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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/09/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2289/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 07/04/2025, da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 31/05/1968, e
(c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Irlanda) il 24/02/1968, entrambi con il proc. dom. avv. LOCATELLI BRUNELLA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da note depositate il 28/08/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la domanda di modifica delle condizioni di separazione inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli Per_1
(n. a Bergamo l'11/05/2004) e (n. a Bergamo il 30/08/2007),
[...] Controparte_1 nati dall'unione matrimoniale delle parti.
1 Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite con decreto di omologa n.6891/2022, emesso da questo
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione consensuale.
Ora, posto che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo del presente giudizio - parzialmente modificate nella nota di trattazione scritta depositata in data 28/08/2025 - si fondano su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia di separazione, il Collegio ritiene che detti accordi non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poter recepire integralmente le condizioni di cui al ricorso, così come integrate nella nota depositata in data 28/08/2025.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto e integrati nella nota depositata in data 28/08/2025, accordi da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 07/04/2025, da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 31/05/1968, e
(c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Irlanda) il 24/02/1968, entrambi con il proc. dom. avv. LOCATELLI BRUNELLA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da note depositate il 28/08/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la domanda di modifica delle condizioni di separazione inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli Per_1
(n. a Bergamo l'11/05/2004) e (n. a Bergamo il 30/08/2007),
[...] Controparte_1 nati dall'unione matrimoniale delle parti.
1 Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite con decreto di omologa n.6891/2022, emesso da questo
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione consensuale.
Ora, posto che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo del presente giudizio - parzialmente modificate nella nota di trattazione scritta depositata in data 28/08/2025 - si fondano su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia di separazione, il Collegio ritiene che detti accordi non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poter recepire integralmente le condizioni di cui al ricorso, così come integrate nella nota depositata in data 28/08/2025.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto e integrati nella nota depositata in data 28/08/2025, accordi da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
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