CASS
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2025, n. 8911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8911 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA PA nato a [...] il [...] TR ET nato il [...] RA TO nato a [...] il [...] RA SA nata a [...] il [...] avverso il decreto del 04/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARI Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 7 luglio 2024, la Corte d'appello di Bari ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Bari aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di una serie di beni immobili, mobili e denaro nei confronti di LO ER. La confisca è stata disposta in ragione della accertata pericolosità sociale del proposto, inquadrato nella categoria di cui all'art. 1 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, Penale Sent. Sez. 5 Num. 8911 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/12/2024 avendo i giudici della prevenzione valorizzato la reiterazione -nel corso degli anni- di una serie di frodi nell'esercizio del commercio e di violazioni in materia fiscale commesse dal ER, oltre alla sproporzione tra i redditi leciti prodotti ed il valore dei beni acquistati in contiguità cronologica e loro direttamente o indirettamente riconducibili. 2. Avverso tale decreto, LO ER, nonché i terzi interessati AN PA, AN ER e IT ER hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge con riferimento alla perimetrazione della pericolosità sociale. La Corte d'appello avrebbe omesso di valutare la sussistenza di una "ragionevole correlazione" tra gli acquisti effettuati dal ricorrente e i proventi illeciti, al fine di accertare che le condotte illecite siano state effettivamente fonte di profitti illeciti congruenti al valore dei beni sottoposti a confisca. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge per omessa motivazione in ordine agli elementi considerati dalla Corte territoriale ai fini del giudizio di sproporzione tra i redditi lecitamente percepiti dal nucleo familiare e l'acquisto dei beni oggetto del provvedimento ablativo. Innanzitutto, i ricorrenti censurano l'utilizzazione degli indici ISTAT ai fini del calcolo della spesa media familiare, ritenendo più corretto il riferimento alle soglie di indigenza. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le censure con cui si rilevava che gli immobili acquisiti erano di modico valore, così come le due auto e i depositi bancari effettuati. Inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che la presenza di due figli disabili nel nucleo familiare costituisse un aggravio di spesa, senza considerare gli aiuti erogati dal servizio sanitario nazionale e la insussistenza di spese voluttuarie. Si contesta altresì il metodo di calcolo presuntivo utilizzato per la determinazione del valore degli immobili, nonché l'omessa considerazione dei canoni di affitto percepiti dalla moglie del proposto in relazione ad un immobile dì sua proprietà, in quanto asseritamente frutto di evasione fiscale. I ricorrenti denunciano, infine, la mancata valutazione tra le poste attive degli affidamenti bancari documentata dalla produzione di decreti ingiuntivi e atti di precetto notificati al ER. Invero, la solo parziale restituzione degli importi presi a prestito attesterebbe che le somme non restituite sarebbero rimaste nella disponibilità del proposto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. o 2 Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati per le ragioni di seguito indicate. 2. Va preliminarmente ricordato che in sede di prevenzione la deduzione del vizio di motivazione, quale motivo di ricorso per cassazione, non ha spazio autonomo, ma è ricompresa nella "violazione di legge", intendendosi per tale l'assenza o la mera apparenza del percorso argomentativo. È infatti l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che il ricorso è ammesso per sola violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, da tale previsione discende che è sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, 26.2.2009, Rv. 242887). Non ricorre nella specie alcuna di tali ipotesi, dal momento che i giudici di secondo grado hanno trattato in modo congruo e immune da vizi in diritto, sia il profilo della sussistenza della pericolosità sociale del proposto ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, sia quello della riconducibilità degli arricchimenti alle condotte illecite consumate in epoca cronologicamente coerente rispetto agli acquisti, nonché quello concernente le modalità di valutazione della sproporzione tra redditi leciti e acquisto dei beni. 3. Ciò posto, il primo motivo, con il quale si contestata la ritenuta pericolosità del proposto, risulta infondato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la pericolosità sociale costituisce presupposto ineludibile della confisca di prevenzione e al contempo è "misura temporale" del suo ambito applicativo di tal che, con riferimento alla cd. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Con specifico riferimento alle ipotesi di pericolosità generica, si è altresì affermato che la perimetrazione cronologica, al fine di sostenere la correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni, non può fondarsi sulla constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma deve basarsi sull'apprezzamento di condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico indicato dalla norma regolatrice che si intende applicare. Ove si 3 intenda applicare la previsione di cui alla lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n.159 del 2011 deve trattarsi di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali. (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, Rv. 281620 - 01); deve altresì risultare che tali condotte siano state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 - 02). Nel caso in esame, la Corte territoriale, in modo inappuntabile, ha rinvenuto i presupposti della pericolosità di cui alla lett. b) del citato art. 1 nella accertata reiterazione, da parte del ER, a partire dal 1987, di una «serie ininterrotta» di reati di frode in commercio e di violazioni in materia fiscale, valutandoli come reati idonei a produrre profitti illeciti. Del resto, non si richiede l'ulteriore requisito della prova della effettiva e concreta produzione di ricchezza, essendo sufficiente la potenziale redditualità di alcune specie di delitti. Il provvedimento impugnato ha altresì verificato che l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo ablativo è avvenuta nell'ambito di tale arco temporale, come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti anche con riguardo agli immobili di proprietà esclusiva della moglie del proposto, AN PA, acquistati tra il 1988 e il 1991 e dunque all'interno del periodo di pericolosità. Inoltre, i giudici del merito, attraverso una puntuale e analitica disamina delle entrate e delle spese sostenute dal nucleo familiare del proposto nel periodo di riferimento, hanno accertato la sproporzione tra gli acquisti effettuati e i redditi leciti percepiti per ciascuno degli anni ricompresi nell'arco temporale della ritenuta pericolosità, e hanno rinvenuto conferma di tale valutazione anche nelle prospettazioni del consulente di parte. 4. Il secondo motivo è infondato. Con esso la difesa tende a censurare, come meramente apparente, una motivazione che è in realtà esistente ed è aderente ai principi di diritto espressi in sede nomofilattica, riproponendo nel ricorso argomentazioni sostanzialmente in fatto. 4.1. Destituita di fondamento risulta, in particolare, la dedotta assenza di risposta ai motivi di appello, atteso che la Corte di merito ha esaminato e sviluppato, punto per punto, le critiche alla prima decisione, approfondendo il percorso argomentativo seguito dai primi giudici. In particolare, con riguardo ai criteri utilizzati ai fini della valutazione delle spese sostenute dal nucleo familiare, da considerarsi per determinare la redditività netta, il provvedimento impugnato ha specificamente preso in considerazione 4 l'elaborato tecnico prodotto dai ricorrenti, criticandone analiticamente le risultanze e spiegando le ragioni della maggiore attendibilità dei criteri ISTAT e i motivi per cui le critiche difensive svolte al riguardo non potevano ritenersi condivisibili, essendo sconfessate sia dal numero di veicoli acquistati nel periodo di pericolosità, sia dalle spese comunque sostenute per la cura dei figli disabili. Orbene, l'applicazione concreta di detti criteri è compito del giudice di merito e non risulta sindacabile nella presente sede di legittimità ove i criteri adoperati non risultino manifestamente illogici o incongrui. La giurisprudenza di legittimità ha in ogni caso affermato che è evidente che detti indici forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettiva spesa sostenuta dal nucleo familiare in esame, a fronte del quale la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento (Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Rv. 283559 - 02). Onere che nel caso di specie non è stato sostanzialmente assolto dal proposto, avendo la Corte ritenuto - con motivazione puntuale e logica - che i parametri utilizzati dalla difesa fossero inadeguati e conducessero ad un risultato sostanzialmente irrealistico. 4.2. Del tutto generico risulta, altresì, il profilo di censura concernente la determinazione del valore degli immobili acquistati dal nucleo familiare del proposto, con il quale si contesta l'omessa valutazione delle censure difensive, nonché il riferimento fatto dall'Agenzia delle entrate alle quotazioni OMI nella rideterminazione del suddetto valore. Anche in tal caso il provvedimento impugnato motiva puntualmente le ragioni per cui ha ritenuto condivisibili i valori rettificati dall'Amministrazione finanziaria, evidenziando che essi sono stati determinati, non già in forza di criteri presuntivi, ma sulla base di dati oggettivi desunti dagli atti di compravendita. Anche le contestazioni svolte con riguardo alla omessa valutazione - tra le entrate lecite del nucleo familiare del proposto - dei proventi derivanti dai canoni di affitto dell'immobile di proprietà esclusiva di AN PA non si confrontano con le specifiche argomentazioni svolte sul punto dalla Corte d'appello, la quale ha evidenziato l'impossibilità di considerare ai fini del calcolo dei redditi leciti il denaro proveniente da evasione fiscale. Trattasi di valutazione coerente con le previsioni dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che, non risultando che detto contratto di locazione sia stato registrato, i relativi canoni non sono mai stati dichiarati al fisco, sicché devono correttamente ritenersi provento di evasione fiscale. 4.3. Del pari infondato è il profilo di censura concernente la valutazione degli affidi bancari operata dalla Corte d'appello. Non ricorre invero il denunciato difetto assoluto di motivazione, atteso che il provvedimento impugnato ha ampiamente articolato le ragioni per cui ha escluso la possibilità di considerare detti affidi come 5 Il P dente poste attive, specificando che al più la somma rilevante dovrebbe essere circoscritta complessivamente a euro 120.000, pari all'ammontare complessivo delle rate di rientro concordate con gli istituti di credito per estinguere l'esposizione debitoria e che, in ogni caso non vi era alcuna prova del pagamento delle stesse. Inoltre, i giudici del merito hanno dato rilievo alla circostanza che non era possibile accertare né quando il credito era stato erogato, né quale fosse stato il suo impiego. Le doglianze svolte sul punto dal ricorso non si confrontano in alcun modo con tale apparato argomentativo ed in particolare con le ragioni per cui il provvedimento impugnato ha circoscritto l'entità della provvista, né risulta documentato l'esito dei pignoramenti proposti dalle banche. In ogni caso, i ricorrenti non hanno dedotto né dimostrato di aver avuto la disponibilità, al momento dell'assunzione del debito nei confronti degli istituti di credito, di risorse lecite idonee e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili del mutuo. Invero, il ricorso al credito bancario non dimostra la liceità degli acquisti effettuati tramite lo stesso, atteso che il suddetto finanziamento deve essere rimborsato e deve esserne sostenuto altresì il costo. È dunque con riferimento alla impossibilità di sostenere tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse di fonte lecita da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (ex multis, Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217 - 01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, P.G. in proc. Catalano, Rv. 264461). 5. Le considerazioni esposte impongono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 7 luglio 2024, la Corte d'appello di Bari ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Bari aveva disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di una serie di beni immobili, mobili e denaro nei confronti di LO ER. La confisca è stata disposta in ragione della accertata pericolosità sociale del proposto, inquadrato nella categoria di cui all'art. 1 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, Penale Sent. Sez. 5 Num. 8911 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 02/12/2024 avendo i giudici della prevenzione valorizzato la reiterazione -nel corso degli anni- di una serie di frodi nell'esercizio del commercio e di violazioni in materia fiscale commesse dal ER, oltre alla sproporzione tra i redditi leciti prodotti ed il valore dei beni acquistati in contiguità cronologica e loro direttamente o indirettamente riconducibili. 2. Avverso tale decreto, LO ER, nonché i terzi interessati AN PA, AN ER e IT ER hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge con riferimento alla perimetrazione della pericolosità sociale. La Corte d'appello avrebbe omesso di valutare la sussistenza di una "ragionevole correlazione" tra gli acquisti effettuati dal ricorrente e i proventi illeciti, al fine di accertare che le condotte illecite siano state effettivamente fonte di profitti illeciti congruenti al valore dei beni sottoposti a confisca. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge per omessa motivazione in ordine agli elementi considerati dalla Corte territoriale ai fini del giudizio di sproporzione tra i redditi lecitamente percepiti dal nucleo familiare e l'acquisto dei beni oggetto del provvedimento ablativo. Innanzitutto, i ricorrenti censurano l'utilizzazione degli indici ISTAT ai fini del calcolo della spesa media familiare, ritenendo più corretto il riferimento alle soglie di indigenza. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le censure con cui si rilevava che gli immobili acquisiti erano di modico valore, così come le due auto e i depositi bancari effettuati. Inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che la presenza di due figli disabili nel nucleo familiare costituisse un aggravio di spesa, senza considerare gli aiuti erogati dal servizio sanitario nazionale e la insussistenza di spese voluttuarie. Si contesta altresì il metodo di calcolo presuntivo utilizzato per la determinazione del valore degli immobili, nonché l'omessa considerazione dei canoni di affitto percepiti dalla moglie del proposto in relazione ad un immobile dì sua proprietà, in quanto asseritamente frutto di evasione fiscale. I ricorrenti denunciano, infine, la mancata valutazione tra le poste attive degli affidamenti bancari documentata dalla produzione di decreti ingiuntivi e atti di precetto notificati al ER. Invero, la solo parziale restituzione degli importi presi a prestito attesterebbe che le somme non restituite sarebbero rimaste nella disponibilità del proposto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. o 2 Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati per le ragioni di seguito indicate. 2. Va preliminarmente ricordato che in sede di prevenzione la deduzione del vizio di motivazione, quale motivo di ricorso per cassazione, non ha spazio autonomo, ma è ricompresa nella "violazione di legge", intendendosi per tale l'assenza o la mera apparenza del percorso argomentativo. È infatti l'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che il ricorso è ammesso per sola violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, da tale previsione discende che è sindacabile in sede di legittimità la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, 26.2.2009, Rv. 242887). Non ricorre nella specie alcuna di tali ipotesi, dal momento che i giudici di secondo grado hanno trattato in modo congruo e immune da vizi in diritto, sia il profilo della sussistenza della pericolosità sociale del proposto ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, sia quello della riconducibilità degli arricchimenti alle condotte illecite consumate in epoca cronologicamente coerente rispetto agli acquisti, nonché quello concernente le modalità di valutazione della sproporzione tra redditi leciti e acquisto dei beni. 3. Ciò posto, il primo motivo, con il quale si contestata la ritenuta pericolosità del proposto, risulta infondato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la pericolosità sociale costituisce presupposto ineludibile della confisca di prevenzione e al contempo è "misura temporale" del suo ambito applicativo di tal che, con riferimento alla cd. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Con specifico riferimento alle ipotesi di pericolosità generica, si è altresì affermato che la perimetrazione cronologica, al fine di sostenere la correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni, non può fondarsi sulla constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma deve basarsi sull'apprezzamento di condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico indicato dalla norma regolatrice che si intende applicare. Ove si 3 intenda applicare la previsione di cui alla lett. b) dell'art. 1 d.lgs. n.159 del 2011 deve trattarsi di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali. (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, Rv. 281620 - 01); deve altresì risultare che tali condotte siano state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 - 02). Nel caso in esame, la Corte territoriale, in modo inappuntabile, ha rinvenuto i presupposti della pericolosità di cui alla lett. b) del citato art. 1 nella accertata reiterazione, da parte del ER, a partire dal 1987, di una «serie ininterrotta» di reati di frode in commercio e di violazioni in materia fiscale, valutandoli come reati idonei a produrre profitti illeciti. Del resto, non si richiede l'ulteriore requisito della prova della effettiva e concreta produzione di ricchezza, essendo sufficiente la potenziale redditualità di alcune specie di delitti. Il provvedimento impugnato ha altresì verificato che l'acquisto dei beni sottoposti al vincolo ablativo è avvenuta nell'ambito di tale arco temporale, come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti anche con riguardo agli immobili di proprietà esclusiva della moglie del proposto, AN PA, acquistati tra il 1988 e il 1991 e dunque all'interno del periodo di pericolosità. Inoltre, i giudici del merito, attraverso una puntuale e analitica disamina delle entrate e delle spese sostenute dal nucleo familiare del proposto nel periodo di riferimento, hanno accertato la sproporzione tra gli acquisti effettuati e i redditi leciti percepiti per ciascuno degli anni ricompresi nell'arco temporale della ritenuta pericolosità, e hanno rinvenuto conferma di tale valutazione anche nelle prospettazioni del consulente di parte. 4. Il secondo motivo è infondato. Con esso la difesa tende a censurare, come meramente apparente, una motivazione che è in realtà esistente ed è aderente ai principi di diritto espressi in sede nomofilattica, riproponendo nel ricorso argomentazioni sostanzialmente in fatto. 4.1. Destituita di fondamento risulta, in particolare, la dedotta assenza di risposta ai motivi di appello, atteso che la Corte di merito ha esaminato e sviluppato, punto per punto, le critiche alla prima decisione, approfondendo il percorso argomentativo seguito dai primi giudici. In particolare, con riguardo ai criteri utilizzati ai fini della valutazione delle spese sostenute dal nucleo familiare, da considerarsi per determinare la redditività netta, il provvedimento impugnato ha specificamente preso in considerazione 4 l'elaborato tecnico prodotto dai ricorrenti, criticandone analiticamente le risultanze e spiegando le ragioni della maggiore attendibilità dei criteri ISTAT e i motivi per cui le critiche difensive svolte al riguardo non potevano ritenersi condivisibili, essendo sconfessate sia dal numero di veicoli acquistati nel periodo di pericolosità, sia dalle spese comunque sostenute per la cura dei figli disabili. Orbene, l'applicazione concreta di detti criteri è compito del giudice di merito e non risulta sindacabile nella presente sede di legittimità ove i criteri adoperati non risultino manifestamente illogici o incongrui. La giurisprudenza di legittimità ha in ogni caso affermato che è evidente che detti indici forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l'effettiva spesa sostenuta dal nucleo familiare in esame, a fronte del quale la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento (Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Rv. 283559 - 02). Onere che nel caso di specie non è stato sostanzialmente assolto dal proposto, avendo la Corte ritenuto - con motivazione puntuale e logica - che i parametri utilizzati dalla difesa fossero inadeguati e conducessero ad un risultato sostanzialmente irrealistico. 4.2. Del tutto generico risulta, altresì, il profilo di censura concernente la determinazione del valore degli immobili acquistati dal nucleo familiare del proposto, con il quale si contesta l'omessa valutazione delle censure difensive, nonché il riferimento fatto dall'Agenzia delle entrate alle quotazioni OMI nella rideterminazione del suddetto valore. Anche in tal caso il provvedimento impugnato motiva puntualmente le ragioni per cui ha ritenuto condivisibili i valori rettificati dall'Amministrazione finanziaria, evidenziando che essi sono stati determinati, non già in forza di criteri presuntivi, ma sulla base di dati oggettivi desunti dagli atti di compravendita. Anche le contestazioni svolte con riguardo alla omessa valutazione - tra le entrate lecite del nucleo familiare del proposto - dei proventi derivanti dai canoni di affitto dell'immobile di proprietà esclusiva di AN PA non si confrontano con le specifiche argomentazioni svolte sul punto dalla Corte d'appello, la quale ha evidenziato l'impossibilità di considerare ai fini del calcolo dei redditi leciti il denaro proveniente da evasione fiscale. Trattasi di valutazione coerente con le previsioni dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che, non risultando che detto contratto di locazione sia stato registrato, i relativi canoni non sono mai stati dichiarati al fisco, sicché devono correttamente ritenersi provento di evasione fiscale. 4.3. Del pari infondato è il profilo di censura concernente la valutazione degli affidi bancari operata dalla Corte d'appello. Non ricorre invero il denunciato difetto assoluto di motivazione, atteso che il provvedimento impugnato ha ampiamente articolato le ragioni per cui ha escluso la possibilità di considerare detti affidi come 5 Il P dente poste attive, specificando che al più la somma rilevante dovrebbe essere circoscritta complessivamente a euro 120.000, pari all'ammontare complessivo delle rate di rientro concordate con gli istituti di credito per estinguere l'esposizione debitoria e che, in ogni caso non vi era alcuna prova del pagamento delle stesse. Inoltre, i giudici del merito hanno dato rilievo alla circostanza che non era possibile accertare né quando il credito era stato erogato, né quale fosse stato il suo impiego. Le doglianze svolte sul punto dal ricorso non si confrontano in alcun modo con tale apparato argomentativo ed in particolare con le ragioni per cui il provvedimento impugnato ha circoscritto l'entità della provvista, né risulta documentato l'esito dei pignoramenti proposti dalle banche. In ogni caso, i ricorrenti non hanno dedotto né dimostrato di aver avuto la disponibilità, al momento dell'assunzione del debito nei confronti degli istituti di credito, di risorse lecite idonee e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili del mutuo. Invero, il ricorso al credito bancario non dimostra la liceità degli acquisti effettuati tramite lo stesso, atteso che il suddetto finanziamento deve essere rimborsato e deve esserne sostenuto altresì il costo. È dunque con riferimento alla impossibilità di sostenere tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse di fonte lecita da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (ex multis, Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Rv. 271217 - 01; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, P.G. in proc. Catalano, Rv. 264461). 5. Le considerazioni esposte impongono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore