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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 22 gennaio 2025 ha emesso
SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies
del procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.21046/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nata il [...] a [...], (U.S.A), Parte_1 Parte_2 nata il [...] a [...], California (U.S.A),
[...] [...] nata il [...] a [...], California (U.S.A), Parte_3 [...] nato il [...] a [...], California (U.S.A) Parte_4
e nata il [...] a [...], Los Angeles Parte_5
(U.S.A), il primo anche in proprio ed entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestà sui loro figli minori nata il [...] Persona_1
a Los Angeles, California (U.S.A) e nato il Parte_6
09.06.2016 a Los Angeles, California (U.S.A), rappresentati e difesi dall'Avv. MARCO DE FAZI, giusta procura allegata al fascicolo telematico
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare riferiscono che:
“…sono diretti discendenti dei SIg.ri e Persona_2 nasceva il 30.07.1869 a Napoli (Doc.
1 - Persona_3
certificato di nascita) e la SI.ra nasceva in data 13.05.1876, a Parte_7
Cefalù, Palermo (Doc.
2 - certificato di nascita)… e Persona_2
si sposavano in data 29.09.1892 a Cefalù, Palermo… Parte_7 Per_2
alias non ha mai presentato richiesta di Controparte_2 naturalizzazione… nasceva la figlia in data 07.06.1912 a Persona_4
Maryland (USA). (Doc.
5 - certificato di morte… Moon Unit Zappa,
, Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , nonché i figli minori di questi
[...] Parte_5 ultimi e , rappresentati dai genitori Persona_1 Parte_6
esercenti la potestà, sono cittadini italiani iure sanguinis per trasmissione dello stato dai loro ascendenti...”
************ In punto di diritto si precisa che per la linea paterna nel caso che ci occupa non si rinvengono ostacoli al mantenimento della cittadinanza dell'avo e trasmissione dello status ai discendenti.
Si precisa che e nascevano in Italia e ciò è Persona_2 Parte_7
provato dalla documentazione prodotta, tradotta ed apostillata;
è altresì confermato dagli atti che il padre della sig.ra non si è mai Persona_4
naturalizzato, mantenendo, perciò, la cittadinanza italiana sino alla nascita della stessa e per tutta la sua esistenza.
Si ricorda che l'art. 7 della L. 155/1912 prevedeva la possibilità per i soggetti nati in uno Stato estero - il quale attribuisce la cittadinanza ius soli - di mantenere la cittadinanza italiana di derivazione paterna, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi;
Sul punto si può rilevare come la sig.ra non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
Persona_4
infatti, la SI.ra era cittadina americana in virtù del su richiamato principio dello ius soli, nonché cittadina italiana per derivazione paterna alla luce dei principi enunciati. La discendenza per linea paterna e materna è rappresentata dall'albero genealogico del ricorso.
Benvero risulta fornita la prova del fatto che si riesce agevolmente a tracciare una linea di comunicazione della cittadinanza per rapporto di filiazione tra e Persona_2
sua figlia cittadina americana iure soli e cittadina italiana iure sanguinis: Persona_5 il SI. aveva trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla Persona_2 propria figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai propri discendenti per effetto della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che escludevano la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna. Nel caso di specie, la sig.ra
[...]
divenuta maggiorenne, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
Per_5
pertanto, gli ascendenti dei ricorrenti odierni erano cittadini italiani
Tali riferimenti normativi valgono per i loro discendenti, SIg.ri Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ed ai loro figli minori e Parte_5 Persona_1 Parte_6
[...]
Lo status civitatis, in quanto elemento costitutivo della persona, è, di per sé, inesauribile e, pertanto, anche fonte della distinta titolarità di situazioni giuridiche soggettive che lo presuppongono.
La legge del 1912, n° 555, all'art. 10, comma 3, difatti prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, Tuttavia, con la sentenza del 9 aprile 1975 n° 87, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma della legge del 1912, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana.
Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino americano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM ha espresso parere favorevole.
Il ministero non si è costituito e si dichiara la contumacia.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni
Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro Controparte_1
in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo
Stato, e per esso al , degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_1 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1
e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del
1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L.
555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta
è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Per la contestuale cittadinanza per linea la Per_6
cittadina italiana che si è sposata col cittadino straniero prima del 01.01.1948, non ha perso la cittadinanza italiana in quanto la legislazione dello stato del marito non prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza jure matrimonii (come per esempio accadeva in altre legislazioni).
A ciò si consideri che la sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 4466/2009 [...] per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza [...] anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria.
In conclusione risulta provata la discendenza da cittadino italiano dei ricorrenti, sia per linea paterna (per gli uni), come per linea materna (per gli altri). Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino americano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti
Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12
Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano
o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna e materna come suddetto da cittadino italiano. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...] , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_1 certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Per effetto di quanto detto i ricorrenti hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù del principio di ius sanguinis che ammette la trasmissione della cittadinanza attraverso il rapporto di filiazione, ancorché seguendo la linea materna. Deve, quindi, considerarsi illegittima la privazione del diritto alla cittadinanza italiana perpetrata nei confronti degli odierni ricorrenti
Merita accoglimento la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone e dichiara i ricorrenti come in atti generalizzati Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, questi ultimi nella qualità di genitori esercenti la potestà sui loro Parte_5 figli minori, e sono cittadini italiani Persona_1 Parte_6 dalla nascita, in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 20 febbraio 2025 Il Gop A.DE SIMONE