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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14917 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 e vertente tra
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valerio ASTUNI (giusta procura in atti), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
-parte attrice
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea ROMANO (giusta procura in atti) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
- convenuta
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia (giusta procura in atti), presso i cui uffici in Brescia, via S. Caterina n. 6, è elettivamente domiciliata;
- terza intervenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, (C.F./P.IVA con sede in via C. Esterle n.9/11-Milano P.IVA_1
- terza pignorata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento dei Parte_1 crediti verso terzi n. 022 2023 41353 emesso da , nonché Controparte_4 avverso le prodromiche cartelle di pagamento / avvisi di addebito e ruoli, convenendo in
1 giudizio l' e chiedendo: annullarsi l'atto di Controparte_5 pignoramento dei crediti verso terzi n. 022 2023 41353 e, per l'effetto, annullarsi le prodromiche cartelle di pagamento ed avvisi di addebito nonché i ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato;
rifondersi spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In particolare, l'opponente ha esposto che: in data 21.07.2023 aveva ricevuto la notificazione dell'atto di pignoramento n. 022 2023 41353, con il quale l'
[...]
aveva pignorato presso il terzo Controparte_4 Controparte_3 sgrpa tutte le somme da lui dovute (e debende), sino alla concorrenza del credito di
€210.294,24, oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
a fondamento dell'atto di pignoramento impugnato, aveva indicato CP_6 diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
alcun atto o avviso o comunicazione di alcun genere era stato mai comunicato e/o notificato al ricorrente;
aveva presentato (R.G.
10007/2023) ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 con contestuale istanza di sospensione;
in data 05.09.2023, il G.E. aveva rigettato tale istanza, fissando il termine di 90 giorni per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente ha dedotto: la nullità dell'atto di pignoramento per notifica in pendenza di giudizio avverso l'intimazione di pagamento presupposta;
l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per omessa e/o inesistente e/o nulla notificazione delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli atti prodromici a quel pignoramento;
la nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 3, comma 3 legge n. 241/1990 e dell'art. 7 legge n. 212/2000 in quanto gli atti impugnati sono privi dei requisiti di completezza e chiarezza e non consentono al contribuente di comprendere le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche (omettendo anche i calcoli) che hanno determinato la pretesa tributaria;
l'inesistenza dell'atto di pignoramento per inesistenza/nullità della notificazione avvenuta a mezzo PEC;
la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di pignoramento per violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma
1, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 legge n. 212/2000 e l'inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alla cartella di pagamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente;
la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi bonari e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere;
la prescrizione del credito vantato dall'ente creditore.
Si è costituita l' chiedendo: dichiararsi il difetto di Controparte_1 giurisdizione a favore del Giudice Tributario competente limitatamente alla parte del provvedimento impugnato afferente i crediti tributari;
dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo competente limitatamente alla parte del provvedimento impugnato afferente al “prelievo latte”; dichiararsi il difetto di competenza funzionale del
Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro limitatamente alla parte del provvedimento
2 impugnato afferente crediti previdenziali;
nel merito, dichiararsi inammissibile e/o respingersi le domande attoree;
in via di estremo subordine, dichiararsi per difetto di legittimazione passiva e/o la totale carenza di responsabilità propria per le censure relative all'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore, adottando i provvedimenti ritenuti di giustizia;
la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Romano, dichiaratosi antistatario;
la condanna ex art. 96 c.p.c.
In particolare, ha rilevato che: nessuna censura era stata svolta con riferimento CP_6 alle statuizioni di cui all'ordinanza della fase cautelare;
le predette cartelle e gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati e l'opponente aveva anche presentato istanze di rateizzazione;
il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario e di quello amministrativo;
la tardività dell'opposizione; il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo ai crediti previdenziali e la pendenza di analogo ricorso davanti al Giudice del Lavoro;
l'infondatezza delle avverse eccezioni.
È intervenuta nel presente giudizio l' chiedendo Controparte_2 dichiararsi la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario e, in subordine, dichiararsi inammissibile o respingersi la domanda con vittoria di spese.
Segnatamente, l'Ente impositore ha rilevato: l'opponente aveva già impugnato (sempre ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) l'intimazione di pagamento n. 02220229007743382, nonché le medesime cartelle di pagamento (la cartella di pagamento n. CP_2
30020180000012157000 - nuovo riferimento n. 02220207180130973000 - notificata CP_6 al produttore in data 10/12/2018, avente ad oggetto l'imputazione di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2005/06 e 2007/08; la cartella di pagamento n. CP_6
02220210012052545000, notificata al produttore in data 07/10/2021, avente ad oggetto l'imputazione di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2006/07) con procedimento iscritto al ruolo generale (di questo Tribunale) n. 4401/2023; aveva svolto analoga iniziativa giudiziaria dinanzi al TAR Brescia (proc. n. 317/2023) e dinanzi alla
Corte Tributaria di Brescia (RG n. 994/2022); l'inammissibilità dell'opposizione perché non proposta nei confronti del soggetto effettivamente legittimato, nonché la tardività dell'azione; il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA;
in ogni caso, l'infondatezza e l'inammissibilità delle avverse domande.
La banca, terza pignorata, regolarmente chiamata in causa è rimasta contumace.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 19 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni.
3 ***
Parte opponente ha lamentato l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi esponendo sostanzialmente che prima della notifica di quell'atto non aveva mai ricevuto alcun atto prodromico alla pretesa esecutiva dell' e chiedendo dichiararsi la nullità del CP_6 pignoramento opposto, nonché di tutti gli atti prodromici allo stesso.
Nel caso di specie, parte opponente ha, peraltro, impugnato un atto esecutivo successivo all'intimazione di pagamento oggetto di altro giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale
(R.G.N. 4401/2023), deducendo l'illegittimità del pignoramento stante appunto la pendenza del giudizio avverso l'atto prodromico.
Si rileva, tuttavia, come in quel giudizio l'intimazione di pagamento non aveva subito sospensioni e la censura relativa alla presunta nullità dell'atto sotto tale profilo appare palesemente infondata.
Peraltro, “in materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impoesattivo"
o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza”. (Cass.
Civ., Sez. 5, 28/11/2019, Sent. n. 31090)
La giurisdizione spetta in ogni caso al giudice tributario riguardando le doglianze di parte opponente questioni afferenti aspetti sostanziali delle pretese erariali o riguardanti presunte nullità degli atti prodromici.
Si osserva, infatti, che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia
4 assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. (Cass. Civ.,
Sez. U, 14/04/2020, Ord. n. 7822)
Nel caso di specie, risulta, quindi, fondata l'eccezione, svolta in via pregiudiziale dalle convenute, afferente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese tributarie.
Infatti, “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del
D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. (Cass. Civ., Sez. U, 05/06/2017,
Sent. n. 13913)
Anche successivamente la Suprema Corte è tornata sul tema affermando che “in tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del
d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. (Cass. Civ., Sez. U, 10/12/2019, Sent. n. 32203)
Il chiaro indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa la devoluzione al giudice tributario in ordine a tutte le questioni riguardanti una opposizione agli atti esecutivi, come quella in esame, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento, induce a ritenere che, nel caso di specie, le doglianze relative alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, all'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie in forza dell'omessa o invalida notifica di dette cartelle, nonché quelle relative a vizi propri di queste quali l'omessa motivazione e l'omesso conteggio degli interessi e l'assenza di potere in capo ai relativi sottoscrittori, sono soggette alla cognizione esclusiva della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Brescia.
In ogni caso, le doglianze di parte opponente relative alle cartelle riguardanti “prelievi sul latte” da parte dell' , in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. t), D.Lgs. 104/2010, CP_2
5 sarebbero soggette per le questioni di merito alla cognizione esclusiva del T.A.R. Lombardia
– Brescia.
Invero, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”. (Cass. Civ., Sez. U, 12/11/2021, Sent. n. 33850)
La devoluzione al GA delle questioni afferenti le richieste supplementari di CP_2 peraltro, appare condivisa anche dallo stesso opponente il quale ha proposto ricorso al TAR per contestare la validità nel merito dei “prelievi sul latte” (cfr. doc. . CP_2
Tanto premesso riguardo alle pregiudiziali eccezioni di giurisdizione, deve ritenersi come non essendo contestata l'illegittimità di singoli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione, bensì la validità di formazione dei titoli stessi, l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, pur non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Sul punto, “la declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992”. (Cass. Civ., Sez. 3, 04/08/2023, Ord. n. 23894)
E, ancora, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
6 giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. (Cass. Civ., Sez. U, 25/05/2022, Sent. n. 16986)
Dunque, le uniche questioni di merito affrontabili da questo giudice risultano essere: 1) la nullità dell'atto di pignoramento per notifica in pendenza di giudizio avverso l'intimazione di pagamento presupposta l'inesistenza del pignoramento per nullità della notifica (sollevata dall'opponente); 2) l'inesistenza dell'atto di pignoramento per inesistenza/nullità della notificazione avvenuta a mezzo PEC (sollevata dall'opponente); 3) il difetto di legittimazione passiva eccepito dall' in ordine alla Controparte_5 doglianza circa l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Quanto all'ultima questione si rileva che la notifica degli avvisi di addebito, riportanti le risultanze del ruolo, è di competenza dell'ente impositore, unico legittimato a contraddire in proposito, dovendosi escludere qualsiasi responsabilità dell'agente della riscossione, il cui intervento è successivo alla ricezione del ruolo. Non sussistendo litisconsorzio necessario, e non essendo stata richiesta la chiamata in causa dell'ente impositore, il motivo di opposizione deve essere rigettato per difetto di legittimazione passiva dell'opposta.
Infatti, “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Civ., Sez. U, 08/03/2022, Sent. n. 7514).
Quanto alle residue doglianze sollevate dall'opponente, relativa alla nullità/inesistenza dell'atto di pignoramento impugnato, per notifica durante la pendenza del giudizio avverso l'intimazione di pagamento afferente i medesimi titoli, le stesse sono palesemente infondate.
Invero, la tempestiva proposizione del presente giudizio ad opera del destinatario di quell'atto comporta la sanatoria degli eventuali vizi della relativa notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
“Alla tempestiva opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore deduca la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, consegue la sanatoria del vizio dedotto, applicandosi anche a tale ipotesi l'ultimo comma dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass. Civ.,
Sez. 3, 02/10/2008, Sent. n. 24527).
Inoltre, deve osservarsi che gli atti tributari possono essere notificati in proprio dall'agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata, essendo sufficiente che il messaggio, con allegato l'atto da notificare, anche in mero formato pdf, sia inoltrato ad un indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici registri.
7 Infine, si rileva come la doglianza afferente la notifica del pignoramento durante la pendenza del giudizio R.G.N. 4401/2023 induca automaticamente a ritenere sussistente l'effetto sanante di cui sopra.
Quanto alla legittimità della successiva notifica del pignoramento da parte di si CP_6 ribadisce l'assoluta legittimità dell'attività esecutiva di non essendo stata sospesa, nel CP_6 procedimento giudiziale pendente (sopra richiamato), l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento regolarmente ricevuta dal Pt_1
Alla luce di quanto sin qui argomentato, dunque, le censure sollevate dall'odierno opponente e ricadenti nella giurisdizione del Giudice adito, devono essere rigettate.
Le spese del procedimento, considerata la natura prevalentemente pregiudiziale delle statuizioni, possono essere compensate in ragione della metà, mentre per la restante metà devono essere poste a carico della soccombente in favore di ciascuno degli odierni convenuti
(costituiti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 14917/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese tributarie in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Brescia;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese relative a “prelievi sul latte” da parte dell' in favore del CP_2 CP_7
Lombardia – Sezione di Brescia;
- rigetta le ulteriori domande di parte opponente;
- dichiara compensate per ½ tra le parti le spese di lite e condanna al Parte_1 pagamento della restante quota di ½ delle spese del presente giudizio, liquidata in complessivi €2.108,50, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle odierne parti convenute , con Controparte_5 distrazione in favore dell'avv. Andrea Romano dichiaratosi antistatario e
[...]
. Controparte_2
Brescia (da remoto), 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14917 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 e vertente tra
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valerio ASTUNI (giusta procura in atti), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
-parte attrice
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea ROMANO (giusta procura in atti) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
- convenuta
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia (giusta procura in atti), presso i cui uffici in Brescia, via S. Caterina n. 6, è elettivamente domiciliata;
- terza intervenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, (C.F./P.IVA con sede in via C. Esterle n.9/11-Milano P.IVA_1
- terza pignorata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento dei Parte_1 crediti verso terzi n. 022 2023 41353 emesso da , nonché Controparte_4 avverso le prodromiche cartelle di pagamento / avvisi di addebito e ruoli, convenendo in
1 giudizio l' e chiedendo: annullarsi l'atto di Controparte_5 pignoramento dei crediti verso terzi n. 022 2023 41353 e, per l'effetto, annullarsi le prodromiche cartelle di pagamento ed avvisi di addebito nonché i ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato;
rifondersi spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In particolare, l'opponente ha esposto che: in data 21.07.2023 aveva ricevuto la notificazione dell'atto di pignoramento n. 022 2023 41353, con il quale l'
[...]
aveva pignorato presso il terzo Controparte_4 Controparte_3 sgrpa tutte le somme da lui dovute (e debende), sino alla concorrenza del credito di
€210.294,24, oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
a fondamento dell'atto di pignoramento impugnato, aveva indicato CP_6 diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
alcun atto o avviso o comunicazione di alcun genere era stato mai comunicato e/o notificato al ricorrente;
aveva presentato (R.G.
10007/2023) ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 con contestuale istanza di sospensione;
in data 05.09.2023, il G.E. aveva rigettato tale istanza, fissando il termine di 90 giorni per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito.
L'opponente ha dedotto: la nullità dell'atto di pignoramento per notifica in pendenza di giudizio avverso l'intimazione di pagamento presupposta;
l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per omessa e/o inesistente e/o nulla notificazione delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli atti prodromici a quel pignoramento;
la nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 3, comma 3 legge n. 241/1990 e dell'art. 7 legge n. 212/2000 in quanto gli atti impugnati sono privi dei requisiti di completezza e chiarezza e non consentono al contribuente di comprendere le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche (omettendo anche i calcoli) che hanno determinato la pretesa tributaria;
l'inesistenza dell'atto di pignoramento per inesistenza/nullità della notificazione avvenuta a mezzo PEC;
la nullità e/o l'annullabilità dell'atto di pignoramento per violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma
1, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 legge n. 212/2000 e l'inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alla cartella di pagamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente;
la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi bonari e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere;
la prescrizione del credito vantato dall'ente creditore.
Si è costituita l' chiedendo: dichiararsi il difetto di Controparte_1 giurisdizione a favore del Giudice Tributario competente limitatamente alla parte del provvedimento impugnato afferente i crediti tributari;
dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo competente limitatamente alla parte del provvedimento impugnato afferente al “prelievo latte”; dichiararsi il difetto di competenza funzionale del
Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro limitatamente alla parte del provvedimento
2 impugnato afferente crediti previdenziali;
nel merito, dichiararsi inammissibile e/o respingersi le domande attoree;
in via di estremo subordine, dichiararsi per difetto di legittimazione passiva e/o la totale carenza di responsabilità propria per le censure relative all'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore, adottando i provvedimenti ritenuti di giustizia;
la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Romano, dichiaratosi antistatario;
la condanna ex art. 96 c.p.c.
In particolare, ha rilevato che: nessuna censura era stata svolta con riferimento CP_6 alle statuizioni di cui all'ordinanza della fase cautelare;
le predette cartelle e gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati e l'opponente aveva anche presentato istanze di rateizzazione;
il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario e di quello amministrativo;
la tardività dell'opposizione; il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo ai crediti previdenziali e la pendenza di analogo ricorso davanti al Giudice del Lavoro;
l'infondatezza delle avverse eccezioni.
È intervenuta nel presente giudizio l' chiedendo Controparte_2 dichiararsi la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario e, in subordine, dichiararsi inammissibile o respingersi la domanda con vittoria di spese.
Segnatamente, l'Ente impositore ha rilevato: l'opponente aveva già impugnato (sempre ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) l'intimazione di pagamento n. 02220229007743382, nonché le medesime cartelle di pagamento (la cartella di pagamento n. CP_2
30020180000012157000 - nuovo riferimento n. 02220207180130973000 - notificata CP_6 al produttore in data 10/12/2018, avente ad oggetto l'imputazione di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2005/06 e 2007/08; la cartella di pagamento n. CP_6
02220210012052545000, notificata al produttore in data 07/10/2021, avente ad oggetto l'imputazione di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2006/07) con procedimento iscritto al ruolo generale (di questo Tribunale) n. 4401/2023; aveva svolto analoga iniziativa giudiziaria dinanzi al TAR Brescia (proc. n. 317/2023) e dinanzi alla
Corte Tributaria di Brescia (RG n. 994/2022); l'inammissibilità dell'opposizione perché non proposta nei confronti del soggetto effettivamente legittimato, nonché la tardività dell'azione; il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA;
in ogni caso, l'infondatezza e l'inammissibilità delle avverse domande.
La banca, terza pignorata, regolarmente chiamata in causa è rimasta contumace.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 19 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni.
3 ***
Parte opponente ha lamentato l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi esponendo sostanzialmente che prima della notifica di quell'atto non aveva mai ricevuto alcun atto prodromico alla pretesa esecutiva dell' e chiedendo dichiararsi la nullità del CP_6 pignoramento opposto, nonché di tutti gli atti prodromici allo stesso.
Nel caso di specie, parte opponente ha, peraltro, impugnato un atto esecutivo successivo all'intimazione di pagamento oggetto di altro giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale
(R.G.N. 4401/2023), deducendo l'illegittimità del pignoramento stante appunto la pendenza del giudizio avverso l'atto prodromico.
Si rileva, tuttavia, come in quel giudizio l'intimazione di pagamento non aveva subito sospensioni e la censura relativa alla presunta nullità dell'atto sotto tale profilo appare palesemente infondata.
Peraltro, “in materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impoesattivo"
o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza”. (Cass.
Civ., Sez. 5, 28/11/2019, Sent. n. 31090)
La giurisdizione spetta in ogni caso al giudice tributario riguardando le doglianze di parte opponente questioni afferenti aspetti sostanziali delle pretese erariali o riguardanti presunte nullità degli atti prodromici.
Si osserva, infatti, che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia
4 assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. (Cass. Civ.,
Sez. U, 14/04/2020, Ord. n. 7822)
Nel caso di specie, risulta, quindi, fondata l'eccezione, svolta in via pregiudiziale dalle convenute, afferente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese tributarie.
Infatti, “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del
D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. (Cass. Civ., Sez. U, 05/06/2017,
Sent. n. 13913)
Anche successivamente la Suprema Corte è tornata sul tema affermando che “in tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del
d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e
617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”. (Cass. Civ., Sez. U, 10/12/2019, Sent. n. 32203)
Il chiaro indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa la devoluzione al giudice tributario in ordine a tutte le questioni riguardanti una opposizione agli atti esecutivi, come quella in esame, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento, induce a ritenere che, nel caso di specie, le doglianze relative alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, all'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie in forza dell'omessa o invalida notifica di dette cartelle, nonché quelle relative a vizi propri di queste quali l'omessa motivazione e l'omesso conteggio degli interessi e l'assenza di potere in capo ai relativi sottoscrittori, sono soggette alla cognizione esclusiva della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Brescia.
In ogni caso, le doglianze di parte opponente relative alle cartelle riguardanti “prelievi sul latte” da parte dell' , in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. t), D.Lgs. 104/2010, CP_2
5 sarebbero soggette per le questioni di merito alla cognizione esclusiva del T.A.R. Lombardia
– Brescia.
Invero, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”. (Cass. Civ., Sez. U, 12/11/2021, Sent. n. 33850)
La devoluzione al GA delle questioni afferenti le richieste supplementari di CP_2 peraltro, appare condivisa anche dallo stesso opponente il quale ha proposto ricorso al TAR per contestare la validità nel merito dei “prelievi sul latte” (cfr. doc. . CP_2
Tanto premesso riguardo alle pregiudiziali eccezioni di giurisdizione, deve ritenersi come non essendo contestata l'illegittimità di singoli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione, bensì la validità di formazione dei titoli stessi, l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, pur non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Sul punto, “la declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992”. (Cass. Civ., Sez. 3, 04/08/2023, Ord. n. 23894)
E, ancora, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del
6 giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. (Cass. Civ., Sez. U, 25/05/2022, Sent. n. 16986)
Dunque, le uniche questioni di merito affrontabili da questo giudice risultano essere: 1) la nullità dell'atto di pignoramento per notifica in pendenza di giudizio avverso l'intimazione di pagamento presupposta l'inesistenza del pignoramento per nullità della notifica (sollevata dall'opponente); 2) l'inesistenza dell'atto di pignoramento per inesistenza/nullità della notificazione avvenuta a mezzo PEC (sollevata dall'opponente); 3) il difetto di legittimazione passiva eccepito dall' in ordine alla Controparte_5 doglianza circa l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Quanto all'ultima questione si rileva che la notifica degli avvisi di addebito, riportanti le risultanze del ruolo, è di competenza dell'ente impositore, unico legittimato a contraddire in proposito, dovendosi escludere qualsiasi responsabilità dell'agente della riscossione, il cui intervento è successivo alla ricezione del ruolo. Non sussistendo litisconsorzio necessario, e non essendo stata richiesta la chiamata in causa dell'ente impositore, il motivo di opposizione deve essere rigettato per difetto di legittimazione passiva dell'opposta.
Infatti, “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Civ., Sez. U, 08/03/2022, Sent. n. 7514).
Quanto alle residue doglianze sollevate dall'opponente, relativa alla nullità/inesistenza dell'atto di pignoramento impugnato, per notifica durante la pendenza del giudizio avverso l'intimazione di pagamento afferente i medesimi titoli, le stesse sono palesemente infondate.
Invero, la tempestiva proposizione del presente giudizio ad opera del destinatario di quell'atto comporta la sanatoria degli eventuali vizi della relativa notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
“Alla tempestiva opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore deduca la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, consegue la sanatoria del vizio dedotto, applicandosi anche a tale ipotesi l'ultimo comma dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cass. Civ.,
Sez. 3, 02/10/2008, Sent. n. 24527).
Inoltre, deve osservarsi che gli atti tributari possono essere notificati in proprio dall'agente della riscossione a mezzo posta elettronica certificata, essendo sufficiente che il messaggio, con allegato l'atto da notificare, anche in mero formato pdf, sia inoltrato ad un indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici registri.
7 Infine, si rileva come la doglianza afferente la notifica del pignoramento durante la pendenza del giudizio R.G.N. 4401/2023 induca automaticamente a ritenere sussistente l'effetto sanante di cui sopra.
Quanto alla legittimità della successiva notifica del pignoramento da parte di si CP_6 ribadisce l'assoluta legittimità dell'attività esecutiva di non essendo stata sospesa, nel CP_6 procedimento giudiziale pendente (sopra richiamato), l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento regolarmente ricevuta dal Pt_1
Alla luce di quanto sin qui argomentato, dunque, le censure sollevate dall'odierno opponente e ricadenti nella giurisdizione del Giudice adito, devono essere rigettate.
Le spese del procedimento, considerata la natura prevalentemente pregiudiziale delle statuizioni, possono essere compensate in ragione della metà, mentre per la restante metà devono essere poste a carico della soccombente in favore di ciascuno degli odierni convenuti
(costituiti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 14917/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese tributarie in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Brescia;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle doglianze relative all'omessa notifica degli atti prodromici ed ai vizi propri di questi, nonché alla prescrizione delle pretese relative a “prelievi sul latte” da parte dell' in favore del CP_2 CP_7
Lombardia – Sezione di Brescia;
- rigetta le ulteriori domande di parte opponente;
- dichiara compensate per ½ tra le parti le spese di lite e condanna al Parte_1 pagamento della restante quota di ½ delle spese del presente giudizio, liquidata in complessivi €2.108,50, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle odierne parti convenute , con Controparte_5 distrazione in favore dell'avv. Andrea Romano dichiaratosi antistatario e
[...]
. Controparte_2
Brescia (da remoto), 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
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