Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7418
CASS
Sentenza 13 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione. Pertanto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.

Le "cause pendenti" alle quali fa riferimento l'art. 44 della legge n. 374 del 1991, nel mantenere transitoriamente in funzione sino ad esaurimento delle stesse gli uffici di conciliazione, sono solo le cause effettivamente in corso dinanzi a tali uffici, mentre ne sono escluse quelle che si trovino in fase di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza. In quest'ultimo caso, pertanto, la successiva fase di merito non deve svolgersi dinanzi al conciliatore, della cui transitoria competenza è venuto meno il presupposto, ma dinanzi al giudice di pace che lo ha sostituito a norma dell'art. 39 della legge n. 374 del 1991.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7418
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7418
    Data del deposito : 13 luglio 1999

    Testo completo