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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15855/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 07120259011581514000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259011581514000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259011581514000 IRAP 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259011581514000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione el'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli impugnando l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 19.07.2025,limitatamente alle cartelle di pagamento
07120170107107830000, 07120170109683829000, 07120180080359389000 e 07120240027372836000.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici,la decadenza della pretesa erariale, limitatamente alle imposte IRPEF ed IRAP anno 2014,la prescrizione per sanzioni ed interessi e per la tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza inerente l'omessa notifica degli atti prodromici con riferimento alle cartelle di pagamento
07120170107107830000,07120170109683829000, 07120180080359389000, è insuscettibile di essere scrutinata, alla luce della rituale notifica a mezzo posta, in data 26/01/2022,dell'AVI 07120219019207481000, alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di Legittimità secondo il quale "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un 3 nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del
D.lgs. 31/12/1992, n.546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella)è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”. (cfr ordinanza della Cassazione n.3005/2020).
Del pari è insuscettibile di essere scrutinata la doglianza con cui parte ricorrente denuncia l'omessa notifica di atti prodromici alla cartella 07120240027372836000 in ragione della rituale notifica della medesima in data 19.04.2024 in base al principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione e sopra evidenziato e da cui consegue che eventuali vizi o l'omessa notifica dell'avviso di accertamento avrebbero dovuto essere dedotti attraverso l'impugnativa della cartella.
Ne consegue che anche l'eccezione di di prescrizione,con riferimento all'omesso pagamento della tassa auto e alle sanzioni e agli interessi è infondata risultando la cartella di pagamento 07120240027372836000 notificata in data 19.04.2024 e risultando l'intimazione 07120219019207481000 notificata in data
26.01.2022,
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
180,00 a favore di ciascuna delle resistenti costituita.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15855/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 07120259011581514000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259011581514000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259011581514000 IRAP 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259011581514000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione el'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli impugnando l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata,che assumeva notificata in data 19.07.2025,limitatamente alle cartelle di pagamento
07120170107107830000, 07120170109683829000, 07120180080359389000 e 07120240027372836000.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici,la decadenza della pretesa erariale, limitatamente alle imposte IRPEF ed IRAP anno 2014,la prescrizione per sanzioni ed interessi e per la tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza inerente l'omessa notifica degli atti prodromici con riferimento alle cartelle di pagamento
07120170107107830000,07120170109683829000, 07120180080359389000, è insuscettibile di essere scrutinata, alla luce della rituale notifica a mezzo posta, in data 26/01/2022,dell'AVI 07120219019207481000, alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di Legittimità secondo il quale "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un 3 nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del
D.lgs. 31/12/1992, n.546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella)è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”. (cfr ordinanza della Cassazione n.3005/2020).
Del pari è insuscettibile di essere scrutinata la doglianza con cui parte ricorrente denuncia l'omessa notifica di atti prodromici alla cartella 07120240027372836000 in ragione della rituale notifica della medesima in data 19.04.2024 in base al principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione e sopra evidenziato e da cui consegue che eventuali vizi o l'omessa notifica dell'avviso di accertamento avrebbero dovuto essere dedotti attraverso l'impugnativa della cartella.
Ne consegue che anche l'eccezione di di prescrizione,con riferimento all'omesso pagamento della tassa auto e alle sanzioni e agli interessi è infondata risultando la cartella di pagamento 07120240027372836000 notificata in data 19.04.2024 e risultando l'intimazione 07120219019207481000 notificata in data
26.01.2022,
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
180,00 a favore di ciascuna delle resistenti costituita.