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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/06/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4920 del Ruolo Contenzioso Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Piazza Antonio Mancini n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesca Mastroianni
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1 alle liti allegata all'atto introduttivo;
ATTORE contro
(C.F. ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo
Corridoni n. 25, presso lo studio dell'avv. Marco Ciaralli
( ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e contro
(C.F. e Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
(C.F. ), entrambi residenti in [...] C.F._3
CONVENUTI contumaci con l'intervento volontario di
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_5 P.IVA_2
(giusta procura del notaio rep. 186906, racc. Controparte_6 Persona_1
1 30368), elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva
NA ( , che la rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_3 allegata alla comparsa di intervento;
INTERVENUTA ex art. 105 c.p.c.
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., richiamate nell'ordinanza del 9.05.2025 con cui la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2020 alla e atto di Controparte_7 citazione in rinnovazione notificato in data 11.07.2024 a e a Controparte_3 [...]
, premesso di essere stato investito ad Ariccia, sulla SR218, il CP_4 Parte_1 giorno 16.01.2018 verso le ore 19.00, dall'autovettura di proprietà di e Controparte_3 condotta, nell'occasione, da conveniva in giudizio i predetti convenuti Controparte_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Velletri: a) accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente in capo al sig. , conducente dell'autovettura tipo Lancia Y tg Controparte_4
EH 260 DN;
b) per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te pro Controparte_7 tempore, a rifondere agli attori tutti i danni subiti, ed in particolare: • il danno non patrimoniale relativo alla menomazione della integrità psico-fisica in senso biologico della persona, da liquidarsi, in sintonia con gli accertamenti del CTP Dott. , nella somma Per_2 di €37.583, 44; • il danno da inabilità temporanea assoluta e relativa, da valuta si in ambito biologico secondo i parametri di questa , e che si quantifica in € 5.470,00; • Pt_2
l'ingiustificato ritardo nell'erogazione del dovuto indennizzo da parte dell'Impresa
Assicuratrice (Cass. SS.UU. 17.02.95), nonché interessi legali e rivalutazione monetaria;
• il danno non patrimoniale corrispondente ai patimenti transeunti e permanenti procurati all'attore, anche solo di carattere meramente morale, che si quantifica in € 8.500,00anche in termini di perdita di attitudine relazionale;
• le spese mediche sostenute per visite di controllo che si quantificano in € 350.00. E così per la totale somma di € 52.000,00, oltre all'ulteriore danno da lucro cessante per ritardato conseguimento del risarcimento da apprezzarsi all'epoca della decisione della presente controversia e con riferimento alla data da apprezzarsi all'epoca della decisione della presente controversia e con riferimento alla data di introduzione del 2 presente giudizio, od a quella maggior o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria laddove ritenuta;
In via istruttoria, e solo in caso di contestazione in punto an, si chiede ammettere interrogatorio formale del convenuto sig. sui capitoli da 1 a 3 della premessa del presente atto . Con vittoria di Parte_3 spese, competenze, ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sott.to difensore, antistatario”.
Si costituiva in giudizio la sola (già , Controparte_7 Controparte_2 che eccepiva, in rito, la nullità della citazione;
nel merito, contestava sia l'an – soprattuttto in ragione di alcune anomalie riscontrate sul modulo CAI sottoscritto dal pedone e dal conducente del veicolo assicurato e dell'impossibilità di esaminare detto mezzo – che il quantum debeatur, esponendo che il proprio medico fiduciario non aveva potuto con certezza constatare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dal e il sinistro;
in ogni caso, la Pt_1 [...] eccepiva che, per lo stesso sinistro, l'attore aveva ricevuto un indennizzo di € CP_7
1.045,00 da in forza di una polizza infortuni, che andava decurtato Controparte_5 dall'eventuale risarcimento del danno.
Su tale scorta, la compagnia convenuta così concludeva: “Voglia l'on.le Tribunale di
Velletri ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificata alla convenuta in quanto CP_7 palesemente difforme dalla copia depositata nel fascicolo telematico per l'iscrizione a ruolo della presente causa;
- nel merito accertata la non veridicità del sinistro per tutto ciò che è emerso in fase istruttoria della Compagnia nonché rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito accertare, anche a mezzo la CTU medico legale, la inesistenza del nesso causale e di conseguenza l'esagerazione delle lesioni asseritamente riportate dall'attore, previa rilettura dell'esame strumentale RMN dallo specialista radiologo;
- in subordine nella denegata ipotesi di qualsivoglia liquidazione del danno richiesto dall'attore, detrarre l'importo dallo stesso ricevuto quale indennizzo per la polizza infortuni personale”.
All'esito dell'ordine di rinnovo della citazione impartito dal Tribunale ai sensi dell'art. 164 c.p.c., venivano ritualmente convenuti anche e che, Controparte_3 Controparte_4 tuttavia, non si costituivano in giudizio.
Con comparsa depositata il 19.04.2021 spiegava intervento volontario Controparte_5
per rappresentare di aver già liquidato all'attore, in forza della polizza infortuni
[...]
3 denominata “persona più”, un indennizzo di € 1.045,00, accettato dall'attore in acconto ma da ritenersi satisfattivo del danno subito.
L'intervenuta, per l'effetto, chiedeva al Tribunale di: “…considerato che dall'evento del
16/1/2018 sarebbero derivati danni alla persona oggetto sia di indennizzo in forza di assicurazione infortuni che di risarcimento danni non cumulabili, accertare in sede di CTU medico – legale il nesso causale fra trauma e lesioni lamentate con valutazione dei postumi sia su polizza infortuni che in ambito RC, dichiarando più che satisfattivo l'indennizzo versato su polizza infortuni pari ad euro 1.045,00 di cui non si dà atto in citazione, operandone il diffalco dal risarcimento eventualmente dovuto. Vittoria di spese”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita tramite assunzione della prova testimoniale chiesta dall'attore e c.t.u. medico-legale.
All'esito, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., sostanzialmente accettata solo dall'attore, mentre le compagnie assicurative, convenuta e terza intervenuta, apponevano una serie di condizioni, che ostavano alla conciliazione.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del
9.05.2025, con cui il deposito della sentenza è stato riservato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
**********
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_4
(conducente) e (responsabile civile), nei cui confronti è stata Controparte_3 correttamente rinnovata la citazione da parte attrice, a seguito dell'ordine impartito dal
Tribunale.
Va poi esaminata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla Controparte_7
Quest'ultima, infatti, ha eccepito la violazione dell'art. 164 c.p.c. sul presupposto che la copia notificatale dell'atto introduttivo del giudizio sarebbe difforme, per mancanza di alcune pagine, rispetto a quella depositata dall'attore al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
L'eccezione non è meritevole di essere accolta, in quanto “la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio” (cfr. Cass., 22 gennaio 2010, n. 1213).
4 Nel caso di specie, le garanzie difensive della non sono state lese in Controparte_7 alcun modo, tanto che la compagnia si è costituita e si è ampiamente difesa nel merito, contestando sia l'an che il quantum debeatur, ciò che denota la piena comprensione dell'atto di citazione avversario.
Sempre in via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio da Controparte_5
L'art. 105 c.p.c., infatti, stabilisce che “ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
Dunque, la disposizione normativa prevede tre distinte ipotesi di intervento: principale, che presuppone che l'interveniente faccia valere un proprio, autonomo diritto nei confronti di tutte le parti del processo;
adesivo autonomo (o litisconsortile), in forza del quale il terzo fa valere in confronto di alcune soltanto delle parti già in causa un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo;
adesivo dipendente, che si ha quando il terzo, senza ampliare il thema decidendum, manifesta l'interesse (giuridico) alla vittoria di una delle parti in causa, alla finalità ultima di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole.
Nel caso in esame è certamente da escludere che – che è Controparte_5 intervenuta nel processo al solo scopo di rappresentare il pagamento, in favore dell'attore e per lo stesso sinistro, di un importo in virtù di una polizza infortuni, trattenuto a titolo di acconto dal – abbia inteso far valere un proprio diritto;
pertanto, l'intervento non è sicuramente Pt_1 qualificabile né come principale né come adesivo autonomo ai sensi dell'art. 105, comma 1,
c.p.c.
A ben vedere, l'intervento della neppure può qualificarsi alla Controparte_5 stregua di un intervento adesivo dipendente ammissibile ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.: quest'ultimo, infatti, è consentito soltanto “in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata” (cfr. Cass., 30 gennaio 1995, n.
1106) e non di un interesse c.d. di mero fatto;
tra adiuvante e adiuvato perciò “deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal
5 disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (cfr. ex plurimis Cass., 23 dicembre 1993, n. 12758).
Nella specie, tra (pretesa adiuvante) e (parte Controparte_5 Controparte_7 asseritamente adiuvata) non esiste alcun rapporto giuridico sostanziale da cui possa derivare, alla prima, un pregiudizio in caso di soccombenza di Controparte_7 Controparte_5
è infatti intervenuta al solo scopo di ribadire un'eccezione, quella di compensatio lucri cum damno, già sollevata da L'eventuale rigetto di detta eccezione, tuttavia, non Controparte_7 lede i diritti delle compagnie assicurative (tenute al pagamento, verso il , in forza di titoli Pt_1 differenti) ma, al più, può condurre ad una locupletazione del danneggiato.
Ad onor del vero, poi, le due compagnie assicurative risultano di fatto titolari di posizioni pressoché antitetiche: entrambe, infatti, hanno interesse a “sottrarsi” al pagamento – una del risarcimento del danno, l'altra dell'indennizzo – auspicando che sia l'altra ad estinguere, per prima, il diritto di credito dell'attore danneggiato.
Appare evidente, dunque, che la posizione di vada qualificata Controparte_5 come interesse di mero fatto, con conseguente inammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio.
Ciò premesso, nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi ed entro i limiti che si vanno ad esporre.
Si rammenti in linea generale che, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di investimento pedonale vige la regola della presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, mentre per l'eventuale quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. ex plurimis Cass., 28 gennaio 2019, n. 2241; Cass., 13 luglio 2023,
n. 20137; v. anche Cass., 28 marzo 2022, n. 9856 sulla possibilità, per il conducente, di fornire la prova liberatoria dell'impossibilità di prevenire l'evento, che richiede che l'automobilista dia prova non solo che il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile ma anche di aver egli adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta).
Nel caso di specie, ha dedotto di essere stato investito, il giorno Parte_1
16.01.2018 ad Ariccia, dall'autovettura condotta da di proprietà di Controparte_4 [...]
CP_3
6 La prova dell'investimento pedonale risulta fornita, dall'attore, all'esito dell'istruttoria svolta. In particolare, coniugata con l'attore ma in regime di separazione dei bene, Tes_1 escussa quale testimone, ha pienamente confermato le allegazioni attoree sulla verificazione del sinistro, per avervi personalmente assistito: la teste ha infatti dichiarato che quella sera
“stavamo tutti e tre insieme perché dovevamo andare a mangiare qualcosa alle Fraschette di
Ariccia; eravamo tutti in macchina del noi eravamo già scesi perché lui doveva CP_3 parcheggiare, io stavo sul marciapiede e mio marito parlava con me ma un po' a distanza e mentre il facendo manovra per parcheggiare ha dato un colpo a mio marito e mio CP_3 marito è caduto a terra;
infatti poi s'è disperato mettendosi le mani in testa dicendo che CP_4 non l'aveva visto che c'era mio marito dietro alla macchina” (cfr. verbale dell'udienza del
24.01.2023).
Le dichiarazioni rese dalla teste risultano attendibili perché riscontrate sia dal modulo
CAI recante le sottoscrizioni dell'attore e del convenuto (doc. 2 di parte convenuta) CP_3 sia, soprattutto, dagli ulteriori documenti depositati dalla compagnia e Controparte_7 relativi all'attività “investigativa” svolta in merito al sinistro;
quest'ultima, infatti, ha depositato una dichiarazione avente natura di confessione stragiudiziale ricevuta dal conducente del veicolo assicurato, che ha ammesso proprio ciò che ha dichiarato la teste Controparte_4
ossia di aver investito l'amico, , mentre era intento a fare retromarcia per Tes_1 Parte_1 parcheggiare l'autovettura ad Ariccia, nella zona delle “fraschette”, la sera del 16.01.2018 intorno alle ore 19.00 (v. doc. 5 di parte convenuta).
Per di più, anche nell'immediatezza dei fatti, recatosi in pronto soccorso (ove è stato accompagnato proprio dal convenuto e dalla moglie, come da quest'ultima riferito in sede di deposizione testimoniale), il ha riferito di aver riportato lesioni a causa di un Pt_1 investimento (v. all.to 3 di parte attrice). Stessa dichiarazione è stata resa dal , che dunque Pt_1 non si è mai contraddetto, in sede di visita effettuata con il medico fiduciario della compagnia convenuta: “in data 16/01/2018, alle ore 19:00 circa, ad Ariccia, in qualità di pedone, dietro
l'autovettura di un amico/collega veniva urtato dalla stessa durante manovra di parcheggio. in seguito all'urto cadeva a terra. si recava in pronto soccorso in pari data con mezzi propri. non intervenivano autorità” (v. doc. 7 di quest'ultima).
Il compendio probatorio sin qui descritto consente di ritenere sufficientemente acclarato che, il giorno 16.01.2018 ad Ariccia, verso le ore 19.00, sia rimasto vittima di Parte_1 un investimento pedonale, la cui responsabilità va integralmente ascritta, ai sensi dell'art. 2054
7 c.c., al convenuto conducente del veicolo investitore, e alla proprietaria del Controparte_4 mezzo, che del resto, rimanendo contumaci, non hanno né eccepito né Controparte_3 provato l'eventuale responsabilità esclusiva o concorrente del pedone.
Né la prova liberatoria è stata offerta dalla che si è a ben vedere Controparte_7 limitata a mettere in dubbio l'accadimento del sinistro, sulla base di proprie supposizioni e di meri indizi che, tuttavia, hanno trovato smentita all'esito dell'istruttoria espletata in giudizio.
Passando al quantum debeatur, ha dedotto di aver subito un trauma Parte_1 distorsivo del ginocchio destro e della spalla destra, da cui sono scaturiti postumi invalidanti permanenti incidenti, secondo il suo c.t.p. dott. (doc. 7 di parte attrice), nella misura del Per_2
16% sulla globale integrità psicofisica (percentuale calcolata ai sensi del d.p.r. 1124/1965), nonché di aver patito un periodo di invalidità temporanea assoluta di 30 giorni e di invalidità temporanea parziale al 50% di 40 giorni.
La avendo fatto visitare l'attore, dopo il sinistro, dal proprio Controparte_7 fiduciario, dott. ha contestato sia l'esistenza di danni permanenti sia il nesso causale tra Per_3 questi e il sinistro (v. doc. 7 e 8 del fascicolo della convenuta).
Pertanto, al fine di accertare l'esistenza dei postumi lamentati dall'attore e del nesso eziologico, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere e di porre a base della decisione, siccome ampiamente e logicamente motivate.
Nello specifico, dopo aver sottoposto il periziando sia a visita che agli accertamenti diagnostici strumentali necessari, il c.t.u. ha accertato i seguenti postumi ormai stabilizzati e li ha reputati compatibili, secondo il criterio del “più probabile che non”, con il sinistro oggetto di causa: “in atto si rilevano postumi del patito traumatismo interessanti la spalla e il ginocchio a destra. Detti postumi, costituenti danno biologico, permanentemente lesivo della integrità fisicopsichica dell'odierno periziato, causalmente riconducibili alle lesioni patite nel fatto de quo, senza efficienza concausale di dimostrati fattori preesistenti, simultanei o sopravvenuti, sono valutabili con una permanente invalidità indicabile nella misura di NOVE procenti (9%).
A detto giudizio si perviene anche considerando i barèmes di più comune uso ed in specie quello edito dalla laddove si rinvengono di interesse: la Controparte_8 lesione isolata del sovraspinoso tabellata con IP del 2-5% a destra e nel caso stimabile al 2% vista la modestia del quadro clinico: la lesione del LCA di grado lieve tabellata al 6% in presenza di lassità (qui non rilevata) e pertanto stimabile al 3%; la lesione del collaterale di
8 grado lieve tabellata al 3% e la lesione del menisco non trattata chirurgicamente da valutarsi al 2-5% e nel caso al 2% vista la modestia del quadro clinico”.
Tali conclusioni sono state contestate dai c.t.p. della e Controparte_7 dell'intervenuta sostanzialmente sul comune presupposto che il c.t.u. è Controparte_5 pervenuto ad una simile valutazione dopo aver sottoposto l'attore ad una nuova risonanza eseguita a distanza di un arco temporale eccessivo rispetto al sinistro, non avendo egli potuto esaminare – siccome smarrita dal danneggiato e non più rinvenuta dal laboratorio privato ove fu eseguita (v. all.ti alla c.t.u., depositati dall'ausiliario del Tribunale con nota del 10.02.2024) – quella effettuata dal a marzo 2018 e che era stata visionata dal perito radiologo della Pt_1
(v. doc. 8 della . Controparte_7 Controparte_7
I c.t.p., invece, non muovono specifici e concludenti rilievi critici rispetto alle valutazioni espresse dal c.t.u. e dal suo ausiliario radiologo in ordine alle risultanze della risonanza effettuata in corso di operazioni peritali;
non contestano, cioè, in maniera puntuale che, all'attualità, il presenti le lesioni evidenziate nella relazione medico-legale depositata Pt_1
(limitandosi, senza fare riferimento ai barème medico-legali, a ritenere “sovrastimata” la quantificazione del 9% operata dal c.t.u., che dal canto suo ha invece specificamente indicato come sia addivenuto a calcolare tale percentuale di invalidità).
Ebbene, l'osservazione critica formulata dai c.t.p. non coglie affatto nel segno.
Va premesso che l'esistenza di postumi permanenti non può essere dimostrata altrimenti che col ricorso ad una consulenza tecnica di natura medico-legale (cfr. in argomento Cass., 10 febbraio 2025, n. 3429), che rappresenta un'ipotesi di consulenza percipiente;
il c.t.u., per l'accertamento del fatto (l'eventuale invalidità permanente riportata da una delle parti del giudizio), ben può essere autorizzato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 62 c.p.c., a compiere, sulla persona del preteso danneggiato che vi consenta, accertamenti anche corporali (la visita medico-legale, la ripetizione di un esame diagnostico), purché venga assicurato il diritto delle parti al contraddittorio (ciò che nella specie è incontestato sia avvenuto).
Ne consegue che, nel caso di specie, in cui l'attore ha depositato il referto dell'esame
RM eseguito nel 2018 ma non ha potuto produrre le immagini della risonanza del 2018 perché smarrite (come risulta dalla denuncia presentata dal ai Carabinieri il 30.11.2022), del Pt_1 tutto legittimamente il c.t.u., a tal fine autorizzato dal Tribunale già in sede di formulazione del quesito, ha sottoposto il danneggiato ad un accertamento diagnostico, una nuova risonanza.
9 All'esito della lettura di tale esame – peraltro effettuato con l'ausilio di uno specialista radiologo – il c.t.u. ha riscontrato, pur ridimensionando la valutazione dei postumi permanenti, le lesioni lamentate dal e le ha condivisibilmente ritenute eziologicamente correlabili al Pt_1 sinistro di cui di discute, infatti: 1) le lesioni sono presenti negli stessi distretti corporei colpiti dal sinistro, come risulta anche dal verbale di pronto soccorso del giorno 16.01.2018, ove venne riconosciuta una prognosi significativa non congrua con un banale trauma contusivo, e dalle successive certificazioni mediche prodotte dall'attore; 2) le lesioni erano state messe in discussione dal radiologo della (la cui perizia costituisce mera allegazione CP_7 CP_7 difensiva) ma riconosciute da un medico terzo e imparziale rispetto alle parti in causa, il dott.
arbitro nominato d'intesa tra il e la nell'ambito dell'arbitrato Per_4 Pt_1 Controparte_5 esperito, poco dopo il sinistro, sulla base della polizza infortuni sottoscritta;
il dott. Per_4 infatti, aveva sottoposto – al pari del perito della – l'esame R.M. originario Controparte_7 ad uno specialista radiologo che aveva riconosciuto “esiti di trauma contusivo-distorsivo di ginocchio destro con lesione di alto grado del LCA e del LCM e rima di frattura del MT” (v. verbale di arbitrato, allegato alla c.t.u., documento sulla cui acquisizione alcuna delle parti ha sollevato eccezioni); 3) non esistono fattori causali alternativi in grado di spiegare le lesioni a carico del ginocchio ancora oggi esistenti: nessuna delle due compagnie, a ben vedere, ha mai eccepito e provato che il abbia subito altri eventi traumatici dopo il 16.01.2018, che Pt_1 possano aver cagionato o aggravato le lesioni riscontrate.
In ragione di ciò, ritiene il Tribunale che più che condivisibilmente il c.t.u., dott.
abbia concluso per la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso Persona_5
(l'investimento pedonale del 16.01.2018) e le conseguenze dannose lamentate dal . Pt_1
D'altronde, l'accertamento del nesso causale è improntato non al criterio della certezza bensì a quello del “più probabile che non”, “il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale
10 giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili, v. Cass., 26 settembre 2024, n. 25805).
Parimenti immeritevoli di essere condivise sono le obiezioni svolte dal c.t.p. dell'attore, dott. in ordine alla percentuale del danno biologico permanente, che a suo dire andrebbe Per_2 innalzata almeno fino all'11-12%; infatti, il c.t.p. di parte attrice, come già avvenuto in sede di perizia stragiudiziale, ha effettuato la propria valutazione adoperando le tabelle ANIA in uso per le polizze infortuni anziché le linee guida edite dalla SIMLA, che sono quelle da adoperare nel presente giudizio che verte sul risarcimento del danno da circolazione stradale e non sul riconoscimento dell'indennizzo.
In virtù di tutto quanto sopra argomentato, deve ritenersi provato, nella misura indicata dal c.t.u. (9% di I.P., 15 giorni di I.T.T. e 15 giorni di I.T.P. al 50%), anche il danno.
Per la valutazione equitativa di tale danno biologico, si deve ricorrere alle tabelle previste per le cc.dd. lesioni micropermanenti (adoperabili in caso di postumi fino al 9% incluso) dall'art. 139 cod. ass. private, aggiornate dal D.M. 16.7.2024.
Si perviene, per l'effetto, alla seguente liquidazione:
- I.P. = 9%, pari ad € 16.373,61 (punto base danno biologico pari ad € 947,30; età, all'epoca del sinistro, 43 anni);
- ITT= gg. nr. 15, pari € 828,60 (punto base € 55,25);
- ITP (al 50%) = gg. 15, pari ad € 414,30;
- per un totale di € 17.616,51 (somma già rivalutata perché liquidata in base alle ultime tabelle dell'anno 2024).
Non verrà liquidata, invece, la c.d. componente morale, tenuto conto che l'attore non ha svolto nei propri scritti difensivi alcun tipo di specifica allegazione in ordine a ipotetici patemi d'animo subiti dopo il sinistro, allegazione invece necessaria secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. Cass., 13 gennaio 2016, n. 339).
Va invece riconosciuto all'attore l'importo di € 350,00 pari alle spese mediche sostenute, ritenute congrue anche dal c.t.u. (doc. 8 di parte attrice).
11 A questo punto deve esaminarsi l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla che sin dalla costituzione in giudizio ha dedotto che l'attore – che non Controparte_7 ha poi contestato tale circostanza – ha già incassato, per il danno biologico riportato, l'importo di € 1.045,00 dalla a titolo di indennizzo in virtù di una polizza infortuni. Controparte_5
L'eccezione, nei limiti anzidetti di € 1.045,00, va accolta, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (cfr. ex plurimis
Cass., Sez. Unite, 22 maggio 2018, n. 12565).
Non colgono nel segno, al riguardo, le contrarie deduzioni svolte dall'attore nelle note difensive del 18.04.2025 in ordine alla pretesa operatività, nella specie, del cumulo tra indennizzo e risarcimento.
Per prima cosa, va detto che la polizza sottoscritta dal con è Pt_1 Controparte_5 quella denominata “persona più” depositata dalla compagnia unitamente alla propria comparsa di intervento (produzione documentale pienamente utilizzabile a prescindere dall'inammissibilità dell'intervento della in virtù del generale principio di Controparte_5 acquisizione); non può invece considerarsi il diverso documento depositato dal Pt_1 unitamente alle note conclusive del 18.04.2025, trattandosi di produzione tardiva;
peraltro, mentre ha depositato anche il frontespizio della polizza intestata al Controparte_5 Pt_1
(e da costui mai contestata o disconosciuta in giudizio), con effetti decorrenti dal 16.03.2004, e le relative condizioni generali, il ha depositato semplicemente delle condizioni generali di Pt_1 contratto predisposte dalla compagnia, non firmate e che risalgono al 2015, quindi evidentemente diverse da quelle accettate al tempo della stipula
Ciò posto, tra le varie garanzie attivate dal (come risulta proprio dal certificato Pt_1 assicurativo depositato da vi è sia quella per invalidità permanente o temporanea, sia CP_5 quella per il caso di morte;
quella che viene in rilievo nel caso di specie è la prima, che integra un'assicurazione infortuni e non una assicurazione sulla vita o mista o atipica, come dedotto
12 dall'attore (peraltro tardivamente nelle sole note conclusive del 18.04.2025 e mai nei precedenti scritti difensivi).
La garanzia sulla cui base il ha chiesto a dopo il sinistro Pt_1 Controparte_5 stradale, la corresponsione dell'indennizzo è quella che copre varie tipologie di infortuni non mortali da lui subiti, a fronte dei quali è previsto il pagamento di una somma per le
“conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell'infortunio” (v. art. 1 delle cgc prodotte da;
precisamente, l'indennizzo preteso dal dipende dal grado di CP_5 Pt_1 invalidità permanente “definitiva parziale” riportata (v. art. 11 delle cgc).
Tale garanzia attivata dal non ha natura previdenziale ma è espressione del Pt_1 principio indennitario proprio dell'assicurazione contro i danni, come da tempo affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte a fronte di polizze analoghe a quella in esame (v. Cass.,
Sez. Unite, 10 aprile 2002, n. 5119; Cass., 11 giugno 2014, n. 13233 e, da ultimo, Cass., 8 aprile
2021, n. 9380, che ha precisato che “il distinto regime delle due differenti categorie di assicurazioni conto gli infortuni, fondato sulla diversità della causa, trova del resto conferma nella disciplina dettata dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private), il quale, nel porre la distinzione tra il "ramo assicurativo vita" e il
"ramo assicurativo contro i danni", riconduce al primo le assicurazioni contro gli infortuni caratterizzate dall'elemento della "lunga durata" dell'esposizione al rischio che può esitare nella morte o nell'invalidità grave, cui si correla la non rescindibilità unilaterale del contratto da parte dell'assicuratore, mentre gli infortuni invalidanti privi delle suddette caratteristiche restano collocati all'interno del "ramo danni").
Non depongono in senso contrario, dunque, né la circostanza che risulti attivata anche la diversa garanzia per infortuni mortali (infatti, solo quest'ultima sarà soggetta alle regole proprie dell'assicurazione sulla vita) né il fatto che la misura dell'indennizzo risulti predeterminata convenzionalmente nella polizza, “atteso che, anche in materia dell'assicurazione contro i danni, in relazione alla quale il principio indennitario è espressamente sancito, è prevista tale eventualità, mediante la c.d. polizza stimata (art. 1908)” (cfr. la già citata Cass., Sez. Unite, 10 aprile 2002, n. 5119).
Pertanto, trova applicazione il divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo.
A ciò non osta la clausola di rinuncia al diritto di surrogazione prevista nel contratto di assicurazione sottoscritto tra e : come chiarito dalla più Controparte_5 Parte_1 recente giurisprudenza di legittimità, “la surrogazione…è un diritto di credito che
13 l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Così, ad es., se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile” (cfr. la già citata Cass., 10 febbraio 2025, n. 3429, che su tale scorta ha ritenuto condivisibile la motivazione della Corte di merito, che nonostante la rinuncia alla surroga da parte della compagnia assicurativa aveva ritenuto operante il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento;
in senso conforme anche Cass., 30 marzo 2023, n. 9003, secondo cui “nel sistema dell'art. 1916 cod. civ. è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l'assicuratore si astenga dall'esercitarli”).
Pertanto, la rinuncia, espressa o tacita, dell'assicuratore alla surroga di cui all'art. 1916
c.c. non comporta reviviscenza del diritto dell'assicurato-danneggiato nei confronti del responsabile dell'illecito per ottenere, oltre all'indennità assicurativa, anche il risarcimento del danno.
Restano allora fermi i presupposti per l'operatività della c.d. compensatio, come delineati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia del 22 maggio 2018, n. 12565, con la conseguenza che il danneggiato non può cumulare indennità assicurativa e risarcimento del danno.
Ne consegue che l'importo di € 1.045,00, pacificamente percepito dal , per lo stesso Pt_1 sinistro, in forza di polizza infortuni sottoscritta con va detratto dal danno Controparte_5 biologico permanente in questa sede liquidato, pari a € 16.373,61, così addivenendosi alla somma di € 15.328,61. Pertanto, al spetta, a titolo di danno alla salute, l'importo di € Pt_1
16.715,10 (€ 15.328,61 + € 828,60 di I.T.T. e € 414,30 di I.T.P.), oltre € 350,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale di € 16.921,51.
Non può invece scomputarsi dal risarcimento liquidato l'ulteriore somma che
[...] sarebbe stata da ultimo condannata a pagare, in favore di , dal CP_5 Parte_1
Tribunale di Roma, a seguito del rigetto di una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto
14 dall'odierno attore per il pagamento dell'indennità assicurativa residua dovuta in forza della polizza infortuni sin qui citata.
Infatti, la circostanza che il danno sia già stato interamente indennizzato o risarcito da non risulta adeguatamente dedotta e provata. Controparte_5
Entrambe le compagnie assicurative, infatti, hanno allegato il recentissimo intervento a favore del della sentenza di condanna di in forza della polizza Pt_1 Controparte_5 infortuni, al pagamento (di circa € 20.000,00) emessa dal Tribunale di Roma, non definitiva e neppure depositata in atti (dunque non esaminabile da questo Giudice), senza però offrire la prova che tale pagamento sia stato eseguito e che, quindi, il diritto risarcitorio dell'attore verso si sia effettivamente estinto e quando (anzi, il , all'udienza del Controparte_7 Pt_1
4.03.2025 ha dedotto – e il fatto non è stato contestato da – di aver dovuto Controparte_5 preannunciare un'esecuzione forzata, notificando atto di precetto, non avendo ricevuto alcun pagamento spontaneo da parte di . Controparte_5
La stessa anziché dedurre in modo specifico, nelle note conclusive Controparte_5
(proprio a tal fine concesse), di aver pagato ulteriori importi a titolo di indennizzo, ha testualmente rappresentato soltanto che: “Per completezza si evidenzia che recentemente è stata depositata sentenza del Tribunale di Roma n. 2229/2025 pubbl. il 16/01/2025 emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato dal , che ha condannato Pt_1 [...] al pagamento in favore dell'odierno attore di euro 23.000,00 per sorte quale CP_5 risarcimento delle lesioni fisiche riportate nel sinistro di cui è causa, oltre rimborso delle spese di lite dell'opposto , liquidate in € 145,00 per esborsi documentati non Parte_1 imponibili ed € 4.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e
c.a. nella misura di legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Mastroianni e dell'avv. Flavia Marinucci per dichiarata antistatarietà. Si allega atto di quietanza di euro
23.000,00 (Allegato A) Pertanto nella liquidazione di eventuali differenze dovrà tenersi conto di tale condanna, nonché dell'acconto già versato altrimenti si verificherebbe una duplicazione risarcitoria in favore dell'attore, il quale per la polizza infortuni percepirebbe la somma complessiva di euro 21.045,00 a titolo di sorte (perché euro 1.045,00 era un acconto già versato prima)” (v. note conclusive).
La quietanza prodotta, peraltro, è una mera “copia” priva delle sottoscrizioni sia del liquidatore che dell'attore, sebbene proprio detto documento rechi la chiara indicazione che avrebbe provveduto al pagamento solo “una volta che l'atto sarà Controparte_5
15 debitamente sottoscritto e restituito”; dunque, per la prova del pagamento occorreva la produzione della quietanza firmata dal (cfr. nello stesso senso Cass., 30 agosto 2019, n. Pt_1
21837 che, per l'effetto, ha cassato la sentenza di appello che, ai fini della detrazione dall'importo risarcitorio dell'indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992, ne aveva ritenuto provata la corresponsione al dante causa dei ricorrenti, alla luce della documentazione versata in atti e delle allegazioni contenute nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, sebbene il relativo mandato di pagamento fosse stato prodotto senza quietanza).
Né si può ritenere integrata la prova del pagamento di importi aggiuntivi rispetto all'acconto di € 1.045,00 a titolo di indennizzo (non si comprende neppure bene, dalle allegazioni delle parti, se l'importo oggetto della condanna pecuniaria emessa dal Tribunale di
Roma ammonti a € 20.000,00 o € 23.000,00 e come sia stato conteggiato in forza della polizza infortuni, cioè quali voci ricomprenda tra danno biologico permanente, invalidità temporanea, spese, onorari per la difesa, etc.) ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (v. Cass., 3 aprile 2025, n. 8900).
Le conclusioni da ultimo rassegnate da rendono ancor più incerta la circostanza CP_5 dell'intervenuto pagamento o meno dell'indennizzo “integrale”; infatti, la compagnia intervenuta ha così concluso: “in ossequio a quanto indicato per la trattazione scritta del giudizio, la deducente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate insistendo affinché, previo richiamo del ctu a chiarimenti per le ragioni esposte, considerato che dall'evento del 16/1/2018 sarebbero derivati danni alla persona oggetto sia di indennizzo in forza di assicurazione infortuni che di risarcimento danni pari ad euro 23.000,00 non cumulabili, sia dichiarato più che satisfattivo l'indennizzo già versato su polizza infortuni pari ad euro 1.045,00 e che null'altro è dovuto a controparte”, continuando per tal via ad affermare, ancora alla data del 7.05.2025, l'avvenuto pagamento della sola somma di € 1.045,00
e a contestare la debenza di somme ulteriori in forza della polizza infortuni (a tal riguardo, preme ribadire che la sentenza del Tribunale di Roma, non in atti, non v'è prova che sia stata
16 adempiuta né che sia definitiva, essendo anzi verosimile, considerata la data di pubblicazione, che la stessa risulti tuttora impugnabile).
L'eccezione di compensatio lucri cum damno risulta perciò accoglibile nei limiti di €
1.045,00, dovendosi al riguardo sottolineare che “benché sia pacifica la natura di eccezione in senso lato della c.d. compensatio lucricum damno (cfr. ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022, Rv. 01)” rimane pur sempre fermo “il principio in forza del quale il fondamento delle c.d. eccezioni 'in senso lato' non sfugge al vincolo del riscontro dei relativi presupposti nei corrispondenti fatti allegati al processo, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità per il giudice (anche di legittimità) di procedere alla considerazione ufficiosa di tali eccezioni in senso lato (come quella relativa alla compensatio lucri cum damno) in assenza delle necessarie allegazioni argomentative e probatorie che valgano a giustificarne la concreta considerazione.
5. In altri termini, pur dovendo ritenersi senz'altro fondata l'affermazione secondo cui l'importo del vitalizio eventualmente corrisposto dalle amministrazioni ricorrenti debba essere detratto da quanto dovuto dalle stesse amministrazioni a titolo risarcitorio in favore della stessa parte (e in forza dello stesso titolo) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del
18/09/2020, Rv. 659027 - 02), la corrispondente eccezione (in senso lato) di compensazione sollevata dalle amministrazioni interessate non sarà suscettibile di alcuna considerazione là dove le deduzioni processuali delle amministrazioni interessate si siano limitate - come puntualmente accaduto nel caso di specie - a riferimenti solo generici e astratti in relazione al pagamento del ridetto assegno vitalizio, senza fornire alcuna informazione circa la relativa effettiva corresponsione in favore della controparte e circa l'epoca della relativa prestazione”
(cfr. Cass., 15 aprile 2024, n. 10145).
Alla luce di quanto sopra esposto, acclarata la responsabilità per il sinistro del 16.01.2018 in capo a (ai sensi dell'art. 2054, co. 3, c.c.) e Controparte_3 Controparte_4 [...] va condannata a pagare, in favore di , la somma (già rivalutata) di CP_7 Parte_1
€ 16.921,51, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data della sentenza al soddisfo, esclusi invece, in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte che rifiuta ogni automatismo, i cc.dd. interessi compensativi, non avendo il creditore assolto l'onere di provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (v. da ultimo Cass., 10 marzo 2025, n. 6351).
17 Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e dell'intervenuta e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, aggiornati dal d.m. 147/2022, avendo riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (individuato in base al criterio del decisum), a tutte le fasi del giudizio, concretamente svolte.
Le spese della c.t.u., pari all'acconto riconosciuto all'ausiliario (in difetto di istanze di liquidazione “a saldo”), si pongono in via definitiva per il 50% a carico di e Controparte_7 per il 50% a carico di Controparte_5
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento in causa di Controparte_5
2) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di
[...]
condanna al pagamento, in favore dell'attore, CP_4 Controparte_7 dell'importo di € 16.921,51, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1,
c.c. dalla data della presente sentenza al soddisfo;
3) condanna e Controparte_7 Controparte_5 Controparte_4 [...]
in solido, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano € 545,00 CP_3 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca
Mastroianni;
4) pone, in via definitiva, a carico di e nella Controparte_7 Controparte_5 misura del 50% ciascuna, le spese della c.t.u.
Così deciso in Velletri in data 27 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4920 del Ruolo Contenzioso Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Piazza Antonio Mancini n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesca Mastroianni
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura Email_1 alle liti allegata all'atto introduttivo;
ATTORE contro
(C.F. ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo
Corridoni n. 25, presso lo studio dell'avv. Marco Ciaralli
( ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e contro
(C.F. e Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
(C.F. ), entrambi residenti in [...] C.F._3
CONVENUTI contumaci con l'intervento volontario di
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_5 P.IVA_2
(giusta procura del notaio rep. 186906, racc. Controparte_6 Persona_1
1 30368), elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva
NA ( , che la rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_3 allegata alla comparsa di intervento;
INTERVENUTA ex art. 105 c.p.c.
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., richiamate nell'ordinanza del 9.05.2025 con cui la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2020 alla e atto di Controparte_7 citazione in rinnovazione notificato in data 11.07.2024 a e a Controparte_3 [...]
, premesso di essere stato investito ad Ariccia, sulla SR218, il CP_4 Parte_1 giorno 16.01.2018 verso le ore 19.00, dall'autovettura di proprietà di e Controparte_3 condotta, nell'occasione, da conveniva in giudizio i predetti convenuti Controparte_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Velletri: a) accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente in capo al sig. , conducente dell'autovettura tipo Lancia Y tg Controparte_4
EH 260 DN;
b) per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te pro Controparte_7 tempore, a rifondere agli attori tutti i danni subiti, ed in particolare: • il danno non patrimoniale relativo alla menomazione della integrità psico-fisica in senso biologico della persona, da liquidarsi, in sintonia con gli accertamenti del CTP Dott. , nella somma Per_2 di €37.583, 44; • il danno da inabilità temporanea assoluta e relativa, da valuta si in ambito biologico secondo i parametri di questa , e che si quantifica in € 5.470,00; • Pt_2
l'ingiustificato ritardo nell'erogazione del dovuto indennizzo da parte dell'Impresa
Assicuratrice (Cass. SS.UU. 17.02.95), nonché interessi legali e rivalutazione monetaria;
• il danno non patrimoniale corrispondente ai patimenti transeunti e permanenti procurati all'attore, anche solo di carattere meramente morale, che si quantifica in € 8.500,00anche in termini di perdita di attitudine relazionale;
• le spese mediche sostenute per visite di controllo che si quantificano in € 350.00. E così per la totale somma di € 52.000,00, oltre all'ulteriore danno da lucro cessante per ritardato conseguimento del risarcimento da apprezzarsi all'epoca della decisione della presente controversia e con riferimento alla data da apprezzarsi all'epoca della decisione della presente controversia e con riferimento alla data di introduzione del 2 presente giudizio, od a quella maggior o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria laddove ritenuta;
In via istruttoria, e solo in caso di contestazione in punto an, si chiede ammettere interrogatorio formale del convenuto sig. sui capitoli da 1 a 3 della premessa del presente atto . Con vittoria di Parte_3 spese, competenze, ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sott.to difensore, antistatario”.
Si costituiva in giudizio la sola (già , Controparte_7 Controparte_2 che eccepiva, in rito, la nullità della citazione;
nel merito, contestava sia l'an – soprattuttto in ragione di alcune anomalie riscontrate sul modulo CAI sottoscritto dal pedone e dal conducente del veicolo assicurato e dell'impossibilità di esaminare detto mezzo – che il quantum debeatur, esponendo che il proprio medico fiduciario non aveva potuto con certezza constatare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dal e il sinistro;
in ogni caso, la Pt_1 [...] eccepiva che, per lo stesso sinistro, l'attore aveva ricevuto un indennizzo di € CP_7
1.045,00 da in forza di una polizza infortuni, che andava decurtato Controparte_5 dall'eventuale risarcimento del danno.
Su tale scorta, la compagnia convenuta così concludeva: “Voglia l'on.le Tribunale di
Velletri ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificata alla convenuta in quanto CP_7 palesemente difforme dalla copia depositata nel fascicolo telematico per l'iscrizione a ruolo della presente causa;
- nel merito accertata la non veridicità del sinistro per tutto ciò che è emerso in fase istruttoria della Compagnia nonché rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito accertare, anche a mezzo la CTU medico legale, la inesistenza del nesso causale e di conseguenza l'esagerazione delle lesioni asseritamente riportate dall'attore, previa rilettura dell'esame strumentale RMN dallo specialista radiologo;
- in subordine nella denegata ipotesi di qualsivoglia liquidazione del danno richiesto dall'attore, detrarre l'importo dallo stesso ricevuto quale indennizzo per la polizza infortuni personale”.
All'esito dell'ordine di rinnovo della citazione impartito dal Tribunale ai sensi dell'art. 164 c.p.c., venivano ritualmente convenuti anche e che, Controparte_3 Controparte_4 tuttavia, non si costituivano in giudizio.
Con comparsa depositata il 19.04.2021 spiegava intervento volontario Controparte_5
per rappresentare di aver già liquidato all'attore, in forza della polizza infortuni
[...]
3 denominata “persona più”, un indennizzo di € 1.045,00, accettato dall'attore in acconto ma da ritenersi satisfattivo del danno subito.
L'intervenuta, per l'effetto, chiedeva al Tribunale di: “…considerato che dall'evento del
16/1/2018 sarebbero derivati danni alla persona oggetto sia di indennizzo in forza di assicurazione infortuni che di risarcimento danni non cumulabili, accertare in sede di CTU medico – legale il nesso causale fra trauma e lesioni lamentate con valutazione dei postumi sia su polizza infortuni che in ambito RC, dichiarando più che satisfattivo l'indennizzo versato su polizza infortuni pari ad euro 1.045,00 di cui non si dà atto in citazione, operandone il diffalco dal risarcimento eventualmente dovuto. Vittoria di spese”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita tramite assunzione della prova testimoniale chiesta dall'attore e c.t.u. medico-legale.
All'esito, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., sostanzialmente accettata solo dall'attore, mentre le compagnie assicurative, convenuta e terza intervenuta, apponevano una serie di condizioni, che ostavano alla conciliazione.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del
9.05.2025, con cui il deposito della sentenza è stato riservato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
**********
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_4
(conducente) e (responsabile civile), nei cui confronti è stata Controparte_3 correttamente rinnovata la citazione da parte attrice, a seguito dell'ordine impartito dal
Tribunale.
Va poi esaminata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla Controparte_7
Quest'ultima, infatti, ha eccepito la violazione dell'art. 164 c.p.c. sul presupposto che la copia notificatale dell'atto introduttivo del giudizio sarebbe difforme, per mancanza di alcune pagine, rispetto a quella depositata dall'attore al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
L'eccezione non è meritevole di essere accolta, in quanto “la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio” (cfr. Cass., 22 gennaio 2010, n. 1213).
4 Nel caso di specie, le garanzie difensive della non sono state lese in Controparte_7 alcun modo, tanto che la compagnia si è costituita e si è ampiamente difesa nel merito, contestando sia l'an che il quantum debeatur, ciò che denota la piena comprensione dell'atto di citazione avversario.
Sempre in via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio da Controparte_5
L'art. 105 c.p.c., infatti, stabilisce che “ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
Dunque, la disposizione normativa prevede tre distinte ipotesi di intervento: principale, che presuppone che l'interveniente faccia valere un proprio, autonomo diritto nei confronti di tutte le parti del processo;
adesivo autonomo (o litisconsortile), in forza del quale il terzo fa valere in confronto di alcune soltanto delle parti già in causa un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo;
adesivo dipendente, che si ha quando il terzo, senza ampliare il thema decidendum, manifesta l'interesse (giuridico) alla vittoria di una delle parti in causa, alla finalità ultima di non subire gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole.
Nel caso in esame è certamente da escludere che – che è Controparte_5 intervenuta nel processo al solo scopo di rappresentare il pagamento, in favore dell'attore e per lo stesso sinistro, di un importo in virtù di una polizza infortuni, trattenuto a titolo di acconto dal – abbia inteso far valere un proprio diritto;
pertanto, l'intervento non è sicuramente Pt_1 qualificabile né come principale né come adesivo autonomo ai sensi dell'art. 105, comma 1,
c.p.c.
A ben vedere, l'intervento della neppure può qualificarsi alla Controparte_5 stregua di un intervento adesivo dipendente ammissibile ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.: quest'ultimo, infatti, è consentito soltanto “in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata” (cfr. Cass., 30 gennaio 1995, n.
1106) e non di un interesse c.d. di mero fatto;
tra adiuvante e adiuvato perciò “deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal
5 disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (cfr. ex plurimis Cass., 23 dicembre 1993, n. 12758).
Nella specie, tra (pretesa adiuvante) e (parte Controparte_5 Controparte_7 asseritamente adiuvata) non esiste alcun rapporto giuridico sostanziale da cui possa derivare, alla prima, un pregiudizio in caso di soccombenza di Controparte_7 Controparte_5
è infatti intervenuta al solo scopo di ribadire un'eccezione, quella di compensatio lucri cum damno, già sollevata da L'eventuale rigetto di detta eccezione, tuttavia, non Controparte_7 lede i diritti delle compagnie assicurative (tenute al pagamento, verso il , in forza di titoli Pt_1 differenti) ma, al più, può condurre ad una locupletazione del danneggiato.
Ad onor del vero, poi, le due compagnie assicurative risultano di fatto titolari di posizioni pressoché antitetiche: entrambe, infatti, hanno interesse a “sottrarsi” al pagamento – una del risarcimento del danno, l'altra dell'indennizzo – auspicando che sia l'altra ad estinguere, per prima, il diritto di credito dell'attore danneggiato.
Appare evidente, dunque, che la posizione di vada qualificata Controparte_5 come interesse di mero fatto, con conseguente inammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio.
Ciò premesso, nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi ed entro i limiti che si vanno ad esporre.
Si rammenti in linea generale che, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di investimento pedonale vige la regola della presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, mentre per l'eventuale quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. ex plurimis Cass., 28 gennaio 2019, n. 2241; Cass., 13 luglio 2023,
n. 20137; v. anche Cass., 28 marzo 2022, n. 9856 sulla possibilità, per il conducente, di fornire la prova liberatoria dell'impossibilità di prevenire l'evento, che richiede che l'automobilista dia prova non solo che il pedone abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile ma anche di aver egli adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta).
Nel caso di specie, ha dedotto di essere stato investito, il giorno Parte_1
16.01.2018 ad Ariccia, dall'autovettura condotta da di proprietà di Controparte_4 [...]
CP_3
6 La prova dell'investimento pedonale risulta fornita, dall'attore, all'esito dell'istruttoria svolta. In particolare, coniugata con l'attore ma in regime di separazione dei bene, Tes_1 escussa quale testimone, ha pienamente confermato le allegazioni attoree sulla verificazione del sinistro, per avervi personalmente assistito: la teste ha infatti dichiarato che quella sera
“stavamo tutti e tre insieme perché dovevamo andare a mangiare qualcosa alle Fraschette di
Ariccia; eravamo tutti in macchina del noi eravamo già scesi perché lui doveva CP_3 parcheggiare, io stavo sul marciapiede e mio marito parlava con me ma un po' a distanza e mentre il facendo manovra per parcheggiare ha dato un colpo a mio marito e mio CP_3 marito è caduto a terra;
infatti poi s'è disperato mettendosi le mani in testa dicendo che CP_4 non l'aveva visto che c'era mio marito dietro alla macchina” (cfr. verbale dell'udienza del
24.01.2023).
Le dichiarazioni rese dalla teste risultano attendibili perché riscontrate sia dal modulo
CAI recante le sottoscrizioni dell'attore e del convenuto (doc. 2 di parte convenuta) CP_3 sia, soprattutto, dagli ulteriori documenti depositati dalla compagnia e Controparte_7 relativi all'attività “investigativa” svolta in merito al sinistro;
quest'ultima, infatti, ha depositato una dichiarazione avente natura di confessione stragiudiziale ricevuta dal conducente del veicolo assicurato, che ha ammesso proprio ciò che ha dichiarato la teste Controparte_4
ossia di aver investito l'amico, , mentre era intento a fare retromarcia per Tes_1 Parte_1 parcheggiare l'autovettura ad Ariccia, nella zona delle “fraschette”, la sera del 16.01.2018 intorno alle ore 19.00 (v. doc. 5 di parte convenuta).
Per di più, anche nell'immediatezza dei fatti, recatosi in pronto soccorso (ove è stato accompagnato proprio dal convenuto e dalla moglie, come da quest'ultima riferito in sede di deposizione testimoniale), il ha riferito di aver riportato lesioni a causa di un Pt_1 investimento (v. all.to 3 di parte attrice). Stessa dichiarazione è stata resa dal , che dunque Pt_1 non si è mai contraddetto, in sede di visita effettuata con il medico fiduciario della compagnia convenuta: “in data 16/01/2018, alle ore 19:00 circa, ad Ariccia, in qualità di pedone, dietro
l'autovettura di un amico/collega veniva urtato dalla stessa durante manovra di parcheggio. in seguito all'urto cadeva a terra. si recava in pronto soccorso in pari data con mezzi propri. non intervenivano autorità” (v. doc. 7 di quest'ultima).
Il compendio probatorio sin qui descritto consente di ritenere sufficientemente acclarato che, il giorno 16.01.2018 ad Ariccia, verso le ore 19.00, sia rimasto vittima di Parte_1 un investimento pedonale, la cui responsabilità va integralmente ascritta, ai sensi dell'art. 2054
7 c.c., al convenuto conducente del veicolo investitore, e alla proprietaria del Controparte_4 mezzo, che del resto, rimanendo contumaci, non hanno né eccepito né Controparte_3 provato l'eventuale responsabilità esclusiva o concorrente del pedone.
Né la prova liberatoria è stata offerta dalla che si è a ben vedere Controparte_7 limitata a mettere in dubbio l'accadimento del sinistro, sulla base di proprie supposizioni e di meri indizi che, tuttavia, hanno trovato smentita all'esito dell'istruttoria espletata in giudizio.
Passando al quantum debeatur, ha dedotto di aver subito un trauma Parte_1 distorsivo del ginocchio destro e della spalla destra, da cui sono scaturiti postumi invalidanti permanenti incidenti, secondo il suo c.t.p. dott. (doc. 7 di parte attrice), nella misura del Per_2
16% sulla globale integrità psicofisica (percentuale calcolata ai sensi del d.p.r. 1124/1965), nonché di aver patito un periodo di invalidità temporanea assoluta di 30 giorni e di invalidità temporanea parziale al 50% di 40 giorni.
La avendo fatto visitare l'attore, dopo il sinistro, dal proprio Controparte_7 fiduciario, dott. ha contestato sia l'esistenza di danni permanenti sia il nesso causale tra Per_3 questi e il sinistro (v. doc. 7 e 8 del fascicolo della convenuta).
Pertanto, al fine di accertare l'esistenza dei postumi lamentati dall'attore e del nesso eziologico, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere e di porre a base della decisione, siccome ampiamente e logicamente motivate.
Nello specifico, dopo aver sottoposto il periziando sia a visita che agli accertamenti diagnostici strumentali necessari, il c.t.u. ha accertato i seguenti postumi ormai stabilizzati e li ha reputati compatibili, secondo il criterio del “più probabile che non”, con il sinistro oggetto di causa: “in atto si rilevano postumi del patito traumatismo interessanti la spalla e il ginocchio a destra. Detti postumi, costituenti danno biologico, permanentemente lesivo della integrità fisicopsichica dell'odierno periziato, causalmente riconducibili alle lesioni patite nel fatto de quo, senza efficienza concausale di dimostrati fattori preesistenti, simultanei o sopravvenuti, sono valutabili con una permanente invalidità indicabile nella misura di NOVE procenti (9%).
A detto giudizio si perviene anche considerando i barèmes di più comune uso ed in specie quello edito dalla laddove si rinvengono di interesse: la Controparte_8 lesione isolata del sovraspinoso tabellata con IP del 2-5% a destra e nel caso stimabile al 2% vista la modestia del quadro clinico: la lesione del LCA di grado lieve tabellata al 6% in presenza di lassità (qui non rilevata) e pertanto stimabile al 3%; la lesione del collaterale di
8 grado lieve tabellata al 3% e la lesione del menisco non trattata chirurgicamente da valutarsi al 2-5% e nel caso al 2% vista la modestia del quadro clinico”.
Tali conclusioni sono state contestate dai c.t.p. della e Controparte_7 dell'intervenuta sostanzialmente sul comune presupposto che il c.t.u. è Controparte_5 pervenuto ad una simile valutazione dopo aver sottoposto l'attore ad una nuova risonanza eseguita a distanza di un arco temporale eccessivo rispetto al sinistro, non avendo egli potuto esaminare – siccome smarrita dal danneggiato e non più rinvenuta dal laboratorio privato ove fu eseguita (v. all.ti alla c.t.u., depositati dall'ausiliario del Tribunale con nota del 10.02.2024) – quella effettuata dal a marzo 2018 e che era stata visionata dal perito radiologo della Pt_1
(v. doc. 8 della . Controparte_7 Controparte_7
I c.t.p., invece, non muovono specifici e concludenti rilievi critici rispetto alle valutazioni espresse dal c.t.u. e dal suo ausiliario radiologo in ordine alle risultanze della risonanza effettuata in corso di operazioni peritali;
non contestano, cioè, in maniera puntuale che, all'attualità, il presenti le lesioni evidenziate nella relazione medico-legale depositata Pt_1
(limitandosi, senza fare riferimento ai barème medico-legali, a ritenere “sovrastimata” la quantificazione del 9% operata dal c.t.u., che dal canto suo ha invece specificamente indicato come sia addivenuto a calcolare tale percentuale di invalidità).
Ebbene, l'osservazione critica formulata dai c.t.p. non coglie affatto nel segno.
Va premesso che l'esistenza di postumi permanenti non può essere dimostrata altrimenti che col ricorso ad una consulenza tecnica di natura medico-legale (cfr. in argomento Cass., 10 febbraio 2025, n. 3429), che rappresenta un'ipotesi di consulenza percipiente;
il c.t.u., per l'accertamento del fatto (l'eventuale invalidità permanente riportata da una delle parti del giudizio), ben può essere autorizzato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 62 c.p.c., a compiere, sulla persona del preteso danneggiato che vi consenta, accertamenti anche corporali (la visita medico-legale, la ripetizione di un esame diagnostico), purché venga assicurato il diritto delle parti al contraddittorio (ciò che nella specie è incontestato sia avvenuto).
Ne consegue che, nel caso di specie, in cui l'attore ha depositato il referto dell'esame
RM eseguito nel 2018 ma non ha potuto produrre le immagini della risonanza del 2018 perché smarrite (come risulta dalla denuncia presentata dal ai Carabinieri il 30.11.2022), del Pt_1 tutto legittimamente il c.t.u., a tal fine autorizzato dal Tribunale già in sede di formulazione del quesito, ha sottoposto il danneggiato ad un accertamento diagnostico, una nuova risonanza.
9 All'esito della lettura di tale esame – peraltro effettuato con l'ausilio di uno specialista radiologo – il c.t.u. ha riscontrato, pur ridimensionando la valutazione dei postumi permanenti, le lesioni lamentate dal e le ha condivisibilmente ritenute eziologicamente correlabili al Pt_1 sinistro di cui di discute, infatti: 1) le lesioni sono presenti negli stessi distretti corporei colpiti dal sinistro, come risulta anche dal verbale di pronto soccorso del giorno 16.01.2018, ove venne riconosciuta una prognosi significativa non congrua con un banale trauma contusivo, e dalle successive certificazioni mediche prodotte dall'attore; 2) le lesioni erano state messe in discussione dal radiologo della (la cui perizia costituisce mera allegazione CP_7 CP_7 difensiva) ma riconosciute da un medico terzo e imparziale rispetto alle parti in causa, il dott.
arbitro nominato d'intesa tra il e la nell'ambito dell'arbitrato Per_4 Pt_1 Controparte_5 esperito, poco dopo il sinistro, sulla base della polizza infortuni sottoscritta;
il dott. Per_4 infatti, aveva sottoposto – al pari del perito della – l'esame R.M. originario Controparte_7 ad uno specialista radiologo che aveva riconosciuto “esiti di trauma contusivo-distorsivo di ginocchio destro con lesione di alto grado del LCA e del LCM e rima di frattura del MT” (v. verbale di arbitrato, allegato alla c.t.u., documento sulla cui acquisizione alcuna delle parti ha sollevato eccezioni); 3) non esistono fattori causali alternativi in grado di spiegare le lesioni a carico del ginocchio ancora oggi esistenti: nessuna delle due compagnie, a ben vedere, ha mai eccepito e provato che il abbia subito altri eventi traumatici dopo il 16.01.2018, che Pt_1 possano aver cagionato o aggravato le lesioni riscontrate.
In ragione di ciò, ritiene il Tribunale che più che condivisibilmente il c.t.u., dott.
abbia concluso per la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso Persona_5
(l'investimento pedonale del 16.01.2018) e le conseguenze dannose lamentate dal . Pt_1
D'altronde, l'accertamento del nesso causale è improntato non al criterio della certezza bensì a quello del “più probabile che non”, “il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale
10 giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili, v. Cass., 26 settembre 2024, n. 25805).
Parimenti immeritevoli di essere condivise sono le obiezioni svolte dal c.t.p. dell'attore, dott. in ordine alla percentuale del danno biologico permanente, che a suo dire andrebbe Per_2 innalzata almeno fino all'11-12%; infatti, il c.t.p. di parte attrice, come già avvenuto in sede di perizia stragiudiziale, ha effettuato la propria valutazione adoperando le tabelle ANIA in uso per le polizze infortuni anziché le linee guida edite dalla SIMLA, che sono quelle da adoperare nel presente giudizio che verte sul risarcimento del danno da circolazione stradale e non sul riconoscimento dell'indennizzo.
In virtù di tutto quanto sopra argomentato, deve ritenersi provato, nella misura indicata dal c.t.u. (9% di I.P., 15 giorni di I.T.T. e 15 giorni di I.T.P. al 50%), anche il danno.
Per la valutazione equitativa di tale danno biologico, si deve ricorrere alle tabelle previste per le cc.dd. lesioni micropermanenti (adoperabili in caso di postumi fino al 9% incluso) dall'art. 139 cod. ass. private, aggiornate dal D.M. 16.7.2024.
Si perviene, per l'effetto, alla seguente liquidazione:
- I.P. = 9%, pari ad € 16.373,61 (punto base danno biologico pari ad € 947,30; età, all'epoca del sinistro, 43 anni);
- ITT= gg. nr. 15, pari € 828,60 (punto base € 55,25);
- ITP (al 50%) = gg. 15, pari ad € 414,30;
- per un totale di € 17.616,51 (somma già rivalutata perché liquidata in base alle ultime tabelle dell'anno 2024).
Non verrà liquidata, invece, la c.d. componente morale, tenuto conto che l'attore non ha svolto nei propri scritti difensivi alcun tipo di specifica allegazione in ordine a ipotetici patemi d'animo subiti dopo il sinistro, allegazione invece necessaria secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. Cass., 13 gennaio 2016, n. 339).
Va invece riconosciuto all'attore l'importo di € 350,00 pari alle spese mediche sostenute, ritenute congrue anche dal c.t.u. (doc. 8 di parte attrice).
11 A questo punto deve esaminarsi l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla che sin dalla costituzione in giudizio ha dedotto che l'attore – che non Controparte_7 ha poi contestato tale circostanza – ha già incassato, per il danno biologico riportato, l'importo di € 1.045,00 dalla a titolo di indennizzo in virtù di una polizza infortuni. Controparte_5
L'eccezione, nei limiti anzidetti di € 1.045,00, va accolta, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (cfr. ex plurimis
Cass., Sez. Unite, 22 maggio 2018, n. 12565).
Non colgono nel segno, al riguardo, le contrarie deduzioni svolte dall'attore nelle note difensive del 18.04.2025 in ordine alla pretesa operatività, nella specie, del cumulo tra indennizzo e risarcimento.
Per prima cosa, va detto che la polizza sottoscritta dal con è Pt_1 Controparte_5 quella denominata “persona più” depositata dalla compagnia unitamente alla propria comparsa di intervento (produzione documentale pienamente utilizzabile a prescindere dall'inammissibilità dell'intervento della in virtù del generale principio di Controparte_5 acquisizione); non può invece considerarsi il diverso documento depositato dal Pt_1 unitamente alle note conclusive del 18.04.2025, trattandosi di produzione tardiva;
peraltro, mentre ha depositato anche il frontespizio della polizza intestata al Controparte_5 Pt_1
(e da costui mai contestata o disconosciuta in giudizio), con effetti decorrenti dal 16.03.2004, e le relative condizioni generali, il ha depositato semplicemente delle condizioni generali di Pt_1 contratto predisposte dalla compagnia, non firmate e che risalgono al 2015, quindi evidentemente diverse da quelle accettate al tempo della stipula
Ciò posto, tra le varie garanzie attivate dal (come risulta proprio dal certificato Pt_1 assicurativo depositato da vi è sia quella per invalidità permanente o temporanea, sia CP_5 quella per il caso di morte;
quella che viene in rilievo nel caso di specie è la prima, che integra un'assicurazione infortuni e non una assicurazione sulla vita o mista o atipica, come dedotto
12 dall'attore (peraltro tardivamente nelle sole note conclusive del 18.04.2025 e mai nei precedenti scritti difensivi).
La garanzia sulla cui base il ha chiesto a dopo il sinistro Pt_1 Controparte_5 stradale, la corresponsione dell'indennizzo è quella che copre varie tipologie di infortuni non mortali da lui subiti, a fronte dei quali è previsto il pagamento di una somma per le
“conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell'infortunio” (v. art. 1 delle cgc prodotte da;
precisamente, l'indennizzo preteso dal dipende dal grado di CP_5 Pt_1 invalidità permanente “definitiva parziale” riportata (v. art. 11 delle cgc).
Tale garanzia attivata dal non ha natura previdenziale ma è espressione del Pt_1 principio indennitario proprio dell'assicurazione contro i danni, come da tempo affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte a fronte di polizze analoghe a quella in esame (v. Cass.,
Sez. Unite, 10 aprile 2002, n. 5119; Cass., 11 giugno 2014, n. 13233 e, da ultimo, Cass., 8 aprile
2021, n. 9380, che ha precisato che “il distinto regime delle due differenti categorie di assicurazioni conto gli infortuni, fondato sulla diversità della causa, trova del resto conferma nella disciplina dettata dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private), il quale, nel porre la distinzione tra il "ramo assicurativo vita" e il
"ramo assicurativo contro i danni", riconduce al primo le assicurazioni contro gli infortuni caratterizzate dall'elemento della "lunga durata" dell'esposizione al rischio che può esitare nella morte o nell'invalidità grave, cui si correla la non rescindibilità unilaterale del contratto da parte dell'assicuratore, mentre gli infortuni invalidanti privi delle suddette caratteristiche restano collocati all'interno del "ramo danni").
Non depongono in senso contrario, dunque, né la circostanza che risulti attivata anche la diversa garanzia per infortuni mortali (infatti, solo quest'ultima sarà soggetta alle regole proprie dell'assicurazione sulla vita) né il fatto che la misura dell'indennizzo risulti predeterminata convenzionalmente nella polizza, “atteso che, anche in materia dell'assicurazione contro i danni, in relazione alla quale il principio indennitario è espressamente sancito, è prevista tale eventualità, mediante la c.d. polizza stimata (art. 1908)” (cfr. la già citata Cass., Sez. Unite, 10 aprile 2002, n. 5119).
Pertanto, trova applicazione il divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo.
A ciò non osta la clausola di rinuncia al diritto di surrogazione prevista nel contratto di assicurazione sottoscritto tra e : come chiarito dalla più Controparte_5 Parte_1 recente giurisprudenza di legittimità, “la surrogazione…è un diritto di credito che
13 l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Così, ad es., se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile” (cfr. la già citata Cass., 10 febbraio 2025, n. 3429, che su tale scorta ha ritenuto condivisibile la motivazione della Corte di merito, che nonostante la rinuncia alla surroga da parte della compagnia assicurativa aveva ritenuto operante il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento;
in senso conforme anche Cass., 30 marzo 2023, n. 9003, secondo cui “nel sistema dell'art. 1916 cod. civ. è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all'assicurato per il solo fatto che l'assicuratore si astenga dall'esercitarli”).
Pertanto, la rinuncia, espressa o tacita, dell'assicuratore alla surroga di cui all'art. 1916
c.c. non comporta reviviscenza del diritto dell'assicurato-danneggiato nei confronti del responsabile dell'illecito per ottenere, oltre all'indennità assicurativa, anche il risarcimento del danno.
Restano allora fermi i presupposti per l'operatività della c.d. compensatio, come delineati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia del 22 maggio 2018, n. 12565, con la conseguenza che il danneggiato non può cumulare indennità assicurativa e risarcimento del danno.
Ne consegue che l'importo di € 1.045,00, pacificamente percepito dal , per lo stesso Pt_1 sinistro, in forza di polizza infortuni sottoscritta con va detratto dal danno Controparte_5 biologico permanente in questa sede liquidato, pari a € 16.373,61, così addivenendosi alla somma di € 15.328,61. Pertanto, al spetta, a titolo di danno alla salute, l'importo di € Pt_1
16.715,10 (€ 15.328,61 + € 828,60 di I.T.T. e € 414,30 di I.T.P.), oltre € 350,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale di € 16.921,51.
Non può invece scomputarsi dal risarcimento liquidato l'ulteriore somma che
[...] sarebbe stata da ultimo condannata a pagare, in favore di , dal CP_5 Parte_1
Tribunale di Roma, a seguito del rigetto di una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto
14 dall'odierno attore per il pagamento dell'indennità assicurativa residua dovuta in forza della polizza infortuni sin qui citata.
Infatti, la circostanza che il danno sia già stato interamente indennizzato o risarcito da non risulta adeguatamente dedotta e provata. Controparte_5
Entrambe le compagnie assicurative, infatti, hanno allegato il recentissimo intervento a favore del della sentenza di condanna di in forza della polizza Pt_1 Controparte_5 infortuni, al pagamento (di circa € 20.000,00) emessa dal Tribunale di Roma, non definitiva e neppure depositata in atti (dunque non esaminabile da questo Giudice), senza però offrire la prova che tale pagamento sia stato eseguito e che, quindi, il diritto risarcitorio dell'attore verso si sia effettivamente estinto e quando (anzi, il , all'udienza del Controparte_7 Pt_1
4.03.2025 ha dedotto – e il fatto non è stato contestato da – di aver dovuto Controparte_5 preannunciare un'esecuzione forzata, notificando atto di precetto, non avendo ricevuto alcun pagamento spontaneo da parte di . Controparte_5
La stessa anziché dedurre in modo specifico, nelle note conclusive Controparte_5
(proprio a tal fine concesse), di aver pagato ulteriori importi a titolo di indennizzo, ha testualmente rappresentato soltanto che: “Per completezza si evidenzia che recentemente è stata depositata sentenza del Tribunale di Roma n. 2229/2025 pubbl. il 16/01/2025 emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato dal , che ha condannato Pt_1 [...] al pagamento in favore dell'odierno attore di euro 23.000,00 per sorte quale CP_5 risarcimento delle lesioni fisiche riportate nel sinistro di cui è causa, oltre rimborso delle spese di lite dell'opposto , liquidate in € 145,00 per esborsi documentati non Parte_1 imponibili ed € 4.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e
c.a. nella misura di legge, somme tutte da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Mastroianni e dell'avv. Flavia Marinucci per dichiarata antistatarietà. Si allega atto di quietanza di euro
23.000,00 (Allegato A) Pertanto nella liquidazione di eventuali differenze dovrà tenersi conto di tale condanna, nonché dell'acconto già versato altrimenti si verificherebbe una duplicazione risarcitoria in favore dell'attore, il quale per la polizza infortuni percepirebbe la somma complessiva di euro 21.045,00 a titolo di sorte (perché euro 1.045,00 era un acconto già versato prima)” (v. note conclusive).
La quietanza prodotta, peraltro, è una mera “copia” priva delle sottoscrizioni sia del liquidatore che dell'attore, sebbene proprio detto documento rechi la chiara indicazione che avrebbe provveduto al pagamento solo “una volta che l'atto sarà Controparte_5
15 debitamente sottoscritto e restituito”; dunque, per la prova del pagamento occorreva la produzione della quietanza firmata dal (cfr. nello stesso senso Cass., 30 agosto 2019, n. Pt_1
21837 che, per l'effetto, ha cassato la sentenza di appello che, ai fini della detrazione dall'importo risarcitorio dell'indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992, ne aveva ritenuto provata la corresponsione al dante causa dei ricorrenti, alla luce della documentazione versata in atti e delle allegazioni contenute nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, sebbene il relativo mandato di pagamento fosse stato prodotto senza quietanza).
Né si può ritenere integrata la prova del pagamento di importi aggiuntivi rispetto all'acconto di € 1.045,00 a titolo di indennizzo (non si comprende neppure bene, dalle allegazioni delle parti, se l'importo oggetto della condanna pecuniaria emessa dal Tribunale di
Roma ammonti a € 20.000,00 o € 23.000,00 e come sia stato conteggiato in forza della polizza infortuni, cioè quali voci ricomprenda tra danno biologico permanente, invalidità temporanea, spese, onorari per la difesa, etc.) ai sensi dell'art. 115 c.p.c., posto che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (v. Cass., 3 aprile 2025, n. 8900).
Le conclusioni da ultimo rassegnate da rendono ancor più incerta la circostanza CP_5 dell'intervenuto pagamento o meno dell'indennizzo “integrale”; infatti, la compagnia intervenuta ha così concluso: “in ossequio a quanto indicato per la trattazione scritta del giudizio, la deducente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate insistendo affinché, previo richiamo del ctu a chiarimenti per le ragioni esposte, considerato che dall'evento del 16/1/2018 sarebbero derivati danni alla persona oggetto sia di indennizzo in forza di assicurazione infortuni che di risarcimento danni pari ad euro 23.000,00 non cumulabili, sia dichiarato più che satisfattivo l'indennizzo già versato su polizza infortuni pari ad euro 1.045,00 e che null'altro è dovuto a controparte”, continuando per tal via ad affermare, ancora alla data del 7.05.2025, l'avvenuto pagamento della sola somma di € 1.045,00
e a contestare la debenza di somme ulteriori in forza della polizza infortuni (a tal riguardo, preme ribadire che la sentenza del Tribunale di Roma, non in atti, non v'è prova che sia stata
16 adempiuta né che sia definitiva, essendo anzi verosimile, considerata la data di pubblicazione, che la stessa risulti tuttora impugnabile).
L'eccezione di compensatio lucri cum damno risulta perciò accoglibile nei limiti di €
1.045,00, dovendosi al riguardo sottolineare che “benché sia pacifica la natura di eccezione in senso lato della c.d. compensatio lucricum damno (cfr. ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022, Rv. 01)” rimane pur sempre fermo “il principio in forza del quale il fondamento delle c.d. eccezioni 'in senso lato' non sfugge al vincolo del riscontro dei relativi presupposti nei corrispondenti fatti allegati al processo, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità per il giudice (anche di legittimità) di procedere alla considerazione ufficiosa di tali eccezioni in senso lato (come quella relativa alla compensatio lucri cum damno) in assenza delle necessarie allegazioni argomentative e probatorie che valgano a giustificarne la concreta considerazione.
5. In altri termini, pur dovendo ritenersi senz'altro fondata l'affermazione secondo cui l'importo del vitalizio eventualmente corrisposto dalle amministrazioni ricorrenti debba essere detratto da quanto dovuto dalle stesse amministrazioni a titolo risarcitorio in favore della stessa parte (e in forza dello stesso titolo) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19629 del
18/09/2020, Rv. 659027 - 02), la corrispondente eccezione (in senso lato) di compensazione sollevata dalle amministrazioni interessate non sarà suscettibile di alcuna considerazione là dove le deduzioni processuali delle amministrazioni interessate si siano limitate - come puntualmente accaduto nel caso di specie - a riferimenti solo generici e astratti in relazione al pagamento del ridetto assegno vitalizio, senza fornire alcuna informazione circa la relativa effettiva corresponsione in favore della controparte e circa l'epoca della relativa prestazione”
(cfr. Cass., 15 aprile 2024, n. 10145).
Alla luce di quanto sopra esposto, acclarata la responsabilità per il sinistro del 16.01.2018 in capo a (ai sensi dell'art. 2054, co. 3, c.c.) e Controparte_3 Controparte_4 [...] va condannata a pagare, in favore di , la somma (già rivalutata) di CP_7 Parte_1
€ 16.921,51, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data della sentenza al soddisfo, esclusi invece, in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte che rifiuta ogni automatismo, i cc.dd. interessi compensativi, non avendo il creditore assolto l'onere di provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (v. da ultimo Cass., 10 marzo 2025, n. 6351).
17 Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e dell'intervenuta e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, aggiornati dal d.m. 147/2022, avendo riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (individuato in base al criterio del decisum), a tutte le fasi del giudizio, concretamente svolte.
Le spese della c.t.u., pari all'acconto riconosciuto all'ausiliario (in difetto di istanze di liquidazione “a saldo”), si pongono in via definitiva per il 50% a carico di e Controparte_7 per il 50% a carico di Controparte_5
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento in causa di Controparte_5
2) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di
[...]
condanna al pagamento, in favore dell'attore, CP_4 Controparte_7 dell'importo di € 16.921,51, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1,
c.c. dalla data della presente sentenza al soddisfo;
3) condanna e Controparte_7 Controparte_5 Controparte_4 [...]
in solido, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano € 545,00 CP_3 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca
Mastroianni;
4) pone, in via definitiva, a carico di e nella Controparte_7 Controparte_5 misura del 50% ciascuna, le spese della c.t.u.
Così deciso in Velletri in data 27 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
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