in cui si è recato con la propria autovettura presso l'aeroporto
Sandro Pertini di Caselle Torinese per svolgere le mansioni di vigilanza aeroportuale, indicando in 17 Km. il percorso di andata e ritorno corrispondente alla distanza esistente tra il limite territoriale del Comune di Torino e l'Aeroporto di Caselle T.se.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso rifacendosi a precedenti di questa Corte territoriale che avevano deciso in senso favorevole alle
4 tesi di parte ricorrente (cfr.sentenza n.428/2012; sentenza n.
147/2015, confermata da Cass. 30664/2019) e ha richiamato una ancor più recente sentenza pronunciata nell'ambito della causa iscritta al n. RGL 566/2023.
La Giudice di prime cure ha pertanto condannato la Società al pagamento di € 6.611,67 netti a titolo di rimborso chilometrico.
La pronuncia gravata ha analizzato e interpretato le disposizioni di cui agli artt. 21 CIR Piemonte e artt. 99 e 100 C.C.N.L. Vigilanza
Privata (doc. 03 – sentenza n. 1122/2024).
Il Tribunale ha fondato il proprio accertamento sulla base di due argomentazioni, così sintetizzabili:
a) è nulla la clausola del contratto individuale di lavoro in cui è stato previsto come “luogo di lavoro iniziale” l'aeroporto di Torino Caselle in quanto contraria all'art. 21 C.I.R. Piemonte. La norma, da leggersi in combinato disposto con l'art. 29 del contratto integrativo, consente al Datore di lavoro di individuare un luogo di lavoro diverso dal
Comune in cui ha sede l'azienda solamente in caso di accordo raggiunto con i Sindacati, quale trattamento di miglior favore introdotto dall'accordo integrativo rispetto alla contrattazione collettiva;
b) l'adibizione del lavoratore presso la committenza in questione deve considerarsi temporanea in quanto precaria e reversibile, come confermato dalla circostanza che il Signor ha prestato la sua CP_2
opera anche in altri appalti senza ricevere alcuna comunicazione di trasferimento.
2.
Prima di esaminare i motivi di appello bisogna rammentare che le rivendicazioni relative al mancato pagamento dell'indennità chilometrica si fondavano sul combinato disposto degli artt. 100
CCNL dipendenti istituti di vigilanza privata, e 21 CIR.
5 La prima delle due norme prevede il diritto ad un rimborso spese nell'ipotesi in cui il lavoratore sia inviato a svolgere il proprio servizio in luoghi diversi dalle “normali località di lavoro”.
L'art. 21 CIR specifica meglio la portata della previsione, innanzitutto precisando che il rimborso chilometrico spetta ai lavoratori che hanno usato l'auto personale e che siano stati “temporaneamente comandati a prestare servizio in una località diversa dalla sede abituale di lavoro, intendendosi per tale il Comune in cui ha sede
l'Azienda oppure i Comuni e/o i distaccamenti e/o le aree di lavoro previste da specifico accordo tra le parti” (dovendosi intendere con ciò indicate le Organizzazioni e le Associazioni firmatarie del contratto medesimo, come espressamente previsto dall'art. 28 dello stesso CIR 2004 - art. 29 CIR 2009).
La disciplina migliorativa introdotta dalla contrattazione integrativa regionale, dunque, è da ricondurre a tre distinti profili, quali:
1) la determinazione della «sede abituale di lavoro» la quale, da un lato, è semplicemente «prevista all'atto dell'assunzione o successivamente assegnata» (C.C.N.L. Vigilanza Privata) e, dall'altro, è «prevista da specifici accordi tra le parti» stipulati con le parti sindacali ( ); Controparte_3
2) la distanza del Comune in cui il lavoratore presta servizio al ricorrere della quale matura il diritto al rimborso chilometrico pari, da un lato, a dieci chilometri (C.C.N.L. Vigilanza Privata) e, dall'altro, a cinque ( ); Controparte_3
3) l'ipotesi di avvicinamento alla propria abitazione ove, secondo la contrattazione collettiva, non compete alcunché al lavoratore mentre, alla luce della contrattazione di secondo livello, spetta il rimborso chilometrico purché la percorrenza sia superiore a venti chilometri
( ). Controparte_3
3.
6 Con il primo motivo di appello, viene interpretato l'articolo 21 del CIR attraverso un'analisi grammaticale in base alla quale la locuzione
“previste” andrebbe riferita solamente alle “aree di lavoro” in quanto di genere femminile e non anche ai Comuni in quanto sostantivi maschili.
Interpretazione assolutamente non condivisa dal Collegio posto che escludendo la parte riguardante le aree di lavoro la Società potrebbe, al momento della assunzione, individuare più Comuni (sostantivo significativamente plurale seguendo la rigorosa analisi grammaticale proposta dalla appellante).
Ora, considerando l'ambito di applicazione del contratto integrativo che comprende la “Regione Piemonte”, si potrebbe arrivare ad un totale di 1.180 Comuni Piemontesi.
È evidente che con una simile interpretazione la finalità della norma
(che è quella di circoscrivere la scelta della sede di lavoro) risulterebbe compromessa da una lettura della disposizione contrattuale assolutamente illogica.
Il motivo deve essere, pertanto, disatteso.
4.
Con un ulteriore motivo di appello viene fatto riferimento al comportamento successivo delle parti ai sensi dell'articolo 1362 cc, viene rilevato che merita attenzione il fatto che in altri ambiti territoriali le stesse parti sociali sottoscrittrici del , per CP_3
tali dovendosi intendere le OO.SS. dei lavoratori e le Associazioni datoriali firmatarie del CCNL applicato in causa, hanno fatto ricorso ad accordi provinciali e regionali, per meglio circoscrivere le “aree di lavoro” in contesti nei quali la frammentata dislocazione dei servizi avrebbe potuto consentire al datore di lavoro un uso improprio del trasferimento e della trasferta, che proprio nella specifica individuazione di una precisa sede di lavoro trovano il loro limite, ad
7 evitare “una eccessiva discrezionalità del datore di lavoro circa
l'assegnazione dei turni di lavoro”.
Viene evidenziato che sono molteplici, infatti, i contratti integrativi provinciali intervenuti nel panorama nazionale della vigilanza privata, nei quali, tutti indistintamente, le parti collettive, sempre al fine di stabilire in maniera chiara quale debba intendersi per sede abituale di lavoro, hanno individuato come tale le aree/zone/settori in cui è stato suddiviso un determinato e eccessivamente esteso ambito territoriale (coincidente con l'intera provincia di riferimento). Sul punto viene fatto riferimento al CIP per la provincia di Milano, Monza e
Brianza del 2010 e a quello della provincia di Como del 2003.
Ora, a prescindere che il CIP per la provincia di Como è del 2003 e che il CIR è del 2009 (quindi non è pertinente il riferimento CP_3 all'art 1362 2° comma cc) è facile rilevare (come fatto dalla Difesa di parte appellata) che accogliendo tale percorso argomentativo sarebbe del tutto inutile definire l'ambito di applicazione delle contrattazioni collettive integrative dato che sarebbero tutte indistintamente applicabili nel settore della vigilanza privata dal nord al sud Italia a condizione che siano sottoscritte dalle stesse sigle sindacali.
In questo modo però saremmo di fronte a un contratto collettivo nazionale e non, al contrario, ad un accordo di secondo livello.
5.
L'appellante richiama inoltre l'articolo 1363 cc ribadendo che il limite di intervento delle parti sociali è da rinvenire unicamente in riferimento alla individuazione delle “aree di lavoro”.
Tesi che troverebbe ancora conferma solo che si legga la norma di che trattasi, ovvero l'articolo 21 del C.I.R. Piemonte, a mente del disposto di cui all'art 1363 c.c. secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il
8 senso che risulta dal complesso dell'atto”, in coerenza con le norme del CCNL che regolano la materia.
Evidenzia che l'articolo 99 del CCNL dice cosa si intende per sede di lavoro (stabile) che non dà diritto a trasferta proprio perché stabile/abituale sede di lavoro: è stabile sede, ai sensi dell'art. 99 citato, “la sede o comando dell'Istituto … previsti all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate”.
Nozioni che coincidono con quelle dell'art. 21 del C.I.R., tranne che per “le aree di lavoro”.
Pertanto, secondo l'appellante, se il CCNL non prevede alcun rimando alle parti collettive per l'individuazione di sedi già dettagliatamente indicate all'atto dell'assunzione - in linea, peraltro, con quanto già ex lege prescritto, per cui il datore di lavoro deve indicare al momento dell'assunzione la sede di lavoro (D.lgs.
152/1997) - è evidente che l'intervento della contrattazione collettiva in tanto può avere un senso in quanto chiamata a specificare ciò che in difetto rimarrebbe aleatorio.
Ora, nel richiamare quanto già osservato sulla ratio della norma oggetto di causa e sulla illogica interpretazione grammaticale della stessa operata da parte appellante basta rammentare che il CCNL
Vigilanza Privata espressamente demanda alla contrattazione integrativa la disciplina della materia (art 10-art 100) e quindi il motivo è infondato poiché trascura il riparto delle materie stabilito dalle stesse Parti sociali: in materia di rimborso chilometrico.
Infatti, nell'ambito della Vigilanza Privata in , è il CP_3 [...]
a disciplinare la materia. CP_3
Se si accogliesse l'argomento propugnato dalla Società si finirebbe con il vanificare la valutazione del contenuto migliorativo della disciplina di cui al contratto integrativo.
Il richiamo residuale alle disposizioni del contratto collettivo
9 nazionale, contenuta nella parte finale dell'art. 21, ha ad oggetto la materia non espressamente disciplinata dal : non vi è CP_3 quindi nulla di aleatorio nell'individuazione della sede di lavoro ad opera del . CP_3
6.
L'appellante infine sostiene che nella denegata ipotesi in cui questa
Corte aderisse alla tesi dell'appellato e, dunque, ritenesse quale normale sede di lavoro del il Comune di Torino (ove ha sede CP_2
l'azienda), atteso che la prestazione del per quanto sopra CP_2
appena visto, si è svolta in via del tutto esclusiva (per ben 5 anni, dal luglio 2016 e fino al marzo 2021) e, comunque, (successivamente) in maniera assolutamente stabile e prevalente, tale assegnazione non potrebbe che integrare un'evidente ipotesi di trasferimento di sede
(per il quale, peraltro, non è necessaria alcuna comunicazione scritta) che, pertanto, non darebbe comunque diritto alle indennità richieste in ricorso.
Non ritiene però il Collegio di condividere nemmeno tale motivo di appello posto che la giudice di prime cure ha correttamente interpretato la nozione di temporaneità relativa ai turni di lavoro svolti dall'appellato all'infuori del Comune in cui ha sede l'azienda della appellante, ossia Torino. Pt_2
La stessa ha escluso l'adibizione stabile del signor presso CP_2
l'aeroporto di Caselle Torinese ritenendo inidonea la mera estensione temporale del periodo in cui lo stesso ha ivi svolto servizio.
La Giudicante ha, infatti, valorizzato la reversibilità della destinazione del ricorrente presso la committenza in Caselle Torinese, giacché in realtà avvenuta in forza di una semplice programmazione dei turni settimanali e non, al contrario, in base ad un provvedimento datoriale stabile.
10 Il signor ha lavorato sì all'aeroporto di Caselle T.se, ma anche CP_2
presso altri appalti dedotti nel ricorso introduttivo e integrati da apposita nota autorizzata dal Giudice di primo grado.
La Giudice di prime cure ha, dunque, dato corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte territoriale, così come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi del quale il significato da attribuire al concetto di “temporaneità” prescritto dal
«attiene non tanto alla sua estensione temporale, Controparte_3 quanto alla stabilità dell'assegnazione medesima, che solo se avvenuta in forza di un provvedimento di trasferimento può sottrarsi al carattere della temporaneità»
Del resto, come osservato dalla Difesa del Signor a) vero è CP_2
che il trasferimento non richiede forma scritta, ma presuppone almeno una sua comunicazione al lavoratore atteso il termine di decadenza di 60 giorni entro cui deve essere impugnato: comunicazione mai avvenuta nel caso di specie;
b) l'appellante non ha dimostrato, né dedotto in primo grado, di avere comunicato un trasferimento al signor tra l'altro si tratta d un'argomentazione CP_2 nuova presentata in sede di appello che presuppone l'accertamento di un fatto nuovo (la comunicazione di un provvedimento di trasferimento) e, dunque, preclusa in questa sede.
L'appello deve quindi essere respinto.
7.
In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
Si è fatto riferimento allo scaglione fino ad € 26.000,00 senza lo svolgimento di attività istruttoria, leggermente al di sotto dei valori medi tenuto conto che si tratta di questione già decisa e sulla quale si è oramai formato un uniforme orientamento giurisprudenziale.
11 Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario
IVA e CPA dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 07.05.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
12