Articolo 3 della Legge 9 agosto 1956, n. 1086
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 novembre 1956
Art. 3.
Le piante organiche del personale della Magistratura, risultanti dalle tabelle A e B annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330 , modificate dalle tabelle B e C annesse alla legge 23 maggio 1956, n. 490 , e dalle tabelle C e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , modificate dalle tabelle D ed E annesse alla legge 23 maggio 1956, n. 490 , sono ulteriormente modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle E, F, G e H, annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
La tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , gia' modificata con la tabella A annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490 , e' sostituita dalla tabella I annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330 , gia' modificata con la tabella F annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490 , e' sostituita dalla tabella L annessa alla presente legge e vistata dal Ministro, per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 23 novembre 1956