Articolo 2 della Legge 7 febbraio 1951, n. 169
Articolo 1
Versione
8 aprile 1951
Art. 2.
Il testo dell' art. 191 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , modificato dall' art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621 , e' sostituito dal seguente:
"Gli estratti e i certificati di cui al precedente articolo, occorrenti alle persone povere sono rilasciati con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel qual caso sono rilasciati gratuitamente.
Gli estratti e i certificati anzidetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo.
In fine dell'estratto o del certificato si deve indicare, oltre il nome e il cognome del richiedente, il motivo per il quale e' stato rilasciato gratuitamente".

Entrata in vigore il 8 aprile 1951