Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 2
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione. Pertanto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.
Le "cause pendenti" alle quali fa riferimento l'art. 44 della legge n. 374 del 1991, nel mantenere transitoriamente in funzione sino ad esaurimento delle stesse gli uffici di conciliazione, sono solo le cause effettivamente in corso dinanzi a tali uffici, mentre ne sono escluse quelle che si trovino in fase di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. In quest'ultimo caso, pertanto, la successiva fase di merito non deve svolgersi dinanzi al conciliatore, della cui transitoria competenza è venuto meno il presupposto, ma dinanzi al giudice di pace che lo ha sostituito a norma dell'art. 39 della legge n. 374 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7418 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di TERNI, con ordinanza del 09/03/98, nella causa iscritta al n^ 469/96+881/93 vertente tra
EC OR;
e
RI RIVO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/04/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha chiesto si dichiari la competenza del Giudice di Pace di Terni in ordine alla causa relativa a opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudice conciliatore di Terni, con sentenza del 1 marzo 1996, nella causa avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo da tale giudice emesso su richiesta di UR Rivo, nonché la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente EC OR, rilevato che tale domanda eccedeva i limiti della competenza per valore, rimetteva l'intero giudizio al Pretore di Terni;
quest'ultimo ha chiesto il regolamento d'ufficio della competenza, sostenendo che il primo giudice era competente per materia ed in via esclusiva a conoscere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Tanto premesso, in diritto, deve condividersi (come bene ha puntualizzato il Procuratore generale nelle conclusioni scritte) la tesi del Pretore, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale e inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione (Cass. 3242/98;
S.U. 7723/96; 1835/96 tra le tante); pertanto il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale e inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass. 8238/98; 4793/98; 7723/96; 9310/95).
Nella specie il giudice dell'opposizione al provvedimento monitorio va individuato nel giudice di Pace di Terni, in quanto le cause pendenti alle quali fa riferimento l'art. 44 della L. n. 374d del 1991, nel mantenere transitoriamente in funzione, sino all'esaurimento delle stesse, gli uffici di conciliazione, sono solo le cause effettivamente in corso dinanzi a tali uffici, mentre ne sono escluse quelle che si trovino in fase di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza;
in questo ultimo caso pertanto, la successiva fase di merito non deve svolgersi dinanzi al conciliatore, della cui transitoria competenza è venuto meno il presupposto, ma dinanzi al giudice di pace, che lo ha sostituito a norma dell'art. 39 L. 1991 n. 374.
Conseguentemente deve dichiararsi la competenza del giudice di pace di Terni in ordine alla causa, sopraesaminata, relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo. Nulla per le spese non avendo svolto le parti attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul regolamento di competenza, dichiara la competenza del giudice di pace di Terni in ordine alla causa relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in cancelleria il 13 luglio 1999