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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg13636 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13636 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Calata Capodichino n. 243,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Calata Capodichino n. 243,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/04/1989 e che dalla unione sono nati due figli, e oggi maggiorenni, autonomi Per_1 Per_2
economicamente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 1409/2024 resa nel procedimento RG 23903/2023 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e ; Pt_1 Parte_2
2) l'abitazione coniugale, condotta in locazione, così come arredata, resta in uso esclusivo alla moglie;
3) La sig.ra si dichiara autonoma economicamente, in quanto Parte_2
lavora presso la soc. import export srl e pertanto rinuncia al mantenimento/assegno divorzile;
4)i figli sono maggiorenni ed autonomi economicamente;
5) I coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando di non aver alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 15/04/1989 (atto n.69, parte II, s. A, sez. A, reg.
Atti Matrimonio anno 1989);
2 • omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13636 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Calata Capodichino n. 243,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Calata Capodichino n. 243,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/04/1989 e che dalla unione sono nati due figli, e oggi maggiorenni, autonomi Per_1 Per_2
economicamente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 1409/2024 resa nel procedimento RG 23903/2023 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e ; Pt_1 Parte_2
2) l'abitazione coniugale, condotta in locazione, così come arredata, resta in uso esclusivo alla moglie;
3) La sig.ra si dichiara autonoma economicamente, in quanto Parte_2
lavora presso la soc. import export srl e pertanto rinuncia al mantenimento/assegno divorzile;
4)i figli sono maggiorenni ed autonomi economicamente;
5) I coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando di non aver alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 15/04/1989 (atto n.69, parte II, s. A, sez. A, reg.
Atti Matrimonio anno 1989);
2 • omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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