Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.
I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.
I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.