TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3400/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 19/05/2023 da:
( , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARONI MAURO, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/02/1989, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
telematicamente il 18/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto un Parte_1 Controparte_1 CP_1
rapporto di convivenza more uxorio dalla quale è nata la figlia (05/12/2013), Persona_1
minorenne riconosciuta da entrambi i genitori (doc. 1). Con ricorso regolarmente notificato, ha domandato la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore ed un contributo per il mantenimento della stessa a carico del padre pari ad euro 300 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha lamentato il totale disinteresse da parte del sig. CP_1
nei confronti della figlia minore, sia dal punto di vista materiale che da quello morale, e
[...]
l'impossibilità di instaurare un dialogo con il padre della minore anche rispetto a qualsiasi decisione da assumere per la figlia. Proprio questa mancanza di dialogo avrebbe comportato l'abbandono da parte del sig. della casa familiare, avvenuto ormai da tempo. CP_1
Le difficoltà economico sociali dell'intero nucleo familiare hanno peraltro già comportato un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, concluso con l'emissione di un decreto definitivo in cui veniva conferito ai Servizi Sociali l'incarico di monitorare la situazione familiare della minore.
All'udienza di prima comparizione del 05/10/2023 il Giudice relatore ha accertato l'invalidità della notifica;
pertanto, disposta la rinnovazione della stessa, ha rinviato all'udienza del 18/01/2024 per la comparizione personale delle parti, procedendo comunque a sentire liberamente parte ricorrente, la quale ha dichiarato che il sig. non vede né sente la figlia, che ormai nemmeno chiede CP_1
più del padre. Ha inoltre incaricato i Servizi Sociali competenti di riferire in ordine alle condizioni del nucleo familiare in oggetto, della minore e sulla sua relazione Persona_1
con ciascun genitore.
All'udienza di comparizione delle parti del 18/01/2024 il Giudice relatore, sentita liberamente parte ricorrente, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha rilevato la mancanza della relazione richiesta ai Servizi Sociali, riservandosi. Con ordinanza del 19/01/2024, adottata a scioglimento della riserva, il Giudice relatore ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti, con cui ha affidato la figlia ad entrami i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ha incaricato i Servizi Sociali
di riferire in ordine alle condizioni del nucleo familiare e di organizzare incontri protetti tra il padre e la figlia ed ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente 200 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 24/04/2024, fissata per l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali, il Giudice relatore ha rinviato all'udienza del 19/12/2024 per la rimessione della causa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Con note scritte depositate in data 18/10/2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, alla luce della sopravvenuta relazione dei servizi sociali in cui viene evidenziata la scarsa reperibilità del padre, tale da rendere impossibile persino l'attivazione degli incontri padre-figlia.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio.
1. Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
In ordine ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, si ritiene di aderire alle domande avanzate dalla signora come di seguito si dirà. Parte_1
Partendo dal regime di affido, merita di essere riconosciuto l'affido esclusivo della prole alla mamma con collocamento presso la stessa, considerato il potenziale pregiudizio derivante nel caso di specie da un affido congiunto.
Giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità
genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come
nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale
disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da
una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà
genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto,
del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Cass. 23333/23; Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n.
785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il signor manifesta da diversi CP_1
anni una condizione di disinteresse nei confronti della minore, delle sue condizioni e della sua salute.
Del momento dell'allontanamento il padre ha visto la minore in una sola occasione.
Alla luce degli elementi acquisiti, l'adito Collegio ritiene dunque che persista una condizione di inadeguatezza del signor ad assolvere un consapevole ruolo genitoriale, in quanto la CP_1
sua persistente assenza e il suo perpetrato disinteresse nei confronti della figlia minore, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente, rendono evidente il rischio che il padre non sia in grado di assumere comportamenti adeguati al benessere della figlia.
Quanto alla ricorrente, si osserva che a seguito del provvedimento di affido familiare consensuale (al nucleo familiare della signora , adottato con decreto del Parte_2
Giudice Tutelare di Bergamo del 23/11/2017, nel marzo 2020 la minore è tornata a vivere con la madre e con il suo nuovo compagno, e la mutata situazione familiare ha comportato la rinuncia da parte del PM alla domanda di affido eterofamiliare, come preso atto dal Tribunale per i minorenni di
Brescia con decreto definitivo del 24/12/2020. Pertanto, alla luce di quanto emerso, a tutela del best interest della prole, essendo stata accertata l'inidoneità genitoriale paterna e, d'altro canto, la capacità materna, si ritiene di affidare la minore alla madre, con collocamento presso la stessa.
Passando alla regolamentazione delle visite tra padre e figlia, in ragione del prolungato periodo in cui il padre non ha adempiuto al proprio dovere di visita si ritiene di incaricare i servizi sociali, qualora il padre faccia richiesta di frequentare la figlia, di regolamentare le visite in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni di . In caso di buon andamento di tale percorso e in assenza di un pregiudizio Per_1
per la minore si autorizzano i servizi sociali a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni.
Inoltre, appare opportuno mantenere un monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, affinché i servizi verifichino l'andamento degli incontri col padre, una volta attivati.
Infine, tenuto conto degli elementi acquisiti, questo Tribunale ritiene di non procedere all'audizione di , tenuto peraltro conto del sostanziale disinteresse dimostrato dal padre nel presente Per_1
procedimento, attesa la sua mancata partecipazione anche al solo fine di promuovere un riavvicinamento alla figlia.
2. Sui provvedimenti di contenuto economico
La signora ha domandato la determinazione in 300 euro del contributo dovuto dal padre Parte_1
per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda è fondata e deve trovare parziale accoglimento.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis,
316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Ciò posto, si rileva che la ricorrente non percepisce reddito e che l'unica persona che lavora e che produce reddito all'interno del nuovo nucleo familiare della ricorrente è il marito
[...]
. Per_2
Tenuto conto degli elementi disponibili, in carenza di informazioni sulle condizioni economiche dell'onerato, questo Tribunale ritiene di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla signora entro il 5 di ogni mese, l'importo Parte_1
di 250 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, in quanto somma costantemente reputata da questo
Tribunale quale contributo minimo indispensabile per il mantenimento di ogni figlio.
L'assegno unico verrà attribuito secondo le disposizioni di legge.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza del coniuge resistente, vengono poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore indeterminabile di complessità bassa della causa e dell'attività difensiva svolta, da riferirsi alle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, alla luce dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. n. 147/2022, da applicarsi in base ai valori minimi, vista la difficoltà della causa e la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 Persona_1
quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la figlia minore, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente a tutte le pratiche burocratiche che riguardano la figlia, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione a terzi per il ritiro da scuola della minore in caso di necessità ovvero a svolgere ogni incombente necessario per il rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore. Dispone che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
2. incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché: - provvedano, qualora il padre ne faccia richiesta, alla regolamentazione delle visite tra quest'ultimo e la figlia in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni e del benessere della figlia minore, autorizzandoli in caso di buon andamento di tale percorso a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione;
- valutino l'opportunità di procedere fin d'ora all'attivazione degli incontri secondo le modalità suddette, ove richiesto dal padre;
- continuino il monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, valutando le condizioni della minore e l'andamento delle visite col padre, una volta attivate;
3. onera i servizi sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che siano emerse per il minore;
4. pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo di euro 250, da pagare entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
5. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 19/05/2023 da:
( , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARONI MAURO, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/02/1989, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
telematicamente il 18/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto un Parte_1 Controparte_1 CP_1
rapporto di convivenza more uxorio dalla quale è nata la figlia (05/12/2013), Persona_1
minorenne riconosciuta da entrambi i genitori (doc. 1). Con ricorso regolarmente notificato, ha domandato la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore ed un contributo per il mantenimento della stessa a carico del padre pari ad euro 300 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha lamentato il totale disinteresse da parte del sig. CP_1
nei confronti della figlia minore, sia dal punto di vista materiale che da quello morale, e
[...]
l'impossibilità di instaurare un dialogo con il padre della minore anche rispetto a qualsiasi decisione da assumere per la figlia. Proprio questa mancanza di dialogo avrebbe comportato l'abbandono da parte del sig. della casa familiare, avvenuto ormai da tempo. CP_1
Le difficoltà economico sociali dell'intero nucleo familiare hanno peraltro già comportato un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, concluso con l'emissione di un decreto definitivo in cui veniva conferito ai Servizi Sociali l'incarico di monitorare la situazione familiare della minore.
All'udienza di prima comparizione del 05/10/2023 il Giudice relatore ha accertato l'invalidità della notifica;
pertanto, disposta la rinnovazione della stessa, ha rinviato all'udienza del 18/01/2024 per la comparizione personale delle parti, procedendo comunque a sentire liberamente parte ricorrente, la quale ha dichiarato che il sig. non vede né sente la figlia, che ormai nemmeno chiede CP_1
più del padre. Ha inoltre incaricato i Servizi Sociali competenti di riferire in ordine alle condizioni del nucleo familiare in oggetto, della minore e sulla sua relazione Persona_1
con ciascun genitore.
All'udienza di comparizione delle parti del 18/01/2024 il Giudice relatore, sentita liberamente parte ricorrente, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha rilevato la mancanza della relazione richiesta ai Servizi Sociali, riservandosi. Con ordinanza del 19/01/2024, adottata a scioglimento della riserva, il Giudice relatore ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti, con cui ha affidato la figlia ad entrami i genitori con collocamento prevalente presso la madre, ha incaricato i Servizi Sociali
di riferire in ordine alle condizioni del nucleo familiare e di organizzare incontri protetti tra il padre e la figlia ed ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente 200 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza assunta all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 24/04/2024, fissata per l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali, il Giudice relatore ha rinviato all'udienza del 19/12/2024 per la rimessione della causa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Con note scritte depositate in data 18/10/2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, alla luce della sopravvenuta relazione dei servizi sociali in cui viene evidenziata la scarsa reperibilità del padre, tale da rendere impossibile persino l'attivazione degli incontri padre-figlia.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio.
1. Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
In ordine ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, si ritiene di aderire alle domande avanzate dalla signora come di seguito si dirà. Parte_1
Partendo dal regime di affido, merita di essere riconosciuto l'affido esclusivo della prole alla mamma con collocamento presso la stessa, considerato il potenziale pregiudizio derivante nel caso di specie da un affido congiunto.
Giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità
genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come
nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale
disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da
una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà
genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto,
del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Cass. 23333/23; Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n.
785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il signor manifesta da diversi CP_1
anni una condizione di disinteresse nei confronti della minore, delle sue condizioni e della sua salute.
Del momento dell'allontanamento il padre ha visto la minore in una sola occasione.
Alla luce degli elementi acquisiti, l'adito Collegio ritiene dunque che persista una condizione di inadeguatezza del signor ad assolvere un consapevole ruolo genitoriale, in quanto la CP_1
sua persistente assenza e il suo perpetrato disinteresse nei confronti della figlia minore, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente, rendono evidente il rischio che il padre non sia in grado di assumere comportamenti adeguati al benessere della figlia.
Quanto alla ricorrente, si osserva che a seguito del provvedimento di affido familiare consensuale (al nucleo familiare della signora , adottato con decreto del Parte_2
Giudice Tutelare di Bergamo del 23/11/2017, nel marzo 2020 la minore è tornata a vivere con la madre e con il suo nuovo compagno, e la mutata situazione familiare ha comportato la rinuncia da parte del PM alla domanda di affido eterofamiliare, come preso atto dal Tribunale per i minorenni di
Brescia con decreto definitivo del 24/12/2020. Pertanto, alla luce di quanto emerso, a tutela del best interest della prole, essendo stata accertata l'inidoneità genitoriale paterna e, d'altro canto, la capacità materna, si ritiene di affidare la minore alla madre, con collocamento presso la stessa.
Passando alla regolamentazione delle visite tra padre e figlia, in ragione del prolungato periodo in cui il padre non ha adempiuto al proprio dovere di visita si ritiene di incaricare i servizi sociali, qualora il padre faccia richiesta di frequentare la figlia, di regolamentare le visite in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni di . In caso di buon andamento di tale percorso e in assenza di un pregiudizio Per_1
per la minore si autorizzano i servizi sociali a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni.
Inoltre, appare opportuno mantenere un monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, affinché i servizi verifichino l'andamento degli incontri col padre, una volta attivati.
Infine, tenuto conto degli elementi acquisiti, questo Tribunale ritiene di non procedere all'audizione di , tenuto peraltro conto del sostanziale disinteresse dimostrato dal padre nel presente Per_1
procedimento, attesa la sua mancata partecipazione anche al solo fine di promuovere un riavvicinamento alla figlia.
2. Sui provvedimenti di contenuto economico
La signora ha domandato la determinazione in 300 euro del contributo dovuto dal padre Parte_1
per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda è fondata e deve trovare parziale accoglimento.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis,
316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Ciò posto, si rileva che la ricorrente non percepisce reddito e che l'unica persona che lavora e che produce reddito all'interno del nuovo nucleo familiare della ricorrente è il marito
[...]
. Per_2
Tenuto conto degli elementi disponibili, in carenza di informazioni sulle condizioni economiche dell'onerato, questo Tribunale ritiene di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla signora entro il 5 di ogni mese, l'importo Parte_1
di 250 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, in quanto somma costantemente reputata da questo
Tribunale quale contributo minimo indispensabile per il mantenimento di ogni figlio.
L'assegno unico verrà attribuito secondo le disposizioni di legge.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza del coniuge resistente, vengono poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore indeterminabile di complessità bassa della causa e dell'attività difensiva svolta, da riferirsi alle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, alla luce dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. n. 147/2022, da applicarsi in base ai valori minimi, vista la difficoltà della causa e la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 Persona_1
quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la figlia minore, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare dispone che la madre possa provvedere autonomamente a tutte le pratiche burocratiche che riguardano la figlia, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione a terzi per il ritiro da scuola della minore in caso di necessità ovvero a svolgere ogni incombente necessario per il rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore. Dispone che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
2. incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché: - provvedano, qualora il padre ne faccia richiesta, alla regolamentazione delle visite tra quest'ultimo e la figlia in spazio neutro e alla presenza di un operatore, secondo un calendario che verrà predisposto sentiti i genitori e nel rispetto degli impegni e del benessere della figlia minore, autorizzandoli in caso di buon andamento di tale percorso a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione;
- valutino l'opportunità di procedere fin d'ora all'attivazione degli incontri secondo le modalità suddette, ove richiesto dal padre;
- continuino il monitoraggio sulla situazione familiare per il tempo ritenuto necessario, valutando le condizioni della minore e l'andamento delle visite col padre, una volta attivate;
3. onera i servizi sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che siano emerse per il minore;
4. pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo di euro 250, da pagare entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
5. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9/01/2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello