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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3181/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3181/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Domenico Marasciulo, presso il cui studio in Varese, Via G. Puccini n. 15 è elettivamente domiciliato, giusta procura depositata in data 18 gennaio 2024
ATTORE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1
) con sede in Castiglione Olona (VA), Via Cardinal Branda n. 8, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Elena Dall'O' e Andrea Girardi, presso il cui studio in Milano via Fabio Filzi
n. 2 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI per l'attore (come da foglio depositato telematicamente in data 22 ottobre Parte_1
2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese adito, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare
1.= Dichiararsi l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, per tutti i danni subiti da nell'infortunio occorsogli in data Parte_1
25.01.2020 in in Via Tevere, con caduta su suolo stradale dissestato e Controparte_1 conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 16.233,37 o di quella somma maggiore Parte_1
1 o minore che risulterà in corso di causa o che il Tribunale di Varese riterrà di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo.
2.= Col favore delle spese e competenze di causa.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove o modificate.” per il convenuto (come da foglio depositato telematicamente Controparte_1 in data 16 ottobre 2024):
“- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
il in qualità di custode della via Tevere, chiedendo al Tribunale di Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso, ex art. 2051 c.c., per i danni che aveva subito percorrendo la citata strada comunale. In particolare, l'attore allegava:
- che in data 25 gennaio 2020 alle ore 18.30 circa mentre stava percorrendo a piedi la via
Tevere in nella zona industriale era caduto rovinosamente al suolo Controparte_1 all'altezza del civico 18 a causa di una buca non segnalata;
- che la sera dello stesso giorno si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tradate dove era stato dimesso con diagnosi di “trauma distorsivo TT destra” (doc. 3);
- che era tornato al Pronto Soccorso il giorno 27 gennaio 2020 e, in seguito a una rivalutazione specialistica, era stata confermata la diagnosi di “frattura malleolo interno chiusa e distacco parcellare dell'apice del malleolo peroneale destro” (doc. 4);
- che all'esito della visita medico legale alla quale si era sottoposto erano state accertate le seguenti percentuali di invalidità temporanea parziale: al 75% per 35 giorni, al 50% per 25 giorni e al 25% per 25 giorni, nonché postumi permanenti quantificati in misura pari al 5-6% della totale (doc. 5);
- che gli spettava, conseguentemente, un risarcimento in misura pari a euro 15.934,50;
- che l'assicurazione del convenuto aveva rigettato la richiesta di risarcimento da lui CP_1
avanzata;
2 - che aveva sostenuto costi per spese mediche pari a euro 288,87.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8 marzo 2023, si costituiva il chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate Controparte_1 dall'attore, perché infondate in fatto e in diritto e, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro. In particolare, il convenuto contestava il carattere insidioso della buca, che era ben visibile e deduceva che la caduta doveva ascriversi esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato, idonea a integrare l'esimente del caso fortuito, previsto dall'art. 2051 c.c.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 13 luglio 2023 il
Giudice ammetteva alcuni capitoli di prova articolati dall'attore ritenuti ammissibili e rilevanti, riservandosi di decidere in merito alla ctu medico legale sulla persona del danneggiato all'esito dell'istruttoria orale.
Espletata l'istruttoria orale, con la successiva ordinanza del 13 febbraio 2024, veniva disposta ctu medico legale sulla persona dell'attore, all'esito della quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 22 ottobre 2024.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto
2.1 Come anticipato, l'attore ha fondato la propria domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 25 gennaio 2020 sul disposto di cui all'art. 2051 c.c., dovendo ritenersi il responsabile Controparte_1
in quanto custode della strada sulla quale era avvenuta la caduta.
2.2 Di recente la Corte di Cassazione ha cercato di delineare con precisione i confini della c.d. responsabilità da cose in custodia, prendendo posizione su alcune questioni controverse.
Vengono in rilievo, innanzitutto, due pronunce della terza sezione civile rese in data 1 febbraio
2018, la n. 2480 e la n. 2481, i cui principi sono stati poi successivamente richiamati anche dalle
SSUU con la sentenza n. 20943/2022, nonché da altre pronunce delle sezioni semplici (Cass. n.
9315/2019; Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 7363/2023).
In sintesi l'art. 2051 c.c., invocato nel presente giudizio, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva per l'operatività della quale è necessario che l'attore fornisca la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia;
accertata l'esistenza di tale nesso di causa,
3 sussiste poi la responsabilità del custode a prescindere dall'accertamento di qualsiasi profilo di colpa nella condotta dello stesso e salva la prova liberatoria del caso fortuito, che deve essere fornita da quest'ultimo; con la precisazione che tale ultimo elemento può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato (Cass. n. 7363/2023; Cass. n. 11932/2022; SSUU n. 20943/2022;
Tribunale Milano n. 2956/2022; Cass. n. 33211/2021; Cass. n. 2480-2481/2018; Corte d'Appello
Milano sez. II, sent. n. 4556/2018).
Con particolare riferimento all'ultimo profilo evidenziato, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n. 7363/2023; SSUU n. 20943/2022; Cass. n.
2480-2481/2018)
In altre parole “quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante
l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto del danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato integrato il caso fortuito” (Cass. n. 7363/2023; Cass. n. 18100/2020).
In conclusione, può affermarsi che in tutti i casi in cui la situazione di pericolo poteva essere evitata con l'adozione di normali ed esigibili cautele che il soggetto avrebbe dovuto tenere e che non ha tenuto, non può configurarsi alcuna responsabilità in capo al custode, risultando interrotto il nesso di causa dalla condotta tenuta dal danneggiato. È quindi necessario, in questi casi, compiere ulteriori accertamenti, quali, per esempio, la maggiore o minore facilità di evitare
4 l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se l'evento poteva essere evitato con la normale diligenza.
Ed infatti, anche la giurisprudenza di merito ricorre costantemente al principio di autoresponsabilità del danneggiato al fine di limitare la responsabilità della P.A. in tutti i casi in cui l'adozione delle normali cautele adottabili secondo l'ordinaria diligenza avrebbe evitato il verificarsi del danno (Tribunale Bergamo sez. III, sent. n. 2477 del 26.11.2018, Tribunale di Bari sez. III sent. n. 5129 del 12.10.2016; Tribunale Torino sez. IV, sent. n. 8105 del 16.10.2014,
Corte d'Appello di Milano sez. II, sent. n. 615 del 12.2.2014). In merito, peraltro, si è da tempo espressa anche la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 156 del 1999), secondo cui
“nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, oltre all'ente proprietario ....anche gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”.
2.3 Tornando al caso di specie, l'attore ha allegato di essere caduto mentre percorreva la via
Tevere in a causa di una buca non segnalata. Controparte_1
Tali allegazioni hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta, atteso che il teste Testimone_1
escusso all'udienza del 17 gennaio 2024, ha confermato la dinamica dei fatti. In
[...]
particolare, tale teste, presente al momento del sinistro, ha dichiarato: “ho visto la caduta con i miei occhi. C'era un buco sulla strada in cui è andato dentro con il piede. Era un avvallamento abbastanza lungo sulla strada. Mi sono avvicinato per vedere se stava bene e gli ho chiesto se era tutto a posto, io ero lì con mio figlio” e ancora: “io mi stavo immettendo nella via con mio figlio e ho visto che il signor cadeva in prossimità della buca dove c'è il cerchio Pt_1
arancione nella fotografia […] sì riconosco la buca, era per il lungo così, dopo questi fatti
l'avevano rattoppata ma ogni tanto viene via il rattoppo”.
Il teste escusso si considera attendibile atteso che non paiono sussistere elementi, né oggettivi, né soggettivi, che mettano in dubbio la veridicità della deposizione resa dallo stesso. E infatti, le dichiarazioni rese sono precise e complete, prive di contraddizioni e il semplice fatto che il teste conoscesse l'attore in quanto i loro figli si frequentavano non pare sufficiente a minarne la credibilità, in mancanza di altri elementi.
5 Si aggiunga che le fotografie agli atti, che il teste ha confermato rappresentano lo stato dei luoghi al momento dei fatti di causa, raffigurano una buca caratterizzata da una forma allungata, diverse larghezze e con diversi livelli di profondità non immediatamente percepibili, soprattutto se si considera che alle 18.30 circa del mese di gennaio il sole è già tramontato.
Ora, considerate le caratteristiche della buca sopra descritte e la dinamica dei fatti, come sopra ricostruita, non ritiene il Tribunale che possa essere attribuita alcuna incidenza causale alla condotta del danneggiato, il quale non risulta essere stato in alcun modo negligente. Peraltro, non risulta allegata alcuna circostanza che avrebbe potuto causare un comportamento imprevisto o imprevedibile dell'attore.
In conclusione, deve affermarsi la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni subiti dall'attore.
3. I danni accertati e la liquidazione degli stessi
3.1 Accertato al punto che precede l'an della responsabilità del convenuto, devono ora essere accertati i danni subiti ed effettuata la liquidazione degli stessi.
3.2 Il danno non patrimoniale
3.2.1 A riguardo, l'attore ha allegato di aver subito danni alla propria persona pari al 5-6% di invalidità permanente e pari a 35 giorni al 75%, 25 giorni al 50%, 25 giorni al 25% di invalidità temporanea, danno biologico da liquidarsi in misura pari a complessivi euro 15.934,50.
3.2.2 Con riguardo a tale voce di danno, la svolta consulenza medico legale ha accertato: i) che l'attore ha subito “valido trauma distorsivo a carico della caviglia destra, produttivo di distacco parcellare apice del malleolo peroneale”; ii) che il danno biologico patito dall'attore è da quantificarsi in 4% punti di invalidità permanente e in 25 giorni di invalidità temporanea al 75%,
20 giorni al 50%, 20 giorni al 25%.
Dalle risultanze della consulenza non c'è ragione di discostarsi in quanto le stesse sono frutto di un esame attento ed analitico del caso e della relativa documentazione sanitaria, nonché in ragione della logicità e della coerenza delle stesse. Si aggiunga che i consulenti di parte non hanno mosso alcuna osservazione all'attività svolta dal ctu.
3.2.3 Così quantificati i danni non patrimoniali subiti dall'attore, per procedersi alla liquidazione equitativa degli stessi (art. 1226 c.c.), pur dovendo qualificarsi le lesioni subite come micro- permanenti, deve farsi applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, atteso che i criteri normativi di liquidazione contenuti nell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni
6 costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali, ovvero di “danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti” (Cass. n.
12408/2011 – c.d. Sentenza Amatucci;
Cass. n. 13982/2015; Cass. n. 4509/2022).
Le Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa del danno sono, pertanto, quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di Milano.
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Quanto, infine, al possibile aumento per la personalizzazione, deve evidenziarsi che lo stesso va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale
(Cass. n. 25164/2020).
3.2.4 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attore, tenendo conto della circostanza che, al momento del sinistro, l'attore aveva 38 anni e che non è stata richiesta alcuna personalizzazione, devono riconoscersi i seguenti importi:
a) la somma pari a euro 3.881,25 a titolo di invalidità temporanea;
7 b) la somma pari a euro 6.742 a titolo di danno non patrimoniale (c.d. danno biologico + c.d.
danno morale).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, dunque, a euro 10.623,25.
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
3.3 Danno patrimoniale
Parte attrice ha poi chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute per un importo pari a euro
288,81.
Rispetto a tale richiesta, il CTU ha limitato a euro 136,59 l'importo delle spese da ritenersi congrue e pertinenti.
Come detto, non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, anche in ragione della mancanza di specifiche contestazioni sul punto delle parti, e, pertanto, tale voce di danno patrimoniale può essere riconosciuta all'attore nei limiti indicati dal c.t.u.
Tali spese devono, però, liquidarsi all'attualità e, quindi, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub
3.2).
4. Le spese di lite
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in favore di parte attrice come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, per tutte le fasi processuali, ritenuta la causa di valore pari a quanto effettivamente riconosciuto all'attore, come previsto dall'art. 5 del D.M. 55/2014, e
8 assumendo come riferimento i parametri medi di cui al D.M. citato per i procedimenti aventi valore compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, con una riduzione pari al 30% in ragione del quantum riconosciuto, dell'oggetto e della complessità della controversia, nonchè avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente prestata.
4.2 Parimenti le spese della ctu devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità ex. 2051 c.c. del Controparte_1
nella causazione del sinistro occorso in data 25 gennaio 2020 a sulla
[...] Parte_1
via Tevere nel territorio del Comune di;
Controparte_1
2. CONDANNA parte convenuta, al risarcimento dei Controparte_1
danni subìti da n conseguenza del sinistro avvenuto in data 25 gennaio Parte_1
2020 e quindi a corrispondere allo stesso:
o Euro 10.623,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
o Euro 136,59 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA parte convenuta, , a rimborsare Controparte_1 all'attore, le spese di lite, che si liquidano in € 3.554 per compensi, Parte_1
oltre i.v.a. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte),
c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico della parte convenuta, Controparte_1
, le spese per la CTU, che si liquidano in misura pari al fondo spese riconosciuto,
[...]
avendo il consulente ritenuto satisfattivo tale importo.
Varese, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Marta Maria Recalcati
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3181/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Domenico Marasciulo, presso il cui studio in Varese, Via G. Puccini n. 15 è elettivamente domiciliato, giusta procura depositata in data 18 gennaio 2024
ATTORE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1
) con sede in Castiglione Olona (VA), Via Cardinal Branda n. 8, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Elena Dall'O' e Andrea Girardi, presso il cui studio in Milano via Fabio Filzi
n. 2 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI per l'attore (come da foglio depositato telematicamente in data 22 ottobre Parte_1
2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese adito, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare
1.= Dichiararsi l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, per tutti i danni subiti da nell'infortunio occorsogli in data Parte_1
25.01.2020 in in Via Tevere, con caduta su suolo stradale dissestato e Controparte_1 conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 16.233,37 o di quella somma maggiore Parte_1
1 o minore che risulterà in corso di causa o che il Tribunale di Varese riterrà di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo.
2.= Col favore delle spese e competenze di causa.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove o modificate.” per il convenuto (come da foglio depositato telematicamente Controparte_1 in data 16 ottobre 2024):
“- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
il in qualità di custode della via Tevere, chiedendo al Tribunale di Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso, ex art. 2051 c.c., per i danni che aveva subito percorrendo la citata strada comunale. In particolare, l'attore allegava:
- che in data 25 gennaio 2020 alle ore 18.30 circa mentre stava percorrendo a piedi la via
Tevere in nella zona industriale era caduto rovinosamente al suolo Controparte_1 all'altezza del civico 18 a causa di una buca non segnalata;
- che la sera dello stesso giorno si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tradate dove era stato dimesso con diagnosi di “trauma distorsivo TT destra” (doc. 3);
- che era tornato al Pronto Soccorso il giorno 27 gennaio 2020 e, in seguito a una rivalutazione specialistica, era stata confermata la diagnosi di “frattura malleolo interno chiusa e distacco parcellare dell'apice del malleolo peroneale destro” (doc. 4);
- che all'esito della visita medico legale alla quale si era sottoposto erano state accertate le seguenti percentuali di invalidità temporanea parziale: al 75% per 35 giorni, al 50% per 25 giorni e al 25% per 25 giorni, nonché postumi permanenti quantificati in misura pari al 5-6% della totale (doc. 5);
- che gli spettava, conseguentemente, un risarcimento in misura pari a euro 15.934,50;
- che l'assicurazione del convenuto aveva rigettato la richiesta di risarcimento da lui CP_1
avanzata;
2 - che aveva sostenuto costi per spese mediche pari a euro 288,87.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8 marzo 2023, si costituiva il chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate Controparte_1 dall'attore, perché infondate in fatto e in diritto e, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro. In particolare, il convenuto contestava il carattere insidioso della buca, che era ben visibile e deduceva che la caduta doveva ascriversi esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato, idonea a integrare l'esimente del caso fortuito, previsto dall'art. 2051 c.c.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 13 luglio 2023 il
Giudice ammetteva alcuni capitoli di prova articolati dall'attore ritenuti ammissibili e rilevanti, riservandosi di decidere in merito alla ctu medico legale sulla persona del danneggiato all'esito dell'istruttoria orale.
Espletata l'istruttoria orale, con la successiva ordinanza del 13 febbraio 2024, veniva disposta ctu medico legale sulla persona dell'attore, all'esito della quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 22 ottobre 2024.
Le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto
2.1 Come anticipato, l'attore ha fondato la propria domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 25 gennaio 2020 sul disposto di cui all'art. 2051 c.c., dovendo ritenersi il responsabile Controparte_1
in quanto custode della strada sulla quale era avvenuta la caduta.
2.2 Di recente la Corte di Cassazione ha cercato di delineare con precisione i confini della c.d. responsabilità da cose in custodia, prendendo posizione su alcune questioni controverse.
Vengono in rilievo, innanzitutto, due pronunce della terza sezione civile rese in data 1 febbraio
2018, la n. 2480 e la n. 2481, i cui principi sono stati poi successivamente richiamati anche dalle
SSUU con la sentenza n. 20943/2022, nonché da altre pronunce delle sezioni semplici (Cass. n.
9315/2019; Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 7363/2023).
In sintesi l'art. 2051 c.c., invocato nel presente giudizio, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva per l'operatività della quale è necessario che l'attore fornisca la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia;
accertata l'esistenza di tale nesso di causa,
3 sussiste poi la responsabilità del custode a prescindere dall'accertamento di qualsiasi profilo di colpa nella condotta dello stesso e salva la prova liberatoria del caso fortuito, che deve essere fornita da quest'ultimo; con la precisazione che tale ultimo elemento può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato (Cass. n. 7363/2023; Cass. n. 11932/2022; SSUU n. 20943/2022;
Tribunale Milano n. 2956/2022; Cass. n. 33211/2021; Cass. n. 2480-2481/2018; Corte d'Appello
Milano sez. II, sent. n. 4556/2018).
Con particolare riferimento all'ultimo profilo evidenziato, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n. 7363/2023; SSUU n. 20943/2022; Cass. n.
2480-2481/2018)
In altre parole “quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante
l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto del danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato integrato il caso fortuito” (Cass. n. 7363/2023; Cass. n. 18100/2020).
In conclusione, può affermarsi che in tutti i casi in cui la situazione di pericolo poteva essere evitata con l'adozione di normali ed esigibili cautele che il soggetto avrebbe dovuto tenere e che non ha tenuto, non può configurarsi alcuna responsabilità in capo al custode, risultando interrotto il nesso di causa dalla condotta tenuta dal danneggiato. È quindi necessario, in questi casi, compiere ulteriori accertamenti, quali, per esempio, la maggiore o minore facilità di evitare
4 l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se l'evento poteva essere evitato con la normale diligenza.
Ed infatti, anche la giurisprudenza di merito ricorre costantemente al principio di autoresponsabilità del danneggiato al fine di limitare la responsabilità della P.A. in tutti i casi in cui l'adozione delle normali cautele adottabili secondo l'ordinaria diligenza avrebbe evitato il verificarsi del danno (Tribunale Bergamo sez. III, sent. n. 2477 del 26.11.2018, Tribunale di Bari sez. III sent. n. 5129 del 12.10.2016; Tribunale Torino sez. IV, sent. n. 8105 del 16.10.2014,
Corte d'Appello di Milano sez. II, sent. n. 615 del 12.2.2014). In merito, peraltro, si è da tempo espressa anche la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 156 del 1999), secondo cui
“nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, oltre all'ente proprietario ....anche gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”.
2.3 Tornando al caso di specie, l'attore ha allegato di essere caduto mentre percorreva la via
Tevere in a causa di una buca non segnalata. Controparte_1
Tali allegazioni hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta, atteso che il teste Testimone_1
escusso all'udienza del 17 gennaio 2024, ha confermato la dinamica dei fatti. In
[...]
particolare, tale teste, presente al momento del sinistro, ha dichiarato: “ho visto la caduta con i miei occhi. C'era un buco sulla strada in cui è andato dentro con il piede. Era un avvallamento abbastanza lungo sulla strada. Mi sono avvicinato per vedere se stava bene e gli ho chiesto se era tutto a posto, io ero lì con mio figlio” e ancora: “io mi stavo immettendo nella via con mio figlio e ho visto che il signor cadeva in prossimità della buca dove c'è il cerchio Pt_1
arancione nella fotografia […] sì riconosco la buca, era per il lungo così, dopo questi fatti
l'avevano rattoppata ma ogni tanto viene via il rattoppo”.
Il teste escusso si considera attendibile atteso che non paiono sussistere elementi, né oggettivi, né soggettivi, che mettano in dubbio la veridicità della deposizione resa dallo stesso. E infatti, le dichiarazioni rese sono precise e complete, prive di contraddizioni e il semplice fatto che il teste conoscesse l'attore in quanto i loro figli si frequentavano non pare sufficiente a minarne la credibilità, in mancanza di altri elementi.
5 Si aggiunga che le fotografie agli atti, che il teste ha confermato rappresentano lo stato dei luoghi al momento dei fatti di causa, raffigurano una buca caratterizzata da una forma allungata, diverse larghezze e con diversi livelli di profondità non immediatamente percepibili, soprattutto se si considera che alle 18.30 circa del mese di gennaio il sole è già tramontato.
Ora, considerate le caratteristiche della buca sopra descritte e la dinamica dei fatti, come sopra ricostruita, non ritiene il Tribunale che possa essere attribuita alcuna incidenza causale alla condotta del danneggiato, il quale non risulta essere stato in alcun modo negligente. Peraltro, non risulta allegata alcuna circostanza che avrebbe potuto causare un comportamento imprevisto o imprevedibile dell'attore.
In conclusione, deve affermarsi la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni subiti dall'attore.
3. I danni accertati e la liquidazione degli stessi
3.1 Accertato al punto che precede l'an della responsabilità del convenuto, devono ora essere accertati i danni subiti ed effettuata la liquidazione degli stessi.
3.2 Il danno non patrimoniale
3.2.1 A riguardo, l'attore ha allegato di aver subito danni alla propria persona pari al 5-6% di invalidità permanente e pari a 35 giorni al 75%, 25 giorni al 50%, 25 giorni al 25% di invalidità temporanea, danno biologico da liquidarsi in misura pari a complessivi euro 15.934,50.
3.2.2 Con riguardo a tale voce di danno, la svolta consulenza medico legale ha accertato: i) che l'attore ha subito “valido trauma distorsivo a carico della caviglia destra, produttivo di distacco parcellare apice del malleolo peroneale”; ii) che il danno biologico patito dall'attore è da quantificarsi in 4% punti di invalidità permanente e in 25 giorni di invalidità temporanea al 75%,
20 giorni al 50%, 20 giorni al 25%.
Dalle risultanze della consulenza non c'è ragione di discostarsi in quanto le stesse sono frutto di un esame attento ed analitico del caso e della relativa documentazione sanitaria, nonché in ragione della logicità e della coerenza delle stesse. Si aggiunga che i consulenti di parte non hanno mosso alcuna osservazione all'attività svolta dal ctu.
3.2.3 Così quantificati i danni non patrimoniali subiti dall'attore, per procedersi alla liquidazione equitativa degli stessi (art. 1226 c.c.), pur dovendo qualificarsi le lesioni subite come micro- permanenti, deve farsi applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, atteso che i criteri normativi di liquidazione contenuti nell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni
6 costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali, ovvero di “danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti” (Cass. n.
12408/2011 – c.d. Sentenza Amatucci;
Cass. n. 13982/2015; Cass. n. 4509/2022).
Le Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa del danno sono, pertanto, quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di Milano.
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Quanto, infine, al possibile aumento per la personalizzazione, deve evidenziarsi che lo stesso va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale
(Cass. n. 25164/2020).
3.2.4 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attore, tenendo conto della circostanza che, al momento del sinistro, l'attore aveva 38 anni e che non è stata richiesta alcuna personalizzazione, devono riconoscersi i seguenti importi:
a) la somma pari a euro 3.881,25 a titolo di invalidità temporanea;
7 b) la somma pari a euro 6.742 a titolo di danno non patrimoniale (c.d. danno biologico + c.d.
danno morale).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, dunque, a euro 10.623,25.
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
3.3 Danno patrimoniale
Parte attrice ha poi chiesto il rimborso delle spese mediche sostenute per un importo pari a euro
288,81.
Rispetto a tale richiesta, il CTU ha limitato a euro 136,59 l'importo delle spese da ritenersi congrue e pertinenti.
Come detto, non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, anche in ragione della mancanza di specifiche contestazioni sul punto delle parti, e, pertanto, tale voce di danno patrimoniale può essere riconosciuta all'attore nei limiti indicati dal c.t.u.
Tali spese devono, però, liquidarsi all'attualità e, quindi, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub
3.2).
4. Le spese di lite
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in favore di parte attrice come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, per tutte le fasi processuali, ritenuta la causa di valore pari a quanto effettivamente riconosciuto all'attore, come previsto dall'art. 5 del D.M. 55/2014, e
8 assumendo come riferimento i parametri medi di cui al D.M. citato per i procedimenti aventi valore compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, con una riduzione pari al 30% in ragione del quantum riconosciuto, dell'oggetto e della complessità della controversia, nonchè avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente prestata.
4.2 Parimenti le spese della ctu devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità ex. 2051 c.c. del Controparte_1
nella causazione del sinistro occorso in data 25 gennaio 2020 a sulla
[...] Parte_1
via Tevere nel territorio del Comune di;
Controparte_1
2. CONDANNA parte convenuta, al risarcimento dei Controparte_1
danni subìti da n conseguenza del sinistro avvenuto in data 25 gennaio Parte_1
2020 e quindi a corrispondere allo stesso:
o Euro 10.623,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
o Euro 136,59 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA parte convenuta, , a rimborsare Controparte_1 all'attore, le spese di lite, che si liquidano in € 3.554 per compensi, Parte_1
oltre i.v.a. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte),
c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico della parte convenuta, Controparte_1
, le spese per la CTU, che si liquidano in misura pari al fondo spese riconosciuto,
[...]
avendo il consulente ritenuto satisfattivo tale importo.
Varese, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Marta Maria Recalcati
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