Sentenza 16 luglio 2001
Massime • 1
In tema di risarcimento danni da occupazione acquisitiva, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria non è sospeso ne' prorogato all'esito della pronuncia, da parte del TAR, di un provvedimento cautelare di sospensione dei lavori tutte le volte in cui tale provvedimento sia stato, poi, annullato dal giudice amministrativo di appello (nella specie, il C.G. della regione Sicilia), il quale, pronunciando nel merito, abbia rigettato la domanda del privato. Il provvedimento di sospensione "de quo", difatti - dotato di carattere meramente interinale ed inscindibilmente connesso con le successive vicende del processo amministrativo -, pur privando temporaneamente di effetti il decreto di occupazione nel periodo di permanenza della sospensione, non comporta, altresì, una proroga automatica della scadenza dell'occupazione per una durata corrispondente al periodo di sospensione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2001, n. 9628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9628 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO EN Ved. BARBERA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CERNAIA 43, presso l'avvocato RAO ROSARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato TIGANO ALDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ANAS - ENTE NAZIONALE DELLE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.717/97 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 21/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 aprile 1990 NI PI conveniva in giudizio l'A.N.A.S. esponendo che la convenuta, in virtù del decreto del Prefetto di Siracusa del 5 gennaio 1983, aveva occupato una porzione di un fondo di sua proprietà, modificandola irreversibilemente per la sistemazione di un incrocio stradale, e chiedeva il risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza del 23 giugno 1995 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda, ritenendo verificata l'occupazione acquisitiva, e condannava l'Azienda convenuta al pagamento della complessiva somma di lire 29.134.805, dovuta per i danni accertati e per l'indennità di occupazione legittima fino al 10 febbraio 1985, oltre agli interessi legali ed alla rifusione delle spese.
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 3/21 ottobre 1997, pronunziando sull'appello dell'A.N.A.S., riformava la sentenza di primo grado e condannava l'appellante al pagamento della somma di lire 680.000, per indennità di occupazione legittima, con gli interessi legali dal 1 agosto 1983 alla data del versamento. Osservava la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede:
a) che era fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, formulata dall'A.N.A.S., poiché i lavori erano stati completati il 10 ottobre 1983 ed il termine di occupazione legittima (fissato in due anni dal decreto prefettizio) era scaduto il 10 febbraio 1985, con la conseguenza che al momento della notifica dell'atto di citazione era decorso il quinquennio dal verificarsi dell'illegittima acquisizione;
b) che non poteva accogliersi la tesi secondo la quale il termine di prescrizione avrebbe dovuto ritenersi prorogato per effetto dell'ordinanza di sospensione del T.A.R. in data 7 marzo 1983, trattandosi di ordinanza mai eseguita (i lavori erano stati completati) e travolta dalla successiva decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, che aveva ritenuto legittimo il decreto di occupazione;
c) che non risultava applicabile la proroga di cui all'art. 5 bis della legge 1 marzo 1985 n. 42 (di conversione del d.l. 22 dicembre 1984 n. 901), essendo intervenuta quando era ormai scaduto il termine per l'occupazione.
Avverso la sentenza della Corte d'appello NI PI proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
L'A.N.A.S. - Ente Nazionale Strade resisteva con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta l'erronea interpretazione delle norme sulla prescrizione per avere i giudici di appello ritenuto - con motivazione insufficiente ed illogica - che il termine prescrizionale spirasse il 10 febbraio 1990. In particolare, la ricorrente formula le seguenti considerazioni.
1.1. L'azione di risarcimento dei danni da occupazione illegittima non può essere esercitata finché non sia spirato il termine di efficacia del decreto di occupazione. Inoltre, il periodo di efficacia dell'occupazione legittima (allo spirare del quale inizia a decorrere il termine prescrizionale quinquennale per l'azione di risarcimento) non comprende tutte le fasi temporali durante le quali l'efficacia del decreto di occupazione è stata sospesa a seguito di pronunzia cautelare ovvero non è stata operativa per effetto di una sentenza amministrativa di annullamento.
1.2. Ai fini del calcolo complessivo dei ventiquattro mesi di efficacia del decreto di occupazione d'urgenza è necessario sottrarre tutti i periodi durante i quali il decreto, per effetto di sospensione cautelare o di annullamento nel merito, è stato espunto dal mondo giuridico. Si tratta del periodo di efficacia dell'ordinanza cautelare del T.A.R. (circa due mesi) e del successivo periodo coperto dalla sentenza di annullamento (29 dicembre 1983 - 27 marzo 1987)
Ciò significa che, alla data della decisione del C.G.A. (27 marzo 1987) che aveva fatto rivivere il decreto di occupazione, quest'ultimo aveva prodotto effetti per un periodo di circa otto mesi (dal 10 febbraio 1983 al 29 dicembre 1983, sottratto il periodo di sospensione cautelare) e, pertanto, rimanevano ulteriori sedici mesi di efficacia. Soltanto allo spirare del termine complessivo di efficacia del decreto di occupazione (sedici mesi dal 27 marzo 1987) senza che fosse intervenuto il provvedimento di espropriazione, 5arebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento, con la conseguenza che era tempestiva la citazione notificata nell'aprile del 1990.
1.3. È irrilevante quanto osservato dalla Corte d'appello in ordine al presunto compimento dei lavori prima della scadenza dell'occupazione legittima, poiché, secondo la giurisprudenza, la realizzazione dell'opera pubblica prima dello scadere del termine dell'occupazione legittima non perfeziona la fattispecie estintivo- acquisitiva. Dopo la sentenza d'appello del C.G.A. l'amministrazione aveva ancora la facoltà di completare la procedura espropriativa con l'emanazione del decreto di esproprio nell'ulteriore periodo di efficacia che restava al decreto di occupazione dopo la decisione del 27 marzo 1987, che aveva avuto l'effetto di farlo rivivere.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia errato nel disconoscere gli effetti dell'ordinanza di sospensiva adottata dal T.A.R. Catania il 27 marzo 1983 sul termine di scadenza del biennio di efficacia dell'occupazione d'urgenza.
2.1. Il termine biennale di efficacia del decreto di occupazione, dovendosi aggiungere il periodo di sospensione, andava a spirare dopo il 10 febbraio 1985, con la conseguenza che l'occupazione doveva considerarsi ancora in corso ai fini dell'applicazione dell'art. 5 bis della legge 1 marzo 1985 n. 42 (di conversione del d.l. 22 dicembre 1984 n. 901), che prorogava di un anno il termine di efficacia delle occupazioni. La citazione notificata il 17 aprile 1990 dovrebbe essere considerata quindi tempestiva.
3. I due motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - non sono fondati.
3.1. L'ordinanza di sospensione, emessa in sede cautelare dal giudice amministrativo produce l'inidoneità dell'atto sospeso a produrre effetti. La sospensione ha carattere temporaneo. Gli effetti della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato disposta con ordinanza del giudice amministrativo sono destinati a consolidarsi o a venire meno a seconda dell'esito del giudizio finale al quale accedono.
3.2. Nella specie, l'ordinanza di sospensione del decreto di occupazione è venuta meno in sede di annullamento da parte del giudice amministrativo in sede di appello, come si ricava dalla sentenza impugnata, la quale ha anche rilevato che l'ordinanza in questione non è stata mai eseguita, osservando che i lavori erano stati completati.
3.3. L'affermazione della corte d'appello in ordine alla mancata esecuzione dell'ordinanza di sospensione (intervenuta il 7 marzo 1983, dopo l'immissione in possesso dell'occupante, che ha avuto luogo il 20 febbraio 1983), non ha formato oggetto di censura da parte della ricorrente, la quale ha solo dedotto che l'ordinanza del T.A.R. ha avuto un periodo di efficacia di circa due mesi.
3.4. Ora, ritiene il Collegio che, data la natura interinale del provvedimento di sospensione adottato dal giudice amministrativo ed il suo inscindibile collegamento con le vicende del processo amministrativo, una volta che, come nella specie, tale provvedimento sia stato annullato dal giudice di appello e che tale giudice si sia pronunciato sul merito respingendo la domanda della parte, nessun effetto della sospensione possa permanere, sicché essa non può influire sul termine di durata dell'occupazione determinandone un prolungamento. In altri termini, il provvedimento di sospensione priva (temporaneamente) di effetti il decreto di occupazione nel periodo di permanenza della sospensione, ma non comporta una proroga automatica della scadenza dell'occupazione per una durata corrispondente al periodo di sospensione.
3.5. Eventuali inconvenienti di fatto derivanti dalla sospensione possono poi gravare sull'occupante e non su colui che ha chiesto ed ottenuto la sospensione.
3.6. Nessun effetto sulla durata dell'occupazione può nemmeno determinare l'accoglimento, in primo grado, dell'impugnazione del decreto di occupazione proposta dinanzi al giudice amministrativo. atteso che la decisione del T.A.R. è stata annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha riconosciuto la legittimità del decreto di occupazione.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001